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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/12/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 320/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
IA NA Presidente
LI CA DI
Ilaria BR DI rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 30.01.2025 da c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Orsera 5, elettivamente domiciliato in Sassari v. G. Galilei n. 6 presso lo studio dell'avv. Silvio Zicconi,
in forza di procura speciale in atti, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato;
e
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
cittadina lituana, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Sassari v. G. Galilei n. 6 presso lo studio dell'avv. Silvio Zicconi, in forza di procura in atti, ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato;
nonché
con la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio civile in Sassari il
21.12.2019 (Atto n.144 parte 1 - anno 2019) e che dall'unione non nasceva prole, hanno dedotto di aver proposto ricorso per separazione dinanzi all'intestato Tribunale e che la separazione è stata dichiarata con sentenza n. 75/2024, in data 18.01.24, nel procedimento avente R.G. n. 2868/2023. AN
rappresentato che dalla separazione sono trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio, atteso che nelle more i coniugi non hanno ripreso la convivenza, né si ritiene possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale e avendo dichiarato in ricorso che non intendono riconciliarsi.
AN chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, richiesta confermata con le note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
02.12.2025, che si trascrivono integralmente:
“1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Sassari il 21.12.2019 tra il sig.
(nato a [...] il [...]) C.F. , cittadino italiano e la Parte_1 C.F._1
sig.ra C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06.07.1989, cittadina lituana, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Sassari (SS) al N. 144
parte 1 - anno 2019 - e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle
dovute annotazioni ed incombenze;
2. Con compensazione integrale delle spese di lite”.
All'udienza del 02.12.2025 il DI ha trattenuto la causa per riferire al Collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine di ininterrotta separazione ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con pagina 2 di 3 conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e relativo ordine di annotazione sui Registri al competente Ufficiale dello stato civile.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda congiunta, non essendovi prole da tutelare ed essendo i coniugi economicamente indipendenti.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari il 21.12.2019 tra il sig.
[...]
(nato a [...] il [...]) C.F. , cittadino italiano e la sig.ra Pt_1 C.F._1
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06.07.1989, cittadina lituana, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Sassari (SS) al N. 144
parte 1 - anno 2019 -, mandando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- spese di lite integralmente compensate.
Sassari, il 7.12.25
Il DI est.
I. BR
Il Presidente
IA NA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
IA NA Presidente
LI CA DI
Ilaria BR DI rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 30.01.2025 da c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Orsera 5, elettivamente domiciliato in Sassari v. G. Galilei n. 6 presso lo studio dell'avv. Silvio Zicconi,
in forza di procura speciale in atti, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato;
e
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
cittadina lituana, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Sassari v. G. Galilei n. 6 presso lo studio dell'avv. Silvio Zicconi, in forza di procura in atti, ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato;
nonché
con la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio civile in Sassari il
21.12.2019 (Atto n.144 parte 1 - anno 2019) e che dall'unione non nasceva prole, hanno dedotto di aver proposto ricorso per separazione dinanzi all'intestato Tribunale e che la separazione è stata dichiarata con sentenza n. 75/2024, in data 18.01.24, nel procedimento avente R.G. n. 2868/2023. AN
rappresentato che dalla separazione sono trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio, atteso che nelle more i coniugi non hanno ripreso la convivenza, né si ritiene possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale e avendo dichiarato in ricorso che non intendono riconciliarsi.
AN chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, richiesta confermata con le note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
02.12.2025, che si trascrivono integralmente:
“1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Sassari il 21.12.2019 tra il sig.
(nato a [...] il [...]) C.F. , cittadino italiano e la Parte_1 C.F._1
sig.ra C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06.07.1989, cittadina lituana, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Sassari (SS) al N. 144
parte 1 - anno 2019 - e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle
dovute annotazioni ed incombenze;
2. Con compensazione integrale delle spese di lite”.
All'udienza del 02.12.2025 il DI ha trattenuto la causa per riferire al Collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine di ininterrotta separazione ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con pagina 2 di 3 conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e relativo ordine di annotazione sui Registri al competente Ufficiale dello stato civile.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda congiunta, non essendovi prole da tutelare ed essendo i coniugi economicamente indipendenti.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari il 21.12.2019 tra il sig.
[...]
(nato a [...] il [...]) C.F. , cittadino italiano e la sig.ra Pt_1 C.F._1
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06.07.1989, cittadina lituana, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Sassari (SS) al N. 144
parte 1 - anno 2019 -, mandando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- spese di lite integralmente compensate.
Sassari, il 7.12.25
Il DI est.
I. BR
Il Presidente
IA NA
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