Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00487/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01706/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1706 del 2025, proposto da
SS OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Lauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 713/2024 emessa dal Tribunale di Modena, depositata il 20 settembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. LO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Nelle more della trattazione del ricorso la difesa di parte ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere rappresentando l’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute in base alla sentenza del g.o., insistendo per la condanna delle spese di lite del presente giudizio di ottemperanza.
Ciò premesso, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del Ministero intimato con distrazione delle spese a favore del difensore, in misura di cui in dispositivo, tenuto conto che il pagamento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione a favore del difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di DE, Presidente
LO LL, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LL | UG Di DE |
IL SEGRETARIO