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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/08/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
02.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 2636/2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Baglieri
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianlivio Fasciani e Annamaria Barone del Foro di Napoli
Resistente
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere dipendente della Parte_1
(in persona del legale rappresentante pro tempore), in forza allo stabilimento Controparte_1
di Siracusa, con contratto di assunzione del 10.12.2018, inquadrato con livello A3, preposto alla pulizia, con mezzi meccanici, delle strade cittadine;
- che, in data 30.05.2022, a causa di un forte dolore alla schiena dovuto a una sciatalgia, il ricorrente usufruiva di alcuni giorni di malattia, segnalando prontamente, tramite messaggio inviato su whatsapp al responsabile dei turni di lavoro ( ), la sua assenza giustificata dal certificato di malattia redatto Persona_1 dal medico curante e provvedeva, nell'immediato, a far recapitare all'azienda il certificato di malattia;
- che, in data 01.06.2022, necessitando di altri giorni per malattia, avvertiva il responsabile dei turni di lavoro, tramite whatsapp e, successivamente, in data 03.06.2022, inviava, sempre tramite whatsapp, al responsabile dei turni di lavoro, il certificato medico di malattia, indicante il numero di protocollo da comunicare all' ; - che il ricorrente, in data CP_2
1 06.06.2022, avvertiva il responsabile dei turni che sarebbe rientrato al lavoro in data
08.06.2022 e inviava la certificazione medica di continuazione della malattia col numero di protocollo da indicare all' ; - che, in data 13.06.2022, la tramite CP_2 Controparte_3 comunicazione protocollo n.00016904, contestava al ricorrente l'assenza ingiustificata dai luoghi di lavoro, per non aver comunicato il prolungamento della malattia e, quindi, non aver dato la possibilità all'Azienda di organizzare i turni lavorativi;
- che il ricorrente richiedeva in pari data di essere sentito sui fatti contestatigli, con istanza depositata presso l'Ufficio di
Siracusa; - che, in data 03.08.2022, la comunicava al ricorrente l'applicazione Controparte_1
della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore della retribuzione base parametrale
(addebitate nel cedolino del mese di luglio); - di aver contestato l'applicazione della sanzione disciplinare, tramite pec del 07.09.2022.
In diritto, deduceva il ricorrente: - l'illegittimità, l'infondatezza e la nullità della sanzione applicata perché erogata in violazione di legge, in quanto aveva sempre prontamente avvertito l'azienda della sua assenza, per malattia, dal lavoro, prima tramite messaggi whatsapp, inviati al responsabile della turnazione lavorativa, poi con comunicazione ufficiale delle certificazioni rilasciate dal medico curante e riportanti i numeri di protocollo da indicare all' e, in ogni caso, aveva sempre tempestivamente avvertito l'azienda in caso di CP_2
assenza, al fine consentire la riorganizzazione, con anticipo, dei turni lavorativi;
- che, avendo il ricorrente sempre prontamente avvisato il responsabile dei turni, eventuali contestazioni sulla mancata o non tempestiva comunicazione sul prolungamento della propria malattia potevano essere mosse solo nei confronti di quest'ultimo; - che il ricorrente, con istanza del
13.06.2022, aveva chiesto all'azienda di essere sentito sui fatti allo stesso contestati ma tale richiesta non era mai stata riscontrata e, dunque, la sanzione era stata applicata in palese violazione dell'art. 7 della Legge del 1970, n. 300, per non aver dato la possibilità al ricorrente di difendersi dalle ingiuste e infondate accuse.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) dichiarare
“illegittima, ingiustificata e nulla, per violazione di Legge, la sanzione disciplinare inflitta a
”; 2) e conseguentemente ordinare “la cancellazione della stessa dal fascicolo Parte_1
personale del concludente e la restituzione della somma di denaro trattenuta dalla sua Pt_1 busta paga relativa al mese di luglio 2022”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto improcedibile oltre che infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che operatore ecologico addetto alla raccolta rifiuti porta a porta, in data Parte_1
2 06.06.2022 non si era presentato al lavoro, continuando il suo stato di malattia (di cui sino ad allora aveva comunicato il protocollo) senza avvertire l'azienda; - che, con lettera datata
09.06.2022 e firmata dal ricorrente il 23.06.2022, la società aveva contestato al dipendente l'assenza ingiustificata del giorno 06.06.2022, invitandolo a fornire le proprie giustificazioni ai sensi dell'art. 7 Stat. Lav. e del CCNL entro 5 giorni dal ricevimento della missiva e che, a seguito della suddetta contestazione, il ricorrente aveva chiesto di essere ascoltato, ma, tuttavia, pur avendo l'azienda predisposto la convocazione per l'audizione del dipendente per il giorno 28.06.2022, a causa del suo stato di malattia protrattosi sino al giorno 01.08.2022, si era trovata nell'impossibilità di consegnare la convocazione o di riconvocarlo sino al giorno del suo rientro;
