Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2278 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea;
Storia economica.
Art. 83, relativo alle propedeuticita' di esami del corso di laurea in Matematica e' modificato nel senso che l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame relativo al corso di Calcoli numerici grafici, Meccanici ed elettronici deve essere preceduto da tutti gli esami del secondo anno. Gli esami di Matematiche complementari, Matematiche superiori e di Teoria delle funzioni devono essere preceduti dagli esami di Analisi matematica II e Geometria II".
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2278 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea;
Storia economica.
Art. 83, relativo alle propedeuticita' di esami del corso di laurea in Matematica e' modificato nel senso che l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame relativo al corso di Calcoli numerici grafici, Meccanici ed elettronici deve essere preceduto da tutti gli esami del secondo anno. Gli esami di Matematiche complementari, Matematiche superiori e di Teoria delle funzioni devono essere preceduti dagli esami di Analisi matematica II e Geometria II".