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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/07/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2957 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc); promosso da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. FRANCHI Parte_1 C.F._1
STEFANO ( ), VIA UBALDO COMANDINI 13 48124 RAVENNA e C.F._2 dall'avv. GARDINI ALESSANDRA ( ), VIALE DELLA LIRICA C.F._3
6148124 RAVENNA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Franchi in
Ravenna, Via Comandini 13, giusta procura conferita al nuovo difensore in data 23.01.2025; attore nei confronti di
(C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._4 impresa, rappresentato e difeso dall'avv. DELL'ANNA DIEGO (C.F. , C.F._5 domiciliato in presso lo studio dell'Avv. Diego Dell'Anna in Novafeltria (RN), Ca' di Vico n. 50, in virtù di procura del 05.09.2024; convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto concluso nella primavera 2021 tra e , titolare Parte_1 Controparte_1 dell'omonima impresa edile, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori nell'immobile in Sogliano al Rubicone, Via
Rontagnano n. 28/1; - accertare e dichiarare che nulla è dovuto a per i lavori che ha eseguito Controparte_1 in detto immobile;
- condannare a restituire a la somma di € 10.200,00, o Controparte_1 Parte_1
1 comunque la diversa somma che risulterà essergli stata corrisposta in esecuzione del richiamato contratto, oltre alla rivalutazione e agli interessi;
- condannare al risarcimento a favore di per tutte Controparte_1 Parte_1 le spese, anche tecniche, che dovrà sostenere per la rimozione di tutte le lavorazioni eseguite nella primavera 2021 nell'immobile di Via Rontagnano n. 28/1 in modo non corretto e per la loro corretta riesecuzione (sino a riportare
l'immobile nelle condizioni in cui si trovava prima della conclusione del riferito contratto), della somma di €
34.740,00, oltre IVA di legge, o della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi;
- condannare al risarcimento a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 890,60 a fronte della spesa che la stessa ha sostenuto per lo sgombero ed il trasporto in discarica delle macerie che ingombravano la cantina dell'immobile di Via Rontagnano 28/1, della somma di € 30,00 a fronte della spesa che ha sostenuto per la sostituzione delle serrature del proprio appartamento e della cantina, della somma di € 854,55 a fronte della spesa che ha sostenuto per la perizia redatta dal Geom. e della somma Per_1 di € 884,00 per quella dell'Ing. o comunque delle diverse somme che risulteranno dovute in corso di Pt_2 causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi;
- condannare al risarcimento a favore di Controparte_1 Pt_1 di tutti i danni che ha subito per non aver potuto godere del proprio appartamento reso inagibile durante il
[...] tempo in cui sono proseguiti i lavori del , nonché di tutti i danni che subirà per non poter godere di detto CP_1 appartamento durante l'esecuzione dei necessari lavori di ripristino;
condannarlo anche al risarcimento a favore della Ricchi di tutti i danni che ha subito e che subirà per aver potuto utilizzare solo parzialmente il proprio appartamento da quando i lavori del sono ultimati sino a quando saranno iniziati i lavori di CP_1 ripristino;
condannarlo inoltre al risarcimento a favore di di tutti i danni che ha subito per non aver Parte_1 potuto far uso della propria cantina, ugualmente resa inagibile, dal 1/04/2021 sino a quando vi sono state rimosse le macerie che la ingombravano, danni tutti da liquidarsi in via equitativa, nella misura che sarà ritenuta di ragione;
- condannare a rifondere a le spese ed i compensi di causa». Controparte_1 Parte_1
Conclusioni per : Controparte_1
«In via preliminare ed assorbente: Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della signora Pt_1
e, di conseguenza, dichiarare l'improcedibilità della domanda. Nel merito, in via principale: respingere le
[...] domande proposte da Parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Nel merito, in via subordinata:
Accertare e dichiarare la corresponsabilità della committente per tutti i vizi derivanti da carenze progettuali e autorizzative, rideterminando la ripartizione economica ed escludendo la responsabilità per prestazioni non contrattualizzate;
Accertare e dichiarare il diritto della convenuta al pagamento del valore dei lavori regolarmente eseguiti secondo contratto e, di conseguenza, condannare la signora al pagamento di quanto dovuto Parte_1 pari ad Euro 10.870,00 (diecimilaottocentosettanta//00). In tutti i casi: Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agisce in giudizio nei confronti di , in qualità di Parte_1 Controparte_1 titolare dell'omonima ditta, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di appalto ad oggetto l'esecuzione di lavori nell'immobile di sua proprietà ubicato in Sogliano Sul Rubicone, via
Rontagnano Castello n. 28/1 (censito catastalmente al Catasto Fabbricati di detto Comune, al
Foglio 81, particella 127, sub 4), e conseguentemente condannare la controparte a restituire la somma corrisposta a titolo di acconto sulle opere, pari ad 10.200,00, oltre al risarcimento del danno.
1.1. In citazione, l'attrice espone di essersi rivolta a , nel mese di marzo Controparte_1
2021, al fine di risolvere un problema di infiltrazioni d'acqua sul muro perimetrale della propria cantina.
La stessa prosegue deducendo che:
dopo un primo sopralluogo, affidava l'incarico di: “svuotamento cantina, demolizione del solaio al primo piano, sostituzione delle travi del solaio, smaltimento delle macerie, copertura del solaio con perlinato da 3 cm, gettata per tenuta del solaio, circa 80 metri quadri di pavimento in PVC certificato, scavo di fondazione esterna con trave in ferro f 12 con marciapiede”, per il prezzo di € 6.500,00 (doc. n. 3), pattuiva il versamento di due acconti (il primo di € 2.500,00 ad inizio lavori, il secondo di € 2.000,00 alla realizzazione del pavimento) e un'ultima rata di € 2.000,00 da corrispondere a lavori ultimati;
in seguito, l'appaltatore la convinceva ad eseguire ulteriori lavorazioni per risolvere il problema delle infiltrazioni, pertanto la committente accettava un'integrazione del preventivo, con aumento complessivo del corrispettivo d'appalto ad € 14.000,00 (31.3.21, doc. 4 attrice);
in esecuzione di detto accordo, la committente versava la somma di € 10.200,00, che venivano incamerati dalla controparte;
senonché, dopo aver incassato detto importo, l'appaltatore non solo non portava a termine i lavori ma cessava persino qualsiasi attività all'interno dell'immobile, al punto da abbandonare una serie di macerie all'interno della cantina del fabbricato;
con raccomandata del 12.08.2021, la stessa intimava di rimuovere i detriti dalla cantina e di riconsegnare le chiavi entro il termine di dieci giorni, a pena di risoluzione del contratto;
tuttavia, la diffida non sortiva alcun esito, di talché la committente incaricava due professionisti, dapprima il geometra e poi l'ingegnere di accertare la regolarità Per_1 Pt_2 delle opere eseguite ed eventualmente l'entità dei danni;
a seguito di sopralluoghi presso l'immobile, entrambi accertavano che i lavori, oltre ad essere inidonei alla risoluzione delle
3 infiltrazioni d'acqua, non erano stati eseguiti a regola d'arte, persino in carenza delle autorizzazioni edilizie e sismiche necessarie per tale tipologia di interventi, cagionando un rischio di cedimento strutturale (doc. 7 – 9 attrice).
1.2. Sulla scorta di tali premesse, l'attrice chiede dichiararsi la risoluzione del contratto, con restituzione dell'acconto versato, oltre il risarcimento dei danni quantificati in € 37.149,15, così ripartiti:
a) € 34.740,00, oltre IVA per demolizione e rifacimento opere, come da stima dell'ingegnere
Pt_2
b) € 890,60, a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per la rimozione delle macerie dalla cantina;
c) € 30,00 per la sostituzione delle serrature del proprio appartamento e della cantina;
d) € 604,55 per la redazione della relazione peritale da parte del geometra (doc. n. Per_1
13);
e) € 884,00 per la redazione della relazione peritale dell'ingegnere (doc. n. 14); Pt_2
f) ulteriore somma a titolo di risarcimento/indennizzo, da valutarsi in via equitativa, per il mancato godimento dell'immobile, rimasto inagibile per la presenza di macerie e il non completamento di lavori.
1.3. Con ordinanza del 18.04.2024, il Giudice ammetteva la prova orale sui capitoli 1, 2, 3 e 4 della memoria n. 183 6° co. n. 2 c.p.c. di parte attrice e all'udienza del 26.06.2024 venivano escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
Successivamente, veniva disposta una consulenza tecnica al fine di “1) identificare l'impresa responsabile dei lavori oggetto di causa;
2) descrivere lo stato dei luoghi;
3) chiarire la sussistenza di vizi e difetti del tipo di quelli lamentati;
4) dire se le cause dei vizi, difetti e danni lamentati siano da addebitare a comportamenti e/o omissioni di controparte, individuando le responsabilità; 5) dire quali siano i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi, difetti e danni, quantificandone i costi;
6) valutare, nell'ipotesi in cui residuino difetti ineliminabili, la diminuzione percentuale del valore del bene che ne deriva;
7) alla luce dei pagamenti già effettuati, contabilizzare il residuo dare-avere fra le parti”. (v. ordinanza del 7.07.2024).
1.4. La controparte si costituiva solo in data 25.09.2024, ossia Controparte_1 nel corso dell'espletamento della consulenza tecnica, eccependo il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice e nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata,
4 chiedeva l'accertamento del concorso di colpa in capo alla committente e il suo diritto a trattenere le somme fino ad allora incamerate.
1.5. All'esito del deposito dell'elaborato peritale da parte del c.t.u., ingegnere Per_2 la causa veniva inoltrata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
[...] previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
2. Innanzitutto, la difesa di parte convenuta eccepisce il difetto di legittimazione in capo all'attrice e che, essendo questione involgente il rapporto processuale, sfugge alle preclusioni processuali;
la stessa opina sostenendo che l'attrice non abbia provato di essere effettiva proprietaria dell'immobile.
2.1. L'eccezione è gravemente infondata.
L'attrice agisce nei confronti di , in forza del contratto d'appalto, e Controparte_1 pertanto quale contraente avente interesse alla risoluzione del rapporto e al risarcimento del danno;
in ogni caso, dalla visura in atti risulta la titolarità dell'immobile in commento.
