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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1681 /2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 27/11/2025, promossa da (p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Prestifilippi, giusta procura in atti, opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Angela Pirrone, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: mediazione In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 01.04.2021, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 74/21, depositata il 22.01.2021, notificata il 04.03.2021, con la quale il Giudice di Pace di Messina ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1430/19, depositato in data 09.10.2019, promossa nei suoi confronti da avverso il CP_1 pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare svolta nell'interesse di quest'ultimo in relazione all'acquisto di due garage, siti in Messina, via Francesco Denaro, cond. CP_2 di proprietà della ditta costruttrice. A fondamento dell'appello proposto, ha contestato l'erroneo riconoscimento da parte del giudice di prime cure della legittimità della revoca operata in data 28.06.2019 dall'odierno appellato, il giorno successivo alla presentazione della proposta di acquisto, espressamente definita irrevocabile ex art. 1329 c.c. Ha, quindi, rilevato l'avvenuto perfezionamento dell'affare ai sensi dell'art. 1755 c.c. con l'accettazione della proposta da parte della ditta venditrice, trasmessa, nonostante la revoca della proposta, in data 12.07.2019, ed il conseguente diritto del mediatore ad ottenere il pagamento della provvigione ad esso spettante.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda, chiedendone il rigetto. In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, in tema di contratto di intermediazione, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare ma essendo sufficiente che
“il mediatore, pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (cfr., ex multis, Cass. Civ. 16.1.2018 n. 869; Cass. Civ. 14.5.2018 n. 11656; Cass. Civ.
9.12.2014 n. 25851; Cass. Civ., 25.09.2015 n. 19115). Nella più recente giurisprudenza, è stato, altresì, affermato che al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (Cass. Civ., n. 39377/2021; Cass. Civ., n. 32066/2021; Cass. Civ., n. 30083/2019). Va, invece, escluso il diritto
2 alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento. Tale ultimo negozio, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima, tuttavia, la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio (Cass. Civ., 05.10.2022 n. 28879; Cass. Civ., n. 7781/2020; Cass. 19.11.2019 n. 30083; conf. Cass. Civ., n. 26061/2024; Cass. Civ., 11.04.2023, n. 9612, secondo cui
“nel contratto di mediazione, il pagamento della provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c. è strettamente connesso alla conclusione dell'affare. La rilevanza causale della conclusione dell'affare, quale fondamento delle pretese di carattere patrimoniale del mediatore, del resto, emerge indirettamente anche dall'art. 1756 c.c., ai sensi del quale, salvo patti o usi contrari, il mediatore avrà diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l'affare non è stato concluso (Cass. Sez. 2, n. 26682 del 24.22.2020). Dall'art. 1755 c.c. deriva, allora, che i soggetti intermediati, aderendo al contratto di mediazione, non assumono alcun obbligo di pagare la provvigione quale diretto corrispettivo dell'attività posta in essere dal mediatore a loro vantaggio, se non al momento della conclusione dell'affare (ex plurimis: Cass. Sez. 2, n. 28879 del 05.10.2022 - Rv. 665970-01; Cass. Sez. 2, n. 30083 del 19.11.2019 - Rv. 656202-01). Nel caso di specie, la proposta irrevocabile proveniente dal promissario acquirente ed accettata dai promittenti venditori assume la veste di accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell'iter formativo del futuro negozio traslativo della proprietà che mai ha avuto luogo, stante la difformità della bozza del contratto preliminare (predisposto da Immobilgroup s.r.l.) rispetto alle concordate modalità di pagamento del prezzo al saldo, ritenute rischiose dall'odierno ricorrente. È, dunque, dal momento della stipulazione del contratto preliminare ovvero del contratto definitivo, se avessero avuto luogo, che sarebbe potuto maturare il diritto alla provvigione di Immobilgroup s.r.l. nei confronti degli odierni ricorrenti”).
3 Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che ricorrente Parte_1 nel monitorio e attore in senso sostanziale, non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine all'effettiva conclusione dell'affare tra le parti, mediante la sua intermediazione, stante la mancata sottoscrizione tra le parti di alcun contratto traslativo della proprietà degli immobili in oggetto, né preliminare né definitivo. La revoca della proposta “irrevocabile” trasmessa dall'acquirente deve, infatti, ritenersi ammissibile, dovendo la stessa essere, invero, considerata quale proposta pura e semplice. Come è noto, ai sensi dell'art. 1328 c.c., la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, ma se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo periodo di tempo, la revoca è senza effetto (art. 1329 c.c.). In argomento, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la ratio della irrevocabilità della proposta ai sensi dell'art. 1329 c.c. è quella di garantire al destinatario della stessa un maggior spatium deliberandi, sì da poter valutare l'offerta senza che possa intervenire la revoca della stessa. L'irrevocabilità, in altri termini, priva il proponente del legittimo esercizio della revoca entro il termine ivi stabilito (cfr., Tribunale Rimini, 21.09.2021, n. 829), con la precisazione che “nella proposta irrevocabile, disciplinata dall'art. 1329 c.c., l'elemento normativamente richiesto per l'irrevocabilità è la determinazione del tempo fino alla consumazione del quale il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta ragione per cui, l'essenzialità e la funzione di tale termine escludono che la limitazione della facoltà di revoca possa risolversi nella negazione definitiva di essa e nella subordinazione dell'efficacia della proposta esclusivamente alla volontà del suo destinatario. Ne consegue che, ove si pattuisca che il termine entro il quale la proposta deve rimanere ferma, coincida (come nella specie) con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita o, in difetto, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, deve negarsi l'esistenza stessa di una proposta irrevocabile perché tale fattispecie presuppone che alla scadenza del termine il proponente riacquisti la possibilità di esercitare la facoltà di revoca” (Cass. Civ., 02.08.2010, n. 18001; conf. Cass. Civ., 02.10.2014, n. 20853, secondo la quale “il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell'art. 1329 c.c., comma 1, costituendo elemento essenziale della proposta irrevocabile, deve essere fissato dallo stesso proponente: in mancanza di tale predeterminazione, la proposta, dovendo considerarsi pura e semplice, e revocabile, a norma dell'art. 1328 c.c., comma 1, finchè il contratto non sia concluso”). In altre parole ove il termine di irrevocabilità della proposta contrattuale, ex art. 1329 c.c., sia stato fissato dalle parti in coincidenza con la sottoscrizione del contratto preliminare di
4 compravendita o, in difetto, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, deve negarsi l'esistenza stessa della sua apposizione alla proposta. Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che con la presentazione della proposta di acquisto immobiliare del 27.06.2019, si sia Parte_2 impegnato a mantenere ferma per 45 giorni la propria offerta, che l'art. 6 espressamente definisce irrevocabile ex art. 1329 c.c., mentre il termine ultimo per la stipulazione del rogito notarile è stato fissato al 15.07.2019. Ne consegue che la scadenza dell'irrevocabilità è prevista temporalmente in data successiva alla data prevista per la stipula del contratto di compravendita, sicchè, facendo applicazione dei principi sopra esposti, deve negarsi che all'irrevocabilità sia stato previsto un termine. Pertanto, atteso che non può esistere irrevocabilità senza scadenza, se ne deve concludere che la proposta in atti sia una proposta pura e semplice, ove il termine del 10.08.2019 (45 giorni) è il termine di efficacia della proposta medesima ai sensi dell'art. 1326 c.c., comma II, e non una proposta irrevocabile (in analoga fattispecie, Tribunale Rimini, 21.09.2021, n. 829). La predetta proposta deve, peraltro, ritenersi incompleta di tutti i requisiti necessari per la validità della stessa, contendo l'indicazione generica dell'oggetto del contratto (due garage di circa 40 mq complessivi a scelta della ditta costruttrice, della quale non viene indicato il nominativo) e non risultando neppure versata la somma di € 2.000,00, da corrispondere, ai sensi dell'art. 3 della proposta, a titolo di deposito fiduciario, entro il 29.06.2019 a mani dell'agente immobiliare. La proposta dell'appellato deve, pertanto, ritenersi quale pura e semplice e, pertanto, dallo stesso revocabile, come di fatto accaduto il giorno successivo alla proposizione della stessa. Da ciò consegue il mancato perfezionamento dell'accordo di vendita e l'assenza in capo a dell'obbligo di corrispondere la provvigione CP_1 al mediatore. L'appello proposto da deve, quindi, essere rigettato con Parte_1 conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte appellante in favore di parte appellata e liquidate, come da dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie comprese tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate,. Visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1681/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore, dell'appellato, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, se dovuto. Si comunichi. Così deciso in Messina il 20 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
6
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Angela Pirrone, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: mediazione In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 01.04.2021, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 74/21, depositata il 22.01.2021, notificata il 04.03.2021, con la quale il Giudice di Pace di Messina ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1430/19, depositato in data 09.10.2019, promossa nei suoi confronti da avverso il CP_1 pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare svolta nell'interesse di quest'ultimo in relazione all'acquisto di due garage, siti in Messina, via Francesco Denaro, cond. CP_2 di proprietà della ditta costruttrice. A fondamento dell'appello proposto, ha contestato l'erroneo riconoscimento da parte del giudice di prime cure della legittimità della revoca operata in data 28.06.2019 dall'odierno appellato, il giorno successivo alla presentazione della proposta di acquisto, espressamente definita irrevocabile ex art. 1329 c.c. Ha, quindi, rilevato l'avvenuto perfezionamento dell'affare ai sensi dell'art. 1755 c.c. con l'accettazione della proposta da parte della ditta venditrice, trasmessa, nonostante la revoca della proposta, in data 12.07.2019, ed il conseguente diritto del mediatore ad ottenere il pagamento della provvigione ad esso spettante.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda, chiedendone il rigetto. In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, in tema di contratto di intermediazione, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare ma essendo sufficiente che
“il mediatore, pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (cfr., ex multis, Cass. Civ. 16.1.2018 n. 869; Cass. Civ. 14.5.2018 n. 11656; Cass. Civ.
9.12.2014 n. 25851; Cass. Civ., 25.09.2015 n. 19115). Nella più recente giurisprudenza, è stato, altresì, affermato che al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (Cass. Civ., n. 39377/2021; Cass. Civ., n. 32066/2021; Cass. Civ., n. 30083/2019). Va, invece, escluso il diritto
2 alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento. Tale ultimo negozio, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima, tuttavia, la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio (Cass. Civ., 05.10.2022 n. 28879; Cass. Civ., n. 7781/2020; Cass. 19.11.2019 n. 30083; conf. Cass. Civ., n. 26061/2024; Cass. Civ., 11.04.2023, n. 9612, secondo cui
“nel contratto di mediazione, il pagamento della provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c. è strettamente connesso alla conclusione dell'affare. La rilevanza causale della conclusione dell'affare, quale fondamento delle pretese di carattere patrimoniale del mediatore, del resto, emerge indirettamente anche dall'art. 1756 c.c., ai sensi del quale, salvo patti o usi contrari, il mediatore avrà diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l'affare non è stato concluso (Cass. Sez. 2, n. 26682 del 24.22.2020). Dall'art. 1755 c.c. deriva, allora, che i soggetti intermediati, aderendo al contratto di mediazione, non assumono alcun obbligo di pagare la provvigione quale diretto corrispettivo dell'attività posta in essere dal mediatore a loro vantaggio, se non al momento della conclusione dell'affare (ex plurimis: Cass. Sez. 2, n. 28879 del 05.10.2022 - Rv. 665970-01; Cass. Sez. 2, n. 30083 del 19.11.2019 - Rv. 656202-01). Nel caso di specie, la proposta irrevocabile proveniente dal promissario acquirente ed accettata dai promittenti venditori assume la veste di accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell'iter formativo del futuro negozio traslativo della proprietà che mai ha avuto luogo, stante la difformità della bozza del contratto preliminare (predisposto da Immobilgroup s.r.l.) rispetto alle concordate modalità di pagamento del prezzo al saldo, ritenute rischiose dall'odierno ricorrente. È, dunque, dal momento della stipulazione del contratto preliminare ovvero del contratto definitivo, se avessero avuto luogo, che sarebbe potuto maturare il diritto alla provvigione di Immobilgroup s.r.l. nei confronti degli odierni ricorrenti”).
3 Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che ricorrente Parte_1 nel monitorio e attore in senso sostanziale, non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine all'effettiva conclusione dell'affare tra le parti, mediante la sua intermediazione, stante la mancata sottoscrizione tra le parti di alcun contratto traslativo della proprietà degli immobili in oggetto, né preliminare né definitivo. La revoca della proposta “irrevocabile” trasmessa dall'acquirente deve, infatti, ritenersi ammissibile, dovendo la stessa essere, invero, considerata quale proposta pura e semplice. Come è noto, ai sensi dell'art. 1328 c.c., la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, ma se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo periodo di tempo, la revoca è senza effetto (art. 1329 c.c.). In argomento, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la ratio della irrevocabilità della proposta ai sensi dell'art. 1329 c.c. è quella di garantire al destinatario della stessa un maggior spatium deliberandi, sì da poter valutare l'offerta senza che possa intervenire la revoca della stessa. L'irrevocabilità, in altri termini, priva il proponente del legittimo esercizio della revoca entro il termine ivi stabilito (cfr., Tribunale Rimini, 21.09.2021, n. 829), con la precisazione che “nella proposta irrevocabile, disciplinata dall'art. 1329 c.c., l'elemento normativamente richiesto per l'irrevocabilità è la determinazione del tempo fino alla consumazione del quale il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta ragione per cui, l'essenzialità e la funzione di tale termine escludono che la limitazione della facoltà di revoca possa risolversi nella negazione definitiva di essa e nella subordinazione dell'efficacia della proposta esclusivamente alla volontà del suo destinatario. Ne consegue che, ove si pattuisca che il termine entro il quale la proposta deve rimanere ferma, coincida (come nella specie) con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita o, in difetto, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, deve negarsi l'esistenza stessa di una proposta irrevocabile perché tale fattispecie presuppone che alla scadenza del termine il proponente riacquisti la possibilità di esercitare la facoltà di revoca” (Cass. Civ., 02.08.2010, n. 18001; conf. Cass. Civ., 02.10.2014, n. 20853, secondo la quale “il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell'art. 1329 c.c., comma 1, costituendo elemento essenziale della proposta irrevocabile, deve essere fissato dallo stesso proponente: in mancanza di tale predeterminazione, la proposta, dovendo considerarsi pura e semplice, e revocabile, a norma dell'art. 1328 c.c., comma 1, finchè il contratto non sia concluso”). In altre parole ove il termine di irrevocabilità della proposta contrattuale, ex art. 1329 c.c., sia stato fissato dalle parti in coincidenza con la sottoscrizione del contratto preliminare di
4 compravendita o, in difetto, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, deve negarsi l'esistenza stessa della sua apposizione alla proposta. Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che con la presentazione della proposta di acquisto immobiliare del 27.06.2019, si sia Parte_2 impegnato a mantenere ferma per 45 giorni la propria offerta, che l'art. 6 espressamente definisce irrevocabile ex art. 1329 c.c., mentre il termine ultimo per la stipulazione del rogito notarile è stato fissato al 15.07.2019. Ne consegue che la scadenza dell'irrevocabilità è prevista temporalmente in data successiva alla data prevista per la stipula del contratto di compravendita, sicchè, facendo applicazione dei principi sopra esposti, deve negarsi che all'irrevocabilità sia stato previsto un termine. Pertanto, atteso che non può esistere irrevocabilità senza scadenza, se ne deve concludere che la proposta in atti sia una proposta pura e semplice, ove il termine del 10.08.2019 (45 giorni) è il termine di efficacia della proposta medesima ai sensi dell'art. 1326 c.c., comma II, e non una proposta irrevocabile (in analoga fattispecie, Tribunale Rimini, 21.09.2021, n. 829). La predetta proposta deve, peraltro, ritenersi incompleta di tutti i requisiti necessari per la validità della stessa, contendo l'indicazione generica dell'oggetto del contratto (due garage di circa 40 mq complessivi a scelta della ditta costruttrice, della quale non viene indicato il nominativo) e non risultando neppure versata la somma di € 2.000,00, da corrispondere, ai sensi dell'art. 3 della proposta, a titolo di deposito fiduciario, entro il 29.06.2019 a mani dell'agente immobiliare. La proposta dell'appellato deve, pertanto, ritenersi quale pura e semplice e, pertanto, dallo stesso revocabile, come di fatto accaduto il giorno successivo alla proposizione della stessa. Da ciò consegue il mancato perfezionamento dell'accordo di vendita e l'assenza in capo a dell'obbligo di corrispondere la provvigione CP_1 al mediatore. L'appello proposto da deve, quindi, essere rigettato con Parte_1 conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte appellante in favore di parte appellata e liquidate, come da dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie comprese tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate,. Visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1681/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore, dell'appellato, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, se dovuto. Si comunichi. Così deciso in Messina il 20 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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