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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9438 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 16897/2023 r.g.a.c
TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE
Il Giudice
-rilevato che la causa è stata chiamata all'udienza del 10.10.2024 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
-considerato che, la predetta udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc con rinvio dall'udienza del 01.07.2025 svoltasi in presenza delle parti;
-esaminate le note depositate dalla difesa di parte ricorrente, pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies cpc e art. 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, ZI NE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.16897 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
avente ad OGGETTO: “Altri istituti e leggi speciali” e vertente
TRA
( p.iva: ,), in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Vincenzo Malesci giusta procura in atti, presso il quale elettivamente domicilia in San
TA (Na) alla via Mazzini n. 8
ATTORE
E (C.F. in persona del Ministro e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli presso cui ope legis domiciliano in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11
CONVENUTO
NONCHE'
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 ritualmente notificato, la ha convenuto Parte_1
in giudizio il , chiedendo, previa riforma del decreto di pagamento Controparte_1
liquidare, equitativamente, in suo favore l'importo di € 1.720,46 oltre iva, oltre interessi ed indennizzo per svalutazione monetaria e per perdita della redditività del denaro;
vinte le spese di lite con attribuzione.
A fondamento della domanda ha dedotto che in qualità di esercente l'attività di garage giudiziario,
aveva richiesto l'indennità di trasporto e custodia in area coperta di un collo contenente n. 1180
CD - 0,125 metri cubi (come dichiarato dalla Guardia di Finanza nel “verbale di ritiro reperti presso il custode giudiziario”) - sequestrato nell'ambito del procedimento penale recante n.77860/2001
R.g G.I.P a carico dell'imputato, sig. , per il periodo dal 28/05/2001 fino al 01/03/2023, CP_2
per un totale di 7947 giorni.
Evidenziava che il Tribunale di Napoli, con decreto di liquidazione del 13.07.2023 notificato in data 19.07.2023 disponeva “il pagamento della somma di € 612,13 di cui euro per il trasporto.
Ha dedotto l'illogicità del criterio di liquidazione in quanto parametrata all'indennità prevista per i motocicli in area scoperta di cui al D.M 265/2006, sul presupposto che la custodia di n.1 collo,
pari a 0,125 mq, abbia occupato uno “..spazio pari un terzo da quello occupato da un motociclo”.
Ha dunque invocato la sussistenza dei presupposti per una liquidazione equitativa utilizzando come parametro di calcolo le tariffe prefettizie, considerando che lo spazio occupato pari a 0,125 metri cubi con altezza di 0,50 era pari ad una superficie occupata di 0,25 mq, ha calcolato come dovuto l'importo di euro 1.660,46 di cui euro 60,00 a titolo di spese di trasporto.
1.1. Si è costituito tardivamente il (con memoria depositata in data Controparte_1
07.01.2024 per l'udienza del 28.07.2023), contestando l'applicazione del parametro invocato da parte ricorrente. Concludendo per il rigetto del ricorso.
2. Fissata udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per il giorno 10.10. 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; subentrato questo giudice in data 15.09.2025, sulla scorta delle note di udienza depositate da parte ricorrente la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in giudizio CP_2
sebbene ritualmente intimato.
3.1.Sempre in via preliminare, si osserva la tempestività dell'impugnazione promossa con ricorso depositato in data 28.07.2023 entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di liquidazione del 19.07.2023 che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2016) e quella di legittimità (sent. 4423/2017), risulta applicabile alla fattispecie.
3.2. Va altresì rilevata l'integrità del contraddittorio, atteso che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari,
oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra essi, in particolare, i soggetti a carico dei quali è
posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (cfr. tra le altre Cass. n. 11795/2020; Cass. n.
13784/2022). Ne consegue che correttamente il contraddittorio risulta instaurato nei confronti del
, nonché di soggetto nei cui confronti è stato disposto il Controparte_1 CP_2
sequestro che ha dato luogo alla custodia giudiziaria che ci occupa, nella qualità dei soggetti tutti potenzialmente tenuti a pagare le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., in ragione dell'esito del giudizio.
3.3.Passando al merito della controversia si rileva che l'attività svolta dalla società ricorrente consiste in un'attività di custodia in ambiente chiuso protrattasi dal 28.05.2001 fino al 01.03.2023,
per un totale di 7947 giorni avente ad oggetto beni diversi da veicolo a motore e natanti (custodia di 1 collo contenente cd).
Come chiarito dalla Suprema Corte, la determinazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M.
n. 265/2006 di approvazione delle tariffe, va operata, per i beni diversi da quelli contemplati dal citato decreto, ai sensi dell'art. 5 sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile l'art. 276
del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale, con disposizione di natura transitoria, consentiva il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità (cfr Cass. civ., sent. 11281 del 05.07.2012,
in senso conforme Cass. civ., ord. n. 20583 del 30.08.2017, secondo cui va fatta applicazione, nella liquidazione, degli usi locali “come previsto dall'art. 58, comma 2, del cit. D.P.R. n. 115, in
mancanza dei quali la liquidazione dovrà avvenire ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. e, quindi,
in base all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere dell'associazione
professionale del custode”).
Neppure può essere fatta applicazione dell'art. 2233, I comma, c.c., nella parte in cui stabilisce che il compenso debba essere determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale di appartenenza, in quanto tale norma è riferibile esclusivamente ai prestatori di opera professionale, rispetto ai quali soltanto sono configurabili associazioni professionali di categoria.
Ribadendo, quindi, che “la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli
espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m.
e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o
dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li
allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza, senza che tale dimostrazione possa essere fornita
per la prima volta nel giudizio di legittimità” (cfr Cass. civ., ord. n. 2507 del 27.01.2022), occorre rimarcare che è impedito il ricorso ad un criterio equitativo puro, occorrendo fare necessario riferimento agli usi locali. Gli usi cui fa riferimento l'art. 5 D.M. 2 settembre 2006, n. 265, non devono essere necessariamente usi normativi (cfr Cass. civ., ord. n. 752 del 18.01.2016, la quale chiarisce che non occorre verificare, in relazione agli usi locali, “la ricorrenza del requisito della 'opinio iuris
ac necessitatis', ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà
dell'osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei
corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina
legale”).
Non può, quindi, nella predetta materia, essere applicato il principio jura novit curia, sicché tali usi possono essere applicati solo se noti, mentre, in caso contrario, è onere della parte darne la prova (cfr Cass. civ., sent. n. 2829 del 26.02.2002).
Ne consegue che, giacché i beni custoditi ( cd) non sono contemplati nella tariffa ministeriale;
la parte ricorrente non ha allegato o provato l'esistenza di usi locali relativi all'attività di custodia di detti beni;
né può farsi ricorso ad un criterio equitativo puro, appare corretto utilizzare le tariffe applicate dalla per la liquidazione dei compensi ai custodi dei beni mobili Controparte_3
sottoposti a sequestro amministrativo, da qualificare quali usi locali, liquidando perciò la somma,
dal 1° al 12° giorno di custodia in area coperta, di € 1,68 al mq, dal 13° al 40° giorno di custodia,
di € 1,13 al mq e quella di € 0,84 per ciascuno dei successivi giorni di custodia, moltiplicando detti importi per 0.25 mq considerando che le tariffe prefettizie in relazione alla voce custodia di “
merce in genere” in area coperta contemplano i richiamati importi per metro quadrato per un'altezza di 2 metri.
Dunque, va riconosciuta in favore del ricorrente la somma totale di euro 1.713,41
(5,04+7,91+1660,46) di cui euro 40,00 per spese di trasporto -come indicato nel decreto di liquidazione - oltre I.V.A. se dovuta.
L'opposizione deve essere, in tali termini, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M.147/22, riconoscendo i compensi per le fasi di studio ed introduttiva sullo scaglione di valore fino ad € 5.200, con distrazione in favore dei difensori costituti, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Spese compensate tra parte ricorrente ed il convenuto contumace in quanto mero litisconsorte processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, ZI NE,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.16897/2023 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione del Tribunale di Napoli,
sezione GIP emesso nel proc. 77860/2001 R.G. liquida in favore della in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, per l'attività di custodia posta in essere, l'importo di €
1.713,41 oltre I.V.A., se dovuta, nella misura di legge;
b) condanna il , in persona del p.t. al pagamento delle spese di Controparte_1 CP_4
lite in favore della che si liquidano in 850,00 oltre rimborso spese generali (15% Parte_1
sui compensi), c.p.a. e I.v.a. come per legge da attribuirsi all'avv. Vincenzo Malesci;
c) compensa le spese di lite tra le altre parti.
Così deciso in Napoli il 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa ZI NE
TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE
Il Giudice
-rilevato che la causa è stata chiamata all'udienza del 10.10.2024 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
-considerato che, la predetta udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc con rinvio dall'udienza del 01.07.2025 svoltasi in presenza delle parti;
-esaminate le note depositate dalla difesa di parte ricorrente, pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies cpc e art. 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, ZI NE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.16897 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
avente ad OGGETTO: “Altri istituti e leggi speciali” e vertente
TRA
( p.iva: ,), in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Vincenzo Malesci giusta procura in atti, presso il quale elettivamente domicilia in San
TA (Na) alla via Mazzini n. 8
ATTORE
E (C.F. in persona del Ministro e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli presso cui ope legis domiciliano in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11
CONVENUTO
NONCHE'
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 ritualmente notificato, la ha convenuto Parte_1
in giudizio il , chiedendo, previa riforma del decreto di pagamento Controparte_1
liquidare, equitativamente, in suo favore l'importo di € 1.720,46 oltre iva, oltre interessi ed indennizzo per svalutazione monetaria e per perdita della redditività del denaro;
vinte le spese di lite con attribuzione.
A fondamento della domanda ha dedotto che in qualità di esercente l'attività di garage giudiziario,
aveva richiesto l'indennità di trasporto e custodia in area coperta di un collo contenente n. 1180
CD - 0,125 metri cubi (come dichiarato dalla Guardia di Finanza nel “verbale di ritiro reperti presso il custode giudiziario”) - sequestrato nell'ambito del procedimento penale recante n.77860/2001
R.g G.I.P a carico dell'imputato, sig. , per il periodo dal 28/05/2001 fino al 01/03/2023, CP_2
per un totale di 7947 giorni.
Evidenziava che il Tribunale di Napoli, con decreto di liquidazione del 13.07.2023 notificato in data 19.07.2023 disponeva “il pagamento della somma di € 612,13 di cui euro per il trasporto.
Ha dedotto l'illogicità del criterio di liquidazione in quanto parametrata all'indennità prevista per i motocicli in area scoperta di cui al D.M 265/2006, sul presupposto che la custodia di n.1 collo,
pari a 0,125 mq, abbia occupato uno “..spazio pari un terzo da quello occupato da un motociclo”.
Ha dunque invocato la sussistenza dei presupposti per una liquidazione equitativa utilizzando come parametro di calcolo le tariffe prefettizie, considerando che lo spazio occupato pari a 0,125 metri cubi con altezza di 0,50 era pari ad una superficie occupata di 0,25 mq, ha calcolato come dovuto l'importo di euro 1.660,46 di cui euro 60,00 a titolo di spese di trasporto.
1.1. Si è costituito tardivamente il (con memoria depositata in data Controparte_1
07.01.2024 per l'udienza del 28.07.2023), contestando l'applicazione del parametro invocato da parte ricorrente. Concludendo per il rigetto del ricorso.
2. Fissata udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per il giorno 10.10. 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; subentrato questo giudice in data 15.09.2025, sulla scorta delle note di udienza depositate da parte ricorrente la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in giudizio CP_2
sebbene ritualmente intimato.
3.1.Sempre in via preliminare, si osserva la tempestività dell'impugnazione promossa con ricorso depositato in data 28.07.2023 entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di liquidazione del 19.07.2023 che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2016) e quella di legittimità (sent. 4423/2017), risulta applicabile alla fattispecie.
3.2. Va altresì rilevata l'integrità del contraddittorio, atteso che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari,
oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra essi, in particolare, i soggetti a carico dei quali è
posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (cfr. tra le altre Cass. n. 11795/2020; Cass. n.
13784/2022). Ne consegue che correttamente il contraddittorio risulta instaurato nei confronti del
, nonché di soggetto nei cui confronti è stato disposto il Controparte_1 CP_2
sequestro che ha dato luogo alla custodia giudiziaria che ci occupa, nella qualità dei soggetti tutti potenzialmente tenuti a pagare le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., in ragione dell'esito del giudizio.
3.3.Passando al merito della controversia si rileva che l'attività svolta dalla società ricorrente consiste in un'attività di custodia in ambiente chiuso protrattasi dal 28.05.2001 fino al 01.03.2023,
per un totale di 7947 giorni avente ad oggetto beni diversi da veicolo a motore e natanti (custodia di 1 collo contenente cd).
