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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/11/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
controversie di lavoro e previdenza sociale in persona del giudice del lavoro dott. Carlo Gabutti ha pronunciato nella causa iscritta al n. 1783 del ruolo generale per l'anno 2024 all'udienza del 25.11.2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha deciso la causa dando lettura della seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] [...] ed ivi residente a[...]
snc, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto CodiceFiscale_1
PIPINO, giusta procura in atti;
IC
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Resistente
(contumace)
Avente ad oggetto: Illegittimità sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi 2 (DUE). MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, in data 25.06.2024, iscriveva a ruolo ricorso Parte_1
recante R.G. 1783/2024, avverso il , avente ad oggetto Controparte_1
l'impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per mesi 2 (due), con privazione della retribuzione, irrogatagli dall'Ufficio Competente per Contr i Procedimenti Disciplinari (di seguito ”) dell Controparte_3
a seguito di procedimento disciplinare, in quanto ritenuta illegittima.
[...]
La ricorrente nel proprio atto introduttivo rappresentava:
- che con nota avente protocollo n. mpi. AOO2277.REGISTRO UFFICIALE.
U.0002277.2302-2024. h.14:03, il , Controparte_4 [...]
Controparte_5
contestava alla
[...]
signora “personale ATA t.i., profilo professionale assistente Parte_1
amministrativo”, ai sensi degli artt. 55 bis e ss. del D.Lgs 165/2001 una serie di condotte ritenute pregiudizievoli per l'amministrazione;
- che nel termine assegnato la signora trasmetteva memoria Parte_1
difensiva;
- che con atto di natura provvedimentale avente protocollo n. mpi.AOOUSPRC,
REGISTRO UFFICIALE.U.0007415.07-06-2024, h.13:39 notificato all'esponente il 6 Contr Contr giugno 2024 l assumeva le seguenti determinazioni “(…) questo conclude ritenendo provata la Sua responsabilità disciplinare per i fatti formalmente contestati
(…) risultando accertato che la S.V. ha inveritieramente attestato e documentato alla
PA datrice di lavoro (…) la titolarità del diritto di precedenza ex 40 comma 1, punto
III, num. 2 del CCNL (…).Tutto quanto sopra premesso (…) irrogandoLe (..) la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi 2 (DUE)”.
Eccepiva quindi la tardività della contestazione, l'inammissibilità ed infondatezza della sanzione impugnata, nonché il difetto di gradualità e proporzionalità della stessa.
Chiedeva pertanto “Ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o infondatezza del procedimento disciplinare promosso nei confronti della ricorrente sig.ra
e la conseguente sanzione comminata con provvedimento emesso Parte_1
dall'UPD di il 07.06.2024, stante l'insussistenza della condotta Controparte_3
sanzionabile, l'infondatezza ed inammissibilità della sanzione ed il difetto di istruttoria. Per l'effetto annullare l'impugnato provvedimento disciplinare ed ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale con conseguente cancellazione dal fascicolo personale del dipendente. In via gradata nel caso in cui la sanzione comminata fosse ritenuta priva di proporzionalità rispetto al fatto contestato, convertire e/o sostituire e/o graduare la predetta con quella diversa ritenuta di giustizia in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. nella denegata ipotesi in cui la sanzione sia scontata, condannare il Controparte_1
a ripristinare completamente la funzionalità del rapporto lavorativo,
[...]
reintegrando la IC in tutti i diritti di servizio, retributivi e previdenziali;
nella denegata ipotesi in cui la sanzione sia scontata, condannare il Controparte_1
a restituire alla ricorrente ogni somma trattenuta ed a versare le ritenute
[...]
previdenziali, con maggiorazione di rivalutazione ed interessi legali fino al saldo;
espungere dal fascicolo personale della IC tutti gli atti e i documenti del procedimento disciplinare per cui è causa. Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Regolarmente notificato l'atto introduttivo non si costituiva in giudizio il CP_1
resistente, il quale rimaneva pertanto contumace.
Rimessa la causa in decisione, all'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, il giudice, lette le note tempestivamente depositate dalle parti, procedeva alla decisione del giudizio come da sentenza versata in atti.
La domanda è fondata ed il ricorso deve pertanto essere accolto. Per il consolidato "principio della ragione più liquida" - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) - è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Oggetto del presente giudizio è la legittimità o meno del procedimento sanzionatorio e del conseguente provvedimento irrogato nei confronti della sig.ra Parte_1
odierna ricorrente, in relazione alle condotte dalla stessa tenute.
L'intero impianto motivazionale dell'atto gravato si basa sul presupposto che la signora bbia falsamenteattestato “… attraverso la dichiarazione a corredo della Pt_1
domanda amministrativa (…) la ritenuta spettanza della precedenza contrattuale…”, adducendo, “…a fondamento del preteso diritto…”, il “…duplice concorso dello status di soggetto gravemente patologico e della effettuazione di cure continuative, dunque assidue presso struttura specializzata per la patologia di che trattasi…”.
Da ciò il collegio decidente traeva argomento per ritenere integrata una condotta rilevante sotto il profilo della responsabilità disciplinare.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente, presentando la domanda di trasferimento, abbia sostenuto di essere titolare di un diritto di precedenza ai sensi dell'art. 40 CCNL 11/4/17, in quanto affetta da una patologia invalidante documentata da certificazione medica rilasciata da struttura pubblica.
A parer di chi scrive deve escludersi qualsivoglia efficacia certificativa della dichiarazione in parola, in quanto priva dei requisiti minimi previsti dalla legge per potere esprimere un giudizio di disvalore rispetto alla condotta posta in essere dalla signora Pt_1
Diversamene l'amministrazione resistente avrebbe dovuto accertare, con valutazione ex ante, la falsità e/o comunque la non veridicità del quadro clinico-sanitario descritto nel certificato medico e la non idoneità oggettiva della diagnosi nello stesso formulata (con giudizio ex post) al perseguimento dello scopo prefisso, in quanto il riconoscimento della titolarità di una delle precedenze previste nel contratto sulla mobilità costituisce valutazione di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione, la quale, proprio per il fatto che la malattie non possono essere oggetto di autocertificazione, ha il dovere di esprimersi sulla base della documentazione sanitaria allegata alla domanda di trasferimento e non sulla istanza avanzata dall'interessata.
Pertanto, solo, cioè, se tale documentazione presenta tutte le specifiche indicazioni richieste essa è idonea a giustificare la precedenza che il CCNL riconosce in tali casi.
Nel caso di specie, il certificato prodotto dalla IC (che risulta avere diritto all'esenzione ticket dall'anno 2010) ha confermato che la signora risulta essere affetta da “tiroide di Hashimoto” (che è la causa più comune di ipotiroidismo), per la cura della quale era seguita dalla Unità Operativa Complessa di Endocrinologia Policlinico
“G.Martino” di Messina ove le veniva praticata (dall'anno 2008) una terapia sostituiva con T4 .
Trattasi certamente di malattia cronica ed invalidante (tali dovendo ritenersi, secondo la corrente definizione, quelle patologie che, a causa della loro resistenza alle cure ed alle terapie, non vengono mai debellate e, ciclicamente si ripresentano, a volte, anche in forma più acuta di prima) e, altrettanto indiscutibilmente, impattante sulla capacità lavorativa dell'individuo, poiché, riduce la produzione di ormoni tiroidei influenzando il metabolismo, il sonno , il ritmo cardiaco ed il sistema nervoso.
In tale complessivo contesto non può che ritenersi che la ricorrente, abbia del tutto fondatamente avanzato domanda di riconoscimento della propria priorità nel trasferimento nelle graduatorie della provincia di residenza, affidandosi al giudizio di un organo terzo, e che la relativa richiesta è stata adeguatamente vagliata dalla amministrazione datoriale che, ritenendo sussistenti le condizioni, le ha riconosciuto il beneficio richiesto.
