Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 19/05/2025, n. 9469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9469 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09469/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13299/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13299 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Lera, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS-di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della Legge 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, di origine-OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza, presentata nel -OMISSIS-, di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9 comma 1 lett. f) L. n. 91/1992, fondato sulla sussistenza a suo carico di pregiudizi di carattere penale, consistenti nel reato di cui agli artt. -OMISSIS- per aver usato violenza nei confronti dell’incaricato di pubblico servizio.
L’esponente prospetta l’illegittimità della determinazione avversata per vizio di eccesso di potere e per difetto di motivazione.
2. Si è costituito con memoria di stile il Ministero dell’Interno.
3. All’udienza del 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
La deducente incentra le proprie difese sulla circostanza che la determinazione avversata richiama il precedente penale, omettendo però di considerare la pronuncia di non doversi procedere per il positivo esito di affidamento in prova, nonché lo stabile inserimento del ricorrente nel contesto sociale e lavorativo.
Gli assunti vanno disattesi.
Utile, in via preliminare, una ricognizione dei principi interpretativi enunciati in materia dalla giurisprudenza amministrativa, in base ai quali:
- l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione procedente si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 18 aprile 2012, n. 3547);
- “ l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 4 giugno 2013, n. 5565);
- « la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico » (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 21 novembre 2024, n. 20690);
- “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913);
Ciò chiarito, trasponendo al caso di specie i richiamati canoni ermeneutici, si ritiene che l’amministrazione abbia valutato in maniera corretta e non illogica la situazione dell’istante.
Essa infatti, per un verso, ha conferito adeguata considerazione al compendio di reati realizzati dal deducente.
Sotto concorrente profilo nessuna rilevanza può assumere, rispetto al caso di specie, l’intervenuta pronuncia di non doversi procedere, poiché la verifica dei motivi ostativi alla concessione della cittadinanza non si riduce all’accertamento dei fatti penalmente rilevanti, ben potendo « il comportamento del ricorrente, valutato come fatto storico…, essere considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e, come tale, giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana, in virtù del noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite » (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057), nell’ambito delle quali è assegnata centralità alla prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 maggio 2019, n. 3121).
In tale prospettiva, la condotta dell’esponente è stata quindi legittimamente considerata indice sintomatico di inaffidabilità e non compiuta integrazione desumibile dal rispetto delle regole di civile convivenza, cosicché il provvedimento avversato è da considerarsi immune dai vizi denunciati.
5. La domanda di annullamento è pertanto respinta.
6. La mera difesa di stile della resistente amministrazione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Viola Montanari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.