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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2463/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2463/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 22.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 17.10.2024 da , e Parte_1 [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Carfora Luigi, tendente ad ottenere Parte_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pontelatone (CE) in data 27.06.2010, dalla cui unione è nato il figlio il 28.06.2011; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza N. 965/2024 pubblicata in data 08/03/2024, all'esito del procedimento RG 4686/2023, con attestazione del passaggio in giudicato rilasciata in data 20.02.2025; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“
a) Affidamento e residenza del figlio minore
Il minore è affidato ad entrambi i genitori con modalità congiunta e condivisa, nel rispetto Persona_2 della disciplina vigente in materia di responsabilità genitoriale. La residenza prevalente del minore è stabilita presso il padre, sig. , nell'abitazione familiare sita in Pontelatone (CE), ove il minore risiede Parte_1 stabilmente.
b) Diritto di visita e frequentazione della madre
La sig.ra eserciterà il diritto di visita secondo il seguente calendario, volto a garantire continuità Parte_2 affettiva e stabilità organizzativa: ogni sabato, dalle ore 13:30 alle 18:30, durante il periodo scolastico;
nei giorni festivi non scolastici, dalle ore
09:00 alle 17:30; le vacanze natalizie, pasquali ed estive saranno suddivise in modo alternato tra i genitori, anche mediante settimane intere o secondo eventuali accordi integrativi;
durante i periodi festivi e di vacanza è consentito il pernottamento del minore presso la madre, previo accordo tra le parti;
la madre potrà altresì condurre il figlio presso la dimora del nonno materno, attuale luogo di residenza della stessa.
c) Decisioni educative, sanitarie e abitative
Entrambi i genitori si impegnano ad assumere congiuntamente ogni decisione riguardante:
l'indirizzo educativo e scolastico del figlio;
la scelta e la frequenza delle attività extrascolastiche e sportive;
l'eventuale sottoposizione a trattamenti medici o sanitari;
ogni variazione di residenza o spostamento all'estero del minore.
d) Assegno di mantenimento
La sig.ra si obbliga a corrispondere al sig. la somma mensile di € 200,00 Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio L'importo è soggetto ad adeguamento annuale ISTAT, Per_1 ai sensi di quanto previsto nel decreto di correzione della sentenza di separazione n. 965/2024, che ha sanato l'omissione materiale originaria.
e) Casa coniugale e beni mobili
L'immobile sito in Pontelatone (CE), via Madonna delle Grazie n. 20, è attribuito in via esclusiva al sig.
, in quanto bene personale. La sig.ra ha già abbandonato l'abitazione e ha Parte_1 Parte_2 trasferito la propria residenza presso il padre. I beni mobili presenti nella casa — comprendenti arredi, elettrodomestici e suppellettili — restano nella disponibilità del padre, anche in ragione del suo ruolo di genitore collocatario.
f) Rinunce patrimoniali reciproche
La sig.ra ha formalmente rinunciato a qualsiasi pretesa economica o assistenziale, dichiarando Parte_2 di non vantare diritti sulla casa coniugale o su altri beni del marito. I coniugi dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, intendendo in tal modo chiudere ogni aspetto patrimoniale connesso al matrimonio.
g) Spese straordinarie
Le spese straordinarie relative al minore sono suddivise in misura paritaria (50% ciascuno), secondo la distinzione già recepita nel ricorso congiunto e nel piano genitoriale: senza accordo preventivo: visite mediche specialistiche prescritte, cure odontoiatriche pubbliche, farmaci prescritti, tasse scolastiche, libri di testo, materiale didattico di base, dotazione informatica scolastica, attività scolastiche obbligatorie, trasporti casa-scuola; con accordo preventivo: trattamenti sanitari privati o non urgenti, attività sportive o musicali, gite scolastiche con pernottamento, lezioni private, corsi di specializzazione, baby-sitter, viaggi studio all'estero, spese per patente e veicoli del minore. Ogni intesa preventiva sarà documentata tramite PEC o altro mezzo tracciabile.
h) Consenso all'espatrio
Entrambi i genitori autorizzano l'espatrio del minore per soggiorni brevi, destinati a vacanze, visite familiari o esperienze formative, previa comunicazione reciproca.
i) Ascolto del minore
Considerata l'età di e la totale condivisione delle condizioni da parte dei genitori, si ritiene non Per_1 necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.5, ultimo comma, c.p.c.
j) Situazione economica e reddituale
Il sig. risulta percettore di Reddito di Inclusione, privo di beni e di rapporti di lavoro Parte_1 attivi. La sig.ra non risulta titolare di redditi o proprietà, convivendo con il padre pensionato. Parte_2
3. Sulla maturità del procedimento
Alla luce della documentazione depositata e del testo unico riepilogativo, il procedimento appare pienamente maturo per la decisione. Non sussistono questioni istruttorie pendenti né incertezze sulle condizioni pattuite, essendo ogni profilo contrattuale e personale stato chiarito e formalmente documentato. I rilievi formulati nel verbale del 23 settembre 2025 hanno trovato puntuale riscontro e sono stati superati mediante il deposito dell'accordo unitario, conforme ai criteri di chiarezza e completezza richiesti dalla normativa vigente in materia di diritto di famiglia.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pontelatone (CE) il 27.06.2010 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontelatone (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2010);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2463/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 22.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 17.10.2024 da , e Parte_1 [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Carfora Luigi, tendente ad ottenere Parte_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pontelatone (CE) in data 27.06.2010, dalla cui unione è nato il figlio il 28.06.2011; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza N. 965/2024 pubblicata in data 08/03/2024, all'esito del procedimento RG 4686/2023, con attestazione del passaggio in giudicato rilasciata in data 20.02.2025; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“
a) Affidamento e residenza del figlio minore
Il minore è affidato ad entrambi i genitori con modalità congiunta e condivisa, nel rispetto Persona_2 della disciplina vigente in materia di responsabilità genitoriale. La residenza prevalente del minore è stabilita presso il padre, sig. , nell'abitazione familiare sita in Pontelatone (CE), ove il minore risiede Parte_1 stabilmente.
b) Diritto di visita e frequentazione della madre
La sig.ra eserciterà il diritto di visita secondo il seguente calendario, volto a garantire continuità Parte_2 affettiva e stabilità organizzativa: ogni sabato, dalle ore 13:30 alle 18:30, durante il periodo scolastico;
nei giorni festivi non scolastici, dalle ore
09:00 alle 17:30; le vacanze natalizie, pasquali ed estive saranno suddivise in modo alternato tra i genitori, anche mediante settimane intere o secondo eventuali accordi integrativi;
durante i periodi festivi e di vacanza è consentito il pernottamento del minore presso la madre, previo accordo tra le parti;
la madre potrà altresì condurre il figlio presso la dimora del nonno materno, attuale luogo di residenza della stessa.
c) Decisioni educative, sanitarie e abitative
Entrambi i genitori si impegnano ad assumere congiuntamente ogni decisione riguardante:
l'indirizzo educativo e scolastico del figlio;
la scelta e la frequenza delle attività extrascolastiche e sportive;
l'eventuale sottoposizione a trattamenti medici o sanitari;
ogni variazione di residenza o spostamento all'estero del minore.
d) Assegno di mantenimento
La sig.ra si obbliga a corrispondere al sig. la somma mensile di € 200,00 Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio L'importo è soggetto ad adeguamento annuale ISTAT, Per_1 ai sensi di quanto previsto nel decreto di correzione della sentenza di separazione n. 965/2024, che ha sanato l'omissione materiale originaria.
e) Casa coniugale e beni mobili
L'immobile sito in Pontelatone (CE), via Madonna delle Grazie n. 20, è attribuito in via esclusiva al sig.
, in quanto bene personale. La sig.ra ha già abbandonato l'abitazione e ha Parte_1 Parte_2 trasferito la propria residenza presso il padre. I beni mobili presenti nella casa — comprendenti arredi, elettrodomestici e suppellettili — restano nella disponibilità del padre, anche in ragione del suo ruolo di genitore collocatario.
f) Rinunce patrimoniali reciproche
La sig.ra ha formalmente rinunciato a qualsiasi pretesa economica o assistenziale, dichiarando Parte_2 di non vantare diritti sulla casa coniugale o su altri beni del marito. I coniugi dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, intendendo in tal modo chiudere ogni aspetto patrimoniale connesso al matrimonio.
g) Spese straordinarie
Le spese straordinarie relative al minore sono suddivise in misura paritaria (50% ciascuno), secondo la distinzione già recepita nel ricorso congiunto e nel piano genitoriale: senza accordo preventivo: visite mediche specialistiche prescritte, cure odontoiatriche pubbliche, farmaci prescritti, tasse scolastiche, libri di testo, materiale didattico di base, dotazione informatica scolastica, attività scolastiche obbligatorie, trasporti casa-scuola; con accordo preventivo: trattamenti sanitari privati o non urgenti, attività sportive o musicali, gite scolastiche con pernottamento, lezioni private, corsi di specializzazione, baby-sitter, viaggi studio all'estero, spese per patente e veicoli del minore. Ogni intesa preventiva sarà documentata tramite PEC o altro mezzo tracciabile.
h) Consenso all'espatrio
Entrambi i genitori autorizzano l'espatrio del minore per soggiorni brevi, destinati a vacanze, visite familiari o esperienze formative, previa comunicazione reciproca.
i) Ascolto del minore
Considerata l'età di e la totale condivisione delle condizioni da parte dei genitori, si ritiene non Per_1 necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.5, ultimo comma, c.p.c.
j) Situazione economica e reddituale
Il sig. risulta percettore di Reddito di Inclusione, privo di beni e di rapporti di lavoro Parte_1 attivi. La sig.ra non risulta titolare di redditi o proprietà, convivendo con il padre pensionato. Parte_2
3. Sulla maturità del procedimento
Alla luce della documentazione depositata e del testo unico riepilogativo, il procedimento appare pienamente maturo per la decisione. Non sussistono questioni istruttorie pendenti né incertezze sulle condizioni pattuite, essendo ogni profilo contrattuale e personale stato chiarito e formalmente documentato. I rilievi formulati nel verbale del 23 settembre 2025 hanno trovato puntuale riscontro e sono stati superati mediante il deposito dell'accordo unitario, conforme ai criteri di chiarezza e completezza richiesti dalla normativa vigente in materia di diritto di famiglia.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pontelatone (CE) il 27.06.2010 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontelatone (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2010);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso