Articolo 1 della Legge 8 febbraio 1950, n. 12
Articolo 2
Versione
10 febbraio 1950
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire sei miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1949-50, per I provvedimenti relativi all'assunzione ed al funzionamento dell'amministrazione fiduciaria della Somalia in conformita' della raccomandazione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1949 e dell'Accordo concluso a Ginevra con il consiglio per l'amministrazione fiduciaria il 27 gennaio 1950.
I fondi di cui al precedente comma saranno gestiti mediante apposita contabilita' speciale con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per l'Africa italiana.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1950