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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/11/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 671/2025 R.G.V.G, avente per oggetto la separazione consensuale dei coniugi, promossa
DA
, nato a [...], il [...]; Parte_1
E
, nata a [...] il [...]; Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Lauricella.
Conclusioni delle parti: in via principale, hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso;
in via subordinata, ove le suddette condizioni non fossero ritenute conformi all'interesse della figlia minore, hanno chiesto l'omologa alle condizioni di cui al ricorso, come modificate con nota depositata il 7/11/2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data
8 aprile 2025, e hanno esposto: di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario a San Cataldo il 30 maggio 2015, trascritto nel Registro degli atti dello
Stato Civile del Comune di San Cataldo, anno 2015, parte II, serie A, numero 4; che dal matrimonio è nata auna figlia, ad Enna, il 23 settembre 2020; che, nell'anno 2020, Persona_1 per incompatibilità di carattere ed insanabili divergenze, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno una prima volta interrotto la loro relazione, sandando a vivere in abitazioni diverse;
che, con decreto n. 2903 del 30 aprile 2021, il Tribunale di
Caltanissetta ha omologato la separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso;
che, in seguito, nel 2021, si sono riconciliati, tornando a vivere insieme, per poi separarsi nuovamente alla fine del 2023, per le richiamate divergenze ed incompatibilità di carattere.
In ricorso sono state riferite le attività lavorative dei coniugi (piastrellista il marito, responsabile marketing e comunicazione la moglie), i loro redditi annui al netto (euro 17.000 il marito, euro 7.200 la moglie) i beni mobili registrati di cui sono titolari (autovettura Audi A4 e moto Yamaha il marito, quest'ultima solo formalmente intestata alla moglie;
autovettura FIAT
Punto la moglie), ed è stato specificato che la casa già adibita a residenza familiare è di proprietà della madre della moglie, che l'ha concessa in comodato gratuito alla figlia, che continua ad abitarvi con la propria figlia.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, nel quale è stato previsto quanto segue: affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
assegnazione alla moglie della casa familiare;
regolamentazione della facoltà di visita del padre;
obbligo, a carico del marito, di corrispondere mensilmente alla moglie, quale contributo di mantenimento in favore della figlia, la somma di euro 250,00, con la decorrenza ivi stabilita, oltre alla metà delle spese straordinarie nel suo interesse;
attribuzione ad entrambi, nella percentuale del cinquanta per cento ciascuno, dell'assegno unico per la figlia, con obbligo a carico della moglie di versare la quota di sua pertinenza in un libretto di deposito intestato alla figlia ed a firma congiunta dei genitori.
Il tutto, come meglio specificato nel ricorso, al quale si rinvia.
Su accordo delle parti - che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare - l'udienza di comparizione (del 24/6/2025) è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, il collegio, con ordinanza del 30 giugno 2025, sul rilievo in ordine alla non conformità dell'accordo all'interesse della figlia minore, ha invitato le parti a modificarlo, con specifico riferimento alle clausole relative al contributo dovuto dal padre al mantenimento della figlia, comprensivo della quota dell'AUU percepita, ed alla contestuale previsione, quanto alla madre - parte economicamente più debole - dell'obbligo di versare la somma corrispondente alla quota di sua pertinenza in un libretto intestato alla figlia e gestito congiuntamente al padre. Con le note scritte depositate in vista della successiva udienza, le parti, in via principale, hanno insistito per l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, reputandole conformi all'interesse della figlia minore, avuto riguardo alla disponibilità della casa familiare in capo alla moglie ed al fatto che la stessa può contare sulla continua assistenza personale e patrimoniale della famiglia di origine. In via subordinata, le parti hanno chiesto l'omologa alle condizioni modificate nel senso appresso indicato: obbligo a carico di entrambi i genitori, e non più solo della madre, di versare la quota di pertinenza dell'AUU per la figlia in un libretto di deposito intestato alla stessa ed a firma congiunta dei genitori.
All'udienza del giorno 11 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti su richiamate, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda, come proposta in ricorso.
Ritiene il collegio di dovere ribadire il giudizio espresso con l'ordinanza su richiamata, di non conformità dell'accordo trasfuso in ricorso al preminente interesse della figlia minore, sotto il profilo del contributo dovuto dal padre al suo mantenimento, che non appare adeguato, avuto riguardo alla reciproca situazione reddituale delle parti ed alla previsione dell'obbligo della moglie, parte economicamente più debole, di versare la quota di sua pertinenza dell'assegno unico e universale per la figlia in un libretto di deposito, con vincolo di indisponibilità senza il consenso del coniuge.
Le suddette valutazioni non appaiono superabili alla stregua delle considerazioni svolte dalla difesa con la nota a chiarimenti, ove si fa riferimento al sostegno economico dato alla moglie dalla sua famiglia di origine, tenuto conto che l'obbligo del mantenimento dei figli minori
è a carico dei genitori, che devono farvi fronte in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, e che solo nel caso in cui i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti sono tenuti a fornire loro i mezzi necessari affinché possano adempiere ai doveri nei confronti dei figli (art. 316 bis c.c.).
Le criticità riscontrate permangono anche a seguito della modifica introdotta, in base alla quale l'obbligo del versamento in un libretto di deposito a firma congiunta è a carico di entrambi i genitori, tenuto conto della finalità dell'AUU, quale beneficio a sostegno del genitore che lo percepisce, che deve poterne disporre liberamente per fare fronte alle spese ordinarie nell'interesse del figlio, senza necessità di richiedere il consenso all'altro genitore.
Per le ragioni esposte, si ritiene che non sussistano i presupposti per l'omologazione dell'accordo intervenuto tra le parti.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese del giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, rigetta allo stato la domanda.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto