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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13008/2023 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LA GIOIA Parte_1
FRANCESCO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. VINCI ALESSANDRA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della origine professionale della tecnopatia denunciata (gonartrosi bilatelare).
In particolare ha fatto presente che:
- Il ricorrente ha esercitato dal 1981 al 2016 il mestiere di conducente di motopale cingolate e mezzi meccanici, quale titolare di ditta artigiana edile specializzata nella realizzazione di asfalti, marciapiedi e canalizzazioni;
- In relazione a tale attività lavorativa, ha già ottenuto dall' il riconoscimento di altre due CP_1 tecnopatie e precisamente “spondiloartrosi con deficit algodisfunzionale associato di lieve media entità e ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, con valutazione complessiva del 16% (all. 4);
1 - Nello svolgimento dell'attività lavorativa di conducente di motopale cingolate e mezzi meccanici è stato addetto a mansioni che hanno comportato l'impegno continuo, per tutta la durata del turno lavorativo
– otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì – delle articolazioni delle ginocchia, dovendo il conducente del mezzo meccanico cingolato premere con forza sui pedali per bloccare uno o l'altro cingolo per far girare il mezzo. Questa operazione è pressoché costante e richiede una forte pressione sul pedale corrispondente al cingolo da bloccare con notevole impegno su entrambe le ginocchia. - L'attività di conducente di motopale cingolate e mezzi meccanici ha, pertanto, esposto il ricorrente a diversi fattori di rischio lavorativo quali: • sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori: tenendo presente la mansione specifica che comporta la continua pressione sui pedali del mezzo per consentirne le evoluzioni laterali;
• movimenti ripetitivi degli arti inferiori (Cumulative Trauma Disorders): durante lo svolgimento delle mansioni relative alla conduzione dei mezzi cingolati, dal momento che tali mansioni vengono svolte con l'impegno totale degli arti inferiori, con particolare coinvolgimento delle articolazioni dei ginocchi;
• postura: data la particolarità delle operazioni previste dalla mansione, il rischio posturale è stato praticamente costante. • vibrazioni: microtraumatismi ripetuti prodotti dal mezzo meccanico che si trasmettono agli arti inferiori. Trattasi di vibrazioni che si propagano secondo l'asse macchina-piedegamba-ginocchio coinvolgendo interamente l'arto inferiore dell'operatore;
- Da tempo il sig. accusa i sintomi di quella che si è rilevata essere una ulteriore malattia Pt_1
professionale e precisamente “gonartrosi bilaterale”.
- La costante esposizione a fattori di rischio specifici, infatti, ha prodotto, col tempo, l'insorgere della tecnopatia denunciata con domanda del 20.06.2022 (all. 5);
- Con sua nota del 8.09.2022 l' ha respinto la domanda (all. 6); CP_1
- Avverso detta decisione, in data 10.11.2022, ha presentato opposizione, allegando certificato medico del dott. del 9.11.2022, chiedendo il riconoscimento della natura professionale della Persona_1 malattia denunciata con postumi invalidanti nella misura del 12% (all. 7);
- A seguito di detta opposizione, in data 28.02.2023, si è svolta una collegiale medica che si è conclusa in maniera “discorde” sul riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata (all. 8).
L' si è costituito ribadendo la correttezza del proprio operato e facendo presente CP_1 che trattasi di fattispecie esclusivamente inerente a comune condizione dinatura cronico-degenerativa gonartrosica-meniscosica, comunque a larga prevalenza nella popolazionegenerale in fascia di età rapportabile a quella dell'Assicurato, e tanto più aspettabile nel caso di specie (ove trattasi di soggetto in evidente condizione di varismo di ginocchia, e pertanto con sua propria condizione di alterata distribuzione
2 statico-dinamica del carico sul distretto articolare femorotibiale), per il cui determinismo non vi dunque necessità d'invocare aggiuntivi fattori occupazionali.
In data 19.09.24 con separata ordinanza si disponeva consulenza tecnica al fine di valutare la sussistenza di un danno indennizzabile da e l'eventuale percentuale dello stesso. CP_1
Nel merito, il ricorso è infondato.
In primo luogo, va precisato che – secondo quanto affermato, tra l'altro, da Cass.
6105/2015 – “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.
Inoltre (cfr. Cass. 20510/2015), va ribadito che “nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in presenza di malattie tabellate (quali le neoplasie da esposizione ai fenoli ed omologhi ed al cloruro di vinile e derivati), opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' , dell'inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che CP_1 la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia”.
Nel merito, il CTU con analisi esauriente ed esaustiva non ha riconosciuto a monte la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata.
In particolare, ha fatto presente che innanzitutto l'esame clinico del Sig. Parte_1 integrato dai dati degli accertamenti complementari in atti, permette di affermare che l'istante è affetto da
“GINOCCHIA VARE ARTROSICHE”.
La malattia artrosica, in generale, è un processo degenerativo cronico, lentamente evolutivo, che interessa la cartilagine articolare e strutture correlate (capsula, legamenti, disco intervertebrale, ecc.) dei distretti
3 maggiormente sottoposti a sollecitazioni quali rachide, ginocchia, anche, ecc., con le corrispondenti manifestazioni cliniche caratterizzate da dolore, rigidità articolare ed impotenza funzionale e progressiva deformità articolare. Dal punto di vista etiologico, l'artrosi è una malattia a genesi multifattoriale ed alla sua insorgenza ed evoluzione concorrono fattori dismetabolici (obesità, distiroidismi, diabete, ecc.), vizi posturali e/o anatomici, esiti post-traumatici, ecc.. In quest'ambito, secondo quanto risulta dalla letteratura, dalle risultanze sperimentali e dalla comune pratica clinica, anche i traumi e microtraumi ripetuti nel tempo, gli stress meccanici, le posture incongrue possono svolgere un'azione concausale efficace nell'insorgenza ed evoluzione dei processi artrosici.
Il ginocchio varo è un'alterazione anatomica costituzionale che nel corso degli anni favorisce una condizione di sovraccarico mediale (parte interna del ginocchio), soprattutto in caso di attività ad alto impatto (quali sport) oppure prolungate posture in accovacciamento, in cui tale situazione potrebbe rappresentare una concausa lavorativa che conseguentemente può determinare un'usura articolare con degenerazione artrosica.
Tuttavia l'attività lavorativa svolta dal ricorrente (conduzione di escavatore, miniscavatore, motopala, camion cassonati, finitrice, rullo) non prevede un sovraccarico biomeccanico correlabile a movimenti articolari estremi e/o over-use a livello articolare, né posture prolungate in accosciamento e/o accovacciamento che possano determinare una condizione di compressione con scarsa vascolarizzazione cartilaginea e conseguente potenziale sofferenza ischemica della stessa che nel corso degli anni può a sua volta favorire l'evoluzione di degenerazione artrosica tenendo altresì conto che al contempo la tipologia di attività lavorativa svolta non prevedeva prolungate posture obbligate in accovacciamento e/o accosciamento, nè fenomeni di impatto o al limite prolungate posture in ortostasi.
Dunque, sulla base del mancato collegamento causale, il ctu ha ritenuto che il fattore eredo- costituzionale è l'elemento preponderante e sufficiente a favorire nel corso degli anni l'evoluzione di una patologia gonartrosica-meniscosica.
Pertanto, concludeva in tal senso:
Ai quesiti proposti si risponde che il Sig. è affetto da “GINOCCHIA VARE Parte_1
ARTROSICHE” e che per tale condizione clinica sulla base dei riscontri anamnestici, clinici e documentali non vi siano elementi sufficienti per il riconoscimento del nesso di causalità [ né di concausalità per quanto in atti] per malattia professionale.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da
4 rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (cfr. Cass. 12703/2015).
In definitiva, dalla lettura dell'elaborato si può evincere come l'esclusione del nesso causale della patologia (ginocchia vare artrosiche) sia stata ravvisata dalla circostanza che quest'ultima sia legata ad un fattore prevalentemente eredo-costituzionale, senza ravvisare alcun collegamento con l'attività lavorativa svolta dal medesimo.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio e di ctu vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13008/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese processuali e di ctu irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu. CP_1
Lecce, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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