Rigetto
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/05/2025, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03942/2025REG.PROV.COLL.
N. 08866/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8866 del 2024, proposto da UR UI, IA UI, EL UI, AN AL, rappresentati e difesi dagli avvocati Liliana Farronato, Stefano Mosillo, con domicilio eletto presso lo studio Liliana Farronato in Roma,
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 6811/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Stefano Mosillo e Umberto Garofoli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli appellanti in epigrafe impugnano la sentenza del TAR del Lazio con la quale è stato respinto il loro ricorso volto all’annullamento dei seguenti atti:
la determinazione dirigenziale notificata al Sig. UI UR il 7.10.2014 prot.n. QI/136993/2014 del 15.9.2014, di rigetto dell'istanza di condono prot.n. 0/503019 sot.O del 16.2.2004 relativa all'unità residenziale foglio 291, part. 1032 sub 505, in Via Dante da Maiano n.373, sc.A, int. 2;
la determinazione dirigenziale notificata alla Sig.ra UI IA il 7.10.2014 prot.n. QI/137009/2014 del 15.9.2014 di rigetto dell'istanza di condono prot.n. 0/503016 sot.O del 16.2.2004 relativa all'unità residenziale foglio 291, part. 1032 sub 506, in Via Dante da Maiano n.373, sc. B, int.2;
la determinazione dirigenziale notificata alla Sig.ra UI EL il 7.10.2014 prot.n. QI/137004/2014 del 15.9.2014 di rigetto dell'istanza di condono prot.n. 0/503018 sot.O del 16.2.2004 relativa all'unità residenziale foglio 291,, part. 1032 sub 504 in Via Dante da Maiano n.373, sc. B, int.1;
la determinazione dirigenziale notificata ai Sigg.ri UI UR, UI IA, UI EL e AN AL il 7.10.2014 prot.n. QI/137002/2014 del 15.9.2014 di rigetto dell'istanza di condono prot.n. 0/503021 sot.O del 16.02.2004 relativa all'autorimessa annessa alle abitazioni foglio 291 part. 1032 sub 502 in Via Dante da Maiano n.373,
nonché qualsiasi altro atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale.
2 – Le istanze di condono erano volte ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria – ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 12/2004 – delle indicate unità immobiliari e del garage di proprietà comune nell’ambito di un fabbricato realizzato senza il permesso di costruire. L’Ufficio Condoni rilevava come l’area su cui insisteva il manufatto abusivo si trovasse in zona Casal Monastero e fosse sottoposta ai seguenti vincoli: - Beni paesaggistici ex art 134, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 42/2004; - P.T.P. 15/09 Valle dell’Aniene TL a/1. Inoltre, l’Ufficio Condoni rilevava come il fabbricato oggetto di domanda di sanatoria risultasse essere volumetricamente eccedente rispetto ai limiti previsti dalla normativa regionale.
3 – Veniva pertanto proposto ricorso davanti al TAR del Lazio, che peraltro lo respingeva con la sentenza che viene impugnata con l’appello in epigrafe. Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ne difendeva viceversa la fondatezza, affermando la piena legittimità del proprio operato.
Le parti mettevano ulteriormente messo a punto le rispettive difese con un successivo ripetuto scambio di memorie.
Tanto premesso, in via preliminare occorre evidenziare che l’appello collettivo in esame risulta ammissibile, in quanto riferito a diverse porzioni di un unico immobile abusivo per il quale il Comune ha negato la richiesta sanatoria per ragioni afferenti all’immobile nel suo insieme, e che un separato appello era stato proposto avverso la sentenza del TAR che ha, precedentemente respinto un separato ricorso sollevato, per un’altra unità immobiliare del compendio, dalla proprietaria, che compartecipa anche al presente appello in relazione al garage di proprietà comune. Il Collegio ha ritenuto di non riunire i due appelli per il descritto sfasamento temporale, per la parziale non identità dei ricorrenti e per l’almeno potenziale conflittualità fra le rispettive pretese.
4 – Nel merito, la parte appellante articola le censure di seguito sintetizzate.
4.1 - Con il primo motivo d’appello si censura il mancato apprezzamento, da parte del TAR, della fondatezza del primo motivo dell’originario ricorso, volto a far valere l’omessa considerazione, da parte del Comune, della successiva inclusione dell’immobile abusivo nel Piano di Recupero “Casal Monastero” approvato con deliberazione n. 37 del 9/10 aprile 2007.
In particolare, il Comune di Roma nel negare il condono, non ha tenuto in alcuna considerazione la sopravvenienza del Piano di recupero n. 37/2013, in cui è inclusa l’area e che ha reso edificabile la zona nonostante il vincolo, e che ha persino considerato come condonato l'immobile.
Il TAR a propria volta ha respinto il primo motivo di ricorso ritenendo che l’approvazione del Piano esecutivo per il recupero urbanistico del nucleo di edilizia ex abusiva n. 5.02 a/b “Casal Monastero” (delibera A.C. n. 37/2013) non fosse sufficiente a superare e a privare di forza i vincoli paesaggistici insistenti sull’area, permettendo così la condonabilità delle opere. Quindi, secondo il giudice di primo grado, il sopravvenuto mutamento della destinazione delle aree ove insiste l’immobile oggetto del diniego di condono impugnato non sarebbe idoneo a consentire la sanabilità di abusi ritenuti “maggiori” quali quelli realizzati dal dante causa dell’appellante, fermo restando che, sempre secondo il Tar, la delibera citata sarebbe diretta al recupero di nuclei edilizi ex abusivi, mentre l’immobile inciso dal provvedimento impugnato sarebbe ancora abusivo, per essere stato condonato solo nella porzione originaria.
Al contrario, secondo la parte appellante il rigetto si fonderebbe solo su un “travisamento” del primo motivo di ricorso, che richiamava la sopravvenuta inclusione delle opere abusive nel Piano di Recupero “Casal Monastero” non perché in tal modo fosse stato superato il vincolo -come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado- bensì perché tale inclusione ha reso suscettibile di sanatoria l’abuso realizzato: infatti, alla stregua della legge regionale n.12/2004 gli abusi su aree vincolate sono condonabili qualora ricadano all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti.
4.2 – Con il secondo motivo d’appello si contesta il mancato accoglimento, da parte del TAR, della seconda censura di primo grado, volta a far valere l’erroneo conteggio della cubatura da condonare, indebitamente ritenuta superiore al massimo assentibile per l’inclusione di volumi non computabili perché interrati e non residenziali.
In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse corretto includere nel calcolo della volumetria lorda da sottoporre a condono anche i volumi interrati e seminterrati, in assenza di prova di una differente previsione degli strumenti urbanistici regolatori dell’area interessata, senza però considerare che la non computabilità dei locali interrati ed aventi destinazione non residenziale, eccepita dalla parte ricorrente sin dalla fase delle controdeduzioni, trova fondamento normativo nelle N.T.A. del Comune di Roma le quali all’art. 4, c. 1, lett. d, dispongono che “... dal computo della superficie utile lorda sono escluse le seguenti superfici:...d. locali completamente interrati o emergenti non oltre metri 0,80 fuori terra, misurati fino all’intradosso del solaio, se destinati a funzioni accessorie asservite alle unità edilizie o immobiliari (...depositi, autorimesse, parcheggi…) ”. Il giudice di primo grado avrebbe avuto poteri istruttori d’ufficio per compiere tale accertamento tuttavia tali NTA del Comune di Roma sono state ora depositate unitamente all’appello, trattandosi di norme regolamentari, secondo il principio iura novit curia (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 23/12/2022, n. 11280). La sentenza di primo grado, nel valutare il difetto di istruttoria sollevato con il secondo motivo di ricorso, non ha inoltre tenuto conto del fatto che, a prescindere dalla presenza di locali interrati di uso episodico non residenziale, la volumetria di 1333 mc dichiarati si riferisce al volume lordo comprensivo persino della cubatura già condonata del manufatto originario, successivamente ampliato.
