Decreto cautelare 26 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01649/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1649 del 2021, proposto dalla Eco Service Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
- Provincia di Cosenza, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Prisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- Comune di San Lorenzo del Vallo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della determinazione dirigenziale n. 2021002005 del 07.10.2021 emessa dalla Provincia di Cosenza - Settore Ambiente, recante " provvedimento di diffida per il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie e contestuale sospensione dell'autorizzazione con divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti " notificato in pari data a mezzo pec;
- ogni atto preordinato, presupposto, conseguente e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Cosenza;
Visto il decreto cautelare n. 632 del 26.10.2021 con cui è stata respinta la richiesta, interinalmente avanzata da parte ricorrente, di misure cautelari monocratiche;
Vista l’ordinanza cautelare n. 682 del 11.11.2021 con la quale è stata respinta l’istanza, interinalmente proposta da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa NA AR, nessuno presente per le parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente è insorta avverso la determina di diffida a proseguire nell’attività di recupero rifiuti in difformità a quanto previsto dal provvedimento di A.U.A. rilasciato dal Comune di San Lorenzo del Vallo, con ordine di sospendere le attività connesse e autorizzate con il provvedimento provinciale n. 2019001436 del 30.08.2019.
Nello specifico, durante due sopralluoghi, il 22.04.2021 e il 21.06.2021 è stata accertata una quantità di rifiuti CER 191212 (rifiuti derivanti da operazioni di trattamento meccanico di altri rifiuti) tali da superare il limite dei 30 metri cubi, in violazione delle prescrizioni impartite con l’A.U.A. n. 1/2019, sebbene lo smaltimento dei predetti rifiuti da parte della ricorrente sia avvenuto nelle giornate del 10.03.2021 e del 19.05.2021 come emerge dal registro di carico. Inoltre, sempre durante i predetti sopralluoghi, è stato rilevato come la ricorrente non abbia fatto pervenire all’ente di controllo le analisi delle acque reflue per l’accertamento dei limiti indicati nella tab. 3 dell’All.to 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/06.
Tali irregolarità sono state accertate con la determina 2021001519 del 19.07.2021 con la quale la parte ricorrente è stata diffidata a proseguire l’attività di gestione dei rifiuti e le è stato assegnato un termine per provvedere alle irregolarità accertate.
Con note difensive fatte pervenire all’Amministrazione il 04.08.2021, parte ricorrente ha svolto e argomentato le proprie difese sulle contestazioni sollevate, ha rappresentato d’aver sempre eseguito i campionamenti delle acque reflue, e ha manifestato l’impegno a serbare un comportamento conformativo alle indicazioni contenutene nella determina.
Al fine di accertare l’effettivo rispetto delle prescrizioni impartite con la diffida del 19.07.2021, in data 29.09.2021 è stato svolto un sopralluogo di accertamento dal quale è emerso che è stata ottemperata la richiesta di campionamento delle acque reflue.
Invece, in relazione allo smaltimento dei rifiuti è emerso che: “ Ad oggi nel piazzale in merito alle aree dedicate al CER 191212, prodotto dalla ditta, sono presenti ancora rilevanti quantità del rifiuto citato. Da una stima quantitativa approssimativa effettuata dai sottoscritti funzionari unitamente al Sig. Belmonte Mauro, in qualità di dipendente della ditta, si rileva un volume di circa 2.540 m3 ripartito in due cumuli. Uno di dimensioni (60 x 6 x 3) m3 per un volume di 540 m3 e l’altro di dimensioni (40 x 20 x 2.5) m3 per un volume di 2.000 m3. La ditta dal 20/07/2021 ad oggi ha effettuato n°2 operazioni di scarico. In particolare, in data 31/08/2021 un quantitativo di 25.040 kg e in data 20/09/2021 un quantitativo di 11.460 kg. A tal proposito la Dott.ssa Antonella Blois dichiara di avere difficoltà a reperire impianti che possano ricevere il citato CER, in ogni caso esibisce ultima offerta tecnica della Calabra Maceri & Servizi del 23/08/2021 e omologa di Ecologia Oggi SpA del 16/09/2021 in cui si specifica un conferimento al mese di 26 t per arrivare al totale annuo di 300 t.”.
Alla luce del superiore accertamento, è stato adottato il provvedimento oggetto di gravame nel quale parte ricorrente è stata diffidata alla prosecuzione dell’attività di raccolta dei rifiuti poiché “ persiste la situazione di criticità essendo ancora presenti rilevanti quantità di rifiuti stimanti in circa 2540 mc e quindi l’attività continua ad essere esercitata in difformità delle prescrizioni e detta circostanza possono costituire una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente ”.
2. Il provvedimento gravato è contestato nella sua legittimità per i seguenti motivi di gravame.
2.1. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 Legge n. 241/1990 e del giusto procedimento, nonché del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione ”. Parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 l. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e assenza di contraddittorio tra le parti, facendo presente come la diffida del 19.07.2021 non possa valere come comunicazione di avvio del procedimento, e in ogni caso viene constatato che il gravato provvedimento è stato adottato in assenza di ragioni di urgenza. Inoltre, viene dedotta la difficoltà a smaltire la tipologia di rifiuto prodotto da altre lavorazioni meccaniche, e la mancata collaborazione della P.A. che non avrebbe indicato luoghi diversi da quelli già contattati in autonomia dalla ricorrente in cui smaltire i rifiuti prodotti.
2.2. “ Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 216, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006; falsità di presupposto e vizio di motivazione apparente per travisamento dei fatti, contraddittorietà ed irragionevolezza dell’azione amministrativa; violazione del principio di proporzionalità ”. Parte ricorrente afferma di aver rispettato la normativa sul deposito temporaneo dei rifiuti avendo scelto di smaltirli seguendo il criterio temporale, che impone uno smaltimento trimestrale, a prescindere dalle quantità prodotte in quel periodo, e in ogni caso ritiene che per qualità dei rifiuti essi non potevano rappresentare un pericolo per la salute e pertanto tali circostanze impedirebbero l’esercizio del potere rendendo l’atto oggetto di gravame illegittimo.
Inoltre, la ricorrente contesta che la P.A. avrebbe utilizzato la procedura prevista dall’art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e in relazione a essa, dato il mancato accertamento della presenza di rifiuti che potessero mettere in pericolo la salute dell’uomo o per l’ambiente, non si sarebbe potuto applicare in via analogica quanto previsto dall’art. 216 comma 4 d.lgs. 152/2006.
Ulteriormente, viene contestata la sproporzione tra la sanzione comminata e il fatto in sé accertato che rappresenterebbe una mera irregolarità priva di reali conseguenze in punto di pericolo per l’uomo o l’ambiente.
Infine, parte ricorrente deduce l’assenza, in punto di valutazione, del giudizio relativo al bilanciamento tra le esigenze pubblicistiche connesse alla necessità di prosecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti e quelle orientate alla sostenibilità del conferimento del rifiuto CER 191212 entro una idonea tempistica.
3. La Provincia intimata si è costituita in giudizio Si è costituita la Provincia di Cosenza depositando una memoria nella quale argomenta, nel merito, le ragioni per chiedere il rigetto del ricorso.
4. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza di ogni aspetto di doglianza, per le ragioni che seguono.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
In primo luogo, sotto il profilo formale, questo Collegio vuole dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale che non prevede, in materia ambientale, nel caso in cui vi sia stata una interlocuzione complessa tra le parti, la necessità della comunicazione di avvio del procedimento. Sul punto si veda Consiglio di Stato sez. IV, 14/03/2022, n.1763 “ L'art. 7 della legge n. 241 del 1990 prevede che la pubblica amministrazione deve comunicare l'avvio del procedimento, tra gli altri, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. L'art. 21-octiesdella stessa legge dispone che "il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". Nella fattispecie in esame, il provvedimento adottato, come correttamente rilevato dal primo giudice, si inserisce nell'ambito di una complessa interlocuzione con il Comune, con concessione anche di più proroghe per consentire l'osservanza dei tempi imposti per l'adempimento dell'ordinanza. In ogni caso, avuto riguardo al rapporto dedotto in giudizio e alla documentazione in atti, l'eventuale partecipazione procedimento non avrebbe inciso, ai sensi dell'art. 21-octies, sul contenuto sostanziale della determinazione finale assunta dal Comune .”
In secondo luogo, tra le parti, prima di arrivare al provvedimento oggetto di gravame, si è realizzata una partecipazione complessa al procedimento che ha visto la ricorrente svolgere le proprie difese in relazione alle contestazioni formulate con la prima determina del 19.07.2021. Rispetto alle argomentazioni difensive svolte, il sopralluogo del 29.09.21 ha accertato, in relazione alle analisi delle acque reflue, il corretto rispetto della normativa di riferimento. Invece, a dispetto di quanto dichiarato nella memoria difensiva, in relazione al deposito dei rifiuti CER 191212, ne è stata riscontrata ancora una volta la presenza in “ quantità significative pari a 2540 mc ”, come già accertato nel sopralluogo del 22.04.2021, in cui era stata rappresentata la presenza di rifiuti “ in notevoli quantità ” e del sopralluogo del 21.06.21, ci cui è stata accertata la loro presenza in “ rilevanti quantità ”.
La scansione temporale sopradescritta e il reale ed effettivo contraddittorio intercorso tra le parti rappresenta una interlocuzione complessa dove è di tutta evidenza che, anche se vi fosse stata la comunicazione di avvio del procedimento, l’esito del provvedimento non avrebbe potuto essere differente avendo la ricorrente già espresso il suo impegno alla rimozione dei rifiuti, senza alcun esito positivo al riguardo, e il provvedimento oggetto di gravame è stato emesso proprio in conseguenza del mancato rispetto di quanto impartito alla ricorrente con la determina del 19.07.2021 che ha constatato la rilevante quantità di rifiuti CER 191212.
Ulteriormente, è priva di pregio il rilievo rivolto alla P.A. in relazione alla mancata indicazione di posti alternativi dove smaltire i rifiuti CER 191212. Infatti, il luogo di smaltimento dei rifiuti prodotti, oppure la capacità di produzione, sono scelte eminentemente imprenditoriali a cui non partecipare la P.A..
3. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso, sotto ogni profilo di doglianza prospettato.
La disciplina normativa di riferimento è quella dell’art. 185 bis comma 2 lett. b) e dell’art. 216 comma IV d.l 152/2006. La prima disposizione in parola tratta del deposito temporaneo prima della raccolta e così dispone “ Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: lett. b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. ” E la seconda disposizione disciplina le operazione di recupero, la cui violazione delle norme tecniche prevede il divieto alla prosecuzione dell’attività: “ la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione ”.
Dalla lettura combinata delle disposizioni in commento emerge come, in caso di violazione delle regole tecniche per la raccolta dei rifiuti, consegua il divieto alla prosecuzione dell’attività, salvo il comportamento conformativo alle prescrizioni impartite dalla P.A., e tale divieto può anche essere impartito senza un preventivo atto di diffida.
Si veda sul punto T.A.R. Trieste sez. I, 27/06/2012, n.267 “ L'art. 216, comma 4, così si esprime "la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione", il che significa, ad avviso del Collegio, che la Provincia, allochè abbia riscontrato una violazione "delle condizioni di cui al comma 1" (cioè delle "le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1 e 2", che, a loro volta, richiamano "le norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi [possono essere] effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto"), può sia immediatamente inibire la prosecuzione dell'attività, sia - ove ritenga che la stessa possa essere ricondotta a legalità - fissare un termine all'interessato affinché si adegui. Nel primo caso, sarà il destinatario del provvedimento, se del caso, che chiederà il termine per l'eventuale adeguamento. Non è tuttavia illegittimo imporre la cessazione dell'attività senza previa diffida, specie in casi come quello in questione, in cui l'unico adeguamento possibile consiste in una diversa classificazione del materiale. ”
Così tracciate le coordinate ermeneutiche interpretative, entrando nel merito della doglianza, si deve osservare che parte ricorrente ha dichiarato di aver rispettato nello smaltimento dei rifiuti temporanei la regola tecnica che vuole lo smaltimento trimestrale del rifiuto temporaneo, tuttavia, osservando la ricorrenza e la quantità dei rifiuti accertati, appare evidente come tale criterio non possa dirsi rispettato.
Nei tre sopralluoghi svolti e riportati in narrativa del gravato provvedimento è stata accertata la presenza di rifiuti in notevoli quantità, e, nell’ultimo sopralluogo, ne è stata accertata la presenza sul piazzale di 2540 mc sebbene, in data 31.08.2021 fosse avvenuto uno smaltimento di rifiuti pari a 25.040 KG, e in data in data 20.09.21 uno smaltimento per 11.460 KG, la cui stima di conversione dei kilogrammi trasportati in metricubi porta a un risultato di smaltimento ricompreso in una forbice di 125-140 mc.
Le considerazioni di cui sopra portano nei fatti a ritenere che il criterio trimestrale di smaltimento non possa dirsi rispettato poiché, a distanza di soli 9 giorni dall’ultimo smaltimento rifiuti registrato nel registro di carico della ricorrente, quello eseguito in data 20.09.21, in cui si sarebbe dovuto liberare il piazzale dai rifiuti temporanei lì ricoverati, sono invece ancora lì presenti 2540 mc di rifiuti, vale a dire un quantitativo di rifiuti che è oltre il doppio del quantitativo smaltito nei due mesi precedenti, e ciò rende inverosimile che in 9 giorni si sia prodotto più del doppio dei rifiuti smaltiti durante il mese di agosto e settembre.
La P.A., pertanto, ha correttamente esercitato i poteri conferiti dall’art. 216 comma IV d.l. 152/2006 che impongono il divieto alla prosecuzione dell’attività in caso di violazione delle regole tecniche.
Ulteriormente, è infondata la deduzione riferita all’assenza di pericolo per la salute dell’uomo o dell’ambiente a cui fa riferimento parte ricorrente per contestare la legittimità del provvedimento. La valutazione del pericolo è già stata svolta dal legislatore nel testo di legge che ha conferito i poteri esercitati in concreto dalla P.A in conseguenza della violazione delle regole tecniche in materia ambientale, formulate nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione che caratterizzano la materia.
Inoltre, è priva di pregio la deduzione sull’asserita sproporzione del provvedimento, atteso che le ripetute violazione della regola tecnica senza alcuna conformazione del ricorrente alla condotta già richiesta nella determina del 19.07.2021 rendono adeguata la determinazione della p.a..
Infine, il giudizio relativo al bilanciamento delle esigenze pubbliche e private è una valutazione da ritenersi preordinata ex ante nella norma di legge primaria che ha imposto il divieto alla prosecuzione di ogni attività che sia in contrasto con le regole tecniche previste per la raccolta rifiuti.
4. Le spese di giudizio devono seguire la soccombenza tra le parti e sono liquidate come da dispositivo tra le parti costituite. Nessuna statuizione sulle spese è dovuta per il Comune non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della Provincia resistente in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Nulla sulle spese per il Comune di San Lorenzo del Vallo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
NA AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | AN EN |
IL SEGRETARIO