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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 30/10/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 29 ottobre 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.3576, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MARUCCI Parte_1 C.F._1
RU elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/10/2024, ha dedotto di aver svolto per Parte_1 oltre 30 anni l'attività di parrucchiera, sostenendo che nell'attività svolta, ha sempre provveduto manualmente al lavaggio dei capelli, al loro taglio, con forbici manuali, nonchè al tiraggio facendo uso della piastra pettine e spazzole. Nello svolgimento dell'attività lavorativa la ricorrente ritiene che l'uso dei prodotti allergeni le abbia causato alle mani una grave forma di dermatite da contatto con vesciche, squame e lesioni dell'epidermide per la quale, nel corso dell'anno 2023, ha presentato all' in data 30.06.2023 domanda per il riconoscimento di malattia professionale consistente in CP_1 “dermatite da contatto di tipo psoriasiforme” che rimaneva senza alcun esito.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratole dalla suddetta malattia, nella misura del 14% la signora ha chiesto al Tribunale di Frosinone, Pt_1 in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta prestazione, con CP_1 vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia della ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e all'esito con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla
Dott. ssa Sulla base della documentazione medica agli atti e dei risultati della perizia è Per_1 emerso che la ricorrente è risultata affetta da: • Dermatite da contatto di tipo Parte_1 psoriasiforme, risultando, peraltro, positiva (+debole eritema) al Nichel, presente in numerosissimi oggetti metallici . La sig.ra titolare di impresa artigiana, ha dichiarato di lavorare da sola, Pt_1 senza dipendenti, occupandosi, in autonomia, di tutte le mansioni: lavaggio, piega, taglio, tintura ed altri trattamenti . Occorre ricordare, tuttavia, che il nickel e altri metalli pesanti, come il cobalto e il cromo, sono tra le sostanze vietate per l'uso cosmetico dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Le tinture e i cosmetici impiegati non dovrebbero, quindi, contenere nichel e il test allergologico somministrato dalla CTU non ha mostrato sensibilizzazione a nessuno degli ingredienti effettivamente presenti nei prodotti in uso. L'eventuale contatto con superfici metalliche
(forbici, clip, strumenti) non è sistematico e tali materiali sono solitamente rivestiti in plastica o in acciaio inox chirurgico, a bassissimo rilascio di nichel. Inoltre l'uso di guanti protettivi è costante, come dichiarato, riducendo drasticamente ogni rischio di esposizione. Per tali argomentazioni, non è emerso un nesso causale certo o probabile tra l'attività lavorativa e l'insorgenza della dermatite cutanea, considerando che l'unico allergene dimostrato, peraltro a bassa intensità (+), è rappresentato dal Nichel solfato, elemento ubiquitario nella vita quotidiana.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacchè lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati. L'attrice non è tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attrice non tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 29/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Stefania Rescigno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 29 ottobre 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.3576, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MARUCCI Parte_1 C.F._1
RU elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/10/2024, ha dedotto di aver svolto per Parte_1 oltre 30 anni l'attività di parrucchiera, sostenendo che nell'attività svolta, ha sempre provveduto manualmente al lavaggio dei capelli, al loro taglio, con forbici manuali, nonchè al tiraggio facendo uso della piastra pettine e spazzole. Nello svolgimento dell'attività lavorativa la ricorrente ritiene che l'uso dei prodotti allergeni le abbia causato alle mani una grave forma di dermatite da contatto con vesciche, squame e lesioni dell'epidermide per la quale, nel corso dell'anno 2023, ha presentato all' in data 30.06.2023 domanda per il riconoscimento di malattia professionale consistente in CP_1 “dermatite da contatto di tipo psoriasiforme” che rimaneva senza alcun esito.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratole dalla suddetta malattia, nella misura del 14% la signora ha chiesto al Tribunale di Frosinone, Pt_1 in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta prestazione, con CP_1 vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia della ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e all'esito con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla
Dott. ssa Sulla base della documentazione medica agli atti e dei risultati della perizia è Per_1 emerso che la ricorrente è risultata affetta da: • Dermatite da contatto di tipo Parte_1 psoriasiforme, risultando, peraltro, positiva (+debole eritema) al Nichel, presente in numerosissimi oggetti metallici . La sig.ra titolare di impresa artigiana, ha dichiarato di lavorare da sola, Pt_1 senza dipendenti, occupandosi, in autonomia, di tutte le mansioni: lavaggio, piega, taglio, tintura ed altri trattamenti . Occorre ricordare, tuttavia, che il nickel e altri metalli pesanti, come il cobalto e il cromo, sono tra le sostanze vietate per l'uso cosmetico dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Le tinture e i cosmetici impiegati non dovrebbero, quindi, contenere nichel e il test allergologico somministrato dalla CTU non ha mostrato sensibilizzazione a nessuno degli ingredienti effettivamente presenti nei prodotti in uso. L'eventuale contatto con superfici metalliche
(forbici, clip, strumenti) non è sistematico e tali materiali sono solitamente rivestiti in plastica o in acciaio inox chirurgico, a bassissimo rilascio di nichel. Inoltre l'uso di guanti protettivi è costante, come dichiarato, riducendo drasticamente ogni rischio di esposizione. Per tali argomentazioni, non è emerso un nesso causale certo o probabile tra l'attività lavorativa e l'insorgenza della dermatite cutanea, considerando che l'unico allergene dimostrato, peraltro a bassa intensità (+), è rappresentato dal Nichel solfato, elemento ubiquitario nella vita quotidiana.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacchè lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati. L'attrice non è tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attrice non tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 29/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Stefania Rescigno