Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 24944/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 17/01/2025, alle ore 9:30, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. Paola Percuoco per delega dell'avv. RIVARA ALFREDO, per la parte opponente, la quale conclude come da note conclusive depositate in data 7.1.2025
e chiede decidersi la causa;
l'Avv. Alfredo Zivelli per delega dell'avv. FRASCINO ELENA, per la parte opposta, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e alla CTU e conclude come da note conclusive depositate in data 20.12.2024 e chiede che la causa venga decisa.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti e alle conclusioni appena rassegnate..
Terminata la discussione, il giudice avvisa le parti che all'esito della
Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza darà lettura del provvedimento anche in assenza dei Difensori, che autorizza ad allontanarsi dall'aula.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 24944/2021 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Alfredo Rivara presso il cui studio
è elett.te dom.to in Chiavari (GE), Via N. Bixio n. 13A/4;
Opponente
E
(P.IVA ) rappresentata dalla procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
speciale (C.F./P.IVA ) rapp.ta e Controparte_2 P.IVA_2 difesa in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Elena Frascino e con lei elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Teresa Di Rosa, sito in Viale
Campania, n. 16/A - 80059 - Torre del Greco (NA);
Opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5878/2021 (r.g. n. 17471/2021) emesso in data 21.07.2021 dal Tribunale di Napoli - con cui, su istanza di
[...]
è stato ingiunto di pagane a quest'ultima, in solido con , la CP_1 CP_3
somma di euro 35.737,62 a titolo di saldo debitore del finanziamento finalizzato all'acquisto rateale n. 10133017999680, stipulato con il 27.6.2008, il CP_4 cui credito era stato da questa ceduto a e da quest'ultima alla Controparte_5
ingiungente - chiedendone la revoca. Come unico motivo di opposizione, ha
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disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento n.
10133017999680 posto a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria, allegando di non essersi mai rivolto a per ottenere detto Controparte_4 finanziamento. L'opponente ha specificamente allegato e dedotto che dai documenti depositati nel giudizio monitorio dalla ricorrente, ed in particolare dal doc. n. 3, si comprende chiaramente - poiché evidentemente precisato dal responsabile della pratica - che ed egli opponente CP_3 Parte_1 sarebbero stati all'epoca fidanzati;
che tuttavia è stata fidanzata ed è CP_3 tutt'ora sposata non già con , bensì con il fratello;
Parte_1 Persona_1
che con i predetti i rapporti sono pressoché inesistenti, poiché sia la che CP_3
hanno avuto svariati problemi giudiziari che hanno creato gravi Persona_1 ripercussioni anche sull'attività del fratello e della moglie di quest'ultimo, Pt_1
IG ; che appare evidente come il finanziamento sia stato Persona_2 richiesto e sottoscritto dalla IG e dall'allora fidanzato, CP_3 ER
, che, tuttavia, attesa anche la somiglianza con il fratello , ha, con tutta
[...] Pt_1 evidenza, prodotto una copia del documento d'identità e del codice fiscale dell'odierno opponente;
che infatti all'epoca, nel 2008, i fratelli , insieme ER
alle rispettive compagne, abitavano entrambi a Rimini poiché avevano trovato impiego in due attività commerciali differenti ma piuttosto vicine;
che quindi i fratelli in allora si frequentavano anche nel tempo libero e risulta chiaro ER
come si possa essere appropriato indebitamente del documento ER
d'identità e del tesserino del codice fiscale dell'odierno esponente;
che peraltro in quegli anni il fratello aveva acquistato un'Audi A4 Cabrio che ha tenuto ER
per un certo periodo;
che Il Signor non si è mai neppure preoccupato Parte_1 di verificare le circostanze de quibus poiché assolutamente all'oscuro dell'illegittima pratica di finanziamento avviata e ottenuta dal fratello e dalla cognata anche a nome dell'odierno esponente, il quale anche a seguito di svariati trasferimenti non ha mai ritirato le precedenti notifiche relative alla pratica e soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo ha avuto conoscenza di essere stato vittima di raggiro da parte dei parenti. L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via principale e nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n.
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5878/2021 del 21/07/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, per i motivi di cui in narrativa, in quanto inammissibile, infondato, ingiusto ed illegittimo, poiché il credito azionato non risulta certo, liquido ed esigibile ed in quanto in ogni caso di importo non dovuto dal Signor per le ragioni di cui in narrativa, Parte_1
nonché respingere ogni domanda formulata dalla Controparte_1
in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto. In ogni
[...]
caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori, IVA e CPA, oltre spese generali del presente giudizio, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4 c.
1 bis D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/2018, atteso che parte attrice opponente ha predisposto gli atti depositati in modo da consentire la ricerca testuale dei documenti ad essi allegati”.
Costituitasi in giudizio, la opposta ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e ha insistito nella propria domanda;
ha eccepito, inoltre,
l'inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente anche alla luce dei versamenti di alcune rate mensili effettuati nel corso del rapporto;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: stante l'istanza di mediazione già depositata da questa Difesa mercoledì 12 u.s., concedere alle parti processuali un mero rinvio finalizzato a consentire di verificare l'esito positivo o negativo di tale iter conciliativo;
in via preliminare: dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti;
in via preliminare e subordinata: dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., almeno per la parte di capitale ammontante a complessivi € 23.579,90; in via principale e nel merito: rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non imperniata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 5878/2021 del Tribunale Ordinario di
Napoli, 2 SEZIONE CIVILE;
condannare il Sig. al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 35.737,62, degli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e delle spese della procedura d'ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compenso ed in € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
in via subordinata e nel merito:
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nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della complessiva somma di € 35.737,62, degli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e delle spese della procedura d'ingiunzione, liquidate in €
1.305,00 per compenso ed in € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
in via ulteriormente gradata e nel merito: condannare il mutuatario al pagamento della maggiore e/o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannare, infine, l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre al rimborso per spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché delle spese successive occorrende”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ammessa ed espletata ctu grafologica, la causa è chiamata all'odierna udienza per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Giova preliminarmente osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass.
6528/00; 26782/16) e nel quale giudizio il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (Cass. 7020/2019).
Nella presente fattispecie, la pretesa creditoria di azionata CP_1 nei confronti dell'opponente non risulta supportata da idoneo titolo, posto che al disconoscimento da questi effettuato sin dall'atto di citazione in ordine alla sottoscrizione del contratto di finanziamento fatto valere dalla opposta a fondamento della pretesa creditoria azionata, non è seguita la produzione del
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relativo originale cartaceo.
Parte opposta, invero, pur avendo dichiarato, in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. di volersi avvalere della scrittura disconosciuta, riservandosi il deposito dell'originale, ha tuttavia omesso il deposito dell'originale cartaceo del contratto di finanziamento.
Peraltro, con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza 20.12.2022, si dava ingresso al procedimento di verificazione chiesto dalla parte opposta, e, ritenendosi “necessario disporre che parte opposta, alla prossima udienza, produca gli originali dei detti documenti”, veniva nominato CTU grafologo e la causa rinviata “per il conferimento dell'incarico peritale ... onerando parte opposta al deposito dell'originale degli atti oggetto di verificazione in tale udienza...”; l'originale cartaceo del contratto di finanziamento, tuttavia, non veniva prodotto dalla parte opposta.
Orbene, a ciò è conseguita la inutilità della ctu grafologica espletata in corso di causa, laddove si consideri che il CTU nominato, dott. , Persona_3 ha dovuto precisare che “La fotocopia non riesce ad evidenziare i punti ove il tratto grafico è sottoposto ad una maggiore o minore pressione, esercitata dalla penna sulla carta. Ciò è osservabile solo sul retro del foglio originale. Allo stesso modo il colore e il tipo di inchiostro, con tutte le possibili variazioni cromatiche, sull'atto originale e non sulla fotocopia. L'esame grafico condotto su una copia fotostatica non riesce, dunque, ad individuare la pressione della penna sulla carta, e il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro. Il tratto può essere modificato proprio dalla fotocopiatrice, che a seconda dell'inclinazione dei raggi luminosi rispetto al piano del documento può alterare la colorazione ed ingannare sulla qualità e la quantità dell'inchiostrazione, dunque, della larghezza del binario grafico”.
Non appaiono pertanto idonee ad un inequivoco giudizio di autenticità della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, come riferibile alla mano dell'opponente, le conclusioni a cui è giunto il CTU circa l'attribuibilità delle firme stesse all'opponente, siccome lo stesso CTU avverte trattarsi di conclusioni raggiunte “Con i limiti che una fotocopia impone...”.
In definitiva, non avendo parte opposta versato in atti l'originale cartaceo
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del contratto ne è conseguito che il CTU non altro ha potuto rilevare se non una ipotetica riferibilità all'opponente delle firme ivi apposte.
Orbene, con la recente Ordinanza n. 8304/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito il condivisibile insegnamento di cui Cass. 7267/2014, secondo cui, il in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
In effetti, come ben descritto da Cass. 1831/2000, «solamente nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità, o addirittura singolarità, consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Si giustifica, così, la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l'ammissibilità della verifica. Non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare» (v. anche CASS.
20484/2014).
Nella presente fattispecie, pertanto, mancando il documento in originale, la verificazione inerente la sottoscrizione sul contratto di finanziamento azionato dalla parte opposta non avrebbe dovuto essere ammessa e/o espletata;
peraltro, come si è evidenziato, il CTU ha chiarito di aver svolto l'analisi grafia “con tutti i limiti che una fotocopia impone”.
Non si rinviene in atti, poi, alcun elemento da cui trarre in altro modo la prova che le sottoscrizioni che si rinvengono sulla copia del contratto siano state apposte dall'opponente che le ha disconosciute. Nemmeno è dato ricorrere, come
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argomentato dalla parte opposta, sulla circostanza che alcune rate del finanziamento siano state corrisposte, atteso che il relativo pagamento, essendo l'opponente costituito nel contratto soltanto quale “coobbligato” (ovvero, quale fideiussore), e è stato evidentemente effettuato dalla debitrice principale, CP_3
; né, del resto, la parte opposta ha offerto alcuna prova da cui desumere che
[...] detto pagamento sia stato invece effettuato dall'opponente.
Per le suesposte ragioni, pertanto, l'opposizione dovrà essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La particolarità della vicenda sostanziale sottesa al contratto di finanziamento in oggetto, con il coinvolgimento di familiari e parenti dell'opponente, costituiscono ragioni atte a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca, nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 5878/2021 (r.g. n. 17471/2021) emesso in Parte_1
data 21.07.2021 dal Tribunale di Napoli;
- compensa le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU.
Così deciso in Napoli, udienza 17.1.2025
E' verbale, ore 16:00 Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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