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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13098/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 13098/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA BLASI Parte_1
ricorrente CONTRO
IL in persona del Controparte_1 CP_2
tempore, l' in persona
[...] Controparte_3 del Direttore in carica, l' in persona del Controparte_4
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti STEFANO ROVELLI e FRANCESCO SERAFINO, funzionari in servizio presso lo stesso Controparte_4 convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Parte_1
Tribunale il ed ha esposto di essere Controparte_1 un'insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso resistente con la qualifica di docente supplenze per le annualità CP_1 scolastiche 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in forza di plurimi contratti a tempo determinato (doc. 1 allegato al ricorso), per i seguenti periodi:
- A.S. 2021/2022: dal 27.9.2021 al 29.9.2021, dal 11.10.2021 al
15.10.2021, dal 18.10.2021 al 2.12.2021, dal 3.12.2021 al 22.12.2021, dal 10.1.2022 al 6.2.2022, dal 7.2.2022 al 7.3.2022, dal 8.3.2022 al
8.4.2022, dal 9.4.2022 al 8.5.2022, dal 9.5.2022 al 5.6.2022, dal
17.6.2022 al 17.6.2022, dal 22.6.2022 al 23.6.2022;
- A.S. 2022/2023: dal 29.9.2022 al 9.10.2022, dal 10.10.2022 al
30.10.2022, dal 2.11.2022 al 20.11.2022, dal 21.11.2022 al 11.12.2022, dal 12.12.2022 al 22.12.2022, dal 23.12.2022 al 29.01.2023, dal
30.1.2023 al 26.2.2023, dal 27.2.2023 al 26.3.2023, dal 17.4.2023 al
14.5.2023, dal 15.05.2023 al 9.6.2023;
- A.S. 2023/2024: dal 18.9.2023 al 30.6.2024;
- A.S. 2024/2025: dal 8.10.2024 al 30.6.2025.
Ha lamentato di non aver fruito del contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti, che non ha ricevuto in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica
2 del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
Sempre nel merito, condannare il a riconoscere Controparte_1 in favore di parte ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di €. 2.000,00 (euro due-mila//00) per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scola-stico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata per-cezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il
al risarcimento per equivalente, da liquidarsi fino Controparte_1 alla concorrenza dell'im-porto di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
2. Si è costituito il , con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione, in particolare eccependo che per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023 la ricorrente ha svolto attività di supplente effettuando esclusivamente supplenze brevi e saltuarie.
3. Il ricorso è fondato.
3 L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_5 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
4. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui
4 non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
5 Occorre quindi darsi seguito ai principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo.
Pertanto, risulta del tutto arbitraria l'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
5. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
6 6. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023, pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
7. Sussistono in base agli esposti principi i requisiti per l'equiparazione della ricorrente nel periodo considerato ai docenti di ruolo.
Quanto agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nel quale la ricorrente ha cumulato una sequenza di supplenze brevi e temporanee, occorre valutare se l'attività prestata sia equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
Quanto al dato meramente temporale, occorre rilevare che la durata complessiva del servizio per ciascuna annualità è stata superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per specifiche evenienze (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il
7 superamento dell'anno di prova), con previsioni che evidenziano come in tale caso sussista equiparabilità alla docenza per l'intero anno scolastico.
Inoltre, soccorrono le argomentazioni formulate dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione nell'ordinanza del 19.3.2024, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363-bis cod. proc. civ. dal Tribunale di Novara.
Si legge nella motivazione che “ (..) il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata.
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del
1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto
(art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la CP_1 sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il
8 susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete”.
Nel caso in esame, sussiste anche l'equiparabilità della prestazione resa a quella dei docenti di ruolo sotto il profilo qualitativo, in quanto può ravvisarsi un abuso nel ricorso al contratto a tempo determinato, considerato che tutte le supplenze brevi relative alle annualità 2021/2022
e 2022/2023, con due sole eccezioni, sono state rese presso l'”
[...]
”, nella medesima classe di Controparte_6 insegnamento.
Quanto agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la docenza è stata resa sino al termine delle attività didattiche e con incarichi continuativi;
sussistono quindi esigenze di formazione del tutto equiparabili alla didattica annua.
8. Parte ricorrente ha altresì documentato (doc. 1 allegato al ricorso) di essere stato assunto a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/25 alle dipendenze del , il che consente di ritenere Controparte_1 integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
9. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi
9 assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
10. È poi noto l'intervento del legislatore di cui al Decreto-Legge 13 giugno
2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 che all'art. 15, c. 1, ha previsto: “
1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". Tale disposizione non trova applicazione nel caso che ci occupa, in quanto essa non ha effetto retroattivo e il testo è chiaro nel riconoscere l'emolumento limitatamente all'anno 2023/2024 solo ai docenti titolari di incarichi annuali su posto vacante.
Poiché tuttavia sussiste la piena equiparabilità della posizione della ricorrente ai docenti di ruolo, il che, alla luce dei principi di diritto richiamati, configura l'esclusione dal beneficio de quo dettato dall'art. 15 cit. quale trattamento discriminatorio e deteriore rispetto ai docenti assunti sino al 31.08.2024, va riconosciuto il diritto ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente anche in relazione all'annualità 2023/2024 per cui è fatta domanda.
11. Con riferimento infine alla pretesa azionata per l'a.s. 2024/2025, la
Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che il beneficio
10 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, ovverosia i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto su posto vacante e disponibile.
Neppure tale disposizione non si applica al caso di specie, in quanto la ricorrente per l'anno scolastico in corso ha sottoscritto un contratto a termine con scadenza il 30/06/2025, risultando pertanto esclusa dal novero dei beneficiari della c.d. Carta Docenti pur sussistendo la piena equiparabilità della sua posizione a quella dei docenti di ruolo e ai docenti assunti sino al 31/08/2025. Ne discende il diritto ad ottenere la Carta anche in relazione all'annualità 2024/2025, alla luce dei principi già esposti.
12. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
13. Il ricorso va pertanto accolto, con le precisazioni sopra svolte e il riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta per gli anni di servizio di cui alla domanda formulata con il ricorso introduttivo.
11 14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del
13.8.2022, contenute nel minimo considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel caso l'esame di peculiari questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna, altresì, il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA e rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
12
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 13098/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA BLASI Parte_1
ricorrente CONTRO
IL in persona del Controparte_1 CP_2
tempore, l' in persona
[...] Controparte_3 del Direttore in carica, l' in persona del Controparte_4
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti STEFANO ROVELLI e FRANCESCO SERAFINO, funzionari in servizio presso lo stesso Controparte_4 convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Parte_1
Tribunale il ed ha esposto di essere Controparte_1 un'insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso resistente con la qualifica di docente supplenze per le annualità CP_1 scolastiche 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in forza di plurimi contratti a tempo determinato (doc. 1 allegato al ricorso), per i seguenti periodi:
- A.S. 2021/2022: dal 27.9.2021 al 29.9.2021, dal 11.10.2021 al
15.10.2021, dal 18.10.2021 al 2.12.2021, dal 3.12.2021 al 22.12.2021, dal 10.1.2022 al 6.2.2022, dal 7.2.2022 al 7.3.2022, dal 8.3.2022 al
8.4.2022, dal 9.4.2022 al 8.5.2022, dal 9.5.2022 al 5.6.2022, dal
17.6.2022 al 17.6.2022, dal 22.6.2022 al 23.6.2022;
- A.S. 2022/2023: dal 29.9.2022 al 9.10.2022, dal 10.10.2022 al
30.10.2022, dal 2.11.2022 al 20.11.2022, dal 21.11.2022 al 11.12.2022, dal 12.12.2022 al 22.12.2022, dal 23.12.2022 al 29.01.2023, dal
30.1.2023 al 26.2.2023, dal 27.2.2023 al 26.3.2023, dal 17.4.2023 al
14.5.2023, dal 15.05.2023 al 9.6.2023;
- A.S. 2023/2024: dal 18.9.2023 al 30.6.2024;
- A.S. 2024/2025: dal 8.10.2024 al 30.6.2025.
Ha lamentato di non aver fruito del contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti, che non ha ricevuto in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica
2 del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
Sempre nel merito, condannare il a riconoscere Controparte_1 in favore di parte ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di €. 2.000,00 (euro due-mila//00) per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scola-stico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata per-cezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il
al risarcimento per equivalente, da liquidarsi fino Controparte_1 alla concorrenza dell'im-porto di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
2. Si è costituito il , con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione, in particolare eccependo che per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023 la ricorrente ha svolto attività di supplente effettuando esclusivamente supplenze brevi e saltuarie.
3. Il ricorso è fondato.
3 L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_5 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
4. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui
4 non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
5 Occorre quindi darsi seguito ai principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo.
Pertanto, risulta del tutto arbitraria l'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
5. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
6 6. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023, pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
7. Sussistono in base agli esposti principi i requisiti per l'equiparazione della ricorrente nel periodo considerato ai docenti di ruolo.
Quanto agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nel quale la ricorrente ha cumulato una sequenza di supplenze brevi e temporanee, occorre valutare se l'attività prestata sia equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
Quanto al dato meramente temporale, occorre rilevare che la durata complessiva del servizio per ciascuna annualità è stata superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per specifiche evenienze (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il
7 superamento dell'anno di prova), con previsioni che evidenziano come in tale caso sussista equiparabilità alla docenza per l'intero anno scolastico.
Inoltre, soccorrono le argomentazioni formulate dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione nell'ordinanza del 19.3.2024, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363-bis cod. proc. civ. dal Tribunale di Novara.
Si legge nella motivazione che “ (..) il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata.
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del
1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto
(art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la CP_1 sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il
8 susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete”.
Nel caso in esame, sussiste anche l'equiparabilità della prestazione resa a quella dei docenti di ruolo sotto il profilo qualitativo, in quanto può ravvisarsi un abuso nel ricorso al contratto a tempo determinato, considerato che tutte le supplenze brevi relative alle annualità 2021/2022
e 2022/2023, con due sole eccezioni, sono state rese presso l'”
[...]
”, nella medesima classe di Controparte_6 insegnamento.
Quanto agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la docenza è stata resa sino al termine delle attività didattiche e con incarichi continuativi;
sussistono quindi esigenze di formazione del tutto equiparabili alla didattica annua.
8. Parte ricorrente ha altresì documentato (doc. 1 allegato al ricorso) di essere stato assunto a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/25 alle dipendenze del , il che consente di ritenere Controparte_1 integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
9. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi
9 assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
10. È poi noto l'intervento del legislatore di cui al Decreto-Legge 13 giugno
2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 che all'art. 15, c. 1, ha previsto: “
1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". Tale disposizione non trova applicazione nel caso che ci occupa, in quanto essa non ha effetto retroattivo e il testo è chiaro nel riconoscere l'emolumento limitatamente all'anno 2023/2024 solo ai docenti titolari di incarichi annuali su posto vacante.
Poiché tuttavia sussiste la piena equiparabilità della posizione della ricorrente ai docenti di ruolo, il che, alla luce dei principi di diritto richiamati, configura l'esclusione dal beneficio de quo dettato dall'art. 15 cit. quale trattamento discriminatorio e deteriore rispetto ai docenti assunti sino al 31.08.2024, va riconosciuto il diritto ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente anche in relazione all'annualità 2023/2024 per cui è fatta domanda.
11. Con riferimento infine alla pretesa azionata per l'a.s. 2024/2025, la
Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che il beneficio
10 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, ovverosia i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto su posto vacante e disponibile.
Neppure tale disposizione non si applica al caso di specie, in quanto la ricorrente per l'anno scolastico in corso ha sottoscritto un contratto a termine con scadenza il 30/06/2025, risultando pertanto esclusa dal novero dei beneficiari della c.d. Carta Docenti pur sussistendo la piena equiparabilità della sua posizione a quella dei docenti di ruolo e ai docenti assunti sino al 31/08/2025. Ne discende il diritto ad ottenere la Carta anche in relazione all'annualità 2024/2025, alla luce dei principi già esposti.
12. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
13. Il ricorso va pertanto accolto, con le precisazioni sopra svolte e il riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta per gli anni di servizio di cui alla domanda formulata con il ricorso introduttivo.
11 14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del
13.8.2022, contenute nel minimo considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel caso l'esame di peculiari questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna, altresì, il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA e rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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