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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/12/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 662/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Affari Civili Contenziosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NI OM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 662 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: azione ripetizione di indebito, azione di accertamento negativo vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberta Campesi e Ines Dau ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Roberta Campesi sito in Olbia alla via Tempio n. 6
ATTORI- opponenti contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Porqueddu ed elettivamente domiciliato in Olbia presso lo studio dell'avv. Sebastiano Pes, via Magellano n.2
CONVENUTA- opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 116/2017 provv. es. ex art. 648 c.p.c.
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori, come da atto di citazione:
“a) dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n.116/2016, emesso il 08.02.2016 dal Tribunale di Tempio Pausania R.G. 210/ 2016, per i motivi di cui in narrativa;
pagina 1 di 7 b) in via subordinata, sempre previa revoca del d.i. n. 116/2016 emesso il 08.02.2016 dal Tribunale di
Tempio Pausania R.G. 210/ 2016, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto
e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza, al finanziamento chirografario di cui sopra e, in caso di accertamento di somme dovute in favore dei signori e Parte_1 [...]
condannare la banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite. Pt_2
c) In tutti i casi, vittoria di spese competenze ed onorari.
Si chiede inoltre CTU contabile.”
Nell'interesse di parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta:
““1) Dichiarare l'opposizione de qua improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) Nel merito, rigettare, in ogni caso, l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il
D.I. n. 116/2016;
3) In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovessero emergere in corso di causa pretese creditorie avverse, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle medesime;
4) Con vittoria di spese e compensi”
Ragioni di fatto e di diritto
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. 18 giugno 2009, n. 69.
****
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.03.2016, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio il in opposizione al Parte_2 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 116/2016 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania, per € 234.880,29 di cui € 30.343,55 in relazione al conto corrente n. 0549/23095, € 127.068,21 in relazione al finanziamento chirografo n. 021/93221591 ed € 77.468,53 per fideiussione n. 549/8853 rilasciata dal in data 08.01.2022 a garanzia di obbligazioni di Controparte_1 Pt_1 nei confronti di deducendo: illegittimità applicazione della
[...] CP_2
Commissione di Massimo Scoperto sul conto corrente;
illegittimità applicazione di interessi ultralegali e capitalizzazione trimestrale sul conto corrente;
illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese in relazione al finanziamento chirografario. pagina 2 di 7 Hanno pertanto così concluso:
“a) dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n.116/2016, emesso il 08.02.2016 dal Tribunale di Tempio Pausania R.G. 210/ 2016, per i motivi di cui in narrativa;
b) in via subordinata, sempre previa revoca del d.i. n. 116/2016 emesso il 08.02.2016 dal Tribunale di
Tempio Pausania R.G. 210/ 2016, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto
e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza, al finanziamento chirografario di cui sopra e, in caso di accertamento di somme dovute in favore dei signori e Parte_1 [...]
condannare la banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite”. Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.11.2016 si è costituito in giudizio il
[...]
contestando l'avversa opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni:
“1) Dichiarare l'opposizione de qua improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) Nel merito, rigettare, in ogni caso, l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il
D.I. n. 116/2016;
3) In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovessero emergere in corso di causa pretese creditorie avverse, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle medesime;
4) Con vittoria di spese e compensi”
Espletato il tentativo di mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., parte opposta ha provveduto al tempestivo deposito delle memorie difensive;
viceversa, parte opponente nulla ha depositato.