Pertanto, non è possibile ascrivere all'odierna ricorrente alcuna condotta temeraria, scorretta o sleale la quale non risulta aver prodotto alcun falso documento né presentato richiesta basata su una artata e capziosa ricostruzione non solo degli eventi ma anche delle dichiarazioni rese, idonea, anche solo potenzialmente, ad indurre in errore l'Ufficio preposto.
Diversamente opinando si dovrebbe pervenire alla paradossale conclusione che ogni situazione di mancato riconoscimento del diritto alla fruizione della precedenza per carenza dei presupposti legittimanti (ed ogni ipotesi alla stessa sovrapponibile) costituisca un fatto rilevante ai fini disciplinari.
In definitiva nella vicenda de qua ha rilevanza decisiva ed assorbente la circostanza che l'Ufficio preposto si sia determinato sulla base di una autonoma valutazione delle genuine risultanze acquisite ed in suo possesso, alla stregua delle quali ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dalla norma pattizia sulla mobilità, sicché deve escludersi la configurabilità, anche in astratto, di qualsivoglia addebito disciplinare a carico della signora non essendo punibile la condotta posta in essere dalla stessa, in Pt_1
quanto non integrante una violazione dolosa o gravemente colposa, degli obblighi di servizio.
Alla luce di tutto quanto esposto fin ora, deve ritenersi del tutto illegittima la sanzione comminata all'odierna ricorrente con provvedimento disciplinare n. 7415 del 07-06-
2024, con conseguente annullamento della stessa.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda risulta essere fondata ed il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Palmi, dott. Carlo Gabutti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) accoglie il ricorso, e per l'effetto:
b) dichiara l'illegittimità della sanzione comminata nei confronti della ricorrente sig.ra con provvedimento emesso dall'UPD di Reggio Parte_1
Calabria il 07.06.2024, con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento disciplinare ed di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale con conseguente cancellazione dal fascicolo personale della dipendente;
c) condanna il a restituire alla ricorrente ogni Controparte_1
somma trattenuta ed a versare le ritenute previdenziali, con maggiorazione di rivalutazione ed interessi legali fino al soddisfo;
d) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1.100,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 26.11.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
controversie di lavoro e previdenza sociale in persona del giudice del lavoro dott. Carlo Gabutti ha pronunciato nella causa iscritta al n. 1783 del ruolo generale per l'anno 2024 all'udienza del 25.11.2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha deciso la causa dando lettura della seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] [...] ed ivi residente a[...]
snc, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto CodiceFiscale_1
PIPINO, giusta procura in atti;
IC
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Resistente
(contumace)
Avente ad oggetto: Illegittimità sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi 2 (DUE). MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, in data 25.06.2024, iscriveva a ruolo ricorso Parte_1
recante R.G. 1783/2024, avverso il , avente ad oggetto Controparte_1
l'impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per mesi 2 (due), con privazione della retribuzione, irrogatagli dall'Ufficio Competente per Contr i Procedimenti Disciplinari (di seguito ”) dell Controparte_3
a seguito di procedimento disciplinare, in quanto ritenuta illegittima.
[...]
La ricorrente nel proprio atto introduttivo rappresentava:
- che con nota avente protocollo n. mpi. AOO2277.REGISTRO UFFICIALE.
U.0002277.2302-2024. h.14:03, il , Controparte_4 [...]
Controparte_5
contestava alla
[...]
signora “personale ATA t.i., profilo professionale assistente Parte_1
amministrativo”, ai sensi degli artt. 55 bis e ss. del D.Lgs 165/2001 una serie di condotte ritenute pregiudizievoli per l'amministrazione;
- che nel termine assegnato la signora trasmetteva memoria Parte_1
difensiva;
- che con atto di natura provvedimentale avente protocollo n. mpi.AOOUSPRC,
REGISTRO UFFICIALE.U.0007415.07-06-2024, h.13:39 notificato all'esponente il 6 Contr Contr giugno 2024 l assumeva le seguenti determinazioni “(…) questo conclude ritenendo provata la Sua responsabilità disciplinare per i fatti formalmente contestati
(…) risultando accertato che la S.V. ha inveritieramente attestato e documentato alla
PA datrice di lavoro (…) la titolarità del diritto di precedenza ex 40 comma 1, punto
III, num. 2 del CCNL (…).Tutto quanto sopra premesso (…) irrogandoLe (..) la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi 2 (DUE)”.
Eccepiva quindi la tardività della contestazione, l'inammissibilità ed infondatezza della sanzione impugnata, nonché il difetto di gradualità e proporzionalità della stessa.
Chiedeva pertanto “Ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o infondatezza del procedimento disciplinare promosso nei confronti della ricorrente sig.ra
e la conseguente sanzione comminata con provvedimento emesso Parte_1
dall'UPD di il 07.06.2024, stante l'insussistenza della condotta Controparte_3
sanzionabile, l'infondatezza ed inammissibilità della sanzione ed il difetto di istruttoria. Per l'effetto annullare l'impugnato provvedimento disciplinare ed ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale con conseguente cancellazione dal fascicolo personale del dipendente. In via gradata nel caso in cui la sanzione comminata fosse ritenuta priva di proporzionalità rispetto al fatto contestato, convertire e/o sostituire e/o graduare la predetta con quella diversa ritenuta di giustizia in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. nella denegata ipotesi in cui la sanzione sia scontata, condannare il Controparte_1
a ripristinare completamente la funzionalità del rapporto lavorativo,
[...]
reintegrando la IC in tutti i diritti di servizio, retributivi e previdenziali;
nella denegata ipotesi in cui la sanzione sia scontata, condannare il Controparte_1
a restituire alla ricorrente ogni somma trattenuta ed a versare le ritenute
[...]
previdenziali, con maggiorazione di rivalutazione ed interessi legali fino al saldo;
espungere dal fascicolo personale della IC tutti gli atti e i documenti del procedimento disciplinare per cui è causa. Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Regolarmente notificato l'atto introduttivo non si costituiva in giudizio il CP_1
resistente, il quale rimaneva pertanto contumace.
Rimessa la causa in decisione, all'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, il giudice, lette le note tempestivamente depositate dalle parti, procedeva alla decisione del giudizio come da sentenza versata in atti.
La domanda è fondata ed il ricorso deve pertanto essere accolto. Per il consolidato "principio della ragione più liquida" - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) - è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Oggetto del presente giudizio è la legittimità o meno del procedimento sanzionatorio e del conseguente provvedimento irrogato nei confronti della sig.ra Parte_1
odierna ricorrente, in relazione alle condotte dalla stessa tenute.
L'intero impianto motivazionale dell'atto gravato si basa sul presupposto che la signora bbia falsamenteattestato “… attraverso la dichiarazione a corredo della Pt_1
domanda amministrativa (…) la ritenuta spettanza della precedenza contrattuale…”, adducendo, “…a fondamento del preteso diritto…”, il “…duplice concorso dello status di soggetto gravemente patologico e della effettuazione di cure continuative, dunque assidue presso struttura specializzata per la patologia di che trattasi…”.
Da ciò il collegio decidente traeva argomento per ritenere integrata una condotta rilevante sotto il profilo della responsabilità disciplinare.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente, presentando la domanda di trasferimento, abbia sostenuto di essere titolare di un diritto di precedenza ai sensi dell'art. 40 CCNL 11/4/17, in quanto affetta da una patologia invalidante documentata da certificazione medica rilasciata da struttura pubblica.
A parer di chi scrive deve escludersi qualsivoglia efficacia certificativa della dichiarazione in parola, in quanto priva dei requisiti minimi previsti dalla legge per potere esprimere un giudizio di disvalore rispetto alla condotta posta in essere dalla signora Pt_1
Diversamene l'amministrazione resistente avrebbe dovuto accertare, con valutazione ex ante, la falsità e/o comunque la non veridicità del quadro clinico-sanitario descritto nel certificato medico e la non idoneità oggettiva della diagnosi nello stesso formulata (con giudizio ex post) al perseguimento dello scopo prefisso, in quanto il riconoscimento della titolarità di una delle precedenze previste nel contratto sulla mobilità costituisce valutazione di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione, la quale, proprio per il fatto che la malattie non possono essere oggetto di autocertificazione, ha il dovere di esprimersi sulla base della documentazione sanitaria allegata alla domanda di trasferimento e non sulla istanza avanzata dall'interessata.
Pertanto, solo, cioè, se tale documentazione presenta tutte le specifiche indicazioni richieste essa è idonea a giustificare la precedenza che il CCNL riconosce in tali casi.
Nel caso di specie, il certificato prodotto dalla IC (che risulta avere diritto all'esenzione ticket dall'anno 2010) ha confermato che la signora risulta essere affetta da “tiroide di Hashimoto” (che è la causa più comune di ipotiroidismo), per la cura della quale era seguita dalla Unità Operativa Complessa di Endocrinologia Policlinico
“G.Martino” di Messina ove le veniva praticata (dall'anno 2008) una terapia sostituiva con T4 .
Trattasi certamente di malattia cronica ed invalidante (tali dovendo ritenersi, secondo la corrente definizione, quelle patologie che, a causa della loro resistenza alle cure ed alle terapie, non vengono mai debellate e, ciclicamente si ripresentano, a volte, anche in forma più acuta di prima) e, altrettanto indiscutibilmente, impattante sulla capacità lavorativa dell'individuo, poiché, riduce la produzione di ormoni tiroidei influenzando il metabolismo, il sonno , il ritmo cardiaco ed il sistema nervoso.
In tale complessivo contesto non può che ritenersi che la ricorrente, abbia del tutto fondatamente avanzato domanda di riconoscimento della propria priorità nel trasferimento nelle graduatorie della provincia di residenza, affidandosi al giudizio di un organo terzo, e che la relativa richiesta è stata adeguatamente vagliata dalla amministrazione datoriale che, ritenendo sussistenti le condizioni, le ha riconosciuto il beneficio richiesto.
Pertanto, non è possibile ascrivere all'odierna ricorrente alcuna condotta temeraria, scorretta o sleale la quale non risulta aver prodotto alcun falso documento né presentato richiesta basata su una artata e capziosa ricostruzione non solo degli eventi ma anche delle dichiarazioni rese, idonea, anche solo potenzialmente, ad indurre in errore l'Ufficio preposto.
Diversamente opinando si dovrebbe pervenire alla paradossale conclusione che ogni situazione di mancato riconoscimento del diritto alla fruizione della precedenza per carenza dei presupposti legittimanti (ed ogni ipotesi alla stessa sovrapponibile) costituisca un fatto rilevante ai fini disciplinari.
In definitiva nella vicenda de qua ha rilevanza decisiva ed assorbente la circostanza che l'Ufficio preposto si sia determinato sulla base di una autonoma valutazione delle genuine risultanze acquisite ed in suo possesso, alla stregua delle quali ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dalla norma pattizia sulla mobilità, sicché deve escludersi la configurabilità, anche in astratto, di qualsivoglia addebito disciplinare a carico della signora non essendo punibile la condotta posta in essere dalla stessa, in Pt_1
quanto non integrante una violazione dolosa o gravemente colposa, degli obblighi di servizio.
Alla luce di tutto quanto esposto fin ora, deve ritenersi del tutto illegittima la sanzione comminata all'odierna ricorrente con provvedimento disciplinare n. 7415 del 07-06-
2024, con conseguente annullamento della stessa.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda risulta essere fondata ed il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Palmi, dott. Carlo Gabutti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) accoglie il ricorso, e per l'effetto:
b) dichiara l'illegittimità della sanzione comminata nei confronti della ricorrente sig.ra con provvedimento emesso dall'UPD di Reggio Parte_1
Calabria il 07.06.2024, con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento disciplinare ed di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale con conseguente cancellazione dal fascicolo personale della dipendente;
c) condanna il a restituire alla ricorrente ogni Controparte_1
somma trattenuta ed a versare le ritenute previdenziali, con maggiorazione di rivalutazione ed interessi legali fino al soddisfo;
d) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1.100,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Palmi, 26.11.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti