Art. 3.
All'onere di complessive lire 171.000.000, per la corresponsione delle quote di partecipazione all'assistenza al volo nel Nord-Atlantico relative al periodo 1 gennaio 1950-30 giugno 1955, sara' provveduto:
per lire 49.000.000, lire 25.000.000 e lire 23.000.000, con riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli n. 294, n. 295 e n. 296 dello stato di previsione dei Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facolta' di utilizzo di dette disponibilita', stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ;
per lire 71.000.000, con lo stanziamento del capitolo n. 301 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55.
All'onere di lire 68.000.000 relativo all'esercizio 1955-1956 ed a quelli afferenti agli esercizi successivi, sara' provveduto a carico degli stanziamenti del capitolo n. 301 dello stato di previsione dello stesso Ministero della difesa per il detto esercizio 1955-56 e dei capitoli corrispondenti delle successive gestioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di complessive lire 171.000.000, per la corresponsione delle quote di partecipazione all'assistenza al volo nel Nord-Atlantico relative al periodo 1 gennaio 1950-30 giugno 1955, sara' provveduto:
per lire 49.000.000, lire 25.000.000 e lire 23.000.000, con riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli n. 294, n. 295 e n. 296 dello stato di previsione dei Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facolta' di utilizzo di dette disponibilita', stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ;
per lire 71.000.000, con lo stanziamento del capitolo n. 301 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55.
All'onere di lire 68.000.000 relativo all'esercizio 1955-1956 ed a quelli afferenti agli esercizi successivi, sara' provveduto a carico degli stanziamenti del capitolo n. 301 dello stato di previsione dello stesso Ministero della difesa per il detto esercizio 1955-56 e dei capitoli corrispondenti delle successive gestioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.