- che, nelle more del rientro del ricorrente, in data 25.07.2022 lo stesso aveva trasmesso all'azienda, a mezzo pec dell'avv. Baglieri, le proprie giustificazioni scritte e che l'azienda, ritenendo di non accettare le giustificazioni fornite dal lavoratore, in data
03.08.2022 comminava la sanzione disciplinare della “multa pari a 4 ore della retribuzione base parametrale”, addebitandogli nella busta paga di luglio 2022 l'importo di € 50,66; - che l'addebito era stato tempestivamente e specificatamente contestato al dipendente, al quale era stato dato modo di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e, dunque, il procedimento disciplinare era avvenuto nel più assoluto rispetto del principio di tempestività, del CCNL di settore e dei precetti di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori;
- che, di contro, il lavoratore non aveva rispettato la procedura prevista dall'art. 70 del CCNL di settore.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti
3 gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, giova osservare che l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della illegittimità e/o nullità della sanzione disciplinare, concernente nella “multa pari a 4 ore della retribuzione base parametrale”, erogata dalla (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore) nei confronti del dipendente , avendo il ricorrente Parte_1 eccepito l'infondatezza della contestazione mossa nei propri confronti, nonché il mancato rispetto del diritto di difesa del lavoratore stesso.
Ciò posto, occorre rilevare che l'art. 7, comma 2, legge n. 300/1970 vieta al datore di lavoro di applicare sanzioni disciplinari al lavoratore senza una previa contestazione scritta e senza
“averlo sentito a sua difesa”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, fin dalla lontana sentenza n. 467/1992, ancora oggi posta a fondamento delle più recenti pronunce (ex multis Cass. nn. 204/2017 e 19846/2020), ha affermato che “il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano già di per sé ampie ed esaustive”.
La Suprema Corte ha altresì precisato che “una volta che l'espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, deve reputarsi che la sua previa audizione costituisca in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che legittima l'adozione della sanzione disciplinare, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte. Queste ultime, infatti, per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni ulteriori che lo stesso fornisca in sede di audizione”.
La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, dopo 467/1992 Cass. 20/01/1998, n. 476, Cass.
06/07/1999, n. 7006 e Cass. 28/11/2001 n. 15072), pertanto, in tema delle modalità di esplicazione del diritto di difesa del lavoratore, è pervenuta alla conclusione che la scelta dei modi e delle forme attraverso i quali esercitare le proprie difese è rimessa al lavoratore stesso, per cui, quand'anche siano presentate giustificazioni scritte, laddove vi sia richiesta di audizione orale (purché questa sia inequivoca), la sanzione non è legittimamente irrogata ove a tale audizione la parte datoriale non dia corso;
resta, dunque, escluso ogni sindacato datoriale ed affermato che l'obbligo del datore di lavoro di dare seguito alla richiesta di
4 audizione non è condizionato ad alcuna valutazione di esaustività delle difese scritte (Cass. n.
12978/2011).
Tale orientamento consolidato è stato poi espressamente richiamato e condiviso dalla Corte di
Cassazione nella successive sentenze, nelle quali i giudici di legittimità hanno avuto modo di ribadire che la “specifica garanzia dell'audizione orale, una volta che l'espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, costituisce indefettibile presupposto procedurale che legittima
l'adozione della sanzione disciplinare;
ciò anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte;
le quali, per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore stesso eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione”
(Cass. n. 19846/2020) e che “L'omessa audizione del lavoratore che l'abbia espressamente richiesta determina la nullità della sanzione disciplinare, in quanto integra violazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970, che attribuisce al lavoratore un diritto sostanziale di difesa, da esercitare anche oralmente.” (Cass. civ., sez. lav., 5 luglio 2022, n. 21257) e, ancora, che
“Il datore di lavoro ha l'obbligo di convocare il lavoratore che abbia chiesto di essere ascoltato, anche quando abbia già inviato memorie scritte: l'una non esclude l'altra modalità di difesa.” (Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 2021, n. 7029).
Nella fattispecie in esame, risulta acclarato che il , ricevuta in data 13.06.2022 la Pt_1
contestazione disciplinare prot. n. 00016904 del 09.06.2022, ha richiesto audizione al fine di fornire chiarimenti sulla circostanza oggetto di contestazione.
In merito alla richiesta di audizione del , la ha espressamente ammesso, al Pt_1 Controparte_1 paragrafo 5 della memoria di costituzione, che “L' , pur avendo predisposto la Pt_2 convocazione per l'audizione del dipendente per il giorno 28.06.2022, a causa del suo stato di malattia protrattosi sino al giorno 01.08.2022, si è trovata nell'impossibilità di consegnare la convocazione o di riconvocarlo sino al giorno del suo rientro”; tale giustificazione circa la mancata audizione non può essere condivisa, in quanto la datrice di lavoro avrebbe potuto far pervenire tale convocazione anche a mezzo raccomandata ovvero previa comunicazione telefonica, mentre mai tale convocazione è pervenuta nella sfera di conoscenza del lavoratore.
Inoltre la ha dichiarato che “Nelle more del suo rientro, in data 25.07.2022, il Controparte_1 ricorrente ha trasmesso all'Azienda, a mezzo pec dell'avv. Baglieri, le proprie giustificazioni scritte” e che “in data 3.08.2022 l'Azienda ha ritenuto di non accettare le giustificazioni fornite dal lavoratore e di comminare la sanzione della 'multa pari a 4 ore della retribuzione base parametrale” addebitandogli nella busta paga di luglio 2022 l'importo di € 50,66”;
5 ancora una volta l'azienda, avendo ricevuto a mezzo pec del difensore di le Pt_1
giustificazioni scritte, avrebbe potuto e dovuto, prima di comminare la sanzione, inviare al difensore la convocazione per l'audizione, ma, tuttavia, ha ritenuto di dover soprassedere e di comminare la sanzione.
Alla luce delle superiori considerazioni, posto che l'audizione è finalizzata alla tutela del diritto di difesa dell'incolpato e ad evitare l'irrogazione della sanzione, l'emissione del provvedimento disciplinare prima di aver consentito al lavoratore che ne aveva fatta espressa richiesta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa appare lesiva delle garanzie approntate dalla legge al lavoratore e rende illegittima la sanzione applicata (e, infatti, le citate sentenze della Cassazione affermano che la previa audizione costituisca in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che legittima l'adozione della sanzione disciplinare); tale accertamento risulta assorbente di ogni valutazione sul merito e, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con ordine alla (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore) di provvedere alla cancellazione della sanzione disciplinare dal fascicolo personale del ricorrente e con condanna al pagamento in favore di Parte_1
della retribuzione trattenuta a titolo di sanzione disciplinare, pari a complessive quattro ore lavorative, pari a € 50,66, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali, in ragione del valore assolutamente esiguo della controversia (addebito nella busta paga di luglio 2022 dell'importo di Euro 50,66, a seguito della sanzione della “multa pari a 4 ore della retribuzione base parametrale”) e del mancato esame nel merito della vicenda.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara illegittima la sanzione disciplinare della “multa pari a 4 ore della retribuzione base parametrale” irrogata in data 03.08.2022 dalla in danno di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, ordina alla di provvedere alla cancellazione della Parte_1 Controparte_1
sanzione disciplinare dal fascicolo personale del ricorrente, con condanna della società resistente al pagamento in favore di della retribuzione trattenuta a titolo di Parte_1
sanzione disciplinare per complessive quattro ore lavorative, pari a € 50,66, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) dichiara compensate le spese processuali;
6 Siracusa, 01.08.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
7
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
02.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 2636/2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Baglieri
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianlivio Fasciani e Annamaria Barone del Foro di Napoli
Resistente
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere dipendente della Parte_1
(in persona del legale rappresentante pro tempore), in forza allo stabilimento Controparte_1
di Siracusa, con contratto di assunzione del 10.12.2018, inquadrato con livello A3, preposto alla pulizia, con mezzi meccanici, delle strade cittadine;
- che, in data 30.05.2022, a causa di un forte dolore alla schiena dovuto a una sciatalgia, il ricorrente usufruiva di alcuni giorni di malattia, segnalando prontamente, tramite messaggio inviato su whatsapp al responsabile dei turni di lavoro ( ), la sua assenza giustificata dal certificato di malattia redatto Persona_1 dal medico curante e provvedeva, nell'immediato, a far recapitare all'azienda il certificato di malattia;
- che, in data 01.06.2022, necessitando di altri giorni per malattia, avvertiva il responsabile dei turni di lavoro, tramite whatsapp e, successivamente, in data 03.06.2022, inviava, sempre tramite whatsapp, al responsabile dei turni di lavoro, il certificato medico di malattia, indicante il numero di protocollo da comunicare all' ; - che il ricorrente, in data CP_2
1 06.06.2022, avvertiva il responsabile dei turni che sarebbe rientrato al lavoro in data
08.06.2022 e inviava la certificazione medica di continuazione della malattia col numero di protocollo da indicare all' ; - che, in data 13.06.2022, la tramite CP_2 Controparte_3 comunicazione protocollo n.00016904, contestava al ricorrente l'assenza ingiustificata dai luoghi di lavoro, per non aver comunicato il prolungamento della malattia e, quindi, non aver dato la possibilità all'Azienda di organizzare i turni lavorativi;
- che il ricorrente richiedeva in pari data di essere sentito sui fatti contestatigli, con istanza depositata presso l'Ufficio di
Siracusa; - che, in data 03.08.2022, la comunicava al ricorrente l'applicazione Controparte_1
della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore della retribuzione base parametrale
(addebitate nel cedolino del mese di luglio); - di aver contestato l'applicazione della sanzione disciplinare, tramite pec del 07.09.2022.
