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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 28/10/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 862/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente dott. AR DI Giudice dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 862/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IN De FE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta CP_1 C.F._2
D'Ascoli
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 22-10-2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
2 2. Ad oggi il sig. ha reperito idonea abitazione ove la minore potrà CP_1 pernottare nel weekend in cui starà con il padre. Il diritto di visita paterno verrà esercitato, a weekend alternati, con le seguenti modalità: - il padre potrà prendere con sé la figlia un weekend al mese, anche per il tramite dei nonni paterni, dal venerdì pomeriggio ore 15:45 (l'uscita da scuola è prevista alle ore 16:00), prendendola a scuola e alla domenica sera ore 20:30, riaccompagnandola presso l'abitazione materna o, comunque, in L'Aquila (salvo slittamenti di orario legati ad eventuali criticità del traffico o eventuali ritardi del treno); - la minore trascorrerà un altro weekend al mese con i nonni paterni con i quali mantiene un forte legame affettivo e relazionale, con le medesime modalità ed orari individuati per il padre;
- nell'ipotesi di assenza del padre, la minore verrà affidata ai nonni paterni;
- nel caso in cui nel weekend di spettanza del padre la minore sia impegnata in attività scolastiche o extrascolastiche in L'Aquila, la stessa resterà con la madre e il padre recupererà il weekend perso il fine settimana successivo;
- il padre comunicherà con anticipo ogni eventuale visita che vorrà fare alla figlia in L'Aquila, concordando luogo, orari e modalità. - il giorno del compleanno della minore verrà festeggiato con entrambi i genitori secondo tempi e luoghi che gli stessi sceglieranno congiuntamente e le eventuali spese sostenute per i festeggiamenti, preventivamente concordate, saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% cadauno;
- le festività natalizie verranno trascorse, ad anni alterni, con ognuno dei due genitori, per il periodo che va dal
23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01, con i medesimi orari indicati nei weekend, salvo diverso accordo;
- le festività Pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ognuno dei due genitori, dal giorno di chiusura della scuola e sino al giorno prima della ripresa delle attività scolastiche, con i medesimi orari indicati nei weekend, salvo diverso accordo;
- per quanto attiene le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia quattro settimane consecutive (da concordarsi entro il 01 marzo di ogni anno). Entrambi i genitori dovranno condividere con l'altro gli indirizzi e i recapiti telefonici dei luoghi in cui intenderanno trascorrere le vacanze o soggiornare con la figlia.
3. I genitori condivideranno le decisioni di maggiore interesse per la minore. Ciascun genitore deve poter avere accesso a tutte le informazioni relative alla scuola, alla salute e alla sicurezza della figlia, impegnandosi fin da ora a firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. I genitori discuteranno e concorderanno tutte le cure mediche per la minore (terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, psicologiche e altro); in caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. 3 4. Obbligo in capo al sig. di corrispondere il CP_1 mantenimento per la minore entro il 5 di ogni mese, in misura pari ad € 200,00 mensili, rivalutabili
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore.
In materia di spese straordinarie i genitori comunicheranno tra di loro in forma scritta (pec, e-mail) anche per quanto concerne la documentazione giustificativa (fatture, ricevute, prescrizioni mediche e altre prove documentali) ai fini del rimborso.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio;
dalla loro unione è nata a [...]
a Piedimonte Matese (CE) il 05.05.2016. Nell'ambito del presente procedimento, Persona_2 le parti hanno raggiunto una intesa per la definizione degli assetti di vita per la figlia.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e il figlio appaiono conformi all'interesse della minore, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità. Per tale motivo, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
L'Aquila, così deciso all'esito della camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente
Elvira Buzzelli Il Giudice relatore
AR DI
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente dott. AR DI Giudice dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 862/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IN De FE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta CP_1 C.F._2
D'Ascoli
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 22-10-2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
2 2. Ad oggi il sig. ha reperito idonea abitazione ove la minore potrà CP_1 pernottare nel weekend in cui starà con il padre. Il diritto di visita paterno verrà esercitato, a weekend alternati, con le seguenti modalità: - il padre potrà prendere con sé la figlia un weekend al mese, anche per il tramite dei nonni paterni, dal venerdì pomeriggio ore 15:45 (l'uscita da scuola è prevista alle ore 16:00), prendendola a scuola e alla domenica sera ore 20:30, riaccompagnandola presso l'abitazione materna o, comunque, in L'Aquila (salvo slittamenti di orario legati ad eventuali criticità del traffico o eventuali ritardi del treno); - la minore trascorrerà un altro weekend al mese con i nonni paterni con i quali mantiene un forte legame affettivo e relazionale, con le medesime modalità ed orari individuati per il padre;
- nell'ipotesi di assenza del padre, la minore verrà affidata ai nonni paterni;
- nel caso in cui nel weekend di spettanza del padre la minore sia impegnata in attività scolastiche o extrascolastiche in L'Aquila, la stessa resterà con la madre e il padre recupererà il weekend perso il fine settimana successivo;
- il padre comunicherà con anticipo ogni eventuale visita che vorrà fare alla figlia in L'Aquila, concordando luogo, orari e modalità. - il giorno del compleanno della minore verrà festeggiato con entrambi i genitori secondo tempi e luoghi che gli stessi sceglieranno congiuntamente e le eventuali spese sostenute per i festeggiamenti, preventivamente concordate, saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% cadauno;
- le festività natalizie verranno trascorse, ad anni alterni, con ognuno dei due genitori, per il periodo che va dal
23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01, con i medesimi orari indicati nei weekend, salvo diverso accordo;
- le festività Pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ognuno dei due genitori, dal giorno di chiusura della scuola e sino al giorno prima della ripresa delle attività scolastiche, con i medesimi orari indicati nei weekend, salvo diverso accordo;
- per quanto attiene le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia quattro settimane consecutive (da concordarsi entro il 01 marzo di ogni anno). Entrambi i genitori dovranno condividere con l'altro gli indirizzi e i recapiti telefonici dei luoghi in cui intenderanno trascorrere le vacanze o soggiornare con la figlia.
3. I genitori condivideranno le decisioni di maggiore interesse per la minore. Ciascun genitore deve poter avere accesso a tutte le informazioni relative alla scuola, alla salute e alla sicurezza della figlia, impegnandosi fin da ora a firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. I genitori discuteranno e concorderanno tutte le cure mediche per la minore (terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, psicologiche e altro); in caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. 3 4. Obbligo in capo al sig. di corrispondere il CP_1 mantenimento per la minore entro il 5 di ogni mese, in misura pari ad € 200,00 mensili, rivalutabili
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore.
In materia di spese straordinarie i genitori comunicheranno tra di loro in forma scritta (pec, e-mail) anche per quanto concerne la documentazione giustificativa (fatture, ricevute, prescrizioni mediche e altre prove documentali) ai fini del rimborso.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio;
dalla loro unione è nata a [...]
a Piedimonte Matese (CE) il 05.05.2016. Nell'ambito del presente procedimento, Persona_2 le parti hanno raggiunto una intesa per la definizione degli assetti di vita per la figlia.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e il figlio appaiono conformi all'interesse della minore, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità. Per tale motivo, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
L'Aquila, così deciso all'esito della camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente
Elvira Buzzelli Il Giudice relatore
AR DI