4.3 – Infine, quanto al mancato accoglimento del terzo motivo di primo grado, volto a far valere l’illegittimità del diniego stante l’intervenuta formazione del silenzio assenso, nel prendere atto della giurisprudenza in tema di mancata formazione del silenzio assenso in caso di mancata allegazione del necessario nullaosta paesaggistico, la parte appellante ritiene decisivo e satisfattivo l’accoglimento dei primi due motivi d’appello.
5 – L’appello non può essere accolto.
5.1 – Quanto alla censura secondo cui la sussistenza di un vincolo non comporterebbe automaticamente la non sanabilità dell’abuso, dovendosi verificare che questo non ricada all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, occorre rilevare che l’abuso in questione, realizzato dal de cuius degli odierni appellanti, era consistito nella realizzazione, ex novo e in assenza del necessario permesso di costruire, di un fabbricato insistente su un’area soggetta a vincolo paesaggistico, precludendo la possibilità di accogliere l’istanza di condono, essendo sanabili in tali ambiti solo le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (tipologie nn. 4,5, e 6 dell’allegato “1” della legge 24 novembre 2003, n. 326).
Viene, inoltre, in rilievo la sentenza della Corte Costituzionale, 30 luglio 2021, n. 181, che ha riconosciuto la legittimità della legge regionale n. 12/2004 in relazione al potere della Regione di specificare le disposizioni dettate dal legislatore statale a maggiore tutela dei valori paesaggistico-ambientali e archeologici, di modo che la stessa legge regionale n.12/2004 - che vieta la sanatoria nelle aree vincolate fatti salvi i vigenti piani di recupero, de jure condito e salvi ulteriori interventi normativi regionali, non può essere interpretata nel senso di un indefinito rinvio che consenta in via automatica e per così dire retroattiva l’applicabilità del condono del 2004 in ogni caso di futuro piano urbanistico attuativo.
5.2 – Quanto alla censura concernente l’errato conteggio della volumetria, occorre evidenziare che l’inserimento, nel conteggio della volumetria, dei locali interrati è ormai pacifico in giurisprudenza per il calcolo complessivo della volumetria del manufatto ai fini dell’ammissibilità o meno della domanda di condono, né l’appellante dimostra la riconducibilità dei locali in esame ai casi, del tutto particolari, estranei al computo che vengono richiamati. Anche il contestato computo del piccolo manufatto originariamente condonato non appare, anche ove rilevante ai fini del nuovo condono, illegittimo, essendo stato tale manufatto ormai inglobato dalla nuova struttura abusiva.
5.3 – Il terzo motivo di ricorso è stato, infine, solo citato ma non riproposto in appello e deve intendersi rinunciato alla stregua delle pregresse considerazioni.
6 – In conclusione, la non condonabilità dell’abuso in esame all’interno di un’area vincolata è espressamente sancita dalla legge di condono del 2044 e da una norma di legge regionale ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, e perciò, de jure condito e salvo nuovi eventuali interventi normativi regionali riferiti alla presenza di piani di recupero, non può essere revocata in dubbio, pur in presenza di un piano di recupero urbano della medesima area, in quanto adottato successivamente alla presentazione dell’istanza di condono. La sopravvenienza di un tale piano, infatti, in quanto adottato successivamente alla domanda di condono, non poteva influenzare la relativa decisione, impregiudicata restando ogni eventuale successiva determinazione assunta dal Comune, in ordine all’immobile in esame, nell’ambito del medesimo piano o comunque a seguito della sua adozione.
7 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto.
8 - La descritta peculiarità della fattispecie controversa motiva, infine, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO