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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/07/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 624/2025
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 624/2025 R.G., promossa con ricorso ex artt. 281-decies e ss.
c.p.c., notificato in data 27.02.2025 da
(C.F. e P.IVA ), con sede a RA Parte_1 P.IVA_1
CE (VI), in Via IV Novembre n. 22, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M. 15.11.1986 pubblicato in G.U. Supplemento straordinario n. 14 del 19 gennaio 1987 ed iscritta al n. 365 del Pubblico
Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Vicenza (ex R.P.G. Tribunale), in persona del Parroco Rev.do , a ciò debitamente autorizzata dalla competente Controparte_1 [...]
, rappresentata difesa dall'Avv. Laura CARRUCCIU, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto CP_2 presso lo studio della medesima, in Vicenza - Contrà Canove n. 9, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente ad Altavilla CP_3 C.F._1
Vicentina (VI) in Via Verdi n. 3, rappresentata difesa dall'Avv. Paola DAL CENGIO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Vicenza - Via Fusinieri n. 31, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente
In punto: usucapione.
1 All'udienza del 03.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate congiuntamente dai procuratori delle parti
CONCLUSIONI RICORRENTE e RESISTENTE:
Le parti concludono riportandosi agli atti depositati e dichiarano di rinunciare ai termini di rito per note difensive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., iscritto a ruolo in data 13.02.2025 e notificato in data
27.02.2025, la di RA CE (VI), allegando la Parte_1 documentazione richiamata in ricorso, esponeva che:
- in data 06.05.1983, con atto di donazione Notaio Dott. , registrato a Vicenza il 17.05.1983, la Per_1 IG.ra , vedova Dal Cengio, donava irrevocabilmente alla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Persona_2
Annunziata di RA CE la Chiesetta denominata “Santa LU” sita appunto in RA CE
(VI), in Via Santa LU, così catastalmente censita al momento della donazione: “Comune di RA
CE, Sezione Unica Foglio 7° (settimo) - m.n. 548 quale risulta dalla planimetria presentata al
N.C.E.U. di Vicenza e registrata al n. 102/1 in data 2-4-1983, confinante, a partire da Nord e girando in senso orario col m.n. 1616, con autorimessa di proprietà della venditrice, con Via S. LU e con la
Roggia del Molino del valore di lire 1.000.000 (un milione)”;
- così facendo la IG.ra , alla quale a sua volta l'immobile era pervenuto con atto notarile del Per_2
03.07.1957 a firma del Notaio Dott. di Vicenza, registrato in data 18.07.1957, rispettava la Per_1 volontà del defunto marito, dott. , proprietario della costruzione che aveva lasciato Persona_3 agli eredi l'incarico di restituire l'immobile alla funzione originaria e di donarlo alla Comunità;
- le volontà del IG. Dal Cengio trovavano di fatto realizzazione posto che la Parrocchia prendeva possesso dell'immobile, all'epoca utilizzato dai precedenti proprietari come ricovero di animali, e con il supporto dei parrocchiani ed il lavoro dei volontari Alpini della sezione di RA CE venivano effettuati ingenti lavori di ristrutturazione della Chiesetta che, ad opere ultimate, veniva riconsacrata e utilizzata dalla Parrocchia, così come avviene tutt'oggi, a fini pastorali e di culto con continuità e ininterrottamente da quella data sino ad oggi;
- inoltre, in data 28.11.1990, con atto di donazione Notaio Dott. , registrato a Vicenza il Persona_4
17.12.1990, il figlio della IG.ra , , donava alla Persona_2 Persona_5 Controparte_4
di RA CE la piena proprietà dell'area di pertinenza della Chiesetta sopra
[...]
2 menzionata, così catastalmente censita al momento della donazione: “Comune di RA CE,
Foglio 7° (settimo) - m.n. 1616 sub 2 – area di corte di circa metri quadrati 3 (tre) - descritta al N.C.E.U. nella denuncia di variazione n. 15914 del 20/12/198; tra i confini: roggia – m.n. 1616 sub 1 – proprietà della parte donataria per due lati – salvis. Immobili del valore dichiaratomi di Lire 300.000
(trecentomila)”;
- la stessa nel corso degli anni curava i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, Parte_1 gestendo tutto ciò che riguardava la , anche in relazione alla pertinenza oggi individuata dal Parte_2 mappale 1616, Sub 2, Cat. F/1, Consistenza 4m², di cui al Foglio 7 del Catasto Fabbricati del comune di
RA CE;
- una dettagliata ricostruzione dei fatti esposti, nonché delle origini dell'immobile in oggetto, era rinvenibile nelle allegate note storico-artistiche de “La chiesetta di S. LU – Storia di un recupero”;
- le indicate donazioni, effettuate da e , non risultavano però essere Persona_2 Persona_5 mai state accettate dalla e dunque mai perfezionate ex art. 782 c.c. e per tale motivo le Parte_1 stesse non risultavano neppure essere mai state trascritte;
- per tale motivo la , oggi così catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Parte_2
RA CE, Foglio 7, Particella 548, Sub 2, Cat. A/4, Cl. 2, 1,5 vani, Superficie catastale totale 77
m², Rendita Euro 52,68, come emergeva dall'allegata visura aggiornata, risultava ancora intestata alla ormai defunta , mancata nel 1991, lasciando quale erede da ultimo il figlio Persona_2 Persona_5
, a sua volta deceduto nel 2021 lasciando quale erede la moglie
[...] CP_3
- sempre per il medesimo motivo l'area di corte di 3 mq risultava rimasta in proprietà del IG.
[...]
ed ora di proprietà della IG.ra ved. ; Per_5 CP_3 Persona_5
- la Parrocchia aveva scoperto la discrepanza tra dati formali e realtà fattuale solo di recente in occasione di una casuale indagine a fini IMU/TARI effettuata del Parroco don;
CP_1
- da quanto precede emergeva altresì che astrattamente ogni eventuale diritto a suo tempo facente capo alla donante IG.ra ora risulterebbe riferibile alla sola IG. unica legittimata Persona_2 CP_3 passiva, in proprio e quale erede, rispetto alla domanda di accertamento di intervenuta usucapione della chiesa di Santa LU e pertinenze da parte della Parrocchia;
- era stato inoltre esperito negativamente il tentativo di mediazione obbligatoria.
In punto di diritto, l'attrice assumeva come dai fatti esposti emergesse che la aveva Parte_1 esercitato a partire dal 1983, e quindi per oltre quarant'anni, il possesso continuo, pacifico, pubblico, inequivoco e non interrotto della suddetta Chiesetta Santa LU in RA CE e delle relative
3 pertinenze, con l'animus possidendi e nella legittima convinzione che la stessa fosse di sua proprietà per effetto delle donazioni, risalenti rispettivamente al 1983 e al 1990, non avendo tra l'altro alcuno rivendicato diritti di qualsiasi tipo su detti beni.
La aveva inoltre curato l'integrale ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria Parte_1 per oltre un ventennio, facendone un pieno uso a fini pastorali, mettendola anche a disposizione dell'intera comunità, pastorale e non pastorale.
Ricorrevano in definitiva i presupposti dell'intervenuta usucapione del bene ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Su tali premesse, agendo in giudizio con il rito semplificato ai sensi degli artt. 281 decies e segg. c.p.c. nei confronti della IG.ra , formulava le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare che la CP_3
di RA CE ha acquistato la piena proprietà a titolo Parte_1 originario ex art. 1158 c.c., ossia per intervenuta usucapione ventennale, della Parte_3 sita in Via Santa LU, RA CE (VI) e relative pertinenze, così catastalmente censite: Catasto
Fabbricati del comune di RA CE, Foglio 7, Particella 548, Sub 2, Cat. A/4, Cl. 2, 1,5 vani,
Superficie catastale totale 77 m², Rendita Euro 52,68 e Foglio 7, Particella 1616, Sub 2, Cat. F/1,
Consistenza 4m², ordinando la trascrizione della sentenza accertativa dell'intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 2651 c.c., con esonero del Conservatore da responsabilità, e con spese di trascrizione e voltura a carico di parte attrice.
Con compensazione delle restanti spese.”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e notificato il ricorso/decreto ad istanza della ricorrente in data 27.02.2025, si costituiva la IG.ra dichiarando di confermare integralmente CP_3 circostanze e fatti come esposti dalla ricorrente, chiedendo l'accoglimento integrale delle domande attoree e la dichiarazione di intervenuta usucapione.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, all'udienza del 3 luglio 2025 i procuratori delle parti formulavano conclusioni congiunte, come trascritte in epigrafe, rinunziando ai termini per eventuali scritti difensivi, di modo che la causa veniva immediatamente riservata in decisione.
**********
Quanto sopra premesso, la domanda di acquisto a titolo di usucapione va accolta, per le ragioni che vengono brevemente ad esporsi.
Va in primo luogo rilevato come il contraddittorio risulti ritualmente instaurato nei confronti del soggetto che, alla luce della documentazione acquisita, risulterebbe formale titolare del bene oggetto della domanda di usucapione, anche per effetto di passaggi successori, ben illustrati in atti.
4 Per quanto concerne il merito, senza alcuna necessità di procedere all'assunzione di prove orali, dalla documentazione acquisita (confermativa della narrazione di parte ricorrente) ed appunto dalla precisa rappresentazione delle vicende negoziali e storiche compendiata nel ricorso introduttivo, a cui per brevità ed il carattere esaustivo di quella rappresentazione è ben possibile qui fare un rinvio adesivo per relationem, è emersa l'esistenza in capo all'attrice di un possesso munito dei necessari requisiti ex artt.
1158 cod. civ., in senso conforme a quanto esposto in citazione.
È assolutamente sintomatico poi che la convenuta, costituendosi, abbia dichiarato di non opporsi alla domanda di usucapione, riconoscendo appieno la sussistenza dei relativi presupposti.
L'attrice in definitiva va dichiarata unica ed esclusiva proprietaria, per intervenuta usucapione ultraventennale, ai sensi degli artt. 1158 c.c., del bene immobile in oggetto.
Vanno in coerenza autorizzate volture e trascrizioni di legge (con esonero da responsabilità del competente Conservatore).
Come da accordi, le spese processuali vanno compensate tra le parti mentre le spese di trascrizione e voltura vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede e decide:
I) accerta e dichiara che la di RA CE (VI) ha acquistato la Parte_1 Parte_1 piena proprietà a titolo originario ex art. 1158 c.c., per intervenuta usucapione ventennale, della sita in Via Santa LU, RA CE (VI) e relative pertinenze, così Parte_3 catastalmente censite: Catasto Fabbricati del comune di RA CE, Foglio 7, Particella 548, Sub
2, Cat. A/4, Cl. 2, 1,5 vani, Superficie catastale totale 77 m², Rendita Euro 52,68 e Foglio 7, Particella
1616, Sub 2, Cat. F/1, Consistenza 4m²;
II) ordina la trascrizione e volturazione della presente sentenza a favore della ricorrente, con esonero da ogni responsabilità del competente Conservatore e con spese di trascrizione e voltura a carico di parte ricorrente;
III) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 18 luglio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
5
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 624/2025 R.G., promossa con ricorso ex artt. 281-decies e ss.
c.p.c., notificato in data 27.02.2025 da
(C.F. e P.IVA ), con sede a RA Parte_1 P.IVA_1
CE (VI), in Via IV Novembre n. 22, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M. 15.11.1986 pubblicato in G.U. Supplemento straordinario n. 14 del 19 gennaio 1987 ed iscritta al n. 365 del Pubblico
Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Vicenza (ex R.P.G. Tribunale), in persona del Parroco Rev.do , a ciò debitamente autorizzata dalla competente Controparte_1 [...]
, rappresentata difesa dall'Avv. Laura CARRUCCIU, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto CP_2 presso lo studio della medesima, in Vicenza - Contrà Canove n. 9, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente ad Altavilla CP_3 C.F._1
Vicentina (VI) in Via Verdi n. 3, rappresentata difesa dall'Avv. Paola DAL CENGIO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Vicenza - Via Fusinieri n. 31, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente
In punto: usucapione.
1 All'udienza del 03.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate congiuntamente dai procuratori delle parti
CONCLUSIONI RICORRENTE e RESISTENTE:
Le parti concludono riportandosi agli atti depositati e dichiarano di rinunciare ai termini di rito per note difensive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., iscritto a ruolo in data 13.02.2025 e notificato in data
27.02.2025, la di RA CE (VI), allegando la Parte_1 documentazione richiamata in ricorso, esponeva che:
- in data 06.05.1983, con atto di donazione Notaio Dott. , registrato a Vicenza il 17.05.1983, la Per_1 IG.ra , vedova Dal Cengio, donava irrevocabilmente alla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Persona_2
Annunziata di RA CE la Chiesetta denominata “Santa LU” sita appunto in RA CE
(VI), in Via Santa LU, così catastalmente censita al momento della donazione: “Comune di RA
CE, Sezione Unica Foglio 7° (settimo) - m.n. 548 quale risulta dalla planimetria presentata al
N.C.E.U. di Vicenza e registrata al n. 102/1 in data 2-4-1983, confinante, a partire da Nord e girando in senso orario col m.n. 1616, con autorimessa di proprietà della venditrice, con Via S. LU e con la
Roggia del Molino del valore di lire 1.000.000 (un milione)”;
- così facendo la IG.ra , alla quale a sua volta l'immobile era pervenuto con atto notarile del Per_2
03.07.1957 a firma del Notaio Dott. di Vicenza, registrato in data 18.07.1957, rispettava la Per_1 volontà del defunto marito, dott. , proprietario della costruzione che aveva lasciato Persona_3 agli eredi l'incarico di restituire l'immobile alla funzione originaria e di donarlo alla Comunità;
- le volontà del IG. Dal Cengio trovavano di fatto realizzazione posto che la Parrocchia prendeva possesso dell'immobile, all'epoca utilizzato dai precedenti proprietari come ricovero di animali, e con il supporto dei parrocchiani ed il lavoro dei volontari Alpini della sezione di RA CE venivano effettuati ingenti lavori di ristrutturazione della Chiesetta che, ad opere ultimate, veniva riconsacrata e utilizzata dalla Parrocchia, così come avviene tutt'oggi, a fini pastorali e di culto con continuità e ininterrottamente da quella data sino ad oggi;
- inoltre, in data 28.11.1990, con atto di donazione Notaio Dott. , registrato a Vicenza il Persona_4
17.12.1990, il figlio della IG.ra , , donava alla Persona_2 Persona_5 Controparte_4
di RA CE la piena proprietà dell'area di pertinenza della Chiesetta sopra
[...]
2 menzionata, così catastalmente censita al momento della donazione: “Comune di RA CE,
Foglio 7° (settimo) - m.n. 1616 sub 2 – area di corte di circa metri quadrati 3 (tre) - descritta al N.C.E.U. nella denuncia di variazione n. 15914 del 20/12/198; tra i confini: roggia – m.n. 1616 sub 1 – proprietà della parte donataria per due lati – salvis. Immobili del valore dichiaratomi di Lire 300.000
(trecentomila)”;
- la stessa nel corso degli anni curava i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, Parte_1 gestendo tutto ciò che riguardava la , anche in relazione alla pertinenza oggi individuata dal Parte_2 mappale 1616, Sub 2, Cat. F/1, Consistenza 4m², di cui al Foglio 7 del Catasto Fabbricati del comune di
RA CE;
- una dettagliata ricostruzione dei fatti esposti, nonché delle origini dell'immobile in oggetto, era rinvenibile nelle allegate note storico-artistiche de “La chiesetta di S. LU – Storia di un recupero”;
- le indicate donazioni, effettuate da e , non risultavano però essere Persona_2 Persona_5 mai state accettate dalla e dunque mai perfezionate ex art. 782 c.c. e per tale motivo le Parte_1 stesse non risultavano neppure essere mai state trascritte;
- per tale motivo la , oggi così catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Parte_2
RA CE, Foglio 7, Particella 548, Sub 2, Cat. A/4, Cl. 2, 1,5 vani, Superficie catastale totale 77
m², Rendita Euro 52,68, come emergeva dall'allegata visura aggiornata, risultava ancora intestata alla ormai defunta , mancata nel 1991, lasciando quale erede da ultimo il figlio Persona_2 Persona_5
, a sua volta deceduto nel 2021 lasciando quale erede la moglie
[...] CP_3
- sempre per il medesimo motivo l'area di corte di 3 mq risultava rimasta in proprietà del IG.
[...]
ed ora di proprietà della IG.ra ved. ; Per_5 CP_3 Persona_5
- la Parrocchia aveva scoperto la discrepanza tra dati formali e realtà fattuale solo di recente in occasione di una casuale indagine a fini IMU/TARI effettuata del Parroco don;
CP_1
- da quanto precede emergeva altresì che astrattamente ogni eventuale diritto a suo tempo facente capo alla donante IG.ra ora risulterebbe riferibile alla sola IG. unica legittimata Persona_2 CP_3 passiva, in proprio e quale erede, rispetto alla domanda di accertamento di intervenuta usucapione della chiesa di Santa LU e pertinenze da parte della Parrocchia;
- era stato inoltre esperito negativamente il tentativo di mediazione obbligatoria.
In punto di diritto, l'attrice assumeva come dai fatti esposti emergesse che la aveva Parte_1 esercitato a partire dal 1983, e quindi per oltre quarant'anni, il possesso continuo, pacifico, pubblico, inequivoco e non interrotto della suddetta Chiesetta Santa LU in RA CE e delle relative
3 pertinenze, con l'animus possidendi e nella legittima convinzione che la stessa fosse di sua proprietà per effetto delle donazioni, risalenti rispettivamente al 1983 e al 1990, non avendo tra l'altro alcuno rivendicato diritti di qualsiasi tipo su detti beni.
La aveva inoltre curato l'integrale ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria Parte_1 per oltre un ventennio, facendone un pieno uso a fini pastorali, mettendola anche a disposizione dell'intera comunità, pastorale e non pastorale.
Ricorrevano in definitiva i presupposti dell'intervenuta usucapione del bene ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Su tali premesse, agendo in giudizio con il rito semplificato ai sensi degli artt. 281 decies e segg. c.p.c. nei confronti della IG.ra , formulava le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare che la CP_3
di RA CE ha acquistato la piena proprietà a titolo Parte_1 originario ex art. 1158 c.c., ossia per intervenuta usucapione ventennale, della Parte_3 sita in Via Santa LU, RA CE (VI) e relative pertinenze, così catastalmente censite: Catasto
Fabbricati del comune di RA CE, Foglio 7, Particella 548, Sub 2, Cat. A/4, Cl. 2, 1,5 vani,
Superficie catastale totale 77 m², Rendita Euro 52,68 e Foglio 7, Particella 1616, Sub 2, Cat. F/1,
Consistenza 4m², ordinando la trascrizione della sentenza accertativa dell'intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 2651 c.c., con esonero del Conservatore da responsabilità, e con spese di trascrizione e voltura a carico di parte attrice.
Con compensazione delle restanti spese.”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e notificato il ricorso/decreto ad istanza della ricorrente in data 27.02.2025, si costituiva la IG.ra dichiarando di confermare integralmente CP_3 circostanze e fatti come esposti dalla ricorrente, chiedendo l'accoglimento integrale delle domande attoree e la dichiarazione di intervenuta usucapione.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, all'udienza del 3 luglio 2025 i procuratori delle parti formulavano conclusioni congiunte, come trascritte in epigrafe, rinunziando ai termini per eventuali scritti difensivi, di modo che la causa veniva immediatamente riservata in decisione.
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Quanto sopra premesso, la domanda di acquisto a titolo di usucapione va accolta, per le ragioni che vengono brevemente ad esporsi.
Va in primo luogo rilevato come il contraddittorio risulti ritualmente instaurato nei confronti del soggetto che, alla luce della documentazione acquisita, risulterebbe formale titolare del bene oggetto della domanda di usucapione, anche per effetto di passaggi successori, ben illustrati in atti.
4 Per quanto concerne il merito, senza alcuna necessità di procedere all'assunzione di prove orali, dalla documentazione acquisita (confermativa della narrazione di parte ricorrente) ed appunto dalla precisa rappresentazione delle vicende negoziali e storiche compendiata nel ricorso introduttivo, a cui per brevità ed il carattere esaustivo di quella rappresentazione è ben possibile qui fare un rinvio adesivo per relationem, è emersa l'esistenza in capo all'attrice di un possesso munito dei necessari requisiti ex artt.
1158 cod. civ., in senso conforme a quanto esposto in citazione.
È assolutamente sintomatico poi che la convenuta, costituendosi, abbia dichiarato di non opporsi alla domanda di usucapione, riconoscendo appieno la sussistenza dei relativi presupposti.
L'attrice in definitiva va dichiarata unica ed esclusiva proprietaria, per intervenuta usucapione ultraventennale, ai sensi degli artt. 1158 c.c., del bene immobile in oggetto.
Vanno in coerenza autorizzate volture e trascrizioni di legge (con esonero da responsabilità del competente Conservatore).
Come da accordi, le spese processuali vanno compensate tra le parti mentre le spese di trascrizione e voltura vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede e decide:
I) accerta e dichiara che la di RA CE (VI) ha acquistato la Parte_1 Parte_1 piena proprietà a titolo originario ex art. 1158 c.c., per intervenuta usucapione ventennale, della sita in Via Santa LU, RA CE (VI) e relative pertinenze, così Parte_3 catastalmente censite: Catasto Fabbricati del comune di RA CE, Foglio 7, Particella 548, Sub
2, Cat. A/4, Cl. 2, 1,5 vani, Superficie catastale totale 77 m², Rendita Euro 52,68 e Foglio 7, Particella
1616, Sub 2, Cat. F/1, Consistenza 4m²;
II) ordina la trascrizione e volturazione della presente sentenza a favore della ricorrente, con esonero da ogni responsabilità del competente Conservatore e con spese di trascrizione e voltura a carico di parte ricorrente;
III) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 18 luglio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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