Art. 1. Articolo unico
L' articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 371 , e' sostituito dal seguente:
"L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:
1) i giovani, anche se gia' alle armi, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°;
2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della guardia di finanza, muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1, che non abbiano superato il 33° anno di eta'".
L' articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 371 , e' sostituito dal seguente:
"L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:
1) i giovani, anche se gia' alle armi, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°;
2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della guardia di finanza, muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1, che non abbiano superato il 33° anno di eta'".