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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10404/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10404/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TERZI Parte_1 C.F._1 CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA POMA 20, MANTOVA presso il difensore avv. TERZI CLAUDIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRATI Controparte_1 C.F._2 ANTONIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA DIAZ, 1/E 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PRATI ANTONIO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1 PRATI ANTONIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA DIAZ, 1/E 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PRATI ANTONIO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRATI ANTONIO CP_3 P.IVA_2 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA DIAZ, 1/E 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PRATI ANTONIO GIOVANNI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Nel merito: Accertarsi e dichiararsi l'evento per cui è causa dovuto a responsabilità esclusiva del Sig. e, conseguentemente, condannarsi il Sig. , Controparte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
1 tempore e in persona del legale rappresentante pro tempore ad immediatamente CP_3 rifondere i danni tutti occorsi al Sig. che si quantificano nella somma Parte_1 complessiva di Euro 57.520,44 dalla quale deve essere detratto l'acconto di Euro 18.500,00 corrisposto da a mezzo assegno in data 10.04.24 e, quindi, nella Controparte_5 somma finale di Euro 39.020,44, ovvero nelle diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria”.
Per e Controparte_1 Controparte_4 CP_3
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta: in via preliminare, autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 102, 103,167 e
269 c.p.c., la chiamata in causa del terzo sig. personalmente e quale titolare CP_6 dell'omonima azienda agricola (C.F.: ), residente in [...]
Bredazzane, al fine di esercitare la domanda di manleva e al fine di essere tenuti indenni da qualsiasi pretesa vantata da parte attrice, per tutti i motivi di cui alla narrativa;
in via principale, accertata l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad
[...] ed al Sig. nella causazione del Controparte_4 Controparte_1 sinistro occorso al Sig. in data 10/12/2020, e di conseguenza in capo ad Parte_1 per tutti i motivi di cui alla narrativa, respingere la domanda attorea in quanto CP_3 totalmente infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, accertata la reale consistenza dei danni subiti dall'attore, il loro effettivo collegamento causale con il sinistro per cui è causa e le relative responsabilità, condannare i convenuti al risarcimento degli eventuali danni residui (al netto degli acconti versati banco iudicis in corso di causa), senza inversione alcuna dell'onere della prova, ed in ogni caso liquidarsi il danno al netto di tutti gli emolumenti percepiti da parte di , assicuratori CP_7 privati, assicuratori sociali, enti di previdenza, ovvero da terzi.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 [...]
e richiedendo il risarcimento dei danni patiti in Controparte_4 CP_3 conseguenza del sinistro verificatosi in data 10.12.2020 nel complesso immobiliare ove hanno
2 sede le due aziende agricole di proprietà rispettivamente dell'attore nonché del fratello
[...]
CP_6
In particolare, l'attore ha esposto che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, al termine delle operazioni di carico degli animali in gestione presso l'azienda agricola del fratello, in presenza anche di quest'ultimo, è rimasto schiacciato tra la rampa di carico e il muro di una stalla, in conseguenza del fatto che il conducente dell'autoarticolato per il trasporto degli animali,
ha fatto avanzare l'automezzo mentre la pedana di carico era ancora Controparte_1 appoggiata al veicolo, determinandone così lo spostamento e il conseguente schiacciamento dell'attore contro il muro della stalla.
Ha pertanto dedotto la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoarticolato nella causazione del sinistro, atteso che lo stesso ha intrapreso la marcia senza assicurarsi che la manovra potesse essere svolta in sicurezza, evidenziando come quest'ultima debba essere ricondotta alla nozione di circolazione stradale, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e dell'art. 2054
c.c., nonché sulla scorta degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, con conseguente operatività della polizza r.c.a. sottoscritta dall'impresa proprietaria del veicolo,
con Controparte_4 CP_3
L'attore ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimonaile patito, delle spese mediche sostenute nonché del danno da invalidità lavorativa specifica, complessivamente quantificati in euro 92.003,50, già detratte le somme percepite dall' in conseguenza dell'infortunio occorso. CP_7
Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_4
e chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...] CP_3
personalmente e quale titolare dell'omonima azienda agricola, ritenendo la CP_6 responsabilità per il sinistro esclusivamente ovvero prevalentemente addebitabile a quest'ultimo, per avere egli impartito disposizioni errate al conducente del veicolo, avendogli dato l'ordine di partire prima che l'attore avesse terminato di estrarre la pedana di carico dal vano dell'automezzo. Hanno altresì rilevato il concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro, contestando inoltre l'ammontare delle pretese risarcitorie di controparte, con particolare riferimento all'insussistenza del danno da invalidità lavorativa specifica.
3 Rigettata l'istanza delle parti convenute di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...]
e concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante lo CP_6 svolgimento di prove orali e l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore.
All'esito dell'udienza del 18.04.2024 per l'esame dell'elaborato peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.01.2025. In tale sede l'attore, a fronte delle risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa, ha ridotto la propria pretesa risarcitoria, chiedendo la corresponsione di complessivi euro 39.020,44, già detratta la somma versata in corso di causa da a titolo di risarcimento del danno alla persona, pari ad euro CP_3
18.500,00.
All'esito della predetta udienza la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda dell'attore è fondata e può trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1.1 Preliminarmente, si rileva che le parti convenute hanno reiterato, nei propri atti, l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di in qualità di esclusivo o concorrente CP_6 responsabile nella causazione del sinistro.
Sul punto deve trovare integrale conferma l'ordinanza in data 12.01.2023 (il cui contenuto è stato ribadito con successiva ordinanza del 26.05.2023), che ha rigettato la predetta istanza, in ragione della natura facoltativa del litisconsorzio tra coobbligati solidali e considerato, inoltre, che il giudice ha facoltà di non accogliere la richiesta di integrazione del contraddittorio per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. S.U. n.
4309/2010).
Non risulta conferente la giurisprudenza richiamata dai convenuti nei propri scritti conclusivi a sostegno della reiterazione dell'istanza (Cass. n. 4283/2023); tale pronuncia, invero, non afferma la sussistenza, in via generale, del litisconsorzio necessario tra corresponsabili solidali, bensì che esso si determina soltanto a seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
(cor)responsabile e della conseguente costituzione in giudizio di quest'ultimo. Dunque, solo a fronte dell'effettivo accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio, non verificatosi nel presente giudizio, si determina una situazione di litisconsorzio necessario
4 processuale, con la conseguenza che, come chiarito dalla Suprema Corte, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l'estinzione dell'intero processo,
e non già del solo rapporto processuale interessato dall'evento medesimo.
In ragione di quanto esposto l'eventuale corresponsabilità di nella determinazione CP_6 del sinistro per cui è causa potrà essere fatta valere in altro separato giudizio, non rappresentando oggetto del presente procedimento.
1.2 Ciò premesso, deve rilevarsi che la responsabilità astrattamente ravvisabile in capo al convenuto è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., in Controparte_1 base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del conducente si presume, salvo che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
In particolare, nell'ipotesi di investimento di un pedone – alla quale deve essere ricondotta la fattispecie per cui è causa – secondo i principi consolidati nella giurisprudenza deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c. ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso cfr., ex multis, Cass. 25.09.2014 n. 20307).
Costituisce parimenti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento
(oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non
5 costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio per i pedoni;
cfr., sul punto, Cass. pen., 12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., 13.10.2005 n. 40908).
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici dettati dall'art. 190 c.d.s. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Cass., 30.11.1992, n. 1207).
Per costante orientamento giurisprudenziale, inoltre, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dalla norma non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, nel senso che se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito;
accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c. (in tal senso, cfr., ex plurimis, Cass. 13.11.2014 n. 24204; Cass. 13.03.2012, n. 3966, inedita;
Cass.,
11.06.2010, n. 14064).
Deve altresì osservarsi – pur non essendo ciò contestato in causa – che secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 30.07.2021, n. 21983, ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, ivi incluse, pertanto, le aree cortilizie private.
Tutto ciò premesso, declinando al caso di specie i principi di diritto sopra richiamati in tema di presunzione di responsabilità ex art. 2054, comma 1 c.c. e onere della prova, deve escludersi che il convenuto abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il Controparte_1 danno, non avendo fornito alcun elemento da cui desumere l'impossibilità di evitare il sinistro occorso.
Non risultando contestato che fosse proprio il convenuto alla guida dell'autoarticolato CP_1 che ha determinato il sinistro, deve dunque ritenersi provato, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale nonché della relazione dell'ATS di Brescia
6 (dovendosi ritenere l'irrilevanza ai fini decisionali delle dichiarazioni testimoniali rese da
[...]
in effetti incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.), che in data 10.12.2020, al termine CP_6 delle operazioni di carico degli animali sull'automezzo di proprietà dell'impresa convenuta, il conducente abbia fatto avanzare quest'ultimo mentre la pedana di carico era ancora appoggiata al veicolo, determinandone così lo spostamento trasversale e il conseguente schiacciamento dell'attore contro il muro della stalla (cfr. doc.
1.1 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv.: “[…] In quei frangenti, l'autista faceva avanzare di poco il proprio camion, ma la pedana era di uno/due centimetri ancora all'interno del vano, nel movimento l'automezzo trascinava anche la rampa che si spostava quindi trasversalmente finendo per schiacciare il sig.
contro
Parte_1 il muro della stalla […]”).
Ne consegue la responsabilità solidale della convenuta società in quanto proprietaria del veicolo ai sensi dell'art. 2054, comma 3 c.c.
Tuttavia, come già osservato, anche nel caso in cui il responsabile civile non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., ciò non preclude l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa in capo al danneggiato, ravvisabile nel caso di specie.
Invero, risulta in atti che la rampa di carico per gli animali utilizzata nel frangente dell'incidente è di proprietà dei fratelli ed è stata costruita dagli stessi (cfr. dichiarazioni dell'attore, CP_6 verbale ud. del 25.09.2023: “CAP. 3) confermo che le operazioni di carico si svolgevano mediante l'ausilio di una pedana metallica c.d. rampa di proprietà di entrambi noi fratelli […]
CAP. 25) la circostanza è vera, la rampa, come raffigurata nelle fotografie allegate alla relazione ATS doc 3, pag. 28 e alla relazione CIB Srl doc. 16 pag. 8,9 che mi sono state esibite, è un manufatto artigianale realizzato da più di 20 anni da noi fratelli ). CP_6
Inoltre, come accertato dagli Ufficiali di P.G. che hanno redatto la relazione dell'ATS di Brescia, la pedana di carico è stata modificata successivamente all'infortunio, in modo tale da consentire che la pompa idraulica possa essere azionata collocandosi sulla rampa stessa, anziché lateralmente ad essa, eliminando pertanto la possibilità di rimanere schiacciati tra la pedana e altra superficie adiacente (cfr. doc.
1.1 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv. “in occasione del sopralluogo effettuato per raccogliere la testimonianza del sig. , si è preso Parte_1 visione della modifica apportata alla rampa di carico, il sig. ha mostrato come ora CP_6 sia possibile azionare la pompa idraulica stando all'interno della corsia di transito dei suini, in
7 tale posizione non si potrà quindi presentare il rischio di venire schiacciati dall'attrezzatura nel malaugurato caso si dovesse ripresentare un problema come quello accaduto in occasione dell'infortunio in oggetto”).
Può pertanto ravvisarsi la concorrente responsabilità di parte attrice, integrata dall'utilizzo di attrezzatura, di propria realizzazione, che ha contributo al verificarsi del sinistro, mentre la stessa avrebbe potuto essere realizzata fin dall'origine in maniera tale da impedire l'accadimento di sinistri quali quello per cui è causa.
Oltre a ciò, occorre evidenziare che il sinistro ha avuto luogo durante lo svolgimento di attività cui l'attore era avvezzo, rientrando nelle mansioni tipiche relative alla conduzione di un'azienda agricola (l'abitualità nello svolgimento di tale mansione emerge anche da quanto riferito nella relazione dell'ATS di Brescia, doc.
1.1 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv.: “nella mattina del giorno
10/12/2020 il sig. si era recato con il proprio automezzo presso Controparte_1
l'allevamento per prelevare suini dalla stalla del sig. Come sempre accade, per le CP_6 fasi di carico degli animali (a prescindere dalla proprietà), i due fratelli collaborano CP_6 coordinandosi anche con l'autista”), con la conseguenza che lo stesso avrebbe potuto utilizzare maggiore cautela al fine di prevenire i rischi sottesi alle operazioni svolte (in particolare, nel caso di specie, connessi alla propria posizione “a rischio”, in quanto l'attore si era venuto a trovare in uno spazio ristretto tra la pedana di carico e il muro della stalla, come si evince dalle fotografie allegate al doc.
1.6 fasc. att. e al doc. 3 fasc. conv.).
Alla luce delle considerazioni esposte, deve riconoscersi la concorrente responsabilità dell'attore danneggiato nella causazione del sinistro occorso, nella misura del 30%.
2. Ciò posto, deve ora procedersi all'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli patite dall'attore in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa.
2.1 I danni alla persona riportati dall'attore sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale affidata alla dott.ssa le cui conclusioni – adeguatamente motivate e del tutto condivisibili Persona_1
– devono essere integralmente condivise.
In particolare, il c.t.u. ha accertato che ha riportato una “frattura Parte_1 poliframmentaria esposta al 1/3 prossimale della tibia sinistra con modesto malallineamento in valgo, chirurgicamente trattata con sintesi mediante fissatore esterno”, precisando che “la lesione sopra descritta risulta certamente compatibile con la modalità lesiva riportata in atti ed è quindi da ammettersi rapporto di causalità tra l'effettualità lesiva del 10.12.2020 ed il
8 traumatismo che ne seguì”. Il c.t.u. ha altresì evidenziato che “tale lesione determina una sintomatologia soggettiva rappresentata dolore alla caviglia sinistra e da gonfiore con impotenza funzionale e dolore al ginocchio sinistro, problematiche che si accentuano soprattutto la sera e che lo costringono, a volte, ad assumere farmaci antinfiammatori”.
Alla luce delle risultanze della c.t.u. espletata, deve dunque ritenersi che Parte_1 dopo un periodo di inabilità temporanea assoluta di 15 giorni e un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per 240 giorni, al 50% per 60 giorni e al 25% per ulteriori 60 giorni (con un grado di sofferenza psicofisica di 4-5 su una scala da 1 a 5, poi progressivamente diminuito), abbia subito una riduzione definitiva della propria integrità psicofisica pari al 10%, con un grado di sofferenza psicofisica pari a 0,5, “tenuto conto del fatto che le menomazioni residuate possono essere occasionalmente recepite da terzi e necessitano di occasionale terapia”.
Ciò premesso, ai fini della liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
L'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano, come è noto, ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle “tabelle” espresse in moneta attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale
(Cass. 7 giugno 2011 n. 12408; Cass. 30 giugno 2011 n. 14402).
La liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, deve comunque consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (cfr., ex multis, Cass. 18 giugno 2015, n. 12594), che consente al giudice di valorizzare le modificazioni peggiorative della qualità della vita che non ritenga ricomprese nella valutazione tabellare, ove puntualmente allegate e provate. Pur spettando al giudice il compito di accertare l'effettiva
9 consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli dalle parti, ciò deve avvenire in considerazione di quanto allegato e provato dalle stesse.
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle
Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale (quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali
Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale
“danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie la prova del danno da sofferenza sia stata fornita, in via presuntiva, sulla base della tipologia di lesioni subite dall'attore, nonché di quanto indicato dal c.t.u. in ordine all'iter clinico e alla sintomatologia riportata dal danneggiato, così giustificandosi un aumento dell'importo base in relazione all'invalidità temporanea e il riconoscimento del punto base del danno non patrimoniale previsto dalle Tabelle di Milano per l'invalidità permanente.
Sulla scorta di tali principi si ritiene equo riconoscere all'attore, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 33.600,00 in moneta attuale, adottando un importo medio giornaliero di euro 140,00 per ogni giorno di inabilità totale – determinato anche in considerazione dell'elevato grado di sofferenza accertato dal c.t.u. – proporzionalmente diminuito per quelli di inabilità temporanea parziale.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, lo stesso deve ritenersi, per quanto già osservato, pari al 10%; in considerazione dell'età (73 anni) dell'attore al momento del consolidamento dei postumi permanenti (ovvero al termine del periodo di invalidità temporanea, atteso che solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, il danno può dirsi venuto ad esistenza;
cfr., ex multis, Cass. 7.02.2017, n. 3121; Cass. 21.06.2012,
n. 10303; Cass. 25.02.2004, n. 3806), e considerato il quantum richiesto da parte attrice nelle conclusioni precisate e nella tabella di cui alla comparsa conclusionale, può essere liquidato nella somma di euro 18.535,00, dovendosi ritenere che la parte attrice abbia così limitato la propria domanda relativa al danno morale (astrattamente liquidabile in misura maggiore in applicazione
10 delle richiamate Tabelle), atteso che secondo la consolidata giurisprudenza la formula “ovvero nelle diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria” deve essere considerata di stile, e in quanto tale priva di effetto, qualora sia reiterata nelle conclusioni finali, come nel caso di specie.
Trattasi, ad avviso di questo giudice, di cifra congrua a riparare integralmente il danno subito dall'attore, non potendosi riconoscere alcuna ulteriore personalizzazione, in assenza di qualsivoglia allegazione o prova in merito.
Ne consegue che il danno non patrimoniale subito dall'attore può essere liquidato in complessivi euro 52.135,00, importo che deve essere ridotto in misura pari all'accertato concorso di colpa attoreo del 30%, potendo così essere riconosciuta in favore dell'attore la somma di euro
36.494,50.
Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n.
1712 del 17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di euro 36.494,50 devalutata all'epoca del fatto (10.12.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 10.12.2020 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.2 Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, compete innanzitutto all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute dal c.t.u. congrue e documentate nella misura di complessivi euro 2.021,60, senza necessità di spese future, importo da ridursi del 30% in
11 ragione del concorso di colpa attore, e così pari ad euro 1.415,12, da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
2.3 L'attore ha altresì lamentato la riduzione del reddito derivante dall'attività della propria azienda agricola in conseguenza delle lesioni riportate a seguito dell'infortunio subito. In particolare, ha dedotto che prima del verificarsi del sinistro svolgeva regolarmente l'attività di coltivatore diretto del fondo e di allevatore, che continua tuttora a esercitare;
che durante il periodo di infermità dovuto all'incidente ha dovuto avvalersi della collaborazione del figlio, del fratello e di altri soggetti per continuare a gestire la propria azienda;
che comunque l'attività di quest'ultima si è ridotta durante il periodo di convalescenza;
che nel marzo del 2022 ha dovuto concludere un contratto di soccida con altra società agricola, con conseguente riduzione del reddito derivante dall'attività di allevamento nella misura del 20%, in quanto percentuale riconosciuta al soccidante.
Sul punto deve rammentarsi che la perdita di capacità lavorativa specifica consiste nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione e a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro.
Sempre in via preliminare, in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente alla compromissione della capacità lavorativa specifica deve rilevarsi che tale danno, non attenendo all'indifferenziata capacità di produrre reddito, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, nonché al suo percorso di studi e lavoro. Tale danno deve essere provato dal danneggiato sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Deve osservarsi che nel caso di specie il c.t.u. ha accertato che “l'inabilità temporanea ha si impedito l'attività di lavorativa di allevatore di suini (che il soggetto ha mantenuto pur essendo pensionato da oltre 15 anni), ma solo in quella parte che ha comportato prestazioni di natura fisica, che oggi sono peraltro venute meno dal momento che, come riferito nel corso delle operazioni di CTU, l'attività manuale è stata data in affitto. Ciò non può essere valido per
l'attività imprenditoriale, che dallo stesso è stata svolta e viene tutt'oggi svolta, anche in
12 presenza di postumi permanenti, unicamente con una maggiore usura, senza cioè macroscopiche limitazioni”.
Esclusa, dunque, l'incidenza del danno permanente all'integrità psicofisica dell'attore sulla sua capacità lavorativa specifica, considerata anche l'età dell'attore, risultano irrilevanti le considerazioni svolte dallo stesso relativamente alla contrazione del reddito in epoca successiva al termine del periodo di inabilità temporanea. In particolare, non possono rilevare le allegazioni svolte con riferimento alla conclusione di un contratto di soccida nel marzo del 2022, risultando tale contratto perfezionato in epoca successiva rispetto al termine del periodo di inabilità temporanea e non essendo stati forniti dall'attore elementi idonei ad acclarare la riconducibilità causale di tale decisione alle conseguenze pregiudizievoli del sinistro per cui è causa.
Difetta, parimenti, adeguata prova della asserita contrazione di reddito, sia durante il periodo di invalidità temporanea, che successivamente al consolidamento dei postumi permanenti. Sotto questo profilo, deve infatti osservarsi come l'attore si sia limitato a produrre in giudizio i modelli i.v.a. 2021 e 2022 (rispettivamente riferiti ai periodi di imposta 2020 e 2021), che, sebbene attestino una riduzione del volume d'affari dal 2020 – anno del sinistro – al 2021, non consentono di comprovare che la stessa sia causalmente riconducibile all'infortunio per cui è causa, né sono sufficienti ai fini della prova del quantum risarcitorio. A tal fine, infatti, l'attore avrebbe dovuto fornire ulteriore documentazione, attestante i redditi ovvero il volume d'affari, relativa a più annualità, in modo tale che risultasse provata, da un lato, l'effettiva entità della contrazione reddituale e, dall'altro, che la stessa fosse effettivamente derivante dall'infermità conseguente al sinistro, e non da fisiologiche oscillazioni proprie dell'attività di impresa.
Parimenti generiche, e dunque inconferenti sotto questo profilo, sono le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale dalla figlia dell'attore, atteso che la stessa si è limitata a Testimone_1 riferire che il padre “pur se in pensione dall'anno 2005, quando aveva 57 anni, seguiva personalmente, prima del 10.12.20 giorno dell'evento oggetto di causa, la propria attività imprenditoriale di coltivatore diretto e di allevamento suini” e che, peraltro, “l'attività imprenditoriale già gestita dal sig. , durante il periodo di infermità Parte_1 conseguente all'infortunio, è stata seguita dal figlio , dal fratello e CP_8 CP_6 da alcuni saltuari collaboratori” (cfr. verbale ud. del 25.09.2023).
Alla luce delle predette considerazioni, alcun risarcimento può essere riconosciuto in favore di parte attrice a tale titolo.
13 2.4 Al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subiti, dalla complessiva somma spettante all'attore, come sopra liquidata, risulta necessario detrarre gli importi già ricevuti dallo stesso a riparazione dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, vale a dire la somma di euro 18.500,00 già versata dalla compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno alla persona (cfr. doc. 26 fasc. att.), secondo i criteri indicati infra (par.
2.6).
2.5 Deve altresì essere esaminata la questione della detraibilità delle somme già corrisposte all'attore dall' . CP_7
Alla luce della documentazione in atti nonché di quanto ammesso dallo stesso attore, risulta che l' ha corrisposto a quest'ultimo un importo pari ad euro 12.844,13 a titolo di indennità per CP_7 inabilità temporanea e un importo pari ad euro 3.968,03 a titolo di ristoro del danno biologico
(cfr. doc. 20 fasc. att.).
Deve pertanto essere calcolato il c.d. “danno differenziale”.
Sulla questione dell'ammissibilità della c.d. compensatio lucri cum damno, come noto, si sono pronunciate le Sezioni Unite nn. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 22.05.2018.
In particolare, nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 12566/2018, in cui era in discussione la compensabilità della rendita derivante da infortunio in itinere, è stato CP_7 enunciato il principio di diritto secondo cui l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall' per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare CP_7 del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile dell'illecito.
Le Sezioni Unite, inquadrando il tema della compensatio alla luce dei principi generali e delle regole sulla responsabilità civile, hanno affermato che ammettere o negare il cumulo non può essere il frutto di una “mera operazione contabile”, dovendo viceversa sempre aversi presente la
“ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato”.
Hanno altresì precisato che tale verifica impone anche di accertare “se l'ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da una parte e del beneficio dall'altra, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di valorizzare l'indifferenza del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito”. In relazione al tema specifico sottoposto alla loro attenzione, dunque, le Sezioni Unite hanno osservato, da un lato, che “la
14 rendita corrisposta dall soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui CP_7 integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio in itinere subito dal lavoratore”; dall'altro, che l'art. 1916 c.c. dispone che “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante”, con una disposizione che si applica anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le disgrazie accidentali (art. 1916, ult. co. c.c.).
La pronuncia ha altresì richiamato il complesso meccanismo regolato già dall'art. 28 L. 24.12.69
n. 990, e ora dall'art. 142 d.lgs.
7.09.2005 n. 209, e ha evidenziato che l'art. 1916 c.c. e l'art. 142
c.c. determinano entrambi la successione nel credito risarcitorio dell'assicurato-danneggiato. In altri termini, l'istituto della surrogazione, mentre consente all'ente previdenziale “di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo”, consentendo al medesimo di agire solo per il c.d. danno differenziale (ovvero quello non coperto dall'indennizzo).
Deve inoltre osservarsi che non rileva tanto che l' sia o meno parte in causa nel presente CP_7 giudizio, quanto, invece, che esso abbia il diritto di agire in surroga nei confronti del danneggiante (in una causa in cui la prestazione previdenziale era stata erogata dall' la CP_9
Suprema Corte ha osservato che “l'ente previdenziale, infatti, proprio per aver riconosciuto al … il diritto ad un assegno di invalidità in conseguenza del medesimo fatto dannoso, ha comunque diritto ad agire in surroga nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore (..). Tanto basta, dando continuità all'insegnamento delle Sezioni Unite, per riconoscere il diritto della … ad ottenere che dall'entità globale del danno risarcibile al … venga detratta la somma capitalizzata corrispondente all'introito pensionistico a lui erogato dall' Che l' poi, CP_9 CP_9 abbia esercitato o meno la surroga non assume rilievo, perché il diritto si è comunque trasferito;
ed è evidente che consentire al danneggiato di cumulare l'assegno di invalidità con l'intero risarcimento significa, di fatto, esporre l'assicuratore del responsabile civile all'obbligo di un doppio pagamento per la medesima parte di danno”; cfr. Cass. n. 4734/2019).
Alla luce di quanto osservato, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto al danneggiato da parte dei responsabili devono essere detratte soltanto le somme che il
15 danneggiato ha ricevuto per il medesimo titolo, onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato sia a carico dell'assicuratore o del responsabile.
Come già rilevato, risulta aver percepito dall' un importo pari ad euro Parte_1 CP_7
3.968,03 per danno biologico, potendo dunque lo stesso essere decurtato dalle somme riconosciute al danneggiato per il medesimo titolo. Non dovrà invece essere detratto l'importo corrisposto dall' all'attore per il periodo di inabilità temporanea, stante il mancato CP_7 riconoscimento in favore dell'attore di alcun importo a titolo di risarcimento per la contrazione di redditi durante il periodo di invalidità temporanea.
2.6 Tutto ciò premesso, gli importi ricevuti dall'attore (sia quello versato da a titolo CP_3 di acconto sul danno alla persona, pari ad euro 18.500,00, che quello corrisposto dall' CP_7 sempre per il danno biologico, pari ad euro 3.968,03) devono essere detratti dagli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore, con imputazione prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento (cfr. sul punto, ex multis, Cass. n. 25817/2017) con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo (attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno: cfr. Cass. n. 6228 del 1994).
Come precisato dalla Suprema Corte devono essere effettuate le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr., ex multis, Cass. 20.04.2017 n. 9950; Cass.
19.03.2014 n. 6347).
Dalla data della sentenza sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente
16 esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dell'attore e a carico solidale dei convenuti, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum e dell'attività difensiva espletata - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati
- in euro 855,60 per spese e in complessivi euro 6.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dagli importi così liquidati deve essere detratto l'importo di euro 6.873,91 pacificamente già corrisposto dalla parte convenuta a titolo di spese legali, come da doc. 26 e come indicato dalla stessa parte attrice nella nota spese depositata.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- accertata la responsabilità concorrente nella determinazione del sinistro in data 10.12.2020 in capo a nella misura del 70%, nonché, per la residua misura del 30%, in Controparte_1 capo all'attore, condanna Controparte_1 Controparte_4
e in solido e nelle rispettive qualità, al risarcimento in favore di
[...] CP_3 [...] della somma di euro 36.494,50 a titolo di danno non patrimoniale, previa Parte_1 detrazione dell'acconto versato dall'assicurazione, pari ad euro 18.500,00, e dell'importo versato dall' per il danno biologico, pari ad euro 3.968,03, secondo i criteri di CP_7 imputazione indicati in motivazione e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva, nonché della somma di euro 1.415,12 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna e Controparte_1 Controparte_4 in solido a rifondere l'attore delle spese di lite, che si liquidano in euro 855,60 CP_3 per spese e in complessivi euro 6.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese
17 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da cui va detratta la somma di euro 6.873,91 già corrisposta in favore di parte attrice a titolo di spese legali;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Brescia, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Laura Frata
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10404/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TERZI Parte_1 C.F._1 CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA POMA 20, MANTOVA presso il difensore avv. TERZI CLAUDIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRATI Controparte_1 C.F._2 ANTONIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA DIAZ, 1/E 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PRATI ANTONIO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1 PRATI ANTONIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA DIAZ, 1/E 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PRATI ANTONIO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRATI ANTONIO CP_3 P.IVA_2 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA DIAZ, 1/E 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PRATI ANTONIO GIOVANNI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Nel merito: Accertarsi e dichiararsi l'evento per cui è causa dovuto a responsabilità esclusiva del Sig. e, conseguentemente, condannarsi il Sig. , Controparte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
1 tempore e in persona del legale rappresentante pro tempore ad immediatamente CP_3 rifondere i danni tutti occorsi al Sig. che si quantificano nella somma Parte_1 complessiva di Euro 57.520,44 dalla quale deve essere detratto l'acconto di Euro 18.500,00 corrisposto da a mezzo assegno in data 10.04.24 e, quindi, nella Controparte_5 somma finale di Euro 39.020,44, ovvero nelle diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria”.
Per e Controparte_1 Controparte_4 CP_3
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta: in via preliminare, autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 102, 103,167 e
269 c.p.c., la chiamata in causa del terzo sig. personalmente e quale titolare CP_6 dell'omonima azienda agricola (C.F.: ), residente in [...]
Bredazzane, al fine di esercitare la domanda di manleva e al fine di essere tenuti indenni da qualsiasi pretesa vantata da parte attrice, per tutti i motivi di cui alla narrativa;
in via principale, accertata l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad
[...] ed al Sig. nella causazione del Controparte_4 Controparte_1 sinistro occorso al Sig. in data 10/12/2020, e di conseguenza in capo ad Parte_1 per tutti i motivi di cui alla narrativa, respingere la domanda attorea in quanto CP_3 totalmente infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, accertata la reale consistenza dei danni subiti dall'attore, il loro effettivo collegamento causale con il sinistro per cui è causa e le relative responsabilità, condannare i convenuti al risarcimento degli eventuali danni residui (al netto degli acconti versati banco iudicis in corso di causa), senza inversione alcuna dell'onere della prova, ed in ogni caso liquidarsi il danno al netto di tutti gli emolumenti percepiti da parte di , assicuratori CP_7 privati, assicuratori sociali, enti di previdenza, ovvero da terzi.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 [...]
e richiedendo il risarcimento dei danni patiti in Controparte_4 CP_3 conseguenza del sinistro verificatosi in data 10.12.2020 nel complesso immobiliare ove hanno
2 sede le due aziende agricole di proprietà rispettivamente dell'attore nonché del fratello
[...]
CP_6
In particolare, l'attore ha esposto che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, al termine delle operazioni di carico degli animali in gestione presso l'azienda agricola del fratello, in presenza anche di quest'ultimo, è rimasto schiacciato tra la rampa di carico e il muro di una stalla, in conseguenza del fatto che il conducente dell'autoarticolato per il trasporto degli animali,
ha fatto avanzare l'automezzo mentre la pedana di carico era ancora Controparte_1 appoggiata al veicolo, determinandone così lo spostamento e il conseguente schiacciamento dell'attore contro il muro della stalla.
Ha pertanto dedotto la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoarticolato nella causazione del sinistro, atteso che lo stesso ha intrapreso la marcia senza assicurarsi che la manovra potesse essere svolta in sicurezza, evidenziando come quest'ultima debba essere ricondotta alla nozione di circolazione stradale, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e dell'art. 2054
c.c., nonché sulla scorta degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, con conseguente operatività della polizza r.c.a. sottoscritta dall'impresa proprietaria del veicolo,
con Controparte_4 CP_3
L'attore ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimonaile patito, delle spese mediche sostenute nonché del danno da invalidità lavorativa specifica, complessivamente quantificati in euro 92.003,50, già detratte le somme percepite dall' in conseguenza dell'infortunio occorso. CP_7
Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_4
e chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...] CP_3
personalmente e quale titolare dell'omonima azienda agricola, ritenendo la CP_6 responsabilità per il sinistro esclusivamente ovvero prevalentemente addebitabile a quest'ultimo, per avere egli impartito disposizioni errate al conducente del veicolo, avendogli dato l'ordine di partire prima che l'attore avesse terminato di estrarre la pedana di carico dal vano dell'automezzo. Hanno altresì rilevato il concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro, contestando inoltre l'ammontare delle pretese risarcitorie di controparte, con particolare riferimento all'insussistenza del danno da invalidità lavorativa specifica.
3 Rigettata l'istanza delle parti convenute di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...]
e concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante lo CP_6 svolgimento di prove orali e l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore.
All'esito dell'udienza del 18.04.2024 per l'esame dell'elaborato peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.01.2025. In tale sede l'attore, a fronte delle risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa, ha ridotto la propria pretesa risarcitoria, chiedendo la corresponsione di complessivi euro 39.020,44, già detratta la somma versata in corso di causa da a titolo di risarcimento del danno alla persona, pari ad euro CP_3
18.500,00.
All'esito della predetta udienza la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda dell'attore è fondata e può trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1.1 Preliminarmente, si rileva che le parti convenute hanno reiterato, nei propri atti, l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di in qualità di esclusivo o concorrente CP_6 responsabile nella causazione del sinistro.
Sul punto deve trovare integrale conferma l'ordinanza in data 12.01.2023 (il cui contenuto è stato ribadito con successiva ordinanza del 26.05.2023), che ha rigettato la predetta istanza, in ragione della natura facoltativa del litisconsorzio tra coobbligati solidali e considerato, inoltre, che il giudice ha facoltà di non accogliere la richiesta di integrazione del contraddittorio per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. S.U. n.
4309/2010).
Non risulta conferente la giurisprudenza richiamata dai convenuti nei propri scritti conclusivi a sostegno della reiterazione dell'istanza (Cass. n. 4283/2023); tale pronuncia, invero, non afferma la sussistenza, in via generale, del litisconsorzio necessario tra corresponsabili solidali, bensì che esso si determina soltanto a seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
(cor)responsabile e della conseguente costituzione in giudizio di quest'ultimo. Dunque, solo a fronte dell'effettivo accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio, non verificatosi nel presente giudizio, si determina una situazione di litisconsorzio necessario
4 processuale, con la conseguenza che, come chiarito dalla Suprema Corte, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l'estinzione dell'intero processo,
e non già del solo rapporto processuale interessato dall'evento medesimo.
In ragione di quanto esposto l'eventuale corresponsabilità di nella determinazione CP_6 del sinistro per cui è causa potrà essere fatta valere in altro separato giudizio, non rappresentando oggetto del presente procedimento.
1.2 Ciò premesso, deve rilevarsi che la responsabilità astrattamente ravvisabile in capo al convenuto è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., in Controparte_1 base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del conducente si presume, salvo che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
In particolare, nell'ipotesi di investimento di un pedone – alla quale deve essere ricondotta la fattispecie per cui è causa – secondo i principi consolidati nella giurisprudenza deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c. ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso cfr., ex multis, Cass. 25.09.2014 n. 20307).
Costituisce parimenti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento
(oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non
5 costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio per i pedoni;
cfr., sul punto, Cass. pen., 12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., 13.10.2005 n. 40908).
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici dettati dall'art. 190 c.d.s. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Cass., 30.11.1992, n. 1207).
Per costante orientamento giurisprudenziale, inoltre, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dalla norma non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, nel senso che se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito;
accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c. (in tal senso, cfr., ex plurimis, Cass. 13.11.2014 n. 24204; Cass. 13.03.2012, n. 3966, inedita;
Cass.,
11.06.2010, n. 14064).
Deve altresì osservarsi – pur non essendo ciò contestato in causa – che secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 30.07.2021, n. 21983, ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, ivi incluse, pertanto, le aree cortilizie private.
Tutto ciò premesso, declinando al caso di specie i principi di diritto sopra richiamati in tema di presunzione di responsabilità ex art. 2054, comma 1 c.c. e onere della prova, deve escludersi che il convenuto abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il Controparte_1 danno, non avendo fornito alcun elemento da cui desumere l'impossibilità di evitare il sinistro occorso.
Non risultando contestato che fosse proprio il convenuto alla guida dell'autoarticolato CP_1 che ha determinato il sinistro, deve dunque ritenersi provato, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale nonché della relazione dell'ATS di Brescia
6 (dovendosi ritenere l'irrilevanza ai fini decisionali delle dichiarazioni testimoniali rese da
[...]
in effetti incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.), che in data 10.12.2020, al termine CP_6 delle operazioni di carico degli animali sull'automezzo di proprietà dell'impresa convenuta, il conducente abbia fatto avanzare quest'ultimo mentre la pedana di carico era ancora appoggiata al veicolo, determinandone così lo spostamento trasversale e il conseguente schiacciamento dell'attore contro il muro della stalla (cfr. doc.
1.1 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv.: “[…] In quei frangenti, l'autista faceva avanzare di poco il proprio camion, ma la pedana era di uno/due centimetri ancora all'interno del vano, nel movimento l'automezzo trascinava anche la rampa che si spostava quindi trasversalmente finendo per schiacciare il sig.
contro
Parte_1 il muro della stalla […]”).
Ne consegue la responsabilità solidale della convenuta società in quanto proprietaria del veicolo ai sensi dell'art. 2054, comma 3 c.c.
Tuttavia, come già osservato, anche nel caso in cui il responsabile civile non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., ciò non preclude l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa in capo al danneggiato, ravvisabile nel caso di specie.
Invero, risulta in atti che la rampa di carico per gli animali utilizzata nel frangente dell'incidente è di proprietà dei fratelli ed è stata costruita dagli stessi (cfr. dichiarazioni dell'attore, CP_6 verbale ud. del 25.09.2023: “CAP. 3) confermo che le operazioni di carico si svolgevano mediante l'ausilio di una pedana metallica c.d. rampa di proprietà di entrambi noi fratelli […]
CAP. 25) la circostanza è vera, la rampa, come raffigurata nelle fotografie allegate alla relazione ATS doc 3, pag. 28 e alla relazione CIB Srl doc. 16 pag. 8,9 che mi sono state esibite, è un manufatto artigianale realizzato da più di 20 anni da noi fratelli ). CP_6
Inoltre, come accertato dagli Ufficiali di P.G. che hanno redatto la relazione dell'ATS di Brescia, la pedana di carico è stata modificata successivamente all'infortunio, in modo tale da consentire che la pompa idraulica possa essere azionata collocandosi sulla rampa stessa, anziché lateralmente ad essa, eliminando pertanto la possibilità di rimanere schiacciati tra la pedana e altra superficie adiacente (cfr. doc.
1.1 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv. “in occasione del sopralluogo effettuato per raccogliere la testimonianza del sig. , si è preso Parte_1 visione della modifica apportata alla rampa di carico, il sig. ha mostrato come ora CP_6 sia possibile azionare la pompa idraulica stando all'interno della corsia di transito dei suini, in
7 tale posizione non si potrà quindi presentare il rischio di venire schiacciati dall'attrezzatura nel malaugurato caso si dovesse ripresentare un problema come quello accaduto in occasione dell'infortunio in oggetto”).
Può pertanto ravvisarsi la concorrente responsabilità di parte attrice, integrata dall'utilizzo di attrezzatura, di propria realizzazione, che ha contributo al verificarsi del sinistro, mentre la stessa avrebbe potuto essere realizzata fin dall'origine in maniera tale da impedire l'accadimento di sinistri quali quello per cui è causa.
Oltre a ciò, occorre evidenziare che il sinistro ha avuto luogo durante lo svolgimento di attività cui l'attore era avvezzo, rientrando nelle mansioni tipiche relative alla conduzione di un'azienda agricola (l'abitualità nello svolgimento di tale mansione emerge anche da quanto riferito nella relazione dell'ATS di Brescia, doc.
1.1 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv.: “nella mattina del giorno
10/12/2020 il sig. si era recato con il proprio automezzo presso Controparte_1
l'allevamento per prelevare suini dalla stalla del sig. Come sempre accade, per le CP_6 fasi di carico degli animali (a prescindere dalla proprietà), i due fratelli collaborano CP_6 coordinandosi anche con l'autista”), con la conseguenza che lo stesso avrebbe potuto utilizzare maggiore cautela al fine di prevenire i rischi sottesi alle operazioni svolte (in particolare, nel caso di specie, connessi alla propria posizione “a rischio”, in quanto l'attore si era venuto a trovare in uno spazio ristretto tra la pedana di carico e il muro della stalla, come si evince dalle fotografie allegate al doc.
1.6 fasc. att. e al doc. 3 fasc. conv.).
Alla luce delle considerazioni esposte, deve riconoscersi la concorrente responsabilità dell'attore danneggiato nella causazione del sinistro occorso, nella misura del 30%.
2. Ciò posto, deve ora procedersi all'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli patite dall'attore in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa.
2.1 I danni alla persona riportati dall'attore sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale affidata alla dott.ssa le cui conclusioni – adeguatamente motivate e del tutto condivisibili Persona_1
– devono essere integralmente condivise.
In particolare, il c.t.u. ha accertato che ha riportato una “frattura Parte_1 poliframmentaria esposta al 1/3 prossimale della tibia sinistra con modesto malallineamento in valgo, chirurgicamente trattata con sintesi mediante fissatore esterno”, precisando che “la lesione sopra descritta risulta certamente compatibile con la modalità lesiva riportata in atti ed è quindi da ammettersi rapporto di causalità tra l'effettualità lesiva del 10.12.2020 ed il
8 traumatismo che ne seguì”. Il c.t.u. ha altresì evidenziato che “tale lesione determina una sintomatologia soggettiva rappresentata dolore alla caviglia sinistra e da gonfiore con impotenza funzionale e dolore al ginocchio sinistro, problematiche che si accentuano soprattutto la sera e che lo costringono, a volte, ad assumere farmaci antinfiammatori”.
Alla luce delle risultanze della c.t.u. espletata, deve dunque ritenersi che Parte_1 dopo un periodo di inabilità temporanea assoluta di 15 giorni e un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per 240 giorni, al 50% per 60 giorni e al 25% per ulteriori 60 giorni (con un grado di sofferenza psicofisica di 4-5 su una scala da 1 a 5, poi progressivamente diminuito), abbia subito una riduzione definitiva della propria integrità psicofisica pari al 10%, con un grado di sofferenza psicofisica pari a 0,5, “tenuto conto del fatto che le menomazioni residuate possono essere occasionalmente recepite da terzi e necessitano di occasionale terapia”.
