Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00792/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2025, proposto da
IA DA TO, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n.553 del 4 marzo 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con nota depositata il 10 aprile 2025, la convenuta amministrazione ha riferito che, nelle more del presente giudizio, ha provveduto al pagamento degli importi dovuti;
Ritenuto che il pagamento operato dalla amministrazione intimata, come evidenziato nella citata nota e dedotto nella memoria di parte ricorrente in data 13 aprile 2026, sia pienamente satisfattivo e, per tale ragione, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto inoltre che, dando seguito all’istanza di parte, debba disporsi la condanna alle spese di lite a carico della intimata amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo, in considerazione della condotta della medesima, che ha ottemperato alla sentenza in epigrafe solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale, configurandosi, pertanto, l’ipotesi di soccombenza virtuale (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2021, n. 5083, secondo cui “ la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale ”);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima) dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €828,00, per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo AN, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo AN |
IL SEGRETARIO