TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 117
TAR
Decreto cautelare 26 ottobre 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
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TAR
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 241/1990 e del giusto procedimento

    Il Collegio ritiene che in materia ambientale, in presenza di una complessa interlocuzione tra le parti, non sia necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, la partecipazione complessa al procedimento, con la presentazione di difese da parte della ricorrente e successivi sopralluoghi, dimostra che l'esito del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso. La P.A. non è tenuta a indicare luoghi di smaltimento alternativi, trattandosi di scelte imprenditoriali.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione normativa e vizio di motivazione

    La disciplina normativa di riferimento (art. 185 bis comma 2 lett. b) e art. 216 comma IV D.Lgs. 152/2006) prevede il divieto di prosecuzione dell'attività in caso di violazione delle regole tecniche per la raccolta dei rifiuti. La ricorrente non ha rispettato il criterio trimestrale di smaltimento, come dimostrato dalle ingenti quantità di rifiuti rinvenute nonostante smaltimenti recenti. La P.A. ha correttamente esercitato i poteri conferiti dall'art. 216 comma IV. La valutazione del pericolo è già insita nella normativa ambientale. La sanzione è adeguata alle ripetute violazioni. Il bilanciamento tra esigenze pubbliche e private è già previsto ex ante nella norma primaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 117
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 117
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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