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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/11/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4252 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del
29.6.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con l'avv. Michele Grispini Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
con l'avv. Fabio Ferrari
OPPOSTO
Oggetto: appalto
Conclusioni: come da note scritte in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 1092/2021, pubblicato in data 7.7.2021 nel procedimento rubricato al n. 1939/2021
R.G., su istanza della società , con il quale è stato Controparte_1
ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di euro
13.704,66, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
sorte costituente oggetto di credito derivante dalla fattura 008/17, indicante quale causale “Lavori di progettazione e studio di fattibilità in bioedilizia innovativa”, per l'ampliamento di “capannone/officina”, affermandosi la società creditrice di , figlio ed Controparte_1 Parte_1
erede di committente i suddetti lavori, in quanto CP_2
cessionaria del credito da parte di . Controparte_3
2. Parte opponente ha dedotto a fondamento dell'opposizione: che non hanno mai avuto luogo i suddetti lavori di progettazione e studio di fattibilità, difettando la prova della trasmissione di tali progetti ad o alla sua impresa;
che il suddetto ampliamento non CP_2
sarebbe stato comunque consentito, in quanto “il capannone sito in Via
Sant'Anzino, n. 140, Monterotondo è stato realizzato nel 1989, come da rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 1341 (Doc. 6) ed essendo considerato industria insediata e quindi tollerata in zona agricola di pregio di cui al piano regolatore, è severamente vietato alcun tipo di ampliamento”; che lo stato di salute di , CP_2
negli anni precedenti all'emissione della ridetta fattura, avvenuta dopo la sua morte, non rendono credibile che quegli abbia commissionato i lavori, “in quanto privo ormai di capacità lavorative e di forze, e costretto a letto, continuamente assistito e monitorato dai propri cari”.
3. Parte opposta ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
2 deduzione, - In via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1092/2021 opposto in quanto non fondata su prova scritta;
- In via principale dichiarare la illegittimità e/o
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1092/2021 e per l'effetto revocarlo per i motivi esposti negli atti difensivi della scrivente difesa;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio anche in ordine alla responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.; - In via subordinata in ogni caso, accertare l'inesistenza del credito vantato in quanto le prestazioni di cui alla fattura n. 008/2017 dalla CP_1
non sono mai state eseguite.”.
4. Si è costituita in giudizio la società , deducendo di Controparte_1
aver acquistato il credito per cui è causa dalla Controparte_3
, affermando inter alia che “tra e la
[...] CP_2 CP_3
è esistita una pluriennale collaborazione imprenditoriale,
[...]
caratterizzata da reciproca stima, nell'ambito della quale il primo ha, soventemente, sub-appaltato, alla seconda, commesse, edilizie e non, che gli venivano, a loro volta, affidate dalle più svariate società appaltanti.
Tra queste, subappaltò le prestazioni indicate nella CP_2
fattura de qua alla che, in effetti, le realizzò con CP_3
soddisfazione del sub- committente e del committente principale (DI
s.p.a)”.
5. Parte opposta ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Giudice, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo,
Piaccia al Giudice, accertata l'intervenuta cessione del credito di cui alla fattura n. 8/17 e la realizzazione delle opere ivi indicate, condannare l'opponente quale erede di al pagamento in CP_2
favore dell'opposta società. dell'importo pro-quota, ex art. 752 c.c, che
3 risulterà di giustizia. In ogni caso, oltre interessi moratori, da sorgere del credito al saldo. Vittoria di spese ed onorari come da tariffe.”
6. Con ordinanza del 24.1.2022 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..
7. Con ordinanza del 29.6.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva in primo luogo il Tribunale che il giudizio che gemma in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 cod. civ..
Dunque, con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ., si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo
"invertito" solo dal punto di vista formale, rimanendo fermo il piano dei rapporti sostanziali.
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, "prosegue" (Cass. n. 6531/1993,
Cass. n. 1552/1995), "continua" (Cass. n. 3316/1998) o si "sviluppa"
(Cass. nn. 335/1987, 3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre "...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento" (cfr. da Cass., Sez. Un., n.
4 7448/1993; ma v. da ultimo Cass., sez. III, ord. 18/05/2021 n. 13556 e
Cass., Sez. Un., 13.01.2022 n. 927).
1.1. Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma procede a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
1) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante: Cass. civ, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005);
2) dal debitore opponente, per contestarla (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556;
Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n.
7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova,
23 gennaio 2009, n. 347).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt.
633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata
5 nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 25 giugno 2001, n. 8676; Cass. civile, sez. II,
29 marzo 2001, n. 4638; Cass. civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n.
13429; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388; Cass. civile, sez.
II, 12 luglio 2000, n. 9232; Cass. civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974;
Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924; Trib. Milano sez. lav., 30 maggio 2017, n. 1603; Trib. Milano, sez. VII, 24 settembre 2013, n.
11774; Cass. civile, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334; Trib. Roma, sez.
III, 09 ottobre 2012, n. 18814).
1.2. A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 30 ottobre 2001 n. 13533, secondo cui ““In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al
6 creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione
o il risarcimento).” (cfr. Cass. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cass. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cass. civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07;
Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo
2015, n. 1439).
1.3. I criteri probatori sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594).
In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che:
'In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.' (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020
n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701).
2. Così regolato e distribuito l'onere probatorio, nella presente causa, parte opponente, convenuta sostanziale, ha recisamente negato l'effettuazione in favore del proprio dante causa, , delle CP_2
prestazioni indicate nella fattura sulla cui base è stato emesso il decreto
7 ingiuntivo, consistenti in “Lavori di progettazione e studio di fattibilità in bioedilizia innovativa”, per l'ampliamento di “capannone/officina”, sito in Monterotondo (RM), via S. Anzino 140.
2.1. Alla stregua dei princìpi dianzi ricostruiti, incombe su parte opposta, attrice sostanziale, che si afferma cessionaria del credito per l'esecuzione dei menzionati lavori da parte della , CP_3 Controparte_3
dimostrare il titolo della propria pretesa, oltre all'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul creditore.
2.2. Tale prova non è stata raggiunta.
Da un lato, osserva il Tribunale come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la fattura, titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non costituisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione;
in tale fase processuale, infatti, il credito vantato deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., per tutte, da ultimo, ord. Cass. 11/03/2011 n. 5915). In particolare, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, la fattura commerciale si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
La fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, può rappresentare un mero elemento indiziario, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (in questi termini sent. Cass.
5.8.2011 n. 17050).
8 2.3. Ebbene, l'attore sostanziale ha prodotto in copia la fattura, recante l'indicazione delle suddette lavorazioni, senza depositare il titolo negoziale in forza del quale sono state assunte dalle parti le obbligazioni il cui inadempimento è posto a base della domanda.
2.4. Per quanto, difatti, il contratto di appalto non sia negozio a forma scritta “ad substantiam” né “ad probationem”, non risulta persuasivo ritenere che due soggetti imprenditoriali, di cui uno riveste la forma di società di capitali, abbiano assunto obbligazioni per l'importo complessivo, recato dalla fattura n. 008/17, di euro 41.114,00, senza che fossero in forma scritta convenuti i contenuti, i tempi, i prezzi e le modalità di esecuzione delle rispettive obbligazioni.
2.5. D'altro canto, i capitoli di prova per testi formulati da parte opposta si rivelano generici e non idonei a dimostrare il preciso oggetto dell'appalto, l'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sull'appaltatore nonché il relativo costo, esorbitando peraltro dal limite di valore di cui all'art. 2721 cod. civ., senza che siano state offerte concludenti presunzioni o argomenti di prova tali da far ritenere che le parti abbiano inteso prescindere da un titolo scritto, né da cui sia altrimenti emerso il contenuto dell'accordo verbale raggiunto dalle parti.
