Articolo 8 della Legge 16 marzo 1987, n. 115
Articolo 7Articolo 9
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10 aprile 1987
Art. 8. 1. La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneita' fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attivita' sportive a carattere non agonistico e per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali.
2. Il certificato di idoneita' fisica per lo svolgimento di attivita' sportive agonistiche viene rilasciato previa presentazione di una certificazione del medico diabetologo curante o del medico responsabile dei servizi di cui all'articolo 5, attestante lo stato di malattia diabetica compensata nonche' la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, indica, con proprio decreto, altre forme morbose alle quali sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 10 aprile 1987
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