In diritto, deduceva il ricorrente: - l'illegittimità, l'infondatezza e la nullità della sanzione applicata perché erogata in violazione di legge, in quanto aveva sempre prontamente avvertito l'azienda della sua assenza, per malattia, dal lavoro, prima tramite messaggi whatsapp, inviati al responsabile della turnazione lavorativa, poi con comunicazione ufficiale delle certificazioni rilasciate dal medico curante e riportanti i numeri di protocollo da indicare all' e, in ogni caso, aveva sempre tempestivamente avvertito l'azienda in caso di CP_2
assenza, al fine consentire la riorganizzazione, con anticipo, dei turni lavorativi;
- che, avendo il ricorrente sempre prontamente avvisato il responsabile dei turni, eventuali contestazioni sulla mancata o non tempestiva comunicazione sul prolungamento della propria malattia potevano essere mosse solo nei confronti di quest'ultimo; - che il ricorrente, con istanza del
13.06.2022, aveva chiesto all'azienda di essere sentito sui fatti allo stesso contestati ma tale richiesta non era mai stata riscontrata e, dunque, la sanzione era stata applicata in palese violazione dell'art. 7 della Legge del 1970, n. 300, per non aver dato la possibilità al ricorrente di difendersi dalle ingiuste e infondate accuse.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) dichiarare
“illegittima, ingiustificata e nulla, per violazione di Legge, la sanzione disciplinare inflitta a
”; 2) e conseguentemente ordinare “la cancellazione della stessa dal fascicolo Parte_1
personale del concludente e la restituzione della somma di denaro trattenuta dalla sua Pt_1 busta paga relativa al mese di luglio 2022”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto improcedibile oltre che infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che operatore ecologico addetto alla raccolta rifiuti porta a porta, in data Parte_1
2 06.06.2022 non si era presentato al lavoro, continuando il suo stato di malattia (di cui sino ad allora aveva comunicato il protocollo) senza avvertire l'azienda; - che, con lettera datata
09.06.2022 e firmata dal ricorrente il 23.06.2022, la società aveva contestato al dipendente l'assenza ingiustificata del giorno 06.06.2022, invitandolo a fornire le proprie giustificazioni ai sensi dell'art. 7 Stat. Lav. e del CCNL entro 5 giorni dal ricevimento della missiva e che, a seguito della suddetta contestazione, il ricorrente aveva chiesto di essere ascoltato, ma, tuttavia, pur avendo l'azienda predisposto la convocazione per l'audizione del dipendente per il giorno 28.06.2022, a causa del suo stato di malattia protrattosi sino al giorno 01.08.2022, si era trovata nell'impossibilità di consegnare la convocazione o di riconvocarlo sino al giorno del suo rientro;
- che, nelle more del rientro del ricorrente, in data 25.07.2022 lo stesso aveva trasmesso all'azienda, a mezzo pec dell'avv. Baglieri, le proprie giustificazioni scritte e che l'azienda, ritenendo di non accettare le giustificazioni fornite dal lavoratore, in data
03.08.2022 comminava la sanzione disciplinare della “multa pari a 4 ore della retribuzione base parametrale”, addebitandogli nella busta paga di luglio 2022 l'importo di € 50,66; - che l'addebito era stato tempestivamente e specificatamente contestato al dipendente, al quale era stato dato modo di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e, dunque, il procedimento disciplinare era avvenuto nel più assoluto rispetto del principio di tempestività, del CCNL di settore e dei precetti di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori;
- che, di contro, il lavoratore non aveva rispettato la procedura prevista dall'art. 70 del CCNL di settore.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti
3 gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, giova osservare che l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della illegittimità e/o nullità della sanzione disciplinare, concernente nella “multa pari a 4 ore della retribuzione base parametrale”, erogata dalla (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore) nei confronti del dipendente , avendo il ricorrente Parte_1 eccepito l'infondatezza della contestazione mossa nei propri confronti, nonché il mancato rispetto del diritto di difesa del lavoratore stesso.
Ciò posto, occorre rilevare che l'art. 7, comma 2, legge n. 300/1970 vieta al datore di lavoro di applicare sanzioni disciplinari al lavoratore senza una previa contestazione scritta e senza
“averlo sentito a sua difesa”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, fin dalla lontana sentenza n. 467/1992, ancora oggi posta a fondamento delle più recenti pronunce (ex multis Cass. nn. 204/2017 e 19846/2020), ha affermato che “il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano già di per sé ampie ed esaustive”.
La Suprema Corte ha altresì precisato che “una volta che l'espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, deve reputarsi che la sua previa audizione costituisca in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che legittima l'adozione della sanzione disciplinare, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte. Queste ultime, infatti, per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni ulteriori che lo stesso fornisca in sede di audizione”.
La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, dopo 467/1992 Cass. 20/01/1998, n. 476, Cass.
06/07/1999, n. 7006 e Cass. 28/11/2001 n. 15072), pertanto, in tema delle modalità di esplicazione del diritto di difesa del lavoratore, è pervenuta alla conclusione che la scelta dei modi e delle forme attraverso i quali esercitare le proprie difese è rimessa al lavoratore stesso, per cui, quand'anche siano presentate giustificazioni scritte, laddove vi sia richiesta di audizione orale (purché questa sia inequivoca), la sanzione non è legittimamente irrogata ove a tale audizione la parte datoriale non dia corso;
resta, dunque, escluso ogni sindacato datoriale ed affermato che l'obbligo del datore di lavoro di dare seguito alla richiesta di
4 audizione non è condizionato ad alcuna valutazione di esaustività delle difese scritte (Cass. n.
12978/2011).
Tale orientamento consolidato è stato poi espressamente richiamato e condiviso dalla Corte di
Cassazione nella successive sentenze, nelle quali i giudici di legittimità hanno avuto modo di ribadire che la “specifica garanzia dell'audizione orale, una volta che l'espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, costituisce indefettibile presupposto procedurale che legittima
l'adozione della sanzione disciplinare;
ciò anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte;
le quali, per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore stesso eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione”
(Cass. n. 19846/2020) e che “L'omessa audizione del lavoratore che l'abbia espressamente richiesta determina la nullità della sanzione disciplinare, in quanto integra violazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970, che attribuisce al lavoratore un diritto sostanziale di difesa, da esercitare anche oralmente.” (Cass. civ., sez. lav., 5 luglio 2022, n. 21257) e, ancora, che
“Il datore di lavoro ha l'obbligo di convocare il lavoratore che abbia chiesto di essere ascoltato, anche quando abbia già inviato memorie scritte: l'una non esclude l'altra modalità di difesa.” (Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 2021, n. 7029).
Nella fattispecie in esame, risulta acclarato che il , ricevuta in data 13.06.2022 la Pt_1
contestazione disciplinare prot. n. 00016904 del 09.06.2022, ha richiesto audizione al fine di fornire chiarimenti sulla circostanza oggetto di contestazione.
In merito alla richiesta di audizione del , la ha espressamente ammesso, al Pt_1 Controparte_1 paragrafo 5 della memoria di costituzione, che “L' , pur avendo predisposto la Pt_2 convocazione per l'audizione del dipendente per il giorno 28.06.2022, a causa del suo stato di malattia protrattosi sino al giorno 01.08.2022, si è trovata nell'impossibilità di consegnare la convocazione o di riconvocarlo sino al giorno del suo rientro”; tale giustificazione circa la mancata audizione non può essere condivisa, in quanto la datrice di lavoro avrebbe potuto far pervenire tale convocazione anche a mezzo raccomandata ovvero previa comunicazione telefonica, mentre mai tale convocazione è pervenuta nella sfera di conoscenza del lavoratore.
Inoltre la ha dichiarato che “