Ciò premesso, ai fini della liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
L'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano, come è noto, ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle “tabelle” espresse in moneta attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale
(Cass. 7 giugno 2011 n. 12408; Cass. 30 giugno 2011 n. 14402).
La liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, deve comunque consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (cfr., ex multis, Cass. 18 giugno 2015, n. 12594), che consente al giudice di valorizzare le modificazioni peggiorative della qualità della vita che non ritenga ricomprese nella valutazione tabellare, ove puntualmente allegate e provate. Pur spettando al giudice il compito di accertare l'effettiva
9 consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli dalle parti, ciò deve avvenire in considerazione di quanto allegato e provato dalle stesse.
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle
Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale (quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali
Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale
“danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie la prova del danno da sofferenza sia stata fornita, in via presuntiva, sulla base della tipologia di lesioni subite dall'attore, nonché di quanto indicato dal c.t.u. in ordine all'iter clinico e alla sintomatologia riportata dal danneggiato, così giustificandosi un aumento dell'importo base in relazione all'invalidità temporanea e il riconoscimento del punto base del danno non patrimoniale previsto dalle Tabelle di Milano per l'invalidità permanente.
Sulla scorta di tali principi si ritiene equo riconoscere all'attore, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 33.600,00 in moneta attuale, adottando un importo medio giornaliero di euro 140,00 per ogni giorno di inabilità totale – determinato anche in considerazione dell'elevato grado di sofferenza accertato dal c.t.u. – proporzionalmente diminuito per quelli di inabilità temporanea parziale.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, lo stesso deve ritenersi, per quanto già osservato, pari al 10%; in considerazione dell'età (73 anni) dell'attore al momento del consolidamento dei postumi permanenti (ovvero al termine del periodo di invalidità temporanea, atteso che solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, il danno può dirsi venuto ad esistenza;
cfr., ex multis, Cass. 7.02.2017, n. 3121; Cass. 21.06.2012,
n. 10303; Cass. 25.02.2004, n. 3806), e considerato il quantum richiesto da parte attrice nelle conclusioni precisate e nella tabella di cui alla comparsa conclusionale, può essere liquidato nella somma di euro 18.535,00, dovendosi ritenere che la parte attrice abbia così limitato la propria domanda relativa al danno morale (astrattamente liquidabile in misura maggiore in applicazione
10 delle richiamate Tabelle), atteso che secondo la consolidata giurisprudenza la formula “ovvero nelle diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria” deve essere considerata di stile, e in quanto tale priva di effetto, qualora sia reiterata nelle conclusioni finali, come nel caso di specie.
Trattasi, ad avviso di questo giudice, di cifra congrua a riparare integralmente il danno subito dall'attore, non potendosi riconoscere alcuna ulteriore personalizzazione, in assenza di qualsivoglia allegazione o prova in merito.
Ne consegue che il danno non patrimoniale subito dall'attore può essere liquidato in complessivi euro 52.135,00, importo che deve essere ridotto in misura pari all'accertato concorso di colpa attoreo del 30%, potendo così essere riconosciuta in favore dell'attore la somma di euro
36.494,50.
Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n.
1712 del 17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di euro 36.494,50 devalutata all'epoca del fatto (10.12.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 10.12.2020 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.2 Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, compete innanzitutto all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute dal c.t.u. congrue e documentate nella misura di complessivi euro 2.021,60, senza necessità di spese future, importo da ridursi del 30% in
11 ragione del concorso di colpa attore, e così pari ad euro 1.415,12, da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
2.3 L'attore ha altresì lamentato la riduzione del reddito derivante dall'attività della propria azienda agricola in conseguenza delle lesioni riportate a seguito dell'infortunio subito. In particolare, ha dedotto che prima del verificarsi del sinistro svolgeva regolarmente l'attività di coltivatore diretto del fondo e di allevatore, che continua tuttora a esercitare;
che durante il periodo di infermità dovuto all'incidente ha dovuto avvalersi della collaborazione del figlio, del fratello e di altri soggetti per continuare a gestire la propria azienda;
che comunque l'attività di quest'ultima si è ridotta durante il periodo di convalescenza;
che nel marzo del 2022 ha dovuto concludere un contratto di soccida con altra società agricola, con conseguente riduzione del reddito derivante dall'attività di allevamento nella misura del 20%, in quanto percentuale riconosciuta al soccidante.
Sul punto deve rammentarsi che la perdita di capacità lavorativa specifica consiste nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione e a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro.
Sempre in via preliminare, in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente alla compromissione della capacità lavorativa specifica deve rilevarsi che tale danno, non attenendo all'indifferenziata capacità di produrre reddito, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, nonché al suo percorso di studi e lavoro. Tale danno deve essere provato dal danneggiato sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Deve osservarsi che nel caso di specie il c.t.u. ha accertato che “l'inabilità temporanea ha si impedito l'attività di lavorativa di allevatore di suini (che il soggetto ha mantenuto pur essendo pensionato da oltre 15 anni), ma solo in quella parte che ha comportato prestazioni di natura fisica, che oggi sono peraltro venute meno dal momento che, come riferito nel corso delle operazioni di CTU, l'attività manuale è stata data in affitto. Ciò non può essere valido per
l'attività imprenditoriale, che dallo stesso è stata svolta e viene tutt'oggi svolta, anche in
12 presenza di postumi permanenti, unicamente con una maggiore usura, senza cioè macroscopiche limitazioni”.
Esclusa, dunque, l'incidenza del danno permanente all'integrità psicofisica dell'attore sulla sua capacità lavorativa specifica, considerata anche l'età dell'attore, risultano irrilevanti le considerazioni svolte dallo stesso relativamente alla contrazione del reddito in epoca successiva al termine del periodo di inabilità temporanea. In particolare, non possono rilevare le allegazioni svolte con riferimento alla conclusione di un contratto di soccida nel marzo del 2022, risultando tale contratto perfezionato in epoca successiva rispetto al termine del periodo di inabilità temporanea e non essendo stati forniti dall'attore elementi idonei ad acclarare la riconducibilità causale di tale decisione alle conseguenze pregiudizievoli del sinistro per cui è causa.
Difetta, parimenti, adeguata prova della asserita contrazione di reddito, sia durante il periodo di invalidità temporanea, che successivamente al consolidamento dei postumi permanenti. Sotto questo profilo, deve infatti osservarsi come l'attore si sia limitato a produrre in giudizio i modelli i.v.a. 2021 e 2022 (rispettivamente riferiti ai periodi di imposta 2020 e 2021), che, sebbene attestino una riduzione del volume d'affari dal 2020 – anno del sinistro – al 2021, non consentono di comprovare che la stessa sia causalmente riconducibile all'infortunio per cui è causa, né sono sufficienti ai fini della prova del quantum risarcitorio. A tal fine, infatti, l'attore avrebbe dovuto fornire ulteriore documentazione, attestante i redditi ovvero il volume d'affari, relativa a più annualità, in modo tale che risultasse provata, da un lato, l'effettiva entità della contrazione reddituale e, dall'altro, che la stessa fosse effettivamente derivante dall'infermità conseguente al sinistro, e non da fisiologiche oscillazioni proprie dell'attività di impresa.
Parimenti generiche, e dunque inconferenti sotto questo profilo, sono le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale dalla figlia dell'attore, atteso che la stessa si è limitata a Testimone_1 riferire che il padre “pur se in pensione dall'anno 2005, quando aveva 57 anni, seguiva personalmente, prima del 10.12.20 giorno dell'evento oggetto di causa, la propria attività imprenditoriale di coltivatore diretto e di allevamento suini” e che, peraltro, “l'attività imprenditoriale già gestita dal sig. , durante il periodo di infermità Parte_1 conseguente all'infortunio, è stata seguita dal figlio , dal fratello e CP_8 CP_6 da alcuni saltuari collaboratori” (cfr. verbale ud. del 25.09.2023).
Alla luce delle predette considerazioni, alcun risarcimento può essere riconosciuto in favore di parte attrice a tale titolo.
13 2.4 Al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subiti, dalla complessiva somma spettante all'attore, come sopra liquidata, risulta necessario detrarre gli importi già ricevuti dallo stesso a riparazione dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, vale a dire la somma di euro 18.500,00 già versata dalla compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno alla persona (cfr. doc. 26 fasc. att.), secondo i criteri indicati infra (par.
2.6).
2.5 Deve altresì essere esaminata la questione della detraibilità delle somme già corrisposte all'attore dall' . CP_7
Alla luce della documentazione in atti nonché di quanto ammesso dallo stesso attore, risulta che l' ha corrisposto a quest'ultimo un importo pari ad euro 12.844,13 a titolo di indennità per CP_7 inabilità temporanea e un importo pari ad euro 3.968,03 a titolo di ristoro del danno biologico
(cfr. doc. 20 fasc. att.).
Deve pertanto essere calcolato il c.d. “danno differenziale”.
Sulla questione dell'ammissibilità della c.d. compensatio lucri cum damno, come noto, si sono pronunciate le Sezioni Unite nn. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 22.05.2018.
In particolare, nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 12566/2018, in cui era in discussione la compensabilità della rendita derivante da infortunio in itinere, è stato CP_7 enunciato il principio di diritto secondo cui l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall' per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare CP_7 del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile dell'illecito.
Le Sezioni Unite, inquadrando il tema della compensatio alla luce dei principi generali e delle regole sulla responsabilità civile, hanno affermato che ammettere o negare il cumulo non può essere il frutto di una “mera operazione contabile”, dovendo viceversa sempre aversi presente la
“ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato”.
Hanno altresì precisato che tale verifica impone anche di accertare “se l'ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da una parte e del beneficio dall'altra, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di valorizzare l'indifferenza del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito”. In relazione al tema specifico sottoposto alla loro attenzione, dunque, le Sezioni Unite hanno osservato, da un lato, che “la
14 rendita corrisposta dall soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui CP_7 integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio in itinere subito dal lavoratore”; dall'altro, che l'art. 1916 c.c. dispone che “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante”, con una disposizione che si applica anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le disgrazie accidentali (art. 1916, ult. co. c.c.).
La pronuncia ha altresì richiamato il complesso meccanismo regolato già dall'art. 28 L. 24.12.69
n. 990, e ora dall'art. 142 d.lgs.
7.09.2005 n. 209, e ha evidenziato che l'art. 1916 c.c. e l'art. 142
c.c. determinano entrambi la successione nel credito risarcitorio dell'assicurato-danneggiato. In altri termini, l'istituto della surrogazione, mentre consente all'ente previdenziale “di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo”, consentendo al medesimo di agire solo per il c.d. danno differenziale (ovvero quello non coperto dall'indennizzo).
Deve inoltre osservarsi che non rileva tanto che l' sia o meno parte in causa nel presente CP_7 giudizio, quanto, invece, che esso abbia il diritto di agire in surroga nei confronti del danneggiante (in una causa in cui la prestazione previdenziale era stata erogata dall' la CP_9
Suprema Corte ha osservato che “l'ente previdenziale, infatti, proprio per aver riconosciuto al … il diritto ad un assegno di invalidità in conseguenza del medesimo fatto dannoso, ha comunque diritto ad agire in surroga nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore (..). Tanto basta, dando continuità all'insegnamento delle Sezioni Unite, per riconoscere il diritto della … ad ottenere che dall'entità globale del danno risarcibile al … venga detratta la somma capitalizzata corrispondente all'introito pensionistico a lui erogato dall' Che l' poi, CP_9 CP_9 abbia esercitato o meno la surroga non assume rilievo, perché il diritto si è comunque trasferito;
ed è evidente che consentire al danneggiato di cumulare l'assegno di invalidità con l'intero risarcimento significa, di fatto, esporre l'assicuratore del responsabile civile all'obbligo di un doppio pagamento per la medesima parte di danno”; cfr. Cass. n. 4734/2019).
Alla luce di quanto osservato, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto al danneggiato da parte dei responsabili devono essere detratte soltanto le somme che il
15 danneggiato ha ricevuto per il medesimo titolo, onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato sia a carico dell'assicuratore o del responsabile.
Come già rilevato, risulta aver percepito dall' un importo pari ad euro Parte_1 CP_7
3.968,03 per danno biologico, potendo dunque lo stesso essere decurtato dalle somme riconosciute al danneggiato per il medesimo titolo. Non dovrà invece essere detratto l'importo corrisposto dall' all'attore per il periodo di inabilità temporanea, stante il mancato CP_7 riconoscimento in favore dell'attore di alcun importo a titolo di risarcimento per la contrazione di redditi durante il periodo di invalidità temporanea.
2.6 Tutto ciò premesso, gli importi ricevuti dall'attore (sia quello versato da a titolo CP_3 di acconto sul danno alla persona, pari ad euro 18.500,00, che quello corrisposto dall' CP_7 sempre per il danno biologico, pari ad euro 3.968,03) devono essere detratti dagli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore, con imputazione prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento (cfr. sul punto, ex multis, Cass. n. 25817/2017) con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo (attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno: cfr. Cass. n. 6228 del 1994).
Come precisato dalla Suprema Corte devono essere effettuate le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr., ex multis, Cass. 20.04.2017 n. 9950; Cass.
19.03.2014 n. 6347).
Dalla data della sentenza sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente
16 esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dell'attore e a carico solidale dei convenuti, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum e dell'attività difensiva espletata - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati
- in euro 855,60 per spese e in complessivi euro 6.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dagli importi così liquidati deve essere detratto l'importo di euro 6.873,91 pacificamente già corrisposto dalla parte convenuta a titolo di spese legali, come da doc. 26 e come indicato dalla stessa parte attrice nella nota spese depositata.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- accertata la responsabilità concorrente nella determinazione del sinistro in data 10.12.2020 in capo a nella misura del 70%, nonché, per la residua misura del 30%, in Controparte_1 capo all'attore, condanna Controparte_1 Controparte_4
e in solido e nelle rispettive qualità, al risarcimento in favore di
[...] CP_3 [...] della somma di euro 36.494,50 a titolo di danno non patrimoniale, previa Parte_1 detrazione dell'acconto versato dall'assicurazione, pari ad euro 18.500,00, e dell'importo versato dall' per il danno biologico, pari ad euro 3.968,03, secondo i criteri di CP_7 imputazione indicati in motivazione e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva, nonché della somma di euro 1.415,12 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna e Controparte_1 Controparte_4 in solido a rifondere l'attore delle spese di lite, che si liquidano in euro 855,60 CP_3 per spese e in complessivi euro 6.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese
17 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da cui va detratta la somma di euro 6.873,91 già corrisposta in favore di parte attrice a titolo di spese legali;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Brescia, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Laura Frata
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