Art. 9. (( (Funzioni degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). )) (( 1. Sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, ferma la facolta' di delega di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 , gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria esercitano le seguenti attribuzioni nell'ambito territoriale di competenza:
a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari;
b) acquisti di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari e gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dei medesimi uffici;
c) attivita' connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell' articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392 ;
d) supporto e ausilio all'attivita' delle conferenze permanenti di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 , nella determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici giudiziari;
e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari;
f) attivita' di raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria. ))
a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari;
b) acquisti di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari e gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dei medesimi uffici;
c) attivita' connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell' articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392 ;
d) supporto e ausilio all'attivita' delle conferenze permanenti di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 , nella determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici giudiziari;
e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari;
f) attivita' di raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria. ))