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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8162/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 8162 2022 e promossa da a COLOGNA VENETA (VR) il 21/03/1947 c.f. Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Carlino e Marco Mosca per mandato in atti attore
contro
: in persona del Sindaco pro tempore c.f. Controparte_1
P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Samuele Morellato e Andrea Girardi per mandato in atti convenuta
conclusioni per l'attore: Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva ex artt. 2043 e/o 2051 c.c. del in Controparte_1
persona del Sindaco p.t. in persona del Sindaco p.t. dom.to per la carica in (37011) P.zza San
Gervaso, 1 Bardolino (VR);
2) Condannare, per lo effetto, esso convenuto al risarcimento di tutte Controparte_1
le lesioni subite per l'inabilità temporanea, totale e parziale, per il danno morale, il danno biologico, il danno alla vita di relazione e quindi al pagamento in favore del Sig. Pt_1
1 della somma di € 7.000,00 (settemila/00) o quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre Pt_1
interessi legali dalla data del sinistro;
3) Condannare esso convenuto al rimborso delle spese mediche e di Controparte_1 riabilitazioni sostenute e documentate dall'attore pari ad €. €. 846,55;
4) Ovvero, condannare, esso convenuto medesimo, al pagamento, in favore dell'attore di quelle maggiori o minori somme, che l'adito Tri-bunale riterrà determinare anche con proprio potere discrezionale e/o equitativo, sempre a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore per le ragioni in premessa esposte
5) Condannare pur sempre esso al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1
onorari della presente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario conclusioni per il convenuto:in via principale: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta per legge
- in via istruttoria, come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di data 18.04.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare Parte_1 Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito da una caduta causata dalle disconnessioni e buche del manto stradale.
A sostegno delle domande ha allegato che: - nel pomeriggio del 19.5.2021 si trovava sulla
Strada Corrubbio 4 in in attesa di un cliente per il suo Agriturismo, allorquando in CP_1
compagnia di una dipendente si dirigeva a piedi nella zona circoscritta da i due “Residence
La Sore”; - mentre precorreva tale tratto stradale perdeva l'equilibrio rovinando a terra a causa della presenza di sconnessioni e buche del manto stradale, coperte da foglie e detriti;
- a seguito della caduta riportava lesioni personali che gli procuravano intenso dolore tanto da
2 obbligarlo a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pederzoli;
. presso il nosocomio gli veniva diagnosticata la frattura del malleolo peroneale destro quindi seguivano visite e cure all'esito delle quali sono residuati postumi invalidanti.
Il si è costituito in giudizio contestando la domanda di parte attrice Controparte_1
sia con riferimento all'an che al quantum preteso. A sostegno ha evidenziato che l'attore abita in prossimità dei luoghi di talché l'adozione delle opportune cautele avrebbe potuto evitare l'evento.
La causa è stata quindi istruita con prova orale e CTU medico legale all'esito della quale è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-------
Il presente giudizio deve essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 2051 cc e, nello specifico, alla responsabilità del in relazione alla caduta sopra Controparte_1
descritta.
Come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione “...l'art. 2051 c.c., determina un'ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo (al comma 2) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito
(c.d. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode è cioè tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro - e non già la mancanza del nesso causale, il criterio di causalità essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee) -, che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta - caratterizzata da assenza di colpa - mantenuta. E' allora sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell'"estensione" e dell'"uso
3 diretto della cosa" da parte della collettività che, estranei alla "struttura" della fattispecie e pertanto non configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex art. 2051 c.c., possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista ove il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza, come pure l'evitabilità del danno solamente con
l'impiego di mezzi straordinari (e non già di entità meramente considerevole)." (Corte di
Cassazione, sez. Unite Civile, la quale con Ordinanza n.20943 del 30/06/2022) “… tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto-
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato
(trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto,
4 quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico,
è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. In altre parole la responsabilità ex art.
2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. n. 4035 del 2021).
Premesso, in caso di beni pubblici, l'obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo (Cass n.
15761 del 2016), affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo),
l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. La presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della
5 specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr. da ultimo, Cass. 6826 del 2021; vedi anche Cass.
1257 del 2018 che ha ritenuto che per i parchi naturali, l'oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti gli stessi che costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita).
Calati i principi sopra esposti al caso di specie, va osservato quanto segue.
La presenza dei dissesti lungo la strada Corrubbio a è confermata dalle CP_1
dichiarazioni rese dai testi e e dalle stesse fotografie dimesse Testimone_1 CP_2
da parte convenuta unitamente alla memoria istruttoria.
Il fatto che il sig. sia caduto a causa di tale disconnessione è provato dalle Pt_1
dichiarazioni del testimone che si trovava insieme a lui, che l'ha visto perdeva Tes_2 improvvisamente l'equilibrio. La teste ha anche precisato che le disconnessioni c'erano coperte dalle foglie che erano cadute a causa del vento e che lei stessa non le aveva notate.
Il non ha invece assolto la prova liberatoria del “fortuito” e cioè che Controparte_1
l'evento esterno non sia ascrivibile alla colpa del custode e sia idoneo da solo, quale evento eccezionale ed imprevedibile, ad interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno, non avendo dato prova delle misure volte ad adottare provvedimenti necessari per prevenire le situazioni di degrado e decoro urbano. Il dissesto del marciapiede interessa la buona parte della lunghezza del marciapiede e la caduta non è dovuta di un comportamento del tutto straordinario o inconsueto del danneggiato e ciò nonostante debba presumersi che lo stesso conoscesse lo stato dei luoghi avendo le sue proprietà nella vicinanze.
La causa del sinistro è pertanto da ascrivere alla responsabilità ex art. 2051 c.c. della parte convenuta.
Per quanto concerne il danno lamentato dall' odierno attore, lo stesso ha chiesto il risarcimento del danno biologico e morale e il rimborso delle spese per un complessivo importo di complessivo di euro 7000.
Come accertato dal CTU, a seguito della caduta l'attore ha riportato la frattura del malleolo peroneale della caviglia destra, lesione per la quale sussiste il nesso di causalità con la dinamica riferita e provata. Dalla documentazione recensita e del dato anamnestico riferito, il
6 CTU ha quantificato il danno biologico temporaneo al 75% in 30 giorni, parziale al 50 % in
20 giorni e parziale al 25 % in ulteriori i 15 gg. Da esame obiettivo residuano postumi algico- funzionali all'arto inferiore destro con limitazione della caviglia. Il CTU ha poi escluso che le menomazioni descritte siano causa di danni dinamico-relazionali.
Infine ha ritenuto utili e congrue le spese mediche per un importo di complessivi € 724,55.
Tali valori vengono posti a fondamento della presente decisione in quanto basati su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico legali immuni da errori e vizi logici.
Quanto al metodo utilizzato per la liquidazione del danno biologico, deve farsi ricorso alle tabelle elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile presso il Tribunale di Milano Per la liquidazione del danno, sono da applicarsi le c.d. “ Tabelle Tribunale di Milano” le quali pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (Cass. n. 33005/2021; Cass. n. 20292/2022).
Ed invero la legge n. 57/2001, aggiornata dalla legge dal Dlgs. Del 7 /09/2005, n. 209 si applica unicamente nei casi di danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti mentre il danno provocato a carico dell'odierna resistente deriva, non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso, da parte della di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto (in tal senso da ultimo Corte di Cassazione 32373/2023).
Secondo le tabelle di Milano il danno da invalidità temporanea, calcolato nell'importo di €
115 a giorno previsto dalle tabelle è pari a € 4.168,75 e il danno da invalidità permanente, calcolato al 3 % rapportato all'età dell'attore al momento dell'incidente, è pari a € 1.567,44..
In merito all'incremento per sofferenza soggettiva nulla è stato dedotto così come per personalizzazione dinamico – relazionale quale compromissione di aspetti relazionali e ricreativi della vita quotidiana in misura superiore a quella già ricompresa nel danno biologico per come accertato, compromissione peraltro esclusa in ambito peritale.
Oltre ai danni non patrimoniali, all'attrice vanno riconosciuti , a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche documentata in atti e che il CTU ha ritenuto congrue e riferibili al sinistro per cui è causa, per complessivi € 724,55. Nel rapporto interno tra le parti le spese di CTU vanno poste interamente a carico di parte convenuta.
7 L'importo di € 5.736,19 (comprensivo di danno biologico temporaneo e permanente) è espresso in termini monetari correnti sicché su tale importo devalutato alla data del sinistro decorrono gli interessi sull'importo annualmente rivalutato per un importo attuale comprensivo di rivalutazione e interessi alla data odierna di € 7.230,59.
Sull'importo di € 724,55 compete la rivalutazione decorrente da giugno 2021, oltre interessi sull'importo annualmente rivalutato per un importo finale comprensivo di rivalutazione e interessi alla data odierna di € 913,31.
I danni complessivamente subiti dall'attrice vanno quindi quantificati in complessivi €
8.143,90.
Il deve quindi essere condannato a versare all'attrice la somma di Controparte_1 complessivi € 8.143,90. Su tale somma decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il è tenuto alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite a favore dell'attore con distrazione a favore del procuratore antistatario dell'attore, spese che vengono liquidate secondo il DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna il a versare a parte attrice, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno la somma complessiva di € 8.143,90 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1 attrice, che si liquidano in € 4.237,00 per compenso e € 237 per spese oltre rimborso forfetario IVA e CPA con distrazione a favore del procuratore antistatario pone le spese di definitivamente a carico di parte convenuta
17.2.2025 CP_3
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 8162 2022 e promossa da a COLOGNA VENETA (VR) il 21/03/1947 c.f. Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Carlino e Marco Mosca per mandato in atti attore
contro
: in persona del Sindaco pro tempore c.f. Controparte_1
P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Samuele Morellato e Andrea Girardi per mandato in atti convenuta
conclusioni per l'attore: Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva ex artt. 2043 e/o 2051 c.c. del in Controparte_1
persona del Sindaco p.t. in persona del Sindaco p.t. dom.to per la carica in (37011) P.zza San
Gervaso, 1 Bardolino (VR);
2) Condannare, per lo effetto, esso convenuto al risarcimento di tutte Controparte_1
le lesioni subite per l'inabilità temporanea, totale e parziale, per il danno morale, il danno biologico, il danno alla vita di relazione e quindi al pagamento in favore del Sig. Pt_1
1 della somma di € 7.000,00 (settemila/00) o quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre Pt_1
interessi legali dalla data del sinistro;
3) Condannare esso convenuto al rimborso delle spese mediche e di Controparte_1 riabilitazioni sostenute e documentate dall'attore pari ad €. €. 846,55;
4) Ovvero, condannare, esso convenuto medesimo, al pagamento, in favore dell'attore di quelle maggiori o minori somme, che l'adito Tri-bunale riterrà determinare anche con proprio potere discrezionale e/o equitativo, sempre a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore per le ragioni in premessa esposte
5) Condannare pur sempre esso al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1
onorari della presente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario conclusioni per il convenuto:in via principale: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta per legge
- in via istruttoria, come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di data 18.04.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare Parte_1 Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito da una caduta causata dalle disconnessioni e buche del manto stradale.
A sostegno delle domande ha allegato che: - nel pomeriggio del 19.5.2021 si trovava sulla
Strada Corrubbio 4 in in attesa di un cliente per il suo Agriturismo, allorquando in CP_1
compagnia di una dipendente si dirigeva a piedi nella zona circoscritta da i due “Residence
La Sore”; - mentre precorreva tale tratto stradale perdeva l'equilibrio rovinando a terra a causa della presenza di sconnessioni e buche del manto stradale, coperte da foglie e detriti;
- a seguito della caduta riportava lesioni personali che gli procuravano intenso dolore tanto da
2 obbligarlo a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pederzoli;
. presso il nosocomio gli veniva diagnosticata la frattura del malleolo peroneale destro quindi seguivano visite e cure all'esito delle quali sono residuati postumi invalidanti.
Il si è costituito in giudizio contestando la domanda di parte attrice Controparte_1
sia con riferimento all'an che al quantum preteso. A sostegno ha evidenziato che l'attore abita in prossimità dei luoghi di talché l'adozione delle opportune cautele avrebbe potuto evitare l'evento.
La causa è stata quindi istruita con prova orale e CTU medico legale all'esito della quale è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-------
Il presente giudizio deve essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 2051 cc e, nello specifico, alla responsabilità del in relazione alla caduta sopra Controparte_1
descritta.
Come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione “...l'art. 2051 c.c., determina un'ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo (al comma 2) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito
(c.d. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode è cioè tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro - e non già la mancanza del nesso causale, il criterio di causalità essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee) -, che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta - caratterizzata da assenza di colpa - mantenuta. E' allora sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell'"estensione" e dell'"uso
3 diretto della cosa" da parte della collettività che, estranei alla "struttura" della fattispecie e pertanto non configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex art. 2051 c.c., possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista ove il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza, come pure l'evitabilità del danno solamente con
l'impiego di mezzi straordinari (e non già di entità meramente considerevole)." (Corte di
Cassazione, sez. Unite Civile, la quale con Ordinanza n.20943 del 30/06/2022) “… tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto-
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato
(trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto,
4 quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico,
è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. In altre parole la responsabilità ex art.
2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. n. 4035 del 2021).
Premesso, in caso di beni pubblici, l'obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo (Cass n.
15761 del 2016), affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo),
l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. La presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della
5 specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr. da ultimo, Cass. 6826 del 2021; vedi anche Cass.
1257 del 2018 che ha ritenuto che per i parchi naturali, l'oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti gli stessi che costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita).
Calati i principi sopra esposti al caso di specie, va osservato quanto segue.
La presenza dei dissesti lungo la strada Corrubbio a è confermata dalle CP_1
dichiarazioni rese dai testi e e dalle stesse fotografie dimesse Testimone_1 CP_2
da parte convenuta unitamente alla memoria istruttoria.
Il fatto che il sig. sia caduto a causa di tale disconnessione è provato dalle Pt_1
dichiarazioni del testimone che si trovava insieme a lui, che l'ha visto perdeva Tes_2 improvvisamente l'equilibrio. La teste ha anche precisato che le disconnessioni c'erano coperte dalle foglie che erano cadute a causa del vento e che lei stessa non le aveva notate.
Il non ha invece assolto la prova liberatoria del “fortuito” e cioè che Controparte_1
l'evento esterno non sia ascrivibile alla colpa del custode e sia idoneo da solo, quale evento eccezionale ed imprevedibile, ad interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno, non avendo dato prova delle misure volte ad adottare provvedimenti necessari per prevenire le situazioni di degrado e decoro urbano. Il dissesto del marciapiede interessa la buona parte della lunghezza del marciapiede e la caduta non è dovuta di un comportamento del tutto straordinario o inconsueto del danneggiato e ciò nonostante debba presumersi che lo stesso conoscesse lo stato dei luoghi avendo le sue proprietà nella vicinanze.
La causa del sinistro è pertanto da ascrivere alla responsabilità ex art. 2051 c.c. della parte convenuta.
Per quanto concerne il danno lamentato dall' odierno attore, lo stesso ha chiesto il risarcimento del danno biologico e morale e il rimborso delle spese per un complessivo importo di complessivo di euro 7000.
Come accertato dal CTU, a seguito della caduta l'attore ha riportato la frattura del malleolo peroneale della caviglia destra, lesione per la quale sussiste il nesso di causalità con la dinamica riferita e provata. Dalla documentazione recensita e del dato anamnestico riferito, il
6 CTU ha quantificato il danno biologico temporaneo al 75% in 30 giorni, parziale al 50 % in
20 giorni e parziale al 25 % in ulteriori i 15 gg. Da esame obiettivo residuano postumi algico- funzionali all'arto inferiore destro con limitazione della caviglia. Il CTU ha poi escluso che le menomazioni descritte siano causa di danni dinamico-relazionali.
Infine ha ritenuto utili e congrue le spese mediche per un importo di complessivi € 724,55.
Tali valori vengono posti a fondamento della presente decisione in quanto basati su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico legali immuni da errori e vizi logici.
Quanto al metodo utilizzato per la liquidazione del danno biologico, deve farsi ricorso alle tabelle elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile presso il Tribunale di Milano Per la liquidazione del danno, sono da applicarsi le c.d. “ Tabelle Tribunale di Milano” le quali pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (Cass. n. 33005/2021; Cass. n. 20292/2022).
Ed invero la legge n. 57/2001, aggiornata dalla legge dal Dlgs. Del 7 /09/2005, n. 209 si applica unicamente nei casi di danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti mentre il danno provocato a carico dell'odierna resistente deriva, non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso, da parte della di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto (in tal senso da ultimo Corte di Cassazione 32373/2023).
Secondo le tabelle di Milano il danno da invalidità temporanea, calcolato nell'importo di €
115 a giorno previsto dalle tabelle è pari a € 4.168,75 e il danno da invalidità permanente, calcolato al 3 % rapportato all'età dell'attore al momento dell'incidente, è pari a € 1.567,44..
In merito all'incremento per sofferenza soggettiva nulla è stato dedotto così come per personalizzazione dinamico – relazionale quale compromissione di aspetti relazionali e ricreativi della vita quotidiana in misura superiore a quella già ricompresa nel danno biologico per come accertato, compromissione peraltro esclusa in ambito peritale.
Oltre ai danni non patrimoniali, all'attrice vanno riconosciuti , a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche documentata in atti e che il CTU ha ritenuto congrue e riferibili al sinistro per cui è causa, per complessivi € 724,55. Nel rapporto interno tra le parti le spese di CTU vanno poste interamente a carico di parte convenuta.
7 L'importo di € 5.736,19 (comprensivo di danno biologico temporaneo e permanente) è espresso in termini monetari correnti sicché su tale importo devalutato alla data del sinistro decorrono gli interessi sull'importo annualmente rivalutato per un importo attuale comprensivo di rivalutazione e interessi alla data odierna di € 7.230,59.
Sull'importo di € 724,55 compete la rivalutazione decorrente da giugno 2021, oltre interessi sull'importo annualmente rivalutato per un importo finale comprensivo di rivalutazione e interessi alla data odierna di € 913,31.
I danni complessivamente subiti dall'attrice vanno quindi quantificati in complessivi €
8.143,90.
Il deve quindi essere condannato a versare all'attrice la somma di Controparte_1 complessivi € 8.143,90. Su tale somma decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il è tenuto alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite a favore dell'attore con distrazione a favore del procuratore antistatario dell'attore, spese che vengono liquidate secondo il DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna il a versare a parte attrice, a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno la somma complessiva di € 8.143,90 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1 attrice, che si liquidano in € 4.237,00 per compenso e € 237 per spese oltre rimborso forfetario IVA e CPA con distrazione a favore del procuratore antistatario pone le spese di definitivamente a carico di parte convenuta
17.2.2025 CP_3
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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