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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1552/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1481/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202403822365302176148464 TARI 2017
- DOCUMENTO n. 202003821165490000190888 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 553/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, relativa a Tari anno 2017, notificata il 19/12/202
Si eccepisce: omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero la cartella nr. 202003821165490000190888 prodromica all'atto impugnato, indi prescrizione/ decadenza della pretesa tributaria.
Non si è costituita Municipia spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nel merito, questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene che il ricorso della contribuente debba essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Invero, non risulta, dagli atti e vieppiù dalla mancata costituzione in giudizio di Municipia SpA, l'avvenuta regolare notifica, come previsto ex lege, della cartella di pagamento nr 202003821165490000190888, atto come rilevato dalla ricorrente presupposto della intimazione impugnata.
Nessuna prova è stata fornita al riguardo da parte della resistente non costituita, sulla quale incombeva il relativo onere: il ricorso, dunque, deve essere accolto, ogni altra eccezione disattesa.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente alle spese, che si liquidano in complessivi € 400,00 oltre accessori se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario costituito.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1481/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202403822365302176148464 TARI 2017
- DOCUMENTO n. 202003821165490000190888 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 553/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, relativa a Tari anno 2017, notificata il 19/12/202
Si eccepisce: omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero la cartella nr. 202003821165490000190888 prodromica all'atto impugnato, indi prescrizione/ decadenza della pretesa tributaria.
Non si è costituita Municipia spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nel merito, questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene che il ricorso della contribuente debba essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Invero, non risulta, dagli atti e vieppiù dalla mancata costituzione in giudizio di Municipia SpA, l'avvenuta regolare notifica, come previsto ex lege, della cartella di pagamento nr 202003821165490000190888, atto come rilevato dalla ricorrente presupposto della intimazione impugnata.
Nessuna prova è stata fornita al riguardo da parte della resistente non costituita, sulla quale incombeva il relativo onere: il ricorso, dunque, deve essere accolto, ogni altra eccezione disattesa.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente alle spese, che si liquidano in complessivi € 400,00 oltre accessori se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario costituito.