Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01329/2026REG.PROV.COLL.
N. 04775/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4775 del 2025, proposto da
TA Individuale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 378/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. LO CA e udito per le parti l’avvocato dell’appellante, presente in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ditta individuale -OMISSIS- (di qui in poi “la TA”), ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, il provvedimento datato 26 ottobre 2021, mediante il quale la Prefettura di Reggio Emilia ha respinto l’istanza di iscrizione dell’impresa nella c.d. white list , unitamente agli atti connessi.
2. A fondamento del diniego, la Prefettura ha valorizzato i rapporti di parentela del titolare della TA e della moglie con soggetti controindicati ai fini antimafia, nonché gli esiti di un controllo a carico di LV RC, trovato nell’anno 2022 in compagnia di altro soggetto ritenuto contiguo ad una cosca mafiosa.
3. Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente ha dedotto censure di difetto di istruttoria, di travisamento del fatto e di difetto di motivazione, per essersi la Prefettura basata sul solo dato del legame parentale, in realtà privo di riflessi sull’attività di impresa, nonché su di un controllo a carico del titolare risalente a 20 anni prima, allorquando, peraltro, il soggetto incontrato, ritenuto contiguo a cosche mafiose, risultava incensurato.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la relazione datata 8 febbraio 2022, avente ad oggetto “ Gruppo interforze per l’acquisizione degli elementi informativi utili per le determinazioni del Prefetto in materia di informazioni antimafia ”, depositata dalla Prefettura nel corso del giudizio dinanzi al T.a.r., in relazione alla quale la TA ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio, avendo la Prefettura introdotto elementi nuovi (cointeressenze economiche e contatti a mezzo social media con soggetti sospetti) costituenti una integrazione postuma della motivazione e travisati dall’Amministrazione, poiché in realtà inespressivi di qualsiasi rapporto con la criminalità organizzata.
4. Il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo i rapporti di parentela (in particolare della sorella e della moglie convivente del titolare della TA) rilevanti per numero e qualità, e tali da non rendere implausibile il collegamento con la criminalità organizzata. Il primo giudice ha poi ritenuto espressivo di un pericolo di condizionamento mafioso anche il controllo di polizia effettuato nell’anno 2002, poiché sintomatico di vicinanza ad un soggetto contiguo alla criminalità organizzata, sebbene all’epoca incensurato.
Il T.a.r. ha dichiarato assorbite le doglianze formulate con il ricorso per motivi aggiunti, in considerazione della sufficienza ed autonomia del provvedimento impugnato a sorreggere il diniego di iscrizione nella white list .
5. La TA ha impugnato la sentenza riproponendo in chiava critica le censure già formulate in primo grado, tendenti complessivamente a contestare l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato, fondato esclusivamente sui rapporti di parentela intercorrenti tra la sorella e la moglie del titolare della ditta (incensurato e mai coinvolto in alcuna indagine) con alcuni soggetti controindicati, compendiati dall’esito di un controllo risalente al 23 febbraio 2002, senza alcun effettiva incidenza sull’attività dell’impresa o sul suo unico titolare.
L’appellante ha poi riproposto anche le censure relative alla relazione depositata dalla Prefettura di Reggio Emilia nel giudizio di primo grado, non solo perché violativa del contraddittorio procedimentale e configurante un’inammissibile motivazione postuma del provvedimento, ma anche perché fondata su elementi inidonei a costituire indici sintomatici di un concreto pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa.
6. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Emilia, chiedendo la reiezione del gravame.
7. Con ordinanza 2502/2025 il Collegio ha sospeso l’efficacia esecutiva della decisione impugnata.
8. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
9. L’appello è fondato.
10. La giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato in tema di provvedimenti antimafia ha chiarito, con particolare riferimento alle questioni giuridiche oggetto del presente giudizio:
- che l’amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari, che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti, ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2024, n. 1925; id., 19 gennaio 2024, n. 614; id., 17 ottobre 2023, n. 9016; id., 27 settembre 2023, n. 8395; id., n. 4856/2023, cit.; id., 3 novembre 2022, n. 9558; id., 7 giugno 2021, n. 4300; id., 14 ottobre 2020, n. 6204); inoltre, il semplice rapporto di parentela non è di per sé solo idoneo a costituire un sintomo di condizionamento mafioso (non essendo accettabile un’inferenza logica basata sul presupposto che il parente di un mafioso sia necessariamente anch’egli un mafioso: cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 2023, n. 8781), tuttavia esso può anche da solo fondare la prognosi infiltrativa, laddove assuma una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”, specie in alcune aree territoriali ed economiche (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2024, n. 248; id., 7 agosto 2023, n. 7625; id., 7 agosto 2023, n. 7599; id., 21 giugno 2022, n. 5086);
- che tra gli elementi rilevanti possono rientrare anche i ripetuti e non occasionali contatti o le frequentazioni con soggetti coinvolti in sodalizi criminali, i quali risultino avere precedenti penali o che comunque siano stati presi in considerazione in misure di prevenzione, purché non dipendano da mera causalità, o per converso da necessità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2023, n. 7081; id., 25 maggio 2023, n. 5163; id., 8 luglio 2020, n. 4372; id., 11 giugno 2018, n. 3496).
11. Applicando le sopra richiamate e condivise coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, emergono con evidenza i vizi di difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti che affliggono il provvedimento impugnato, avendo la Prefettura erroneamente fondato la propria valutazione prognostica esclusivamente sui legami familiari della sorella e della moglie del titolare con soggetti coinvolti nella gestione di società attinte da provvedimenti interdittivi antimafia, ovvero su di un unico e decisamente datato “contatto”, del titolare del ditta con altro soggetto solo successivamente coinvolto in una vicenda penale in tema di criminalità organizzata.
12. E’ pacifico che la TA, la quale svolge attività di autotrasporto di cose per conto terzi, non ha dipendenti e dispone di un unico automezzo, dal cui utilizzo il titolare (incensurato e mai coinvolto in alcuna indagine) trae il sostentamento per sé e per la propria famiglia.
13. Gli elementi di controindicazione valorizzati dalla Prefettura nel provvedimento impugnato – rispetto ai quali l’Amministrazione non ha chiarito l’incidenza sulla persona del titolare o sull’attività imprenditoriale della TA – concernono, in primis , la sorella del medesimo titolare (la cui cognata ed il cui marito sono a loro volta titolari di imprese attinte da provvedimenti interdittivi antimafia) e la moglie dello stesso (a sua volta cugina di altro soggetto, il cui marito è titolare di quote e socio di imprese attinte da provvedimenti antimafia ed affine a personaggi gravati da precedenti penali in tema di criminalità organizzata).
14. Tali elementi sono insufficienti a fondare una prognosi di rischio infiltrativo, perché si arrestano al mero dato del rapporto parentale, non sono assistiti da indicazioni utili a comprendere in quale maniera ed in quale misura i legami familiari avrebbero potuto esporre la TA (o il suo titolare) ad un’ingerenza mafiosa e non sono dotati di quella intensità tale da far ritenere che esista una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa.
15. Tale evidente deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato è corroborato dalla circostanza che tanto la sorella, tanto la moglie del titolare della TA non hanno mai ricoperto cariche sociali nell’impresa, non risultando documentato, di contro, alcun contatto tra il legale rappresentate e socio unico della TA con i soci delle società controindicate.
16. Pertanto, la possibilità che i legami parentali rappresentino il mezzo di intrusione della criminalità organizzata nella gestione dell’impresa si arresta allo stadio della mera ipotesi presuntiva, avendo peraltro il titolare della TA reiteratamente dedotto di aver da tempo reciso i rapporti con la sorella e che sua moglie non intratteneva più rapporti con i soggetti indicati nel provvedimento gravato da oltre vent’anni, non risultando documentate, di contro, frequentazioni o contatti più recenti.
17. Venendo al secondo elemento sintomatico valorizzato nel provvedimento impugnato, costituito dal controllo di polizia che ha coinvolto il titolare della TA, trovato in compagnia, nell’anno 2002, di altro soggetto successivamente segnalato (nell’anno 2021 e, dunque, a distanza di 19 anni dal controllo) per il reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dalla finalità mafiosa, risulta evidente che la risalenza nel tempo dell’episodio, allorquando il soggetto controindicato non risultava ancora “segnalato”, depongono per la natura episodica ed inespressiva di contiguità con ambienti criminali.
18. Per queste ragioni, il provvedimento impugnato risulta illegittimo e deve essere annullato, risultando parimenti erronea la motivazione della sentenza impugnata, fondata esclusivamente sui rapporti di parentela intercorrenti tra la sorella e la moglie del titolare della TA con alcuni soggetti controindicati e sull’esito del controllo risalente all’anno 2022, i quali, sia se considerati isolatamente, sia se valutati unitamente agli altri elementi istruttori, non sono sufficienti a supportare un serio e concreto pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa.
19. L’accoglimento del ricorso principale rende improcedibile il ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto alla relazione datata 8 febbraio 2022, recante “ Gruppo interforze per l’acquisizione degli elementi informativi utili per le determinazioni del Prefetto in materia di informazioni antimafia ”, depositata nel corso del giudizio dinanzi al T.a.r.
20. Tale relazione, peraltro, oltre ad essere chiaramente inidonea ad integrare la motivazione dell’atto impugnato poiché fondata su elementi non oggetto dell’istruttoria e rispetto ai quali l’impresa non è stata posta in condizione di esporre le proprie controdeduzioni, si fonda anch’essa su elementi non rappresentativi di contatti o cointeressenze con il mondo criminale. Ed invero, gli ulteriori elementi valorizzati dal Gruppo Interforze si esauriscono nell’esistenza di “contatti” a mezzo internet (in specie “ amicizie su facebook ”) con un soggetto parte di un consorzio nella cui governance comparivano altri soggetti controindicati, ovvero nella donazione di un immobile dal padre - incensurato e non sospettato di intrattenere contatti con la criminalità - al titolare della TA (maturata nell’ambito di naturali rapporti familiari e disposta con atto pubblico), ovvero ancora nella vendita di un semirimorchio da parte della TA ad altra società controindicata ai fini antimafia (che rappresenta un episodio isolato, non seguito da altri rapporti commerciali tali da assurgere al rango di cointeressenze economiche).
21. Per queste ragioni, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso principale deve essere accolto e deve essere annullato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2017/Area I/AM-White List datato 26 ottobre 2021, recante rigetto dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo d’infiltrazione mafiosa; deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interessi, il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 30 giugno 2022.
22. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato; dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Emilia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e le liquida nella somma complessiva di € 6.500,00, oltre accessori di legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e tutti gli altri soggetti nominativamente indicati nella presente sentenza;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OS De IC, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
LO CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO CA | OS De IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.