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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/10/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 565/2025 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. , Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LASCARI MAURO RECLAMANTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
C.F. ), Controparte_2 Parte_1 P.IVA_1 RECLAMATI
Conclusioni: come in atti
Fatto e diritto
1. in qualità di socia di minoranza della ha proposto reclamo ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 51 C.C.I.I. contro la sentenza n. 20/2025, pubblicata il 4.3.2025, del Tribunale di Rimini, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della suddetta società in seguito al ricorso presentato dall' , creditore dell'importo di euro 55.805,87 a titolo di TFR anticipato dall'ente CP_1 previdenziale in favore di ex dipendenti.
Ha osservato il tribunale, per quanto in questa sede rileva, “come il debitore non si sia costituito, con ciò non assolvendo all'onere della prova sullo stesso incombente circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCI”, ritenendo di conseguenza “sussistenti i limiti dimensionali necessari per essere soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale”.
pagina 1 di 4 2. La reclamante, sollevata pregiudizialmente eccezione di incostituzionalità degli artt. 40, commi 6 e
7, e 124 CCII per asserita eccessiva compressione del diritto di difesa del socio di società di capitali, non destinatario di alcun tipo di notifica o di comunicazione relativa alla pendenza della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha nel merito censurato, con l'unico motivo di gravame,
l'affermata sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII in capo alla che il tribunale si è limitato a dedurre dalla mancata costituzione della parte convenuta. Parte_1
Sottolinea, al riguardo, che l'insussistenza dei suddetti limiti minimi emergerebbe dall'esame delle situazioni contabili per gli anni 2020, 2021, e 2022 e dalla sostanziale inattività negli ultimi tre anni.
3. Il creditore istante e la curatela non si sono costituiti;
peraltro la curatrice, su richiesta della Corte, ha depositato una relazione scritta, fornendo le necessarie informazioni sull'attivo realizzabile, sullo stato passivo, sulla contabilità, sui bilanci e sulle circostanze indicate nel reclamo.
Decorso il termine per il deposito delle note scritte per l'udienza cartolare del 10.10.2025, la corte si è riservata di decidere.
***
4. Va preliminarmente affermata la sussistenza della legittimazione attiva a proporre reclamo in capo a nella sua qualità di socia di minoranza della l'art. 51, primo comma Parte_2 Parte_1
CCII prevede infatti che il reclamo contro la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale possa essere proposto da “qualunque interessato”, e la nozione deve essere interpretata in senso ampio, comprensiva di tutti i soggetti portatori di un interesse anche soltanto morale all'impugnazione, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno parti del giudizio che ha condotto all'apertura della liquidazione (vedi, con riferimento al previgente art. 18 l.f., Cass., n. 7190/2019, Cass., n. 9955/2024).
5. Quanto alla pregiudiziale eccezione di illegittimità costituzionale, la stessa risulta nel caso di specie priva di rilevanza, dovendo il reclamo essere accolto.
6. Invero, dalla relazione depositata dal curatore risulta che la società ha di fatto cessato Parte_3 la sua attività entro l'esercizio 2022, pur in assenza di una formale deliberazione di liquidazione, come si desume dalla mancanza di movimentazioni economiche e finanziarie rilevanti dopo detto esercizio, dall'assenza di contratti attivi in essere o di personale alle dipendenze della società, dallo stato di dismissione o non utilizzo dei beni strumentali rinvenuti presso la sede aziendale, la cui valutazione economica è risultata pari a zero.
In particolare, pur non essendo stato possibile per la curatela acquisire la documentazione contabile dell'ultimo triennio (scritture contabili sino al 31/12/2022 ovvero alla redazione dell'ultimo bilancio) ed effettuare l'audizione dell'amministratore e legale rappresentante, in quanto affetto Controparte_3 da grave invalidità e ricoverato in struttura sanitaria, grazie alla collaborazione attiva della socia pagina 2 di 4 è stato possibile rinvenire presso la sede aziendale gli schedari della contabilità tenuta Parte_2 sino al 31/12/2022 dalla società CFT s.r.l.
Dalla contabilità ancora nella disponibilità informatica di quest'ultima e dalla documentazione fornita dalla Guardia di AN (Modello Unico 2020 – 2022, bilancio 2019 – 2022, partitari clienti e fornitori al 31/12/2022) risultano ricavi insussistenti a far data dal 2021.
Quanto all'attivo, presso la sede aziendale sono stati rinvenuti alcuni modestissimi beni, in evidente stato di abbandono e inutilizzati da tempo (1 aspiratore per polveri, 1 depuratore, 2 tintometri, 1 sbattitore e 1 pressa per carta), cui non è stato attribuito alcun valore in sede di inventario;
la società inoltre non è risultata titolare di beni immobili, beni mobili registrati, giacenze di cassa, giacenze di conti correnti.
Non vi è dunque alcun attivo realizzabile.
Con riguardo infine al passivo, per l'udienza di verifica fissata per il 27/11/2025 sono pervenute insinuazioni per complessivi euro 140.126,38, relativi al credito azionato con il ricorso per la CP_1 dichiarazione di liquidazione giudiziale, a diritti annuali non pagati per iscrizione in camera di commercio anni 2024 e 2025, a cartelle di pagamento Agenzia Entrate notificate il 20/07/2023 e
27/02/2024 per tributi non versati riferiti agli anni 2019 e 2020; non sembrano ipotizzabili insinuazioni tardive che, nel loro complesso possano, portare l'esposizione debitoria a superare euro 500.000.
7. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass., 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019) – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass.
35381/2022, 1188/2021, 31188/2020, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018).
Il richiamato principio, affermatosi nel vigore della previgente legge fallimentare, è senz'altro applicabile ai requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019, del tutto analoghi a quelli contemplati dalla normativa previgente.
8. Nel caso di specie, pertanto, alla stregua delle accurate ed esaustive verifiche effettuate dal curatore, deve ritenersi che nel triennio 2022 – 2024 la società presenti le caratteristiche Parte_1 dell'impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera d)
d. l.vo n. 14/2019, possedendo congiuntamente i requisiti ivi previsti, e che, pertanto, non sussista nel caso in esame uno dei presupposti indispensabili per l'apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 3 di 4 9. Ne discende che, in accoglimento del reclamo, la sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Rimini, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della suddetta reclamante, deve essere revocata.
In considerazione del fatto che la documentazione contabile necessaria al fine della valutazione dei requisiti dimensionali è stata acquisita soltanto in sede di reclamo, le spese di lite della reclamante dovranno rimanere a suo carico.
10. Nonostante il comma quarto dell'articolo 53 CCII preveda che la corte d'appello, con la revoca della liquidazione giudiziale, disponga una serie di obblighi informativi periodici a carico dell'impresa nonché il deposito di una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della stessa, questa corte ritiene che non vi siano in concreto i presupposti per imporre tali incombenti, in considerazione della totale cessazione di ogni attività.
p.q.m.
la Corte
In accoglimento del reclamo, revoca la sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Rimini, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla reclamante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 ottobre 2025
Il Presidente rel. est.
dott. Manuela Velotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 565/2025 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. , Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LASCARI MAURO RECLAMANTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
C.F. ), Controparte_2 Parte_1 P.IVA_1 RECLAMATI
Conclusioni: come in atti
Fatto e diritto
1. in qualità di socia di minoranza della ha proposto reclamo ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 51 C.C.I.I. contro la sentenza n. 20/2025, pubblicata il 4.3.2025, del Tribunale di Rimini, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della suddetta società in seguito al ricorso presentato dall' , creditore dell'importo di euro 55.805,87 a titolo di TFR anticipato dall'ente CP_1 previdenziale in favore di ex dipendenti.
Ha osservato il tribunale, per quanto in questa sede rileva, “come il debitore non si sia costituito, con ciò non assolvendo all'onere della prova sullo stesso incombente circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCI”, ritenendo di conseguenza “sussistenti i limiti dimensionali necessari per essere soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale”.
pagina 1 di 4 2. La reclamante, sollevata pregiudizialmente eccezione di incostituzionalità degli artt. 40, commi 6 e
7, e 124 CCII per asserita eccessiva compressione del diritto di difesa del socio di società di capitali, non destinatario di alcun tipo di notifica o di comunicazione relativa alla pendenza della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha nel merito censurato, con l'unico motivo di gravame,
l'affermata sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII in capo alla che il tribunale si è limitato a dedurre dalla mancata costituzione della parte convenuta. Parte_1
Sottolinea, al riguardo, che l'insussistenza dei suddetti limiti minimi emergerebbe dall'esame delle situazioni contabili per gli anni 2020, 2021, e 2022 e dalla sostanziale inattività negli ultimi tre anni.
3. Il creditore istante e la curatela non si sono costituiti;
peraltro la curatrice, su richiesta della Corte, ha depositato una relazione scritta, fornendo le necessarie informazioni sull'attivo realizzabile, sullo stato passivo, sulla contabilità, sui bilanci e sulle circostanze indicate nel reclamo.
Decorso il termine per il deposito delle note scritte per l'udienza cartolare del 10.10.2025, la corte si è riservata di decidere.
***
4. Va preliminarmente affermata la sussistenza della legittimazione attiva a proporre reclamo in capo a nella sua qualità di socia di minoranza della l'art. 51, primo comma Parte_2 Parte_1
CCII prevede infatti che il reclamo contro la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale possa essere proposto da “qualunque interessato”, e la nozione deve essere interpretata in senso ampio, comprensiva di tutti i soggetti portatori di un interesse anche soltanto morale all'impugnazione, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno parti del giudizio che ha condotto all'apertura della liquidazione (vedi, con riferimento al previgente art. 18 l.f., Cass., n. 7190/2019, Cass., n. 9955/2024).
5. Quanto alla pregiudiziale eccezione di illegittimità costituzionale, la stessa risulta nel caso di specie priva di rilevanza, dovendo il reclamo essere accolto.
6. Invero, dalla relazione depositata dal curatore risulta che la società ha di fatto cessato Parte_3 la sua attività entro l'esercizio 2022, pur in assenza di una formale deliberazione di liquidazione, come si desume dalla mancanza di movimentazioni economiche e finanziarie rilevanti dopo detto esercizio, dall'assenza di contratti attivi in essere o di personale alle dipendenze della società, dallo stato di dismissione o non utilizzo dei beni strumentali rinvenuti presso la sede aziendale, la cui valutazione economica è risultata pari a zero.
In particolare, pur non essendo stato possibile per la curatela acquisire la documentazione contabile dell'ultimo triennio (scritture contabili sino al 31/12/2022 ovvero alla redazione dell'ultimo bilancio) ed effettuare l'audizione dell'amministratore e legale rappresentante, in quanto affetto Controparte_3 da grave invalidità e ricoverato in struttura sanitaria, grazie alla collaborazione attiva della socia pagina 2 di 4 è stato possibile rinvenire presso la sede aziendale gli schedari della contabilità tenuta Parte_2 sino al 31/12/2022 dalla società CFT s.r.l.
Dalla contabilità ancora nella disponibilità informatica di quest'ultima e dalla documentazione fornita dalla Guardia di AN (Modello Unico 2020 – 2022, bilancio 2019 – 2022, partitari clienti e fornitori al 31/12/2022) risultano ricavi insussistenti a far data dal 2021.
Quanto all'attivo, presso la sede aziendale sono stati rinvenuti alcuni modestissimi beni, in evidente stato di abbandono e inutilizzati da tempo (1 aspiratore per polveri, 1 depuratore, 2 tintometri, 1 sbattitore e 1 pressa per carta), cui non è stato attribuito alcun valore in sede di inventario;
la società inoltre non è risultata titolare di beni immobili, beni mobili registrati, giacenze di cassa, giacenze di conti correnti.
Non vi è dunque alcun attivo realizzabile.
Con riguardo infine al passivo, per l'udienza di verifica fissata per il 27/11/2025 sono pervenute insinuazioni per complessivi euro 140.126,38, relativi al credito azionato con il ricorso per la CP_1 dichiarazione di liquidazione giudiziale, a diritti annuali non pagati per iscrizione in camera di commercio anni 2024 e 2025, a cartelle di pagamento Agenzia Entrate notificate il 20/07/2023 e
27/02/2024 per tributi non versati riferiti agli anni 2019 e 2020; non sembrano ipotizzabili insinuazioni tardive che, nel loro complesso possano, portare l'esposizione debitoria a superare euro 500.000.
7. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass., 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019) – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass.
35381/2022, 1188/2021, 31188/2020, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018).
Il richiamato principio, affermatosi nel vigore della previgente legge fallimentare, è senz'altro applicabile ai requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019, del tutto analoghi a quelli contemplati dalla normativa previgente.
8. Nel caso di specie, pertanto, alla stregua delle accurate ed esaustive verifiche effettuate dal curatore, deve ritenersi che nel triennio 2022 – 2024 la società presenti le caratteristiche Parte_1 dell'impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera d)
d. l.vo n. 14/2019, possedendo congiuntamente i requisiti ivi previsti, e che, pertanto, non sussista nel caso in esame uno dei presupposti indispensabili per l'apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 3 di 4 9. Ne discende che, in accoglimento del reclamo, la sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Rimini, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della suddetta reclamante, deve essere revocata.
In considerazione del fatto che la documentazione contabile necessaria al fine della valutazione dei requisiti dimensionali è stata acquisita soltanto in sede di reclamo, le spese di lite della reclamante dovranno rimanere a suo carico.
10. Nonostante il comma quarto dell'articolo 53 CCII preveda che la corte d'appello, con la revoca della liquidazione giudiziale, disponga una serie di obblighi informativi periodici a carico dell'impresa nonché il deposito di una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della stessa, questa corte ritiene che non vi siano in concreto i presupposti per imporre tali incombenti, in considerazione della totale cessazione di ogni attività.
p.q.m.
la Corte
In accoglimento del reclamo, revoca la sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Rimini, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla reclamante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 ottobre 2025
Il Presidente rel. est.
dott. Manuela Velotti
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