2.2. A questo punto, si esamina di seguito il merito.
È pacifico e documentale che le parti abbiano concluso un contratto di appalto, il cui oggetto è indicato nel preventivo del 31.3.2021 con opere e corrispettivo ivi pattuiti (doc. 4).
L'accordo veniva integrato in fase di esecuzione delle opere e venivano concordate una serie di lavorazioni aggiuntive, quali «demolizione totale solaio;
scavo di 25 cm di sotto solaio;
montaggio ferro;
nidi di rondine nei muri portanti;
rete a F6; gettata in isofugo in anti umidità, massetto completo 5 cm per la nuova pavimentazione» con conseguente aumento del corrispettivo in misura di € 14.000,00.
2.3. L'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio e il materiale documentale in atti confermano gli addebiti contenuti in citazione, e cioè che l'appaltatore interrompeva le lavorazioni concordate ed eseguiva in maniera imperita e negligente le opere, disinteressandosi dei titoli abilitativi, infine abbandonando l'immobile in stato di degrado, inabitabilità e di rischio strutturale.
In dettaglio, il geometra in sede di escussione testimoniale, riferiva di avere eseguito un Per_1 sopralluogo nel mese di settembre 2021, che “era stato realizzato solo un massetto grezzo privo di pavimentazione” e che la cantina dell'immobile era stata lasciata dalla ditta appaltatrice “piena di macerie” (cfr. verb. ud. 26.06.2024).
5 2.4. Il consulente dell'Ufficio, ingegnere riscontra l'omessa ultimazione Persona_2 delle opere e la presenza di vizi, descrivendo lo stato dei luoghi nei seguenti termini: “il piano terra, nella zona giorno, è privo di pavimentazione interna mentre il ripostiglio al piano semi-interrato presenta un solaio di separazione dal locale abitativo (Soggiorno) realizzato con struttura in conglomerato cementizio gettato in opera
e con presenta all'intradosso sia tavole di legno che tavelle con presumibile funzionamento di casseri all'atto del getto. […] Sulle pareti perimetrali nella parte bassa sono presenti schizzi e macchie derivanti probabilmente dalle lavorazioni eseguite. […] È stato possibile accertare che il massetto eseguito tra la soletta strutturale e il futuro pavimento finito risulta carente del “materassino” di distacco dalle murature perimetrali. Inoltre, si evidenzia la mancanza della rimozione del preesistente battiscopa. […]” (pag. 6 - 8 relazione).
In particolare, con riguardo alle opere realizzate, il consulente individua una serie di comportamenti e/o omissioni gravi imputabili alla ditta appaltatrice, quali:
1) il riempimento del locale ripostiglio di macerie derivanti dalle varie demolizioni;
2) la realizzazione delle opere in mancanza di una previa denuncia di inizio lavori (“l'intervento strutturale eseguito, demolizione e ricostruzione di una porzione di solaio di superficie netta complessiva pari a 3,78 mq necessita di deposito/autorizzazione sismica ai sensi della vigente Normativa.
L'intervento, infatti, supera i limiti dimensionali (3,00 mq) per poter essere considerato privo di rilevanza ai fini sismici ai sensi della DGR 2272 del 21.12.2016 - autorizzazione sia edilizia che sismica”
(pag. 8 relazione);
3) l'omessa realizzazione del giunto tra massetto e murature.
2.5. A tal proposito, nel caso di mancato completamento di un'opera: “trovano applicazione le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine” (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 9198/2018).
Pronunciandosi in casi analoghi, infatti, la Cassazione ha precisato che le disposizioni specifiche in tema di garanzia dell'appaltatore previste dagli artt. 1667 e ss. c.c., “integrano, ma non escludono” i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che trovano applicazione laddove non ricorrano i presupposti delle norme speciali (cfr. Cass. Civ., sez. 2, n. 1186 del 22.01.2015, che richiama Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 06.04.2006).
6 2.6. Ebbene, sulla scorta di quanto emerso sia all'esito della prova per testi che dalla consulenza tecnica d'ufficio, ricorrono sia la gravità che l'imputabilità dell'inadempimento.
Sussistono quindi i presupposti per accogliere la domanda di risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e
1455 c.c., con conseguente estinzione degli effetti del contratto ex tunc ai sensi dell'art. 1458 c. c.
2.7. Dunque, il convenuto sarà tenuto a restituire la somma, pari ad € 10.200,00, la cui prova dell'incasso risulta in calce al preventivo prodotto, laddove veniva rilasciata quietanza firmata
(“nuovi acconti: € 3.100,00 – 5.500,00 – 6.000,00 in 12 rate da 500 euro;
acconti ricevuti: al 12.04.2021 €
1.200,00; totale acconti € 8.000,00 (lavori già fatti); 28.04.2021 29.05.2021 ricevo acconto 500,00 €, doc.
4).
2.8. In ordine alla domanda di risarcimento dei danni, a fronte di quanto emerso nel corso del giudizio, l'attrice ha diritto al ristoro dei costi che dovrà sostenere per la demolizione ed il rifacimento dei lavori eseguiti, nonché dovrà essere rimborsata degli esborsi già anticipati per la liberazione dei locali dalle macerie e per l'espletamento delle perizie di parte.
Relativamente alla quantificazione dei costi di demolizione e rifacimento, viene condiviso quanto accertato dal consulente tecnico dell'Ufficio, il quale determina in € 2.400,00, oltre IVA al 10%, i
“lavori da contratto da eseguire” (pavimentazione da completare) (pag. 12, voce 3), in € 11.852,31, oltre IVA al 10%, le lavorazioni per ripristinare la porzione di massetto lungo il perimetro della zona d'intervento (pag. 12, voce 5).
I due importi vanno addizionati degli esborsi documentati dall'attrice, ossia:
a) € 890,60 per la rimozione delle macerie dalla cantina (v. fattura 13 del 28.10.2021, ditta
Magnani Mauro, doc. 12);
b) € 604,55 per la redazione della relazione peritale del geometra doc. n. 13); Per_1
c) € 884,00 per l'elaborato dell'ingegnere (doc. n. 14). Pt_2
2.9. L'attrice formula la richiesta anche in relazione ai danni patiti per il mancato utilizzo dell'immobile, rimasto inagibile per la presenza di macerie e per il non completamento dei lavori.
Tale richiesta va accolta sulla scorta dell'orientamento condiviso in giurisprudenza (cfr. Cass., ord.
24.08.2020, n. 17613 conformi Cass., ord. 22.01.2019, n. 1579, Cass., sent. 22.02.2018, n. 4310,
Cass., sent. 22.07.2016, n. 15115, Cass., sent. 12.10.2011, n. 20990), che ammette la liquidazione
7 di un risarcimento in via equitativa laddove si ravvisi un nesso di causalità tra la condotta dell'appaltatore inadempiente e la perdita del godimento dell'immobile.
Nel caso di specie, il danno risulta provato dalle dichiarazioni dei testi;
in particolare, il geometra dichiarava che “l'appartamento di Via Rontagnano Castello n. 28/1 si trova oggi nelle stesse Per_1 condizioni in cui si trovava quando sono cessati i lavori del signor ”, anche il secondo teste CP_1 escusso, confermava la stessa circostanza “da quando sono iniziati i lavori l'immobile non Tes_2
è più abitabile;
Io abito al piano primo del medesimo fabbricato e mia mamma si è trasferita da me, da marzo
2021 ad oggi” (cfr. verb. ud. 26.06.2024).
2.10. Dunque, la liquidazione equitativa del danno, a norma degli artt. 1226 e 2056, c.c., presuppone la prova dell'esistenza di danni risarcibili che è raggiunta nel caso di specie, nonché
l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare.
Per tale ragione, si ritiene equo determinare in € 5.000,00, la quota spettante all'attrice per il mancato godimento del proprio immobile.
3. Relativamente alle deduzioni di parte convenuta, si osserva quanto segue.
La difesa chiede l'accertamento di un concorso di colpa a carico della committente, nonché
l'accertamento del diritto a trattenere le somme incassate, quale corrispettivo per le opere eseguite.
3.1. Tali richieste risultano non solo infondate stante il quadro probatorio sopra descritto, ma sono comunque inammissibili a livello processuale.
Il convenuto, infatti, si costituiva solo in data 25.09.2024, intervenendo nel giudizio nel corso della fase istruttoria (appena qualche settimana prima che il c.t.u. depositasse la propria relazione), pertanto, successivamente alla maturazione delle preclusioni assertive ed asseverative.
Per giunta, le deduzioni in comparsa sono generiche e contengono contestazioni non circostanziate né convincenti, senza che il convenuto abbia comunque formulato una richiesta di rimessione in termini.
4. Sulla scorta di quanto sopra, la domanda va accolta e, per l'effetto, il contratto d'appalto va dichiarato risolto con l'obbligo posto a carico del convenuto di restituire l'importo di €
10.200,00; ugualmente, va accolta la domanda di risarcimento del danno, nelle componenti di cui sopra (€ 2.400,00+€ 11.852,31+€ 890,60+€ 604,55+€ 884,00+€ 5.000,00).
8 La somma complessiva, pari ad € 31.831,46 (€ 10.200,00 + € 21.631,46), va addizionata della rivalutazione monetaria e degli interessi al saggio legale dalla data della stipula (31.3.21) fino alla domanda giudiziale (25.10.2022), e la somma così ottenuta va addizionata della rivalutazione e degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4°, c.c., dal giorno successivo (26.10.2022) fino a completo soddisfo.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno determinate in base a quanto accertato, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali;
analogo criterio va applicato con riguardo ai costi sostenuti per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
1. Rigetta le domande e le eccezioni formulate dalla parte convenuta;
2. Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la risoluzione del contratto d'appalto del 31.03.2021 a cagione dell'inadempimento dell'appaltatore, condannando
alla restituzione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 10.200,00, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
3. Accoglie la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna
alla restituzione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 21.631,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in parte motiva;
4. condanna a rifondere, in favore di , le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed in € 4.700,00, a titolo di compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
5. pone le spese di CTU in via definitiva a carico della controparte CP_1
.
[...]
Forlì, 10 luglio 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
9
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2957 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc); promosso da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. FRANCHI Parte_1 C.F._1
STEFANO ( ), VIA UBALDO COMANDINI 13 48124 RAVENNA e C.F._2 dall'avv. GARDINI ALESSANDRA ( ), VIALE DELLA LIRICA C.F._3
6148124 RAVENNA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Franchi in
Ravenna, Via Comandini 13, giusta procura conferita al nuovo difensore in data 23.01.2025; attore nei confronti di
(C.F. ), in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._4 impresa, rappresentato e difeso dall'avv. DELL'ANNA DIEGO (C.F. , C.F._5 domiciliato in presso lo studio dell'Avv. Diego Dell'Anna in Novafeltria (RN), Ca' di Vico n. 50, in virtù di procura del 05.09.2024; convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto concluso nella primavera 2021 tra e , titolare Parte_1 Controparte_1 dell'omonima impresa edile, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori nell'immobile in Sogliano al Rubicone, Via
Rontagnano n. 28/1; - accertare e dichiarare che nulla è dovuto a per i lavori che ha eseguito Controparte_1 in detto immobile;
- condannare a restituire a la somma di € 10.200,00, o Controparte_1 Parte_1
1 comunque la diversa somma che risulterà essergli stata corrisposta in esecuzione del richiamato contratto, oltre alla rivalutazione e agli interessi;
- condannare al risarcimento a favore di per tutte Controparte_1 Parte_1 le spese, anche tecniche, che dovrà sostenere per la rimozione di tutte le lavorazioni eseguite nella primavera 2021 nell'immobile di Via Rontagnano n. 28/1 in modo non corretto e per la loro corretta riesecuzione (sino a riportare
l'immobile nelle condizioni in cui si trovava prima della conclusione del riferito contratto), della somma di €
34.740,00, oltre IVA di legge, o della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi;
- condannare al risarcimento a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 890,60 a fronte della spesa che la stessa ha sostenuto per lo sgombero ed il trasporto in discarica delle macerie che ingombravano la cantina dell'immobile di Via Rontagnano 28/1, della somma di € 30,00 a fronte della spesa che ha sostenuto per la sostituzione delle serrature del proprio appartamento e della cantina, della somma di € 854,55 a fronte della spesa che ha sostenuto per la perizia redatta dal Geom. e della somma Per_1 di € 884,00 per quella dell'Ing. o comunque delle diverse somme che risulteranno dovute in corso di Pt_2 causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi;
- condannare al risarcimento a favore di Controparte_1 Pt_1 di tutti i danni che ha subito per non aver potuto godere del proprio appartamento reso inagibile durante il
[...] tempo in cui sono proseguiti i lavori del , nonché di tutti i danni che subirà per non poter godere di detto CP_1 appartamento durante l'esecuzione dei necessari lavori di ripristino;
condannarlo anche al risarcimento a favore della Ricchi di tutti i danni che ha subito e che subirà per aver potuto utilizzare solo parzialmente il proprio appartamento da quando i lavori del sono ultimati sino a quando saranno iniziati i lavori di CP_1 ripristino;
condannarlo inoltre al risarcimento a favore di di tutti i danni che ha subito per non aver Parte_1 potuto far uso della propria cantina, ugualmente resa inagibile, dal 1/04/2021 sino a quando vi sono state rimosse le macerie che la ingombravano, danni tutti da liquidarsi in via equitativa, nella misura che sarà ritenuta di ragione;
- condannare a rifondere a le spese ed i compensi di causa». Controparte_1 Parte_1
Conclusioni per : Controparte_1
«In via preliminare ed assorbente: Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della signora Pt_1
e, di conseguenza, dichiarare l'improcedibilità della domanda. Nel merito, in via principale: respingere le
[...] domande proposte da Parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Nel merito, in via subordinata:
Accertare e dichiarare la corresponsabilità della committente per tutti i vizi derivanti da carenze progettuali e autorizzative, rideterminando la ripartizione economica ed escludendo la responsabilità per prestazioni non contrattualizzate;
Accertare e dichiarare il diritto della convenuta al pagamento del valore dei lavori regolarmente eseguiti secondo contratto e, di conseguenza, condannare la signora al pagamento di quanto dovuto Parte_1 pari ad Euro 10.870,00 (diecimilaottocentosettanta//00). In tutti i casi: Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agisce in giudizio nei confronti di , in qualità di Parte_1 Controparte_1 titolare dell'omonima ditta, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di appalto ad oggetto l'esecuzione di lavori nell'immobile di sua proprietà ubicato in Sogliano Sul Rubicone, via
Rontagnano Castello n. 28/1 (censito catastalmente al Catasto Fabbricati di detto Comune, al
Foglio 81, particella 127, sub 4), e conseguentemente condannare la controparte a restituire la somma corrisposta a titolo di acconto sulle opere, pari ad 10.200,00, oltre al risarcimento del danno.
1.1. In citazione, l'attrice espone di essersi rivolta a , nel mese di marzo Controparte_1
2021, al fine di risolvere un problema di infiltrazioni d'acqua sul muro perimetrale della propria cantina.
La stessa prosegue deducendo che:
dopo un primo sopralluogo, affidava l'incarico di: “svuotamento cantina, demolizione del solaio al primo piano, sostituzione delle travi del solaio, smaltimento delle macerie, copertura del solaio con perlinato da 3 cm, gettata per tenuta del solaio, circa 80 metri quadri di pavimento in PVC certificato, scavo di fondazione esterna con trave in ferro f 12 con marciapiede”, per il prezzo di € 6.500,00 (doc. n. 3), pattuiva il versamento di due acconti (il primo di € 2.500,00 ad inizio lavori, il secondo di € 2.000,00 alla realizzazione del pavimento) e un'ultima rata di € 2.000,00 da corrispondere a lavori ultimati;
in seguito, l'appaltatore la convinceva ad eseguire ulteriori lavorazioni per risolvere il problema delle infiltrazioni, pertanto la committente accettava un'integrazione del preventivo, con aumento complessivo del corrispettivo d'appalto ad € 14.000,00 (31.3.21, doc. 4 attrice);
in esecuzione di detto accordo, la committente versava la somma di € 10.200,00, che venivano incamerati dalla controparte;
senonché, dopo aver incassato detto importo, l'appaltatore non solo non portava a termine i lavori ma cessava persino qualsiasi attività all'interno dell'immobile, al punto da abbandonare una serie di macerie all'interno della cantina del fabbricato;
con raccomandata del 12.08.2021, la stessa intimava di rimuovere i detriti dalla cantina e di riconsegnare le chiavi entro il termine di dieci giorni, a pena di risoluzione del contratto;
tuttavia, la diffida non sortiva alcun esito, di talché la committente incaricava due professionisti, dapprima il geometra e poi l'ingegnere di accertare la regolarità Per_1 Pt_2 delle opere eseguite ed eventualmente l'entità dei danni;
a seguito di sopralluoghi presso l'immobile, entrambi accertavano che i lavori, oltre ad essere inidonei alla risoluzione delle
3 infiltrazioni d'acqua, non erano stati eseguiti a regola d'arte, persino in carenza delle autorizzazioni edilizie e sismiche necessarie per tale tipologia di interventi, cagionando un rischio di cedimento strutturale (doc. 7 – 9 attrice).
1.2. Sulla scorta di tali premesse, l'attrice chiede dichiararsi la risoluzione del contratto, con restituzione dell'acconto versato, oltre il risarcimento dei danni quantificati in € 37.149,15, così ripartiti:
a) € 34.740,00, oltre IVA per demolizione e rifacimento opere, come da stima dell'ingegnere
Pt_2
b) € 890,60, a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per la rimozione delle macerie dalla cantina;
c) € 30,00 per la sostituzione delle serrature del proprio appartamento e della cantina;
d) € 604,55 per la redazione della relazione peritale da parte del geometra (doc. n. Per_1
13);
e) € 884,00 per la redazione della relazione peritale dell'ingegnere (doc. n. 14); Pt_2
f) ulteriore somma a titolo di risarcimento/indennizzo, da valutarsi in via equitativa, per il mancato godimento dell'immobile, rimasto inagibile per la presenza di macerie e il non completamento di lavori.
1.3. Con ordinanza del 18.04.2024, il Giudice ammetteva la prova orale sui capitoli 1, 2, 3 e 4 della memoria n. 183 6° co. n. 2 c.p.c. di parte attrice e all'udienza del 26.06.2024 venivano escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
Successivamente, veniva disposta una consulenza tecnica al fine di “1) identificare l'impresa responsabile dei lavori oggetto di causa;
2) descrivere lo stato dei luoghi;
3) chiarire la sussistenza di vizi e difetti del tipo di quelli lamentati;
4) dire se le cause dei vizi, difetti e danni lamentati siano da addebitare a comportamenti e/o omissioni di controparte, individuando le responsabilità; 5) dire quali siano i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi, difetti e danni, quantificandone i costi;
6) valutare, nell'ipotesi in cui residuino difetti ineliminabili, la diminuzione percentuale del valore del bene che ne deriva;
7) alla luce dei pagamenti già effettuati, contabilizzare il residuo dare-avere fra le parti”. (v. ordinanza del 7.07.2024).
1.4. La controparte si costituiva solo in data 25.09.2024, ossia Controparte_1 nel corso dell'espletamento della consulenza tecnica, eccependo il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice e nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata,
4 chiedeva l'accertamento del concorso di colpa in capo alla committente e il suo diritto a trattenere le somme fino ad allora incamerate.
1.5. All'esito del deposito dell'elaborato peritale da parte del c.t.u., ingegnere Per_2 la causa veniva inoltrata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
[...] previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
2. Innanzitutto, la difesa di parte convenuta eccepisce il difetto di legittimazione in capo all'attrice e che, essendo questione involgente il rapporto processuale, sfugge alle preclusioni processuali;
la stessa opina sostenendo che l'attrice non abbia provato di essere effettiva proprietaria dell'immobile.
2.1. L'eccezione è gravemente infondata.
L'attrice agisce nei confronti di , in forza del contratto d'appalto, e Controparte_1 pertanto quale contraente avente interesse alla risoluzione del rapporto e al risarcimento del danno;
in ogni caso, dalla visura in atti risulta la titolarità dell'immobile in commento.
2.2. A questo punto, si esamina di seguito il merito.
È pacifico e documentale che le parti abbiano concluso un contratto di appalto, il cui oggetto è indicato nel preventivo del 31.3.2021 con opere e corrispettivo ivi pattuiti (doc. 4).
L'accordo veniva integrato in fase di esecuzione delle opere e venivano concordate una serie di lavorazioni aggiuntive, quali «demolizione totale solaio;
scavo di 25 cm di sotto solaio;
montaggio ferro;
nidi di rondine nei muri portanti;
rete a F6; gettata in isofugo in anti umidità, massetto completo 5 cm per la nuova pavimentazione» con conseguente aumento del corrispettivo in misura di € 14.000,00.
2.3. L'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio e il materiale documentale in atti confermano gli addebiti contenuti in citazione, e cioè che l'appaltatore interrompeva le lavorazioni concordate ed eseguiva in maniera imperita e negligente le opere, disinteressandosi dei titoli abilitativi, infine abbandonando l'immobile in stato di degrado, inabitabilità e di rischio strutturale.
In dettaglio, il geometra in sede di escussione testimoniale, riferiva di avere eseguito un Per_1 sopralluogo nel mese di settembre 2021, che “era stato realizzato solo un massetto grezzo privo di pavimentazione” e che la cantina dell'immobile era stata lasciata dalla ditta appaltatrice “piena di macerie” (cfr. verb. ud. 26.06.2024).
5 2.4. Il consulente dell'Ufficio, ingegnere riscontra l'omessa ultimazione Persona_2 delle opere e la presenza di vizi, descrivendo lo stato dei luoghi nei seguenti termini: “il piano terra, nella zona giorno, è privo di pavimentazione interna mentre il ripostiglio al piano semi-interrato presenta un solaio di separazione dal locale abitativo (Soggiorno) realizzato con struttura in conglomerato cementizio gettato in opera
e con presenta all'intradosso sia tavole di legno che tavelle con presumibile funzionamento di casseri all'atto del getto. […] Sulle pareti perimetrali nella parte bassa sono presenti schizzi e macchie derivanti probabilmente dalle lavorazioni eseguite. […] È stato possibile accertare che il massetto eseguito tra la soletta strutturale e il futuro pavimento finito risulta carente del “materassino” di distacco dalle murature perimetrali. Inoltre, si evidenzia la mancanza della rimozione del preesistente battiscopa. […]” (pag. 6 - 8 relazione).
In particolare, con riguardo alle opere realizzate, il consulente individua una serie di comportamenti e/o omissioni gravi imputabili alla ditta appaltatrice, quali:
1) il riempimento del locale ripostiglio di macerie derivanti dalle varie demolizioni;
2) la realizzazione delle opere in mancanza di una previa denuncia di inizio lavori (“l'intervento strutturale eseguito, demolizione e ricostruzione di una porzione di solaio di superficie netta complessiva pari a 3,78 mq necessita di deposito/autorizzazione sismica ai sensi della vigente Normativa.
L'intervento, infatti, supera i limiti dimensionali (3,00 mq) per poter essere considerato privo di rilevanza ai fini sismici ai sensi della DGR 2272 del 21.12.2016 - autorizzazione sia edilizia che sismica”
(pag. 8 relazione);
3) l'omessa realizzazione del giunto tra massetto e murature.
2.5. A tal proposito, nel caso di mancato completamento di un'opera: “trovano applicazione le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine” (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 9198/2018).
Pronunciandosi in casi analoghi, infatti, la Cassazione ha precisato che le disposizioni specifiche in tema di garanzia dell'appaltatore previste dagli artt. 1667 e ss. c.c., “integrano, ma non escludono” i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che trovano applicazione laddove non ricorrano i presupposti delle norme speciali (cfr. Cass. Civ., sez. 2, n. 1186 del 22.01.2015, che richiama Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 06.04.2006).
6 2.6. Ebbene, sulla scorta di quanto emerso sia all'esito della prova per testi che dalla consulenza tecnica d'ufficio, ricorrono sia la gravità che l'imputabilità dell'inadempimento.
Sussistono quindi i presupposti per accogliere la domanda di risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e
1455 c.c., con conseguente estinzione degli effetti del contratto ex tunc ai sensi dell'art. 1458 c. c.
2.7. Dunque, il convenuto sarà tenuto a restituire la somma, pari ad € 10.200,00, la cui prova dell'incasso risulta in calce al preventivo prodotto, laddove veniva rilasciata quietanza firmata
(“nuovi acconti: € 3.100,00 – 5.500,00 – 6.000,00 in 12 rate da 500 euro;
acconti ricevuti: al 12.04.2021 €
1.200,00; totale acconti € 8.000,00 (lavori già fatti); 28.04.2021 29.05.2021 ricevo acconto 500,00 €, doc.
4).
2.8. In ordine alla domanda di risarcimento dei danni, a fronte di quanto emerso nel corso del giudizio, l'attrice ha diritto al ristoro dei costi che dovrà sostenere per la demolizione ed il rifacimento dei lavori eseguiti, nonché dovrà essere rimborsata degli esborsi già anticipati per la liberazione dei locali dalle macerie e per l'espletamento delle perizie di parte.
Relativamente alla quantificazione dei costi di demolizione e rifacimento, viene condiviso quanto accertato dal consulente tecnico dell'Ufficio, il quale determina in € 2.400,00, oltre IVA al 10%, i
“lavori da contratto da eseguire” (pavimentazione da completare) (pag. 12, voce 3), in € 11.852,31, oltre IVA al 10%, le lavorazioni per ripristinare la porzione di massetto lungo il perimetro della zona d'intervento (pag. 12, voce 5).
I due importi vanno addizionati degli esborsi documentati dall'attrice, ossia:
a) € 890,60 per la rimozione delle macerie dalla cantina (v. fattura 13 del 28.10.2021, ditta
Magnani Mauro, doc. 12);
b) € 604,55 per la redazione della relazione peritale del geometra doc. n. 13); Per_1
c) € 884,00 per l'elaborato dell'ingegnere (doc. n. 14). Pt_2
2.9. L'attrice formula la richiesta anche in relazione ai danni patiti per il mancato utilizzo dell'immobile, rimasto inagibile per la presenza di macerie e per il non completamento dei lavori.
Tale richiesta va accolta sulla scorta dell'orientamento condiviso in giurisprudenza (cfr. Cass., ord.
24.08.2020, n. 17613 conformi Cass., ord. 22.01.2019, n. 1579, Cass., sent. 22.02.2018, n. 4310,
Cass., sent. 22.07.2016, n. 15115, Cass., sent. 12.10.2011, n. 20990), che ammette la liquidazione
7 di un risarcimento in via equitativa laddove si ravvisi un nesso di causalità tra la condotta dell'appaltatore inadempiente e la perdita del godimento dell'immobile.
Nel caso di specie, il danno risulta provato dalle dichiarazioni dei testi;
in particolare, il geometra dichiarava che “l'appartamento di Via Rontagnano Castello n. 28/1 si trova oggi nelle stesse Per_1 condizioni in cui si trovava quando sono cessati i lavori del signor ”, anche il secondo teste CP_1 escusso, confermava la stessa circostanza “da quando sono iniziati i lavori l'immobile non Tes_2
è più abitabile;
Io abito al piano primo del medesimo fabbricato e mia mamma si è trasferita da me, da marzo
2021 ad oggi” (cfr. verb. ud. 26.06.2024).
2.10. Dunque, la liquidazione equitativa del danno, a norma degli artt. 1226 e 2056, c.c., presuppone la prova dell'esistenza di danni risarcibili che è raggiunta nel caso di specie, nonché
l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare.
Per tale ragione, si ritiene equo determinare in € 5.000,00, la quota spettante all'attrice per il mancato godimento del proprio immobile.
3. Relativamente alle deduzioni di parte convenuta, si osserva quanto segue.
La difesa chiede l'accertamento di un concorso di colpa a carico della committente, nonché
l'accertamento del diritto a trattenere le somme incassate, quale corrispettivo per le opere eseguite.
3.1. Tali richieste risultano non solo infondate stante il quadro probatorio sopra descritto, ma sono comunque inammissibili a livello processuale.
Il convenuto, infatti, si costituiva solo in data 25.09.2024, intervenendo nel giudizio nel corso della fase istruttoria (appena qualche settimana prima che il c.t.u. depositasse la propria relazione), pertanto, successivamente alla maturazione delle preclusioni assertive ed asseverative.
Per giunta, le deduzioni in comparsa sono generiche e contengono contestazioni non circostanziate né convincenti, senza che il convenuto abbia comunque formulato una richiesta di rimessione in termini.
4. Sulla scorta di quanto sopra, la domanda va accolta e, per l'effetto, il contratto d'appalto va dichiarato risolto con l'obbligo posto a carico del convenuto di restituire l'importo di €
10.200,00; ugualmente, va accolta la domanda di risarcimento del danno, nelle componenti di cui sopra (€ 2.400,00+€ 11.852,31+€ 890,60+€ 604,55+€ 884,00+€ 5.000,00).
8 La somma complessiva, pari ad € 31.831,46 (€ 10.200,00 + € 21.631,46), va addizionata della rivalutazione monetaria e degli interessi al saggio legale dalla data della stipula (31.3.21) fino alla domanda giudiziale (25.10.2022), e la somma così ottenuta va addizionata della rivalutazione e degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4°, c.c., dal giorno successivo (26.10.2022) fino a completo soddisfo.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno determinate in base a quanto accertato, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali;
analogo criterio va applicato con riguardo ai costi sostenuti per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
1. Rigetta le domande e le eccezioni formulate dalla parte convenuta;
2. Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la risoluzione del contratto d'appalto del 31.03.2021 a cagione dell'inadempimento dell'appaltatore, condannando
alla restituzione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 10.200,00, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
3. Accoglie la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna
alla restituzione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 21.631,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in parte motiva;
4. condanna a rifondere, in favore di , le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed in € 4.700,00, a titolo di compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
5. pone le spese di CTU in via definitiva a carico della controparte CP_1
.
[...]
Forlì, 10 luglio 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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