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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4998/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 27/02/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4998/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Daniele Stramaccioni
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetta dalle patologie di cui in Parte_1 motivazione con decorrenza dal mese di aprile 2024 e che, per l'effetto, è invalida civile nella percentuale del 75% con necessità di revisione nel mese di aprile 2026.
2. Compensa le spese processuali.
pagina 1 di 4 3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 5606/2022 e CP_1 del presente giudizio, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 6.10.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che a causa delle patologie di cui è affetta ha diritto all'assegno di assistenza mensile per gli invalidi civili in percentuale dal 74-99% di cui all'art. 13 della L. 118/1971. Riferisce che, già riconosciuta invalida al 74%, all'esito della visita di revisione del 13.09.2022, la CMC dell CP_1 rivedeva il proprio giudizio e la riconosceva invalida nella minor percentuale del 50%.
Presentava, quindi, ricorso di ATPO, iscritto al n. 5606/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito anche in considerazione del dedotto sopravvenuto aggravamento delle sue condizioni di salute. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 5606/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra certificate dalla documentazione medica Parte_1 prodotta dal procuratore della parte in allegato al ricorso di merito. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma
è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità -in base al canone interpretativo desunto dal pagina 2 di 4 precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, appare utile premettere che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia nominato lo CTU perito della fase dell'ATPO, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di ATPO e la rinnovazione viene disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido.
Ebbene, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel presente giudizio il Dr. Per_1
, previo esame della documentazione sanitaria sopravvenuta alla fase dell'ATPO, e
[...] sottoposta la ricorrente a nuova visita medico-legale, evidenzia che la predetta documentazione consiste nella: dalla Relazione Tecnica Medica del 31.10.2023 a firma del dott. specialista in Chirurgia Generale, relativa a tessuto Persona_2 endometriosico con componente di tessuto fibrotico con ipotesi di risposta abnorme ad un processo cicatriziale e successiva insorgenza di tumore dermoide, definito anche
“fibromatosi aggressiva” da cui risulta che dall'asportazione del tumore risalente al 2015 non vi sono state recidive;
nel certificato di visita ambulatoriale dell'8.11.2023 eseguita presso l'IRE da cui risulta diagnosticata una “Fibromatosi aggressiva (tumore dermoide) dei tessuti molli C49.4 Tessuto connettivo, sottocutaneo e altre parti molli dell'addome,
Margini resezione chirurgica la neoplasia giunge su un margine di resezione”; nel reperto istologico dell'8.01.2024 relativo ada una lesione cutanea braccio-sinistro, eseguita presso il laboratorio NCLab s.r.l. di Latina a firma del dott. con diagnosi Persona_3 di “Reperto immunomorfologico (Melan a;
HMB45) riferibile a nevo melanocitico composto associato a diffusi aspetti spitzoidi, completamente scisso”; dal certificato di visita neurologica del 5.04.2024, a firma del dott. , specialista in Persona_4
Neurologia, da cui risulta che “l'insieme dei dati clinici e strumentali supportano l'ipotesi di disturbo post-traumatico da stress cronico con sindrome delle gambe senza riposo” e prescrizione di esame ECG, RM encefalo e terapia medica.
Tanto premesso, aggiorna la diagnosi medico legale in: “Fibromatosi aggressiva in attuale controllo;
Allegata sindrome vertiginosa e sindrome depressiva in assenza di terapia farmacologica in atto;
Pregressa asportazione noduli endometriosici parete
pagina 3 di 4 addominale; Esiti di escissione di nevo melanocitico associato a diffusi aspetti spitzoidi;
Disturbo post traumatico da stress cronico con sindrome delle gambe senza riposo”.
Riferisce, quindi, che, rispetto alla diagnosi stabilita nella fase dell'ATPO, vi sono alcune novità sopravvenute rappresentate dall'escissione di nevo melanocitico e dalla visita neurologica eseguita recentemente nella quale viene diagnosticata una sindrome post - traumatica da stress cronico. La patologia preesistente e già valutata è rappresentata da un tumore desmoide o fibromatosi aggressiva e di sindrome ansioso depressiva senza terapia in atto. Precisa, tuttavia, che le patologie sopraggiunte non hanno una loro tabellazione riferita al DM del 5.2.1992 e non sono indicate neanche nelle linee guida dell' pertanto, procedendo con una valutazione per analogia, perviene ad una CP_1 valutazione del 75% con decorrenza dal mese di aprile 2024 e per un periodo di due anni, tenuto conto della mutevolezza delle patologie della sfera psichica e della giovane età della ricorrente.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Il ricorso di merito è, quindi, fondato e va accolto.
L'esito sfavorevole del procedimento di ATPO e l'accertamento del requisito sanitario utile per accedere alla prestazione previdenziale in parola con decorrenza successiva alla data del deposito del ricorso di merito giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' anche tenuto conto del fatto (in relazione alla fase dell'ATPO) che la ricorrente CP_1 possiede i requisiti per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti.
Velletri, 27 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 27/02/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4998/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Daniele Stramaccioni
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetta dalle patologie di cui in Parte_1 motivazione con decorrenza dal mese di aprile 2024 e che, per l'effetto, è invalida civile nella percentuale del 75% con necessità di revisione nel mese di aprile 2026.
2. Compensa le spese processuali.
pagina 1 di 4 3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 5606/2022 e CP_1 del presente giudizio, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 6.10.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che a causa delle patologie di cui è affetta ha diritto all'assegno di assistenza mensile per gli invalidi civili in percentuale dal 74-99% di cui all'art. 13 della L. 118/1971. Riferisce che, già riconosciuta invalida al 74%, all'esito della visita di revisione del 13.09.2022, la CMC dell CP_1 rivedeva il proprio giudizio e la riconosceva invalida nella minor percentuale del 50%.
Presentava, quindi, ricorso di ATPO, iscritto al n. 5606/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito anche in considerazione del dedotto sopravvenuto aggravamento delle sue condizioni di salute. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 5606/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra certificate dalla documentazione medica Parte_1 prodotta dal procuratore della parte in allegato al ricorso di merito. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma
è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità -in base al canone interpretativo desunto dal pagina 2 di 4 precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, appare utile premettere che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia nominato lo CTU perito della fase dell'ATPO, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di ATPO e la rinnovazione viene disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido.
Ebbene, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel presente giudizio il Dr. Per_1
, previo esame della documentazione sanitaria sopravvenuta alla fase dell'ATPO, e
[...] sottoposta la ricorrente a nuova visita medico-legale, evidenzia che la predetta documentazione consiste nella: dalla Relazione Tecnica Medica del 31.10.2023 a firma del dott. specialista in Chirurgia Generale, relativa a tessuto Persona_2 endometriosico con componente di tessuto fibrotico con ipotesi di risposta abnorme ad un processo cicatriziale e successiva insorgenza di tumore dermoide, definito anche
“fibromatosi aggressiva” da cui risulta che dall'asportazione del tumore risalente al 2015 non vi sono state recidive;
nel certificato di visita ambulatoriale dell'8.11.2023 eseguita presso l'IRE da cui risulta diagnosticata una “Fibromatosi aggressiva (tumore dermoide) dei tessuti molli C49.4 Tessuto connettivo, sottocutaneo e altre parti molli dell'addome,
Margini resezione chirurgica la neoplasia giunge su un margine di resezione”; nel reperto istologico dell'8.01.2024 relativo ada una lesione cutanea braccio-sinistro, eseguita presso il laboratorio NCLab s.r.l. di Latina a firma del dott. con diagnosi Persona_3 di “Reperto immunomorfologico (Melan a;
HMB45) riferibile a nevo melanocitico composto associato a diffusi aspetti spitzoidi, completamente scisso”; dal certificato di visita neurologica del 5.04.2024, a firma del dott. , specialista in Persona_4
Neurologia, da cui risulta che “l'insieme dei dati clinici e strumentali supportano l'ipotesi di disturbo post-traumatico da stress cronico con sindrome delle gambe senza riposo” e prescrizione di esame ECG, RM encefalo e terapia medica.
Tanto premesso, aggiorna la diagnosi medico legale in: “Fibromatosi aggressiva in attuale controllo;
Allegata sindrome vertiginosa e sindrome depressiva in assenza di terapia farmacologica in atto;
Pregressa asportazione noduli endometriosici parete
pagina 3 di 4 addominale; Esiti di escissione di nevo melanocitico associato a diffusi aspetti spitzoidi;
Disturbo post traumatico da stress cronico con sindrome delle gambe senza riposo”.
Riferisce, quindi, che, rispetto alla diagnosi stabilita nella fase dell'ATPO, vi sono alcune novità sopravvenute rappresentate dall'escissione di nevo melanocitico e dalla visita neurologica eseguita recentemente nella quale viene diagnosticata una sindrome post - traumatica da stress cronico. La patologia preesistente e già valutata è rappresentata da un tumore desmoide o fibromatosi aggressiva e di sindrome ansioso depressiva senza terapia in atto. Precisa, tuttavia, che le patologie sopraggiunte non hanno una loro tabellazione riferita al DM del 5.2.1992 e non sono indicate neanche nelle linee guida dell' pertanto, procedendo con una valutazione per analogia, perviene ad una CP_1 valutazione del 75% con decorrenza dal mese di aprile 2024 e per un periodo di due anni, tenuto conto della mutevolezza delle patologie della sfera psichica e della giovane età della ricorrente.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Il ricorso di merito è, quindi, fondato e va accolto.
L'esito sfavorevole del procedimento di ATPO e l'accertamento del requisito sanitario utile per accedere alla prestazione previdenziale in parola con decorrenza successiva alla data del deposito del ricorso di merito giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' anche tenuto conto del fatto (in relazione alla fase dell'ATPO) che la ricorrente CP_1 possiede i requisiti per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti.
Velletri, 27 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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