Ordinanza presidenziale 14 giugno 2022
Ordinanza presidenziale 14 gennaio 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/06/2025, n. 10656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10656 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10656/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07439/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7439 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Eugenio Dalli Cardillo e Angelo Annibali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Manso e Marco De Flaviis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento di annotazione nel casellario informatico della risoluzione contrattuale per inadempimento disposta dal Comune di Pescara, comunicato dall’Autorità nazionale anticorruzione con nota prot. n. -OMISSIS- del 22.05.2019;
- della nota prot. n. -OMISSIS-del 07.11.2018, recante la comunicazione di avvio del procedimento di annotazione nel casellario informatico;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, e/o conseguente, allorché allo stato incognito alle ricorrenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità nazionale anticorruzione e del Comune di Pescara;
Visto l’atto del 12.05.2025, con il quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 13.06.2019, le società ricorrenti si sono rivolte a questo Tribunale amministrativo regionale per l’annullamento dell’annotazione nel casellario informatico disposta dall’ANAC il 22.05.2019, a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto di appalto relativo al servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia, materne, primarie e secondarie di primo grado intimata dal Comune di Pescara.
2. – Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l’ANAC e il Comune di Pescara.
3. – Con atto depositato il 12.05.2025, le ricorrenti hanno rappresentato al collegio che, in data 16.07.2019, successivamente alla notifica del ricorso, l’ANAC ha proceduto alla cancellazione dal casellario informatico dell’annotazione impugnata, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
4. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 30 maggio 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. – Tutto quanto sopra premesso, al collegio non rimane che prendere atto della cessazione della materia del contendere.
6. – Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle loro generalità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.