Con ordinanza del 23.07.2018 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in sede di udienza ex art. 184 cpc, rigettava tutte le istanze istruttorie di controparte per i seguenti motivi: “
1. La richiesta di CTU contabile sul conto corrente e sul finanziamento oggetto di causa è esplorativa, non avendo parte opponente fornito nemmeno un principio di prova (con specifica indicazione dei periodi di capitalizzazione trimestrale contestati) delle allegazioni contenuto nell'opposizione a decreto ingiuntivo;
2. La perizia econometrica (del 1 dicembre 2014, a firma dr. depositata da Persona_1 parte opponente fa riferimento generico ad approcci metodologici per poi richiamare un allegato che non è stato versato in atti;
3. L'opposizione non è basata su prova scritta”
Pertanto, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per conclusionali e repliche. pagina 3 di 7 L'opposizione proposta avverso il D.I. n. 116/2016 emesso dall'intestato Tribunale è infondata e va pertanto rigettata per i motivi che seguono.
Deve premettersi che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto un credito del CP_1 nei confronti di e per l'importo complessivo di
[...] Parte_1 Parte_2 euro 234.880,29, di cui:
- euro 30.343,55, dovuti per scoperto di conto corrente n. 0549/23095 oltre interessi successivi maturati e maturandi al tasso contrattuale;
conto garantito dalla fideiussione omnibus n. 4065 prestata in data 06.12.1991 dal sig. , sostituita da altra Parte_2 successiva del 25.05.1992, sostituita da altra successiva del 04.05.2005;
- euro 127.068,21 per capitale relativa al finanziamento chirografario n. 021/93221591 (di originari 150.000,00) , stipulato in data 08.01.2013 di cui 648, 01 per una rata scaduta il
30.06.2014, euro 638,30 per una rata scaduta il 31.07.2014, euro 638,30 per una rata scaduta il 31.08.2014, euro 631,22 per una rata scaduta il 30.09.2014, euro 625,76 per una rata scaduta il31.10.2014, euro 626,37 per una rata scaduta il 30.11.2014, euro 625,56 per una rata scaduta il 31.12.2014, euro 624,65 per una rata scaduta il 31.01.2015, euro 621,11 per una rata scaduta il 28.02.2015, euro 121.338,93 per il residuo debito al 28.02.2015 oltre interessi successivi maturati e maturandi da ciascuna insolvenza;
tale finanziamento è garantito dalla fideiussione n. 3783461 prestata in data 08.01.2013 dal signor
[...]
sino alla concorrenza di euro 225.000,00; Pt_2
- euro 77.468,53 per capitale, relativa alla fideiussione n. 549/8853 prestata dal
[...] in data 08.01.1992 a garanzia delle obbligazioni della sig.ra Controparte_1 Pt_1 nei confronti di oltre interessi successivi maturati e maturandi;
anche
[...] CP_2 tale posizione sarebbe garantita dalla fideiussione omnibus n. 4065.
Orbene, le contestazioni così come formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio, rimaste prive di ogni successiva specificazione, connotate da assoluta genericità e indeterminatezza, non possono che ritenersi infondate.
Invero, senza nemmeno distinguere tra i rapporti per cui è causa sopra indicati e, in particolare, tra i due rapporti di conto corrente, gli odierni opponenti si sono limitati ad articolare contestazioni del tutto astratte, cioè scollegate dal concreto oggetto del contendere, lamentando l'erroneità dell'attestazione ex art. 50 D. Lgs n. 385/1993 (senza dedurre le ragioni), e contestando al tempo stesso la presenza di clausole asseritamente invalide e la mancata espressa pattuizione di commissioni ultralegali, in modo confuso e pagina 4 di 7 contraddittorio, con l'esito di ostacolare il corretto esercizio del diritto di difesa alla controparte e il vaglio sulla fondatezza delle proprie pretese da parte del giudicante.
In particolare, con riferimento agli interessi, da un lato, viene contestata la nullità della clausola contrattuale (senza specificare quale) che enuncerebbe l'anatocismo, ex art. 1418 e
1419 c.c. per violazione dell'art. 1283 c.c. (pag. 5), e poi la validità della clausola “inserita nel contratto di conto corrente” relativa agli interessi ultralegali. Dall'altro, viene dedotto che gli interessi ultralegali e la capitalizzazione trimestrale di oneri spese e commissioni sarebbero stati applicati “in difetto di pattuizione e/o giustificazione causale, determinando quindi saldi finali erronei sotto il profilo della contabilizzazione di costi”.
