Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 10/12/2025, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03550/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01946/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1946 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Brianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Scavuzzo e dall'avvocato Sabrina Terrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della comunicazione di cui al file di notifica: SUE CILA 2024--OMISSIS-.pdf.p7m - CILA - Annullamento - -OMISSIS- (056812.01), notificata il 30.7.2024, contenente file denominato “SUE CILA 2024-OMISSIS-.pdf;
- della comunicazione di cui al file di notifica: Oggetto #DRNT# N. Istanza: 018339.00 - Invio Documento SCIA - Decadenza e annullamento SCIA - SCIA - Decadenza e annullamento SCIA - -OMISSIS- (018339.00), notificata il 30.7.2024, contente il file denominato “SUE SCIA 2024 art. 2 LR 7 – -OMISSIS-.pdf.p7m;
- della comunicazione di cui al file di notifica: Fw: #DRNT# N. Istanza: 052676.00 - Invio Documento SCIA - Decadenza e annullamento SCIA - SCIA - Decadenza e annullamento SCIA - -OMISSIS- (052676.00), notificata il 30.7.2024, contenente il file denominato SUE-SCIA 2024. Conclusione art 2 L.R 7 - 2019--OMISSIS-.pdf.p7m;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
- nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi;
b ) per quanto riguarda i motivi aggiunti :
- dell’ordinanza-diffida di demolizione ex art. 35 DPR 380/01 e L.r. 16/16, contenuta nella determinazione n. 8956 del 17.10.24, notificata in data 11.11.2024;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa EP SS TI e nessuno presente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato, parte deducente ha agito per l’annullamento degli atti notificati dal Comune di Messina, meglio indicati in epigrafe, aventi ad oggetto l’annullamento delle S.C.I.A. presentate in data 26 luglio 2017 e in data 7 agosto 2018 e della C.I.L.A. del 7 ottobre 2019.
Premesso di essere proprietario dello stabilimento balneare -OMISSIS- nel Comune di Messina, in catasto al foglio -OMISSIS-, ha esposto che:
- con nota prot. n. 188568 del 26 luglio 2017, il ricorrente presentava una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001, successivamente integrata, assunta con ID pratica n. 018339.00 (medesima pratica oggetto del provvedimento impugnato), oggetto di positivo riscontro da parte del Comune di Messina;
- in data 7 agosto 2018, il ricorrente presentava altra SCIA (pratica 05676.00) e in data 7 ottobre 2019 (pratica 0568112) anche una comunicazione di inizio lavori (CILA) ai sensi dell’art. 6-bis d.P.R. n. 380 del 2001 per interventi di “ chiusura con struttura precaria ed amovibile in alluminio anodizzato e vetro ”;
- in data 30 luglio 2024, ovvero a distanza di sette anni dalla prima CI (quella del 2017, già esitata favorevolmente) e cinque anni dalla CILA, al ricorrente venivano notificati gli atti impugnati, con i quali si comunicava la conclusione del procedimento e si disponeva l’annullamento/decadenza per le ragioni ivi indicate.
1.2. Con il gravame in esame, parte ricorrente ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, avverso i quali ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione di legge, con riferimento all’illegittimità del procedimento in autotutela – con riferimento agli artt. 6-bis e 22 d.P.R. n. 380/2001, Art. 10 L.r. 10/16, L. 241/90 (in particolare artt. 3, 7, 19 e 21nonies) e art. 2, L.r. 7/2019 – Violazione art. 97 Cost. Abnormità:
- con i provvedimenti impugnati, il Comune di Messina avrebbe illegittimamente comunicato la chiusura di tre procedimenti ossia due SCIA (del 2017 e 2018) e una CILA (del 2019), oltre i termini perentori di legge, in violazione della normativa in rubrica;
- con specifico riferimento al provvedimento impugnato relativo alla SCIA prot. n. 188568 del 26 luglio 2017, la stessa sarebbe già stata assentita positivamente dalla p.a. con specifica nota, mentre sulla S.C.I.A. del 7 agosto 2018 si sarebbe perfezionato il silenzio assenso;
- decorsi i 30 giorni di legge, il Comune avrebbe potuto, nella sussistenza dei presupposti, attivare il procedimento in autotutela, cosa che non sarebbe avvenuta nel caso di specie, ancorché l’annullamento venga indicato nell’oggetto della comunicazione;
- la motivazione per relationem non consentirebbe di comprendere a quali interventi il provvedimento faccia riferimento.
II) Nullità ex art. 21-septies e 21nonies, l. n. 241/1990, per difetto di attribuzione sotto il profilo della carenza di potere in astratto del documento impugnato n. 1 (“annullamento” CILA):
- il provvedimento impugnato emesso in relazione alla CILA sarebbe nullo e abnorme, non potendo la CILA - mera comunicazione di parte - essere annullata, residuando alla p.a. un potere generale di controllo sulle prescrizioni urbanistiche (art. 27 d.P.R. n. 380/2001).
III) Violazione dell’art. 6, 6-bis e 22 d.p.r. n. 380/01 e art. 3 LR 16/16 sotto il profilo dell’assenza dei requisiti sostanziali per l’adozione dei provvedimenti impugnati :
- i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati dalla p.a. sulla scorta di un “ accertamento dell’8.7.2024 ” mai notificato e in assenza dei presupposti, in quanto: con riferimento alla SCIA del 2017, lo stesso Comune ne avrebbe sancito la legittimità; il gazebo rientrerebbe in edilizia libera e non sarebbe soggetto ad autorizzazione, in quanto struttura amovibile; l’area (e la pedana in legno) su cui è stato eseguito l’intervento rientrerebbe nella concessione, autorizzata con la SCIA del 2017, così come la struttura lignea, anche questa rientrante in edilizia libera.
IV) Violazione di legge assenza di motivazione – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento – Violazione dell’Art. 27 Cost.:
- tutti e tre i provvedimenti impugnati sarebbero carenti di motivazione, tale non potendo considerarsi quella per relationem con riferimento al sopralluogo datato 8 luglio 2024, in quanto non si comprenderebbe a quale sopralluogo l’Amministrazione faccia riferimento, non viene chiarito l’esito del sopralluogo né vengono richiamate le difformità eventualmente riscontrate;
- in ordine al provvedimento relativo alla SCIA del 2017, la motivazione sarebbe in contraddizione con quella adottata dalla medesima p.a. laddove ha richiamato “ verifiche effettuate da questo ufficio ”, ha evidenziato la completezza documentale della pratica ed ha altresì verificato “ la conformità dell’intervento proposto allo strumento urbanistico e alle norme vigenti in materia ”;
- anche a volere qualificare i provvedimenti in questione come atti di autotutela di secondo grado, mancherebbero i requisiti di motivazione previsti dall’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990.
Parte ricorrente ha, inoltre, fatto riserva di richiesta di risarcimento dei danni.
2. In data 11 novembre 2024 si è costituito il Comune di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. In data 23 dicembre 2024 è stato depositato ricorso per motivi aggiunti, con richiesta di misura cautelare, con cui è stata impugnata l’ordinanza-diffida di demolizione ex art. 35 d.P.R. n. 380/01 e L.r. 16/16, contenuta nella determinazione n. -OMISSIS- del 17 ottobre 2024, notificata in data 11 novembre 2024, con riferimento a tutte le opere già oggetto di CILA e di SCIA.
L’ordine di demolizione si fonda sull’asserita difformità dello stato legittimo rispetto alla SCIA e alla CILA, sull’asserita mancata comunicazione di fine lavori di una delle due SCIA presentate, sull’asserita modifica dello stato dei luoghi non prevista nei progetti, intervenuta senza autorizzazione demaniale, e sulla circostanza che “ le opere, nel complesso, sono riconducibili al regime di Permesso di Costruire ”.
3.1. Avverso l’atto impugnato con i motivi aggiunti, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Nullità derivata – Violazione di legge, insussistenza dei presupposti.
Il provvedimento sarebbe affetto da nullità derivata, sussistendo un rapporto di presupposizione tra gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e quello oggetto di impugnativa con i motivi aggiunti.
II) Violazione dell’art. 6, 6-bis e 22 dpr 380/01 e art. 3 LR 16/16 come modificato dall’art. 15 L.r. 27/2024 – Violazione dell’art. 35 d.p.r. n. 380/2001 sotto il profilo dell’assenza dei requisiti sostanziali per l’adozione dei provvedimenti impugnati .
Nel merito, le ragioni poste alla base del provvedimento demolitorio sarebbero comunque prive di pregio. Nel dettaglio: a) sarebbe stata regolarmente resa la comunicazione di fine lavori di cui si contesta la mancanza; b) nessuna delle opere realizzate dal ricorrente richiederebbe il previo ottenimento del permesso di costruire; c) in ogni caso, il provvedimento non indicherebbe, in modo puntuale, quali opere richiedano il permesso di costruire; d) gli interventi realizzati rispetterebbero gli standards urbanistici e sarebbero conformi alle S.C.I.A. e alla C.I.L.A.
II BIS) Violazione art. 35 d.P.R. n. 380/2001 per mancata diffida anticipatoria dell’ordine di demolizione.
Ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, l’adozione dell’ordine di demolizione avrebbe dovuto essere preceduta da diffida da parte del Comune.
III) Violazione di legge e assenza di motivazione – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento – Violazione dell’Art. 27 Cost.
Il ricorrente deduce, altresì, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il richiamo al sopralluogo dell’8 luglio 2024 non potrebbe integrare la motivazione, neanche per relationem; analogamente, insufficiente sarebbe il riferimento alla nota prot. n. -OMISSIS- del 12 agosto 2024 del Corpo di Polizia Municipale, con cui è stato chiesto al Dipartimento Urbanistica, alla Soprintendenza e al Genio Civile di “ effettuare la qualificazione giuridica degli abusi rilevati a seguito dei verbali di accertamento tecnico del 8.7.24 ”.
Anche in questo caso, parte ricorrente ha riservato la presentazione di domanda risarcitoria.
4. Con atto depositato il 7 gennaio 2025, il Comune resistente si è costituito sui motivi aggiunti e, in data 9 gennaio 2025, ha depositato memoria. Con essa, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo e del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti per avere impugnato atti endoprocedimentali, con i quali il Comune di Messina si era limitato a prendere atto delle difformità dello stato dei luoghi rispetto agli elaborati autorizzati dall’ente concedente e rispetto a quelli depositati con i procedimenti di SCIA e CILA.
Nel merito, il Comune ha rappresentato che: a) all’esito dell’accertamento tecnico sui luoghi eseguito in data 8 luglio 2024, sono state rilevate delle difformità rispetto a quanto rappresentato negli elaborati tecnici progettuali allegati alle S.C.I.A. e alla C.I.L.A. di cui sopra, oltre all’occupazione di un’area demaniale ulteriore rispetto a quella concessa con C.D.M. n. 68/2014; con le note oggetto di ricorso introduttivo, il Comune si sarebbe limitato a prendere atto delle difformità riscontrate, in relazione alle quali è stato quindi adottato l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 380/2001; b) dall’inammissibilità del ricorso introduttivo, deriverebbe anche l’infondatezza del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con cui si intende censurare la nullità derivata del provvedimento demolitorio; c) quanto alle ulteriori censure, il Comune replica di avere ordinato la demolizione delle sole opere realizzate in difformità rispetto ai progetti in atti, così come descritte sia nel verbale redatto dalla Capitaneria di Porto prot. 11823 del 23 febbraio 2024 sia nel verbale di sopralluogo dell’8 luglio 2024; d) il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti sarebbe infondato, in quanto la mancanza di preventiva diffida ex art. 35 D.P.R. n. 380/2001 non comporterebbe l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione adottata; e) non sussisterebbe alcun vizio di motivazione, anche alla luce della natura vincolata dell’ordine demolitorio.
5. In data 10 gennaio 2025 parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria, con cui ha ribadito le tesi sostenute e chiesto, in subordine, un rinvio per consentire la rivalutazione della pratica alla luce delle modifiche normative intervenute.
6. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha rinunciato alla stessa.
7. In data 12 febbraio 2025, parte ricorrente ha depositato documentazione e, in data 17 febbraio 2025, memoria, ove, pur ribadendo le argomentazioni già introdotte, ha rappresentato di avere depositato un’istanza di SCIA in sanatoria (inviata il 12 febbraio 2025) per tutte le opere contestate dal Comune ex art. 36-bis d.p.r. 380/2001. Parte deducente ha, quindi, chiesto un rinvio in modo da consentire il consolidarsi della SCIA e, in via subordinata, l’accoglimento del ricorso.
8. Con memoria del 21 febbraio 2025, l’Amministrazione resistente ha reso noto che la suddetta SCIA in sanatoria aveva subito un immediato arresto, come indicato dal provvedimento di divieto di prosecuzione prot. 54584 del 20 febbraio 2025, notificato al ricorrente in pari data, che ha fissato un termine perentorio di 30 giorni per la produzione della documentazione e dei chiarimenti richiesti.
8.1. Con memoria di replica a ex art. 73 c.p.a. del 28 febbraio 2025, la ditta ricorrente ha ribadito la richiesta di rinvio e, in subordine, ha chiesto l’accoglimento delle richieste di cui al ricorso introduttivo e per motivi aggiunti.
9. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2025, su richiesta del difensore di parte ricorrente, a cui il difensore del Comune non si è opposto, il Collegio ha rinviato la trattazione alla pubblica udienza del 9 settembre 2025.
10. Con memoria del giorno 8 luglio 2025, il Comune di Messina ha rappresentato che l’istanza di accertamento di conformità presentata dalla parte ricorrente è stata formalmente rigettata con provvedimento allegato, non avendo la ditta ricorrente adempiuto a quanto richiesto dal Comune, ma limitandosi - successivamente a una prima richiesta di proroga concessa - a un’ulteriore richiesta di proroga non suffragata da alcuna motivazione e/o documentazione.
10.1. Con memoria ex art. 73 c.p.a. del 10 luglio 2025, la ditta ricorrente ha ribadito la propria posizione, evidenziando altresì che le motivazioni del provvedimento di diniego conclusivo sarebbero simmetriche rispetto a quelle addotte dal comune a sostegno dei provvedimenti impugnati, sicché, per esse, ha richiamato le censure di cui ai motivi di ricorso già formulati; dette motivazioni, peraltro, non terrebbero conto della mareggiata, documentata nel presente giudizio, “ che ha determinato la demolizione di buona parte delle opere originariamente contestate e quindi della loro inesistenza al momento attuale” ; in ogni caso, parte deducente ha rappresentato la prosecuzione dell’interlocuzione tra il proprio tecnico e gli uffici deputati alla concessione dei pareri richiesti.
Parte ricorrente ha, infine, formulato istanza di c.t.u. per valutare quali siano esattamente le opere rimaste a seguito della mareggiata e il loro regime autorizzatorio, al fine di verificare se siano tecnicamente assentibili attraverso le SCIA e CILA oggetto di ricorso, anche alla luce dell’art. 36-bis e 37 del d.p.r. n. 380 del 2001.
11. In data 15 e 18 luglio 2025, rispettivamente, parte ricorrente e il Comune di Messina hanno depositato memorie di replica; quest’ultimo ha specificato, tra l’altro, l’irrilevanza degli effetti della mareggiata sulla sanatoria delle difformità contestate e si è opposto all’istanza di c.t.u.
12. Con ordinanza n. 2631 del 12 settembre 2025, il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico delle parti, ottemperati da entrambe in vista della pubblica udienza.
13. Alla udienza pubblica del 18 novembre 2025 il Collegio, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., ha rilevato possibili profili di improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della conclusione negativa del procedimento di SCIA in sanatoria, emessa in pendenza di giudizio; indi, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ciò in quanto i gravati provvedimenti, anche a volerne ammettere l’immediata e autonoma lesività (ciò che è contestato dall’Amministrazione), sono stati superati e confermati - quanto all’accertamento dell’abusività - con il provvedimento di conclusione, con esito negativo, del procedimento relativo alla S.C.I.A. in sanatoria prot. n. 43708 del 12 febbraio 2025, con la conseguenza che ogni censura mirante a sostenere la non abusività delle opere contestate avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con ulteriore ricorso per motivi aggiunti avverso tale ultimo atto, notificato in data 14 luglio 2025 (v. documentazione depositata dal Comune di Messina in esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, non contestata dal ricorrente) e non impugnato.
Infatti, in pendenza del presente giudizio, a fronte delle note prot. nn. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- del 30 luglio 2024 e dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 17 ottobre 2024, il ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia ai sensi degli artt. 36 bis e 37 D.P.R. n. 380/2001, con riferimento alle medesime opere contestate.
Dette opere sono state descritte nella relazione allegata alla segnalazione certificata. ove è stato, altresì, precisato che “ tutte le parziali difformità contestate, anche se rientranti nell’edilizia libera o nelle tolleranze costruttive, sono assorbite dalla presente SCIA in sanatoria e per la quale è stato effettuato il pagamento allegato della sanzione prevista dall’art. 36-bis relativo all’oblazione ”.
Detta SCIA in sanatoria è stata riscontrata negativamente dal Comune in ragione della difformità delle opere eseguite rispetto a quanto approvato dallo S.T.A. con autorizzazione in Variante 50068 del 07/07/2017, per modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 24 del R.C.N. 628 del 14 luglio 2016, nonché per mancanza dei pareri aggiornati richiesti e dell’ulteriore documentazione necessaria.
Detta comunicazione con esito negativo, preceduta dal provvedimento di diniego di prosecuzione delle attività prot. n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2025, è stata prodotta in giudizio e notificata al tecnico di parte ricorrente in data 14 luglio 2025; essa non è stata impugnata dal ricorrente nei termini di legge, sicché, essendosi consolidati i suoi effetti, non può esserci ulteriore contestazione circa l’abusività delle opere in questione.
Osserva, al riguardo, il Collegio che « la perpetrazione dell’abuso costituisce “il presupposto dal punto di vista sia logico che giuridico per la presentazione della domanda di sanatoria”; e invero, con “la domanda di sanatoria, da un lato, si riconosce il carattere abusivo delle opere, in quanto esso è l’unico presupposto che giustifica la sanatoria, dall’altro si avvia una attività amministrativa, caratterizzata da distinte e autonome istruttoria e valutazione, volta alla verifica delle condizioni di sanabilità dell’abuso” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2022, n. 189 )» (T.A.R. Catania, sez. I, 12 agosto 2024, n. 2863).
2. In ogni caso, il ricorso introduttivo è infondato, nel merito, per quanto segue.
2.1. Il ricorso introduttivo è stato proposto avverso le note prot. nn. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- del 30 luglio 2024, rispettivamente riguardanti la S.C.I.A. prot. n. 199879 del 7 agosto 2018, la S.C.I.A. prot. n. 188568 del 26 luglio 2017 e la C.I.L.A. acquisita con prot. n. 300257 del 7 ottobre 2019.
Giova premettere che “ il giudice, in base al principio iura novit curia, ha il potere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire [a]l provvedimento dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti (dona mihi factum dabo tibi ius). Da ciò discende il potere del giudice amministrativo di valutare gli atti sottoposti al suo giudizio sulla base di elementi sostanziali a prescindere dal relativo nomen iuris (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 maggio 2023, n. 4987 )” (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 luglio 2025, n. 6538).
Nel caso di specie, nonostante nell’oggetto delle pec di notifica si faccia riferimento alla decadenza e all’annullamento della C.I.L.A. e delle S.C.I.A. acquisite dal Comune, le suddette note si limitano a dare atto delle difformità riscontrate tra le opere effettivamente eseguite e quelle approvate dalla Struttura Territoriale dell’Ambiente di Messina con autorizzazione in variante n. 50068 del 7 luglio 2017, sicché con le note impugnate il Comune - piuttosto che contestare l’efficacia e la legittimità delle comunicazioni effettuate dal privato - ha verificato l’esistenza di opere difformi rispetto a quelle indicate nei relativi progetti.
Come emerge dagli atti successivamente adottati, la stessa Amministrazione dà atto del fatto che si siano già consolidati gli effetti sia delle S.C.I.A. che della C.I.L.A., come anche attestato dalle note con le quali è stato comunicato l’esito favorevole dei rispettivi procedimenti.
Detti progetti sono stati favorevolmente considerati dal Comune “ sulla scorta di quanto dichiarato, assentito e rappresentato negli elaborati tecnici ”, mentre, a seguito degli accertamenti effettuati, con gli atti impugnati è stato accertato che “ gli elaborati agli atti non sono conformi a quelli autorizzati dall’Ente concedente ”; in altri termini, con essi, il Comune non è intervenuto in autotutela né ai sensi dell’art. 19 L. n. 241/1990, ma si è limitato a dare comunicazione delle difformità riscontrate, in relazione alle quali sono poi stati adottati gli atti conseguenti, ciò che è ben possibile nell’ambito del potere di vigilanza previsto in via generale ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 380 del 2001.
Come espressamente affermato dal ricorrente nella relazione allegata alla S.C.I.A in sanatoria, si tratta di interventi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto delle precedenti segnalazioni e C.I.L.A., realizzati peraltro soltanto in data 11 novembre 2019.
In particolare, sono state contestate le difformità rispetto all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione), secondo cui “ La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione ”.
2.2. Quanto alle contestazioni circa l’abusività delle opere contestate (sostenendosi per molte di esse in ricorso la natura di interventi rientranti in edilizia libera), si rinvia a quanto sopra (§ 1.) circa i presupposti della domanda di SCIA in sanatoria (il carattere abusivo delle opere realizzate), presentata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio e denegata dal Comune, con atto non impugnato.
3. Il ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata impugnata l’ordinanza di demolizione, è infondato.
3.1. Infondata è la censura relativa alla ritenuta illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con ricorso introduttivo, per quanto sopra.
3.2. Si rileva, altresì, l’infondatezza della censura riguardante la mancata previa notifica della diffida a demolire ex art. 35 d.p.r. n. 380 del 2001.
3.2.1. La demolizione è stata ingiunta al ricorrente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 380/2001 in quanto “ il responsabile dell’abuso non è proprietario dell’area occupata su cui sono state eseguite le opere abusive ” e “ l’illecita occupazione di area demaniale, unitamente alle opere realizzate in difformità e/o assenza del prescritto titolo abilitativo come sopra rappresentato e riportato negli Allegati n.ri. 1-2-3-4, violano le norme di cui all’art. 35 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e per le quali deve essere emessa diffida/ordinanza alla demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi ”.
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che la mancanza della preventiva diffida prevista dal citato art. 35 e dall'art. 210 della L.R. n. 65/2014 non inficia la validità dell'impugnata ordinanza, in quanto la diffida stessa risponde allo scopo di consentire al privato di adempiere spontaneamente, ma, nel caso in esame, non risulta che la parte ricorrente abbia eseguito spontaneamente la demolizione, né che intenda farlo; inoltre, il legislatore non ha indicato un lasso temporale minimo che deve intercorrere tra la diffida e il conseguente ordine di demolizione, talché alla diffida può seguire immediatamente l'ordinanza di demolizione oppure la diffida può avere contestuale valore di ordine di demolizione, senza che il destinatario possa trarre alcun concreto beneficio dalla notificazione della prima né alcuna lesione dalla sua mancanza (Cons. Stato, VI, 31.5.2017, n. 2618; idem, II, 5.7.2019, n. 4662; T.A.R. Catania, sez. II, 5 agosto 2023, n. 2647; T.A.R. Toscana, Sez. III, 2.1.2020, n. 2).
Per costante indirizzo giurisprudenziale, l'art. 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (al pari dell'analogo disposto dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), con riferimento a tutte le opere realizzate sine titulo su aree e terreni di proprietà pubblica (Stato e enti pubblici in genere) prevede come unico provvedimento sanzionatorio - salvo che per quelli realizzati dai soggetti di cui rispettivamente all'art. 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - l'adozione dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, che se, da un lato, si configura come unico e doveroso provvedimento sanzionatorio, dall'altro, costituisce circostanza idonea ad escludere in radice ogni possibilità di sanatoria; pertanto, in relazione all'edificazione contra legem su suolo di proprietà pubblica la sanzione demolitoria è l'unica applicabile stante il regime pubblicistico del suolo (arg. ex T.A.R. Piemonte, sez. II, 11 febbraio 2021, n. 140; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 23 ottobre 2015, n. 2687; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 21.03.2023, n. 918; Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2023, n. 10509; T.A.R. Catania, sez. I, 12 luglio 2024, n. 2551).
Inoltre, il cit. art. 35, volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre 2023, n. 8600; T.A.R. Veneto, sez. II, 27 maggio 2024, n. 1163).
È stato, altresì, osservato che il cit. art. 35 non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l'indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione contra legem , non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato o legittimi gli interventi in contestazione. Pertanto, dall'abusività dell'opera scaturisce con carattere vincolato l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve tenere conto del lasso di tempo intercorso (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 19 febbraio 2024, n. 1653), non residuando alcuno spazio per valutazioni discrezionali dell’ente una volta accertata la ricorrenza dei presupposti in essa indicati (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 27 marzo 2024, n. 249).
3.2.2 Inconferente si rivela, pertanto, il richiamo all’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, posto che - ai sensi del citato art. 35 - per gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, al pari degli interventi edilizi eseguiti in assenza di segnalazione certificata di attività ovvero in totale o parziale difformità da essa, la “ sanzione unica comminabile ” è la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi (cfr. Cons. Stato, sez. I, 2 gennaio 2023, n. 4).
3.3. Inoltre, proprio perché l'attività posta in essere con la determinazione dirigenziale impugnata è vincolata per quanto esposto, non può configurarsi il dedotto vizio di eccesso di potere per difetto di proporzionalità (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 26 gennaio 2023, n. 897).
Nel caso in esame, non risulta essere stata formalizzata una effettiva volontà del ricorrente di demolire spontaneamente gli abusi riscontrati (che anzi avrebbero dovuto essere regolarizzati mediante S.C.I.A. in sanatoria); ne consegue l’irrilevanza dell’omessa comunicazione della diffida a demolire ex art. 35 DPR n. 380/2001.
3.4. Quanto alla motivazione, non si ravvisano i vizi denunciati, infatti, le opere oggetto di demolizione sono state individuate per relationem mediante il richiamo alla nota della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Messina prot. 95333 dell’1 marzo 2024, alla quale è allegata la nota della Capitaneria di Porto di Messina prot. n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2024, in cui si dà atto della presenza di manufatti non autorizzati come di seguito specificato:
“- Il gazebo n° 1, in realtà non è un gazebo ma risulta inglobato nella struttura evidenziata in planimetria come “Lido -Ristorante-Bar”, di cui è parte integrante;
- Il locale doccia spogliatoio (autorizzato per mq. 2 - mis. mt.1x2) situato al confine nord della C.D.M, risulta inglobato in una struttura ben più ampia, pari a mq. 17,21 circa, ed è quindi difforme da quanto autorizzato per mq.15,21 circa;
- Il gazebo n° 2, risulta chiuso con struttura metallica e vetro anziché con tende richiudibili;
- a destra del gazebo n° 2, vi è una struttura lignea (gazebo) le cui dimensioni sono pari a mt. 6,30 x 6,30 (mq. 39,69). Lo stesso risulta chiuso con copertura del tetto in pannelli coibentati e lateralmente con vetri nella parte superiore e tende trasparenti nelle restanti parti;
- a sinistra del gazebo n° 2, vi è una struttura lignea (gazebo) le cui dimensioni sono pari a mt. 6,30 x 6,30 (mq. 39,69). Lo stesso è privo di copertura e chiusure laterali;
- Il locale infermeria/bar risulta traslato di circa 5 metri lato monte e quindi posizionato in luogo diverso rispetto a quello autorizzato. Risulta, inoltre avere una superficie maggiore rispetto a quello autorizzato pari a mq. 16,27 anziché 11,25 per un’eccedenza pari a mq. 5,02;
- Lato mare vi è un’occupazione di porzione di area demaniale, confinante con l’area a carattere permanente, ma non rientrante nella stessa, avente misure pari a mt. 1x40 (mq. 40 circa). La predetta area, risulta recintata ma non occupata da manufatti;
Le innovazioni non autorizzate accertate, infine, occupano un’area demaniale marittima di circa mq. 139,00 di cui mq. 40,00 di area scoperta ”.
Non risulta, pertanto, determinante il riferimento, nella determina in questione, alla nota prot. n. -OMISSIS- del 12 agosto 2024 (con la quale il Corpo di Polizia Municipale, Polizia Specialistica, Sezione Polizia Edilizia, ha richiesto al Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, al Genio Civile e alla Soprintendenza di effettuare la qualificazione giuridica degli abusi rilevati).
E invero, nell’ordine di demolizione si richiamano gli esiti degli accertamenti effettuati dalla S.T.A. di Messina e dal Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, secondo cui, rispettivamente, “ Da quanto verificato dai sopralluoghi, dai controlli degli atti e dal confronto con gli Enti intervenuti, è emerso che sono state apportate delle modifiche allo stabilimento balneare non previste nei progetti e senza la necessaria autorizzazione del Demanio Marittimo” e “si constata l’esecuzione di opere difformi ai provvedimenti concessori e autorizzativi da parte dell’Ente concedente, oltre la presenza di manufatti non previsti e l’occupazione di ulteriore area demaniale (area 40 mq.) ”.
Tali rilievi non sono stati oggetto di precise e circostanziate contestazioni da parte del ricorrente e sono invece confermati dalla presentazione della S.C.I.A. in sanatoria, il cui procedimento di verifica da parte dell’amministrazione si è concluso con comunicazione negativa, non impugnata dalla parte ricorrente e non censurabile con memorie ex art. 73 c.p.a., non notificate.
4. Conclusivamente, il ricorso introduttivo è improcedibile e comunque infondato, mentre il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
b) rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune resistente, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, se dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e delle altre persone, fisiche e giuridiche, menzionate nella presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GN NA BA, Presidente
EP SS TI, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP SS TI | GN NA BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.