Come chiarito dalla Suprema Corte, la determinazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M.
n. 265/2006 di approvazione delle tariffe, va operata, per i beni diversi da quelli contemplati dal citato decreto, ai sensi dell'art. 5 sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile l'art. 276
del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale, con disposizione di natura transitoria, consentiva il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità (cfr Cass. civ., sent. 11281 del 05.07.2012,
in senso conforme Cass. civ., ord. n. 20583 del 30.08.2017, secondo cui va fatta applicazione, nella liquidazione, degli usi locali “come previsto dall'art. 58, comma 2, del cit. D.P.R. n. 115, in
mancanza dei quali la liquidazione dovrà avvenire ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. e, quindi,
in base all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere dell'associazione
professionale del custode”).
Neppure può essere fatta applicazione dell'art. 2233, I comma, c.c., nella parte in cui stabilisce che il compenso debba essere determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale di appartenenza, in quanto tale norma è riferibile esclusivamente ai prestatori di opera professionale, rispetto ai quali soltanto sono configurabili associazioni professionali di categoria.
Ribadendo, quindi, che “la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli
espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m.
e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o
dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li
allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza, senza che tale dimostrazione possa essere fornita
per la prima volta nel giudizio di legittimità” (cfr Cass. civ., ord. n. 2507 del 27.01.2022), occorre rimarcare che è impedito il ricorso ad un criterio equitativo puro, occorrendo fare necessario riferimento agli usi locali. Gli usi cui fa riferimento l'art. 5 D.M. 2 settembre 2006, n. 265, non devono essere necessariamente usi normativi (cfr Cass. civ., ord. n. 752 del 18.01.2016, la quale chiarisce che non occorre verificare, in relazione agli usi locali, “la ricorrenza del requisito della 'opinio iuris
ac necessitatis', ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà
dell'osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei
corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina
legale”).
Non può, quindi, nella predetta materia, essere applicato il principio jura novit curia, sicché tali usi possono essere applicati solo se noti, mentre, in caso contrario, è onere della parte darne la prova (cfr Cass. civ., sent. n. 2829 del 26.02.2002).
Ne consegue che, giacché i beni custoditi ( cd) non sono contemplati nella tariffa ministeriale;
la parte ricorrente non ha allegato o provato l'esistenza di usi locali relativi all'attività di custodia di detti beni;
né può farsi ricorso ad un criterio equitativo puro, appare corretto utilizzare le tariffe applicate dalla per la liquidazione dei compensi ai custodi dei beni mobili Controparte_3
sottoposti a sequestro amministrativo, da qualificare quali usi locali, liquidando perciò la somma,
dal 1° al 12° giorno di custodia in area coperta, di € 1,68 al mq, dal 13° al 40° giorno di custodia,
di € 1,13 al mq e quella di € 0,84 per ciascuno dei successivi giorni di custodia, moltiplicando detti importi per 0.25 mq considerando che le tariffe prefettizie in relazione alla voce custodia di “
merce in genere” in area coperta contemplano i richiamati importi per metro quadrato per un'altezza di 2 metri.
Dunque, va riconosciuta in favore del ricorrente la somma totale di euro 1.713,41
(5,04+7,91+1660,46) di cui euro 40,00 per spese di trasporto -come indicato nel decreto di liquidazione - oltre I.V.A. se dovuta.
L'opposizione deve essere, in tali termini, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M.147/22, riconoscendo i compensi per le fasi di studio ed introduttiva sullo scaglione di valore fino ad € 5.200, con distrazione in favore dei difensori costituti, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Spese compensate tra parte ricorrente ed il convenuto contumace in quanto mero litisconsorte processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, ZI NE,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.16897/2023 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione del Tribunale di Napoli,
sezione GIP emesso nel proc. 77860/2001 R.G. liquida in favore della in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, per l'attività di custodia posta in essere, l'importo di €
1.713,41 oltre I.V.A., se dovuta, nella misura di legge;
b) condanna il , in persona del p.t. al pagamento delle spese di Controparte_1 CP_4
lite in favore della che si liquidano in 850,00 oltre rimborso spese generali (15% Parte_1
sui compensi), c.p.a. e I.v.a. come per legge da attribuirsi all'avv. Vincenzo Malesci;
c) compensa le spese di lite tra le altre parti.
Così deciso in Napoli il 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa ZI NE