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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 3150/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/09/2025
da
, (C.F. , con l'Avv. FARINOTTI SILVIA e con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Pavia via Lorenzo Mascheroni n.26;
e
, (C.F. , con l'Avv. ZAULI FRANCO e con domicilio Controparte_1 C.F._2
eletto presso il suo studio in Milano via Cesare Battisti n.8;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rognano, in data 16/09/2020, (atto n.2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco
rispetto. 2) Casa familiare
2.1 In mancanza di figli, non esistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale.
2.2 La (ex) casa coniugale di proprietà del marito rimane presso la
propria esclusiva disponibilità con obbligo della sig.ra di CP_1
trasferire la residenza.
3) Mantenimento coniugi
I coniugi dichiarano e riconoscono di essere economicamente
autosufficienti, per cui non sussistono i presupposti (e comunque
reciprocamente rinunciano) a qualsiasi richiesta avente ad oggetto
assegni di mantenimento.
4) Animali domestici
Per patto espresso tra le parti il cane indicato in premessa, di
proprietà esclusiva del sig. , rimarrà nell'ex casa Parte_1
coniugale con lo stesso che se ne prenderà cura e si farà carico del
suo mantenimento.
5) Divisione beni
I coniugi dichiarano e riconoscono di avere già definito,
contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, anche gli
accordi relativi alla divisione dei beni, e di non avere nulla a
pretendere reciprocamente tra loro, ad eccezione di quanto
convenuto con il presente ricorso.
In particolare:
- la sig.ra deve ancora ritirare i beni di cui all'elenco CP_1
prodotto quale documento 4;
- il sig. deve avere ancora in restituzione i beni di cui Parte_1
all'elenco prodotto quale documento 5.
I coniugi si impegnano a favorire la contestuale riconsegna degli stessi entro l'udienza Presidenziale con modalità “sicure”, in modo
Pag. 2 di 4 che i beni non possano essere persi e/o danneggiati, da concordare
tra le parti.
6) Spese legali
Ciascuna parte sopporta le spese del proprio legale nominato.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
(sempre) con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del
Pag. 3 di 4 matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, sposati in Rognano il giorno 16/09/2020, con atto trascritto presso i Registri
[...]
dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 3150/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/09/2025
da
, (C.F. , con l'Avv. FARINOTTI SILVIA e con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Pavia via Lorenzo Mascheroni n.26;
e
, (C.F. , con l'Avv. ZAULI FRANCO e con domicilio Controparte_1 C.F._2
eletto presso il suo studio in Milano via Cesare Battisti n.8;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rognano, in data 16/09/2020, (atto n.2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco
rispetto. 2) Casa familiare
2.1 In mancanza di figli, non esistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale.
2.2 La (ex) casa coniugale di proprietà del marito rimane presso la
propria esclusiva disponibilità con obbligo della sig.ra di CP_1
trasferire la residenza.
3) Mantenimento coniugi
I coniugi dichiarano e riconoscono di essere economicamente
autosufficienti, per cui non sussistono i presupposti (e comunque
reciprocamente rinunciano) a qualsiasi richiesta avente ad oggetto
assegni di mantenimento.
4) Animali domestici
Per patto espresso tra le parti il cane indicato in premessa, di
proprietà esclusiva del sig. , rimarrà nell'ex casa Parte_1
coniugale con lo stesso che se ne prenderà cura e si farà carico del
suo mantenimento.
5) Divisione beni
I coniugi dichiarano e riconoscono di avere già definito,
contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, anche gli
accordi relativi alla divisione dei beni, e di non avere nulla a
pretendere reciprocamente tra loro, ad eccezione di quanto
convenuto con il presente ricorso.
In particolare:
- la sig.ra deve ancora ritirare i beni di cui all'elenco CP_1
prodotto quale documento 4;
- il sig. deve avere ancora in restituzione i beni di cui Parte_1
all'elenco prodotto quale documento 5.
I coniugi si impegnano a favorire la contestuale riconsegna degli stessi entro l'udienza Presidenziale con modalità “sicure”, in modo
Pag. 2 di 4 che i beni non possano essere persi e/o danneggiati, da concordare
tra le parti.
6) Spese legali
Ciascuna parte sopporta le spese del proprio legale nominato.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
(sempre) con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del
Pag. 3 di 4 matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, sposati in Rognano il giorno 16/09/2020, con atto trascritto presso i Registri
[...]
dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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