3. Neppure i documenti prodotti in copia da parte opposta, di non inequivoca riferibilità alle prestazioni per cui è causa, dimostrano l'assunzione dell'obbligazione da parte di , il relativo CP_2
prezzo né che i lavori siano stati effettivamente eseguiti dalla società cedente per come pattuito.
4. Come osservato da parte opponente, inoltre, l'attore sostanziale non ha prodotto documentazione alcuna da cui sia evincibile che, in esecuzione dei “Lavori di progettazione e studio di fattibilità in bioedilizia innovativa” indicati in fattura, il progetto e lo studio di fattibilità siano
9 stati consegnati ad , non essendo gli stessi neppure CP_2
prodotti in giudizio.
5. Parte opposta non ha, dunque, a fronte delle eccezioni formulate dall'opponente, soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante e consistente nella dimostrazione del titolo negoziale nonché di aver esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, atteso che il documento fattura non è idoneo a provare l'effettiva ed esatta esecuzione della prestazione ivi indicata né la sua corrispondenza a quella pattuita, non constando diverse istanze di prova precostituita né costituenda idonee a raggiungere siffatta dimostrazione.
6. Deve conseguentemente essere accolta l'opposizione, respinte le domande formulate dall'attore sostanziale e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
7. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
8. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
9. Non si riscontrano alfine i presupposti per la condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ..
Infatti, in base all'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche
d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la giurisprudenza ha osservato che “la
10 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del
14.10.2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326 del 24.10.2019; Cass. n.
7901 del 30.03.2018; Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018).
Nel caso di specie, nella difesa della parte opposta non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate.
Inoltre, con riguardo all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., non è emersa la prova di danni specificamente subiti da parte opponente e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1092/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2. respinge le domande formulate da nei Controparte_1
confronti di;
Parte_1
3. condanna la società , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del giudizio che liquida in euro 545,00 per
[...]
esborsi, in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
11 Così deciso in data 15 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4252 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del
29.6.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con l'avv. Michele Grispini Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
con l'avv. Fabio Ferrari
OPPOSTO
Oggetto: appalto
Conclusioni: come da note scritte in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 1092/2021, pubblicato in data 7.7.2021 nel procedimento rubricato al n. 1939/2021
R.G., su istanza della società , con il quale è stato Controparte_1
ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di euro
13.704,66, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
sorte costituente oggetto di credito derivante dalla fattura 008/17, indicante quale causale “Lavori di progettazione e studio di fattibilità in bioedilizia innovativa”, per l'ampliamento di “capannone/officina”, affermandosi la società creditrice di , figlio ed Controparte_1 Parte_1
erede di committente i suddetti lavori, in quanto CP_2
cessionaria del credito da parte di . Controparte_3
2. Parte opponente ha dedotto a fondamento dell'opposizione: che non hanno mai avuto luogo i suddetti lavori di progettazione e studio di fattibilità, difettando la prova della trasmissione di tali progetti ad o alla sua impresa;
che il suddetto ampliamento non CP_2
sarebbe stato comunque consentito, in quanto “il capannone sito in Via
Sant'Anzino, n. 140, Monterotondo è stato realizzato nel 1989, come da rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 1341 (Doc. 6) ed essendo considerato industria insediata e quindi tollerata in zona agricola di pregio di cui al piano regolatore, è severamente vietato alcun tipo di ampliamento”; che lo stato di salute di , CP_2
negli anni precedenti all'emissione della ridetta fattura, avvenuta dopo la sua morte, non rendono credibile che quegli abbia commissionato i lavori, “in quanto privo ormai di capacità lavorative e di forze, e costretto a letto, continuamente assistito e monitorato dai propri cari”.
3. Parte opposta ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
2 deduzione, - In via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1092/2021 opposto in quanto non fondata su prova scritta;
- In via principale dichiarare la illegittimità e/o
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1092/2021 e per l'effetto revocarlo per i motivi esposti negli atti difensivi della scrivente difesa;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio anche in ordine alla responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.; - In via subordinata in ogni caso, accertare l'inesistenza del credito vantato in quanto le prestazioni di cui alla fattura n. 008/2017 dalla CP_1
non sono mai state eseguite.”.
4. Si è costituita in giudizio la società , deducendo di Controparte_1
aver acquistato il credito per cui è causa dalla Controparte_3
, affermando inter alia che “tra e la
[...] CP_2 CP_3
è esistita una pluriennale collaborazione imprenditoriale,
[...]
caratterizzata da reciproca stima, nell'ambito della quale il primo ha, soventemente, sub-appaltato, alla seconda, commesse, edilizie e non, che gli venivano, a loro volta, affidate dalle più svariate società appaltanti.
Tra queste, subappaltò le prestazioni indicate nella CP_2
fattura de qua alla che, in effetti, le realizzò con CP_3
soddisfazione del sub- committente e del committente principale (DI
s.p.a)”.
5. Parte opposta ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Giudice, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo,
Piaccia al Giudice, accertata l'intervenuta cessione del credito di cui alla fattura n. 8/17 e la realizzazione delle opere ivi indicate, condannare l'opponente quale erede di al pagamento in CP_2
favore dell'opposta società. dell'importo pro-quota, ex art. 752 c.c, che
3 risulterà di giustizia. In ogni caso, oltre interessi moratori, da sorgere del credito al saldo. Vittoria di spese ed onorari come da tariffe.”
6. Con ordinanza del 24.1.2022 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..
7. Con ordinanza del 29.6.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva in primo luogo il Tribunale che il giudizio che gemma in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 cod. civ..
Dunque, con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ., si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo
"invertito" solo dal punto di vista formale, rimanendo fermo il piano dei rapporti sostanziali.
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, "prosegue" (Cass. n. 6531/1993,
Cass. n. 1552/1995), "continua" (Cass. n. 3316/1998) o si "sviluppa"
(Cass. nn. 335/1987, 3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre "...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento" (cfr. da Cass., Sez. Un., n.
4 7448/1993; ma v. da ultimo Cass., sez. III, ord. 18/05/2021 n. 13556 e
Cass., Sez. Un., 13.01.2022 n. 927).
1.1. Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma procede a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
1) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante: Cass. civ, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005);
2) dal debitore opponente, per contestarla (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556;
Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n.
7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova,
23 gennaio 2009, n. 347).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt.
633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata
5 nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 25 giugno 2001, n. 8676; Cass. civile, sez. II,
29 marzo 2001, n. 4638; Cass. civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n.
13429; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388; Cass. civile, sez.
II, 12 luglio 2000, n. 9232; Cass. civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974;
Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924; Trib. Milano sez. lav., 30 maggio 2017, n. 1603; Trib. Milano, sez. VII, 24 settembre 2013, n.
11774; Cass. civile, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334; Trib. Roma, sez.
III, 09 ottobre 2012, n. 18814).
1.2. A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 30 ottobre 2001 n. 13533, secondo cui ““In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al
6 creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione
o il risarcimento).” (cfr. Cass. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cass. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cass. civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07;
Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo
2015, n. 1439).
1.3. I criteri probatori sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594).
In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che:
'In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.' (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020
n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701).
2. Così regolato e distribuito l'onere probatorio, nella presente causa, parte opponente, convenuta sostanziale, ha recisamente negato l'effettuazione in favore del proprio dante causa, , delle CP_2
prestazioni indicate nella fattura sulla cui base è stato emesso il decreto
7 ingiuntivo, consistenti in “Lavori di progettazione e studio di fattibilità in bioedilizia innovativa”, per l'ampliamento di “capannone/officina”, sito in Monterotondo (RM), via S. Anzino 140.
2.1. Alla stregua dei princìpi dianzi ricostruiti, incombe su parte opposta, attrice sostanziale, che si afferma cessionaria del credito per l'esecuzione dei menzionati lavori da parte della , CP_3 Controparte_3
dimostrare il titolo della propria pretesa, oltre all'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul creditore.
2.2. Tale prova non è stata raggiunta.
Da un lato, osserva il Tribunale come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la fattura, titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non costituisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione;
in tale fase processuale, infatti, il credito vantato deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., per tutte, da ultimo, ord. Cass. 11/03/2011 n. 5915). In particolare, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, la fattura commerciale si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
La fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, può rappresentare un mero elemento indiziario, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (in questi termini sent. Cass.
5.8.2011 n. 17050).
8 2.3. Ebbene, l'attore sostanziale ha prodotto in copia la fattura, recante l'indicazione delle suddette lavorazioni, senza depositare il titolo negoziale in forza del quale sono state assunte dalle parti le obbligazioni il cui inadempimento è posto a base della domanda.
2.4. Per quanto, difatti, il contratto di appalto non sia negozio a forma scritta “ad substantiam” né “ad probationem”, non risulta persuasivo ritenere che due soggetti imprenditoriali, di cui uno riveste la forma di società di capitali, abbiano assunto obbligazioni per l'importo complessivo, recato dalla fattura n. 008/17, di euro 41.114,00, senza che fossero in forma scritta convenuti i contenuti, i tempi, i prezzi e le modalità di esecuzione delle rispettive obbligazioni.
2.5. D'altro canto, i capitoli di prova per testi formulati da parte opposta si rivelano generici e non idonei a dimostrare il preciso oggetto dell'appalto, l'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sull'appaltatore nonché il relativo costo, esorbitando peraltro dal limite di valore di cui all'art. 2721 cod. civ., senza che siano state offerte concludenti presunzioni o argomenti di prova tali da far ritenere che le parti abbiano inteso prescindere da un titolo scritto, né da cui sia altrimenti emerso il contenuto dell'accordo verbale raggiunto dalle parti.
3. Neppure i documenti prodotti in copia da parte opposta, di non inequivoca riferibilità alle prestazioni per cui è causa, dimostrano l'assunzione dell'obbligazione da parte di , il relativo CP_2
prezzo né che i lavori siano stati effettivamente eseguiti dalla società cedente per come pattuito.
4. Come osservato da parte opponente, inoltre, l'attore sostanziale non ha prodotto documentazione alcuna da cui sia evincibile che, in esecuzione dei “Lavori di progettazione e studio di fattibilità in bioedilizia innovativa” indicati in fattura, il progetto e lo studio di fattibilità siano
9 stati consegnati ad , non essendo gli stessi neppure CP_2
prodotti in giudizio.
5. Parte opposta non ha, dunque, a fronte delle eccezioni formulate dall'opponente, soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante e consistente nella dimostrazione del titolo negoziale nonché di aver esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, atteso che il documento fattura non è idoneo a provare l'effettiva ed esatta esecuzione della prestazione ivi indicata né la sua corrispondenza a quella pattuita, non constando diverse istanze di prova precostituita né costituenda idonee a raggiungere siffatta dimostrazione.
6. Deve conseguentemente essere accolta l'opposizione, respinte le domande formulate dall'attore sostanziale e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
7. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
8. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
9. Non si riscontrano alfine i presupposti per la condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ..
Infatti, in base all'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche
d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la giurisprudenza ha osservato che “la
10 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del
14.10.2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326 del 24.10.2019; Cass. n.
7901 del 30.03.2018; Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018).
Nel caso di specie, nella difesa della parte opposta non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate.
Inoltre, con riguardo all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., non è emersa la prova di danni specificamente subiti da parte opponente e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1092/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2. respinge le domande formulate da nei Controparte_1
confronti di;
Parte_1
3. condanna la società , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del giudizio che liquida in euro 545,00 per
[...]
esborsi, in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
11 Così deciso in data 15 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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