Oltre a mancare qualsivoglia richiamo specifico alla documentazione contrattuale agli atti, le suddette deduzioni risultano inconferenti anche rispetto a quanto l'odierna opposta ha allegato in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e ribadito nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio: l'importo richiesto in sede monitoria con riferimento al contratto di conto corrente n. 0549/23095 (euro 30.343,55 in luogo dell'importo di euro
205.269,46 indicato nell'estratto conto certificato) è frutto di un ricalcolo del saldo che tiene conto della “nota problematica dell'anatocismo, mediante il ricalcolo del saldo senza alcuna capitalizzazione degli interessi debitori ed applicando il tasso contrattuale”.
A fronte delle generiche deduzioni formulate dagli opponenti circa l'asserita illegittimità della commissione di massimo scoperto, la stessa deve invece ritenersi valida, atteso è oggetto di espressa previsione rinvenibile nel documento di sintesi del contratto di conto corrente, ricontrattualizzato in data 14.10.2013, sotto la voce “FIDI E
SCONFINAMENTI”, ove si legge che la “commissione disponibilità fondi” rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme;
viene applicata con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) dell'affidamento eventualmente concesso, nella percentuale dello 0,25% (cfr. doc. n.1 parte opposta, depositato in data 28.11.2016). Pertanto, la clausola non solo indica il valore percentuale della commissione, sufficiente per ritenerne determinabile l'oggetto, bensì specifica le condizioni e la periodicità dell'addebito.
Ed infatti, in assenza di specifiche contestazioni, questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsi dall'orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza di merito in ordine alla legittimità della commissione di massimo scoperto “volta a remunerare l'onere della banca di essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto e non è di per sé illegittima, in quanto costituisce espressione del principio di autonomia contrattuale riconosciuto pagina 5 di 7 dall'art. 1322 c.c. posto a presidio dei negozi che realizzano interessi meritevoli di tutela.” (cfr. ex multis
Corte d'appello di Milano, sez I, 26 settembre 2016, Trib Castrovillari n. 1659 del
20.11.2023).
Quanto alla capitalizzazione trimestrale, si evince dall'estratto conto certificato del
25.02.2015 che il saldo al 14.01.2013 ammontava ad euro 205.269,46 euro (doc. 2 di parte opposta). Tale importo, come da prospetto di calcolo di cui al doc. 2 di parte opposta, è stato oggetto di rettifica, con eliminazione della capitalizzazione trimestrale, dal medesimo istituto di credito.
Viene poi altrettanto genericamente dedotta l'illegittimità dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese sul finanziamento n. 021/93221591.
Sotto tale profilo, basti rammentare le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 15130 del 29 maggio 2024, secondo cui dev'essere esclusa la nullità del contratto di mutuo a tasso fisso a cui risulti allegato un piano di ammortamento ma in cui non sia indicato il regime di capitalizzazione composto degli interessi passivi e non sia esplicitata la modalità di ammortamento alla francese.
Per tale ragione deve ritenersi destituita di fondatezza anche la censura circa l'illegittimità del contratto accessorio di fideiussione.
Considerato quanto fin qui esposto, non possono che confermarsi le considerazioni svolte nell'ordinanza istruttoria e di concessione della provvisoria esecutività pronunciata in data
23.07.2018 con cui è stata rigettata la richiesta di CTU contabile sul conto corrente e sul finanziamento oggetto di causa, in quanto del tutto esplorativa “non avendo parte opponente fornito nemmeno un principio di prova (con specifica indicazione dei periodi di capitalizzazione trimestrale contestati) delle allegazioni contenute nell'opposizione a decreto ingiuntivo”. Infatti: “la perizia econometrica (del 1 dicembre 2014, a firma dr. Per_1
depositata da parte opponente fa riferimento generico ad approcci metodologici per poi richiamare
[...] un allegato che non è stato versato in atti (invero le conclusioni del perito di parte sono le seguenti:
<RISULTATI OTTENUTI E CONSIDERAZIONI CONCI.USIVE: Qui di seguito viene riportato il riepilogo dei conteggi effettuati, con le possibili variabili che si potranno avere in corso di causa.
Considerato che il contratto di conto corrente non è a mie mani, anche se la banca lo producesse farebbe di sicuro riferimento riguardo alla restituzione degli interessi debitori alla clausola definita "usi su piazza", clausola dichiarata nulla dall'articolo 4 della Iegge n. 154 del 17 febbraio 1992 , si dovrà applicare ai sensi della articolo 5 della succitata legge un tasso sostitutivo che secondo la più costante ed uniforme giurisprudenza sarà il tasso legale ex articolo 1284 cc. 11 risultato più probabile pertanto e quello portato dalla tabella "calcolo interessi legali senza spese", che presenta un saldo ricalcolato pari ad euro -73.595.83 pagina 6 di 7 anziché di euro - 164.066.80 cosi come indicato dalla banca nell'estratto conto del 30.09.2014, essendo stati addebitati interessi anatocistici, cms e spese non dovute, specificate nei fogli di calcolo allegati.>>”.
E' evidente, in altri termini, che le carenze istruttorie non possano essere colmate attraverso l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, la cui funzione è quella di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute e non quella di esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste.
Peraltro, a fronte della documentazione prodotta dall'istituto di credito opposto a supporto della fondatezza del credito fatto valere, sia nella fase monitoria che nel presente giudizio, gli opponenti non hanno provveduto al deposito di alcuna memoria istruttoria.
Alla luce di tutto quanto precede, stante l'insufficienza delle allegazioni e del supporto probatorio a sostegno delle stesse, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il D.I. n. 116/2016 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 8.02.2016;
NA gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano per intero in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tempio Pausania, 29 dicembre 2025
La Giudice
NI OM
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Affari Civili Contenziosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NI OM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 662 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: azione ripetizione di indebito, azione di accertamento negativo vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberta Campesi e Ines Dau ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Roberta Campesi sito in Olbia alla via Tempio n. 6
ATTORI- opponenti contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Porqueddu ed elettivamente domiciliato in Olbia presso lo studio dell'avv. Sebastiano Pes, via Magellano n.2
CONVENUTA- opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 116/2017 provv. es. ex art. 648 c.p.c.
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori, come da atto di citazione:
“a) dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n.116/2016, emesso il 08.02.2016 dal Tribunale di Tempio Pausania R.G. 210/ 2016, per i motivi di cui in narrativa;
pagina 1 di 7 b) in via subordinata, sempre previa revoca del d.i. n. 116/2016 emesso il 08.02.2016 dal Tribunale di
Tempio Pausania R.G. 210/ 2016, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto
e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza, al finanziamento chirografario di cui sopra e, in caso di accertamento di somme dovute in favore dei signori e Parte_1 [...]
condannare la banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite. Pt_2
c) In tutti i casi, vittoria di spese competenze ed onorari.
Si chiede inoltre CTU contabile.”
Nell'interesse di parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta:
““1) Dichiarare l'opposizione de qua improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) Nel merito, rigettare, in ogni caso, l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il
D.I. n. 116/2016;
3) In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovessero emergere in corso di causa pretese creditorie avverse, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle medesime;
4) Con vittoria di spese e compensi”
Ragioni di fatto e di diritto
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. 18 giugno 2009, n. 69.
****
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.03.2016, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio il in opposizione al Parte_2 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 116/2016 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania, per € 234.880,29 di cui € 30.343,55 in relazione al conto corrente n. 0549/23095, € 127.068,21 in relazione al finanziamento chirografo n. 021/93221591 ed € 77.468,53 per fideiussione n. 549/8853 rilasciata dal in data 08.01.2022 a garanzia di obbligazioni di Controparte_1 Pt_1 nei confronti di deducendo: illegittimità applicazione della
[...] CP_2
Commissione di Massimo Scoperto sul conto corrente;
illegittimità applicazione di interessi ultralegali e capitalizzazione trimestrale sul conto corrente;
illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese in relazione al finanziamento chirografario. pagina 2 di 7 Hanno pertanto così concluso:
“a) dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n.116/2016, emesso il 08.02.2016 dal Tribunale di Tempio Pausania R.G. 210/ 2016, per i motivi di cui in narrativa;
b) in via subordinata, sempre previa revoca del d.i. n. 116/2016 emesso il 08.02.2016 dal Tribunale di
Tempio Pausania R.G. 210/ 2016, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto
e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza, al finanziamento chirografario di cui sopra e, in caso di accertamento di somme dovute in favore dei signori e Parte_1 [...]
condannare la banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite”. Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.11.2016 si è costituito in giudizio il
[...]
contestando l'avversa opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni:
“1) Dichiarare l'opposizione de qua improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) Nel merito, rigettare, in ogni caso, l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il
D.I. n. 116/2016;
3) In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovessero emergere in corso di causa pretese creditorie avverse, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle medesime;
4) Con vittoria di spese e compensi”
Espletato il tentativo di mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., parte opposta ha provveduto al tempestivo deposito delle memorie difensive;
viceversa, parte opponente nulla ha depositato.
Con ordinanza del 23.07.2018 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in sede di udienza ex art. 184 cpc, rigettava tutte le istanze istruttorie di controparte per i seguenti motivi: “
1. La richiesta di CTU contabile sul conto corrente e sul finanziamento oggetto di causa è esplorativa, non avendo parte opponente fornito nemmeno un principio di prova (con specifica indicazione dei periodi di capitalizzazione trimestrale contestati) delle allegazioni contenuto nell'opposizione a decreto ingiuntivo;
2. La perizia econometrica (del 1 dicembre 2014, a firma dr. depositata da Persona_1 parte opponente fa riferimento generico ad approcci metodologici per poi richiamare un allegato che non è stato versato in atti;
3. L'opposizione non è basata su prova scritta”
Pertanto, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per conclusionali e repliche. pagina 3 di 7 L'opposizione proposta avverso il D.I. n. 116/2016 emesso dall'intestato Tribunale è infondata e va pertanto rigettata per i motivi che seguono.
Deve premettersi che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto un credito del CP_1 nei confronti di e per l'importo complessivo di
[...] Parte_1 Parte_2 euro 234.880,29, di cui:
- euro 30.343,55, dovuti per scoperto di conto corrente n. 0549/23095 oltre interessi successivi maturati e maturandi al tasso contrattuale;
conto garantito dalla fideiussione omnibus n. 4065 prestata in data 06.12.1991 dal sig. , sostituita da altra Parte_2 successiva del 25.05.1992, sostituita da altra successiva del 04.05.2005;
- euro 127.068,21 per capitale relativa al finanziamento chirografario n. 021/93221591 (di originari 150.000,00) , stipulato in data 08.01.2013 di cui 648, 01 per una rata scaduta il
30.06.2014, euro 638,30 per una rata scaduta il 31.07.2014, euro 638,30 per una rata scaduta il 31.08.2014, euro 631,22 per una rata scaduta il 30.09.2014, euro 625,76 per una rata scaduta il31.10.2014, euro 626,37 per una rata scaduta il 30.11.2014, euro 625,56 per una rata scaduta il 31.12.2014, euro 624,65 per una rata scaduta il 31.01.2015, euro 621,11 per una rata scaduta il 28.02.2015, euro 121.338,93 per il residuo debito al 28.02.2015 oltre interessi successivi maturati e maturandi da ciascuna insolvenza;
tale finanziamento è garantito dalla fideiussione n. 3783461 prestata in data 08.01.2013 dal signor
[...]
sino alla concorrenza di euro 225.000,00; Pt_2
- euro 77.468,53 per capitale, relativa alla fideiussione n. 549/8853 prestata dal
[...] in data 08.01.1992 a garanzia delle obbligazioni della sig.ra Controparte_1 Pt_1 nei confronti di oltre interessi successivi maturati e maturandi;
anche
[...] CP_2 tale posizione sarebbe garantita dalla fideiussione omnibus n. 4065.
Orbene, le contestazioni così come formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio, rimaste prive di ogni successiva specificazione, connotate da assoluta genericità e indeterminatezza, non possono che ritenersi infondate.
Invero, senza nemmeno distinguere tra i rapporti per cui è causa sopra indicati e, in particolare, tra i due rapporti di conto corrente, gli odierni opponenti si sono limitati ad articolare contestazioni del tutto astratte, cioè scollegate dal concreto oggetto del contendere, lamentando l'erroneità dell'attestazione ex art. 50 D. Lgs n. 385/1993 (senza dedurre le ragioni), e contestando al tempo stesso la presenza di clausole asseritamente invalide e la mancata espressa pattuizione di commissioni ultralegali, in modo confuso e pagina 4 di 7 contraddittorio, con l'esito di ostacolare il corretto esercizio del diritto di difesa alla controparte e il vaglio sulla fondatezza delle proprie pretese da parte del giudicante.
In particolare, con riferimento agli interessi, da un lato, viene contestata la nullità della clausola contrattuale (senza specificare quale) che enuncerebbe l'anatocismo, ex art. 1418 e
1419 c.c. per violazione dell'art. 1283 c.c. (pag. 5), e poi la validità della clausola “inserita nel contratto di conto corrente” relativa agli interessi ultralegali. Dall'altro, viene dedotto che gli interessi ultralegali e la capitalizzazione trimestrale di oneri spese e commissioni sarebbero stati applicati “in difetto di pattuizione e/o giustificazione causale, determinando quindi saldi finali erronei sotto il profilo della contabilizzazione di costi”.
Oltre a mancare qualsivoglia richiamo specifico alla documentazione contrattuale agli atti, le suddette deduzioni risultano inconferenti anche rispetto a quanto l'odierna opposta ha allegato in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e ribadito nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio: l'importo richiesto in sede monitoria con riferimento al contratto di conto corrente n. 0549/23095 (euro 30.343,55 in luogo dell'importo di euro
205.269,46 indicato nell'estratto conto certificato) è frutto di un ricalcolo del saldo che tiene conto della “nota problematica dell'anatocismo, mediante il ricalcolo del saldo senza alcuna capitalizzazione degli interessi debitori ed applicando il tasso contrattuale”.
A fronte delle generiche deduzioni formulate dagli opponenti circa l'asserita illegittimità della commissione di massimo scoperto, la stessa deve invece ritenersi valida, atteso è oggetto di espressa previsione rinvenibile nel documento di sintesi del contratto di conto corrente, ricontrattualizzato in data 14.10.2013, sotto la voce “FIDI E
SCONFINAMENTI”, ove si legge che la “commissione disponibilità fondi” rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme;
viene applicata con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) dell'affidamento eventualmente concesso, nella percentuale dello 0,25% (cfr. doc. n.1 parte opposta, depositato in data 28.11.2016). Pertanto, la clausola non solo indica il valore percentuale della commissione, sufficiente per ritenerne determinabile l'oggetto, bensì specifica le condizioni e la periodicità dell'addebito.
Ed infatti, in assenza di specifiche contestazioni, questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsi dall'orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza di merito in ordine alla legittimità della commissione di massimo scoperto “volta a remunerare l'onere della banca di essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto e non è di per sé illegittima, in quanto costituisce espressione del principio di autonomia contrattuale riconosciuto pagina 5 di 7 dall'art. 1322 c.c. posto a presidio dei negozi che realizzano interessi meritevoli di tutela.” (cfr. ex multis
Corte d'appello di Milano, sez I, 26 settembre 2016, Trib Castrovillari n. 1659 del
20.11.2023).
Quanto alla capitalizzazione trimestrale, si evince dall'estratto conto certificato del
25.02.2015 che il saldo al 14.01.2013 ammontava ad euro 205.269,46 euro (doc. 2 di parte opposta). Tale importo, come da prospetto di calcolo di cui al doc. 2 di parte opposta, è stato oggetto di rettifica, con eliminazione della capitalizzazione trimestrale, dal medesimo istituto di credito.
Viene poi altrettanto genericamente dedotta l'illegittimità dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese sul finanziamento n. 021/93221591.
Sotto tale profilo, basti rammentare le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 15130 del 29 maggio 2024, secondo cui dev'essere esclusa la nullità del contratto di mutuo a tasso fisso a cui risulti allegato un piano di ammortamento ma in cui non sia indicato il regime di capitalizzazione composto degli interessi passivi e non sia esplicitata la modalità di ammortamento alla francese.
Per tale ragione deve ritenersi destituita di fondatezza anche la censura circa l'illegittimità del contratto accessorio di fideiussione.
Considerato quanto fin qui esposto, non possono che confermarsi le considerazioni svolte nell'ordinanza istruttoria e di concessione della provvisoria esecutività pronunciata in data
23.07.2018 con cui è stata rigettata la richiesta di CTU contabile sul conto corrente e sul finanziamento oggetto di causa, in quanto del tutto esplorativa “non avendo parte opponente fornito nemmeno un principio di prova (con specifica indicazione dei periodi di capitalizzazione trimestrale contestati) delle allegazioni contenute nell'opposizione a decreto ingiuntivo”. Infatti: “la perizia econometrica (del 1 dicembre 2014, a firma dr. Per_1
depositata da parte opponente fa riferimento generico ad approcci metodologici per poi richiamare
[...] un allegato che non è stato versato in atti (invero le conclusioni del perito di parte sono le seguenti:
<RISULTATI OTTENUTI E CONSIDERAZIONI CONCI.USIVE: Qui di seguito viene riportato il riepilogo dei conteggi effettuati, con le possibili variabili che si potranno avere in corso di causa.
Considerato che il contratto di conto corrente non è a mie mani, anche se la banca lo producesse farebbe di sicuro riferimento riguardo alla restituzione degli interessi debitori alla clausola definita "usi su piazza", clausola dichiarata nulla dall'articolo 4 della Iegge n. 154 del 17 febbraio 1992 , si dovrà applicare ai sensi della articolo 5 della succitata legge un tasso sostitutivo che secondo la più costante ed uniforme giurisprudenza sarà il tasso legale ex articolo 1284 cc. 11 risultato più probabile pertanto e quello portato dalla tabella "calcolo interessi legali senza spese", che presenta un saldo ricalcolato pari ad euro -73.595.83 pagina 6 di 7 anziché di euro - 164.066.80 cosi come indicato dalla banca nell'estratto conto del 30.09.2014, essendo stati addebitati interessi anatocistici, cms e spese non dovute, specificate nei fogli di calcolo allegati.>>”.
E' evidente, in altri termini, che le carenze istruttorie non possano essere colmate attraverso l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, la cui funzione è quella di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute e non quella di esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste.
Peraltro, a fronte della documentazione prodotta dall'istituto di credito opposto a supporto della fondatezza del credito fatto valere, sia nella fase monitoria che nel presente giudizio, gli opponenti non hanno provveduto al deposito di alcuna memoria istruttoria.
Alla luce di tutto quanto precede, stante l'insufficienza delle allegazioni e del supporto probatorio a sostegno delle stesse, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il D.I. n. 116/2016 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 8.02.2016;
NA gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano per intero in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tempio Pausania, 29 dicembre 2025
La Giudice
NI OM
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