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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N.9037/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa AU IA Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.7.2025 da 1) (c.f. , nata a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1 in Sedriano (MI), via Raffaello Sanzio n. 14 con l'Avv. Francesca Salviato del Foro di Busto Arsizio presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) (c.f. ), nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Sedriano (MI), via Raffaello Sanzio n. 14 con l'Avv. Francesca Salviato del Foro di Busto Arsizio presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il giorno 11.7.1999 registrato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano al n. 771 parte II serie A in regime di separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e dichiarano di non avere reciproche pendenze fatto salvo quanto segue. Nessun contributo viene richiesto per il loro mantenimento.
3) I figli sono entrambi maggiorenni, per cui non si fa stato ad alcun provvedimento sul loro affidamento e collocamento. Sono entrambi lavoratori ed economicamente autosufficienti, pur essendo conviventi con i genitori (ora con la madre, presso la casa familiare, dandosi atto che il sig. ha lasciato l'immobile, concordemente con la moglie, il giorno 5.7.2025), motivo per cui CP_1 non si fa stato ad alcun provvedimento circa il loro mantenimento.
4) I sig.ri e sono comproprietari pro quota del 50% di un immobile – già adibito Pt_1 CP_1 ad abitazione familiare – sito in Sedriano (MI), via Raffaello Sanzio n. 14 meglio identificato all'NCEU del Comune di Sedriano (MI), foglio 8, map. 668 sub 22 come da rogito che si allega (doc.
5). Tale immobile risulta attualmente gravato da mutuo parimenti cointestato, con rata variabile pari ad € 500,00 circa/mensili, come da piano di ammortamento allegato all'atto di mutuo sub doc.
5. Onde provvedere alla divisione dell'immobile, la sig.ra si impegna ad acquistare dal sig. Pt_1 la sua quota del 50% con le seguenti modalità. CP_1
Le parti stabiliscono concordemente che il valore del trasferimento sia pari ad € 42.000,00. La somma verrà pagata dalla sig.ra al sig. in acconti periodici di vario importo alle Pt_1 CP_1 seguenti scadenze:
€ 4.000,00 entro il giorno 2.7.2025 (rata già pagata)
€ 3.000,00 entro il giorno 2.8.2025
€ 5.000,00 entro il giorno 2.9.2025
€ 10.000,00 entro il giorno 2.10.2025
€ 10.000,00 entro il giorno 2.11.2025
€ 10.000,00 entro il giorno 12.12.2025 data entro la quale verrà fissato appuntamento presso Notaio a scelta della sig.ra per la sottoscrizione del rogito. Pt_1
Le parti si impegnano, in ogni caso, a stipulare il trasferimento definitivo entro e non oltre il giorno 1.4.2026 (termine essenziale) e, in ogni caso, il pagamento delle rate dovrà esaurirsi entro la data del rogito senza che eventuali ritardi siano considerati motivo di responsabilità della debitrice o motivo di risoluzione del presente accordo prima del 1.4.2026. A fronte di tale accordo e a far data dal 5.7.2025, data in cui il sig. ha lasciato l'immobile, CP_1 la sig.ra si impegna a sostenere in proprio l'intera rata di mutuo. In caso di mora o omissione Pt_1 di detto pagamento, qualora il sig. dovesse trovarsi obbligato ad intervenire in supplenza CP_1
(data la sua qualità di cointestatario), egli avrà diritto di regresso sulla sig.ra per tutto quanto Pt_1 anticipato. La sig.ra sempre a far data dal 5.7.2025, si impegna a volturare a suo nome tutte le utenze Pt_1 domestiche e a farsi carico del pagamento integrale delle stesse (intendasi non solo le utenze elettriche, gas, acqua ma anche le utenze internet, piattaforme streaming o altro). 5) I coniugi risultano altresì cointestatari di un conto corrente acceso presso Banca Credit Agricole numero 30726462. Tale conto corrente viene utilizzato con l'unico scopo di pagare la rata di mutuo e verrà tenuto in essere unicamente a tale scopo. Le parti si impegnano, infatti, a revocare qualsivoglia ulteriore mandato di pagamento e a non effettuare versamenti su detto conto (fatto salvo per l'accredito della provvista per la rata di mutuo da parte della sig.ra . Pt_1
Il saldo eventualmente residuo alla data del 25.7.2025, verrà suddiviso fra le parti pro quota del 50%. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, l'11.7.1999 registrato
[...] all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano al n. 771 parte II serie A
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa AU IA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa AU IA Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.7.2025 da 1) (c.f. , nata a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1 in Sedriano (MI), via Raffaello Sanzio n. 14 con l'Avv. Francesca Salviato del Foro di Busto Arsizio presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) (c.f. ), nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Sedriano (MI), via Raffaello Sanzio n. 14 con l'Avv. Francesca Salviato del Foro di Busto Arsizio presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il giorno 11.7.1999 registrato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano al n. 771 parte II serie A in regime di separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e dichiarano di non avere reciproche pendenze fatto salvo quanto segue. Nessun contributo viene richiesto per il loro mantenimento.
3) I figli sono entrambi maggiorenni, per cui non si fa stato ad alcun provvedimento sul loro affidamento e collocamento. Sono entrambi lavoratori ed economicamente autosufficienti, pur essendo conviventi con i genitori (ora con la madre, presso la casa familiare, dandosi atto che il sig. ha lasciato l'immobile, concordemente con la moglie, il giorno 5.7.2025), motivo per cui CP_1 non si fa stato ad alcun provvedimento circa il loro mantenimento.
4) I sig.ri e sono comproprietari pro quota del 50% di un immobile – già adibito Pt_1 CP_1 ad abitazione familiare – sito in Sedriano (MI), via Raffaello Sanzio n. 14 meglio identificato all'NCEU del Comune di Sedriano (MI), foglio 8, map. 668 sub 22 come da rogito che si allega (doc.
5). Tale immobile risulta attualmente gravato da mutuo parimenti cointestato, con rata variabile pari ad € 500,00 circa/mensili, come da piano di ammortamento allegato all'atto di mutuo sub doc.
5. Onde provvedere alla divisione dell'immobile, la sig.ra si impegna ad acquistare dal sig. Pt_1 la sua quota del 50% con le seguenti modalità. CP_1
Le parti stabiliscono concordemente che il valore del trasferimento sia pari ad € 42.000,00. La somma verrà pagata dalla sig.ra al sig. in acconti periodici di vario importo alle Pt_1 CP_1 seguenti scadenze:
€ 4.000,00 entro il giorno 2.7.2025 (rata già pagata)
€ 3.000,00 entro il giorno 2.8.2025
€ 5.000,00 entro il giorno 2.9.2025
€ 10.000,00 entro il giorno 2.10.2025
€ 10.000,00 entro il giorno 2.11.2025
€ 10.000,00 entro il giorno 12.12.2025 data entro la quale verrà fissato appuntamento presso Notaio a scelta della sig.ra per la sottoscrizione del rogito. Pt_1
Le parti si impegnano, in ogni caso, a stipulare il trasferimento definitivo entro e non oltre il giorno 1.4.2026 (termine essenziale) e, in ogni caso, il pagamento delle rate dovrà esaurirsi entro la data del rogito senza che eventuali ritardi siano considerati motivo di responsabilità della debitrice o motivo di risoluzione del presente accordo prima del 1.4.2026. A fronte di tale accordo e a far data dal 5.7.2025, data in cui il sig. ha lasciato l'immobile, CP_1 la sig.ra si impegna a sostenere in proprio l'intera rata di mutuo. In caso di mora o omissione Pt_1 di detto pagamento, qualora il sig. dovesse trovarsi obbligato ad intervenire in supplenza CP_1
(data la sua qualità di cointestatario), egli avrà diritto di regresso sulla sig.ra per tutto quanto Pt_1 anticipato. La sig.ra sempre a far data dal 5.7.2025, si impegna a volturare a suo nome tutte le utenze Pt_1 domestiche e a farsi carico del pagamento integrale delle stesse (intendasi non solo le utenze elettriche, gas, acqua ma anche le utenze internet, piattaforme streaming o altro). 5) I coniugi risultano altresì cointestatari di un conto corrente acceso presso Banca Credit Agricole numero 30726462. Tale conto corrente viene utilizzato con l'unico scopo di pagare la rata di mutuo e verrà tenuto in essere unicamente a tale scopo. Le parti si impegnano, infatti, a revocare qualsivoglia ulteriore mandato di pagamento e a non effettuare versamenti su detto conto (fatto salvo per l'accredito della provvista per la rata di mutuo da parte della sig.ra . Pt_1
Il saldo eventualmente residuo alla data del 25.7.2025, verrà suddiviso fra le parti pro quota del 50%. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, l'11.7.1999 registrato
[...] all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano al n. 771 parte II serie A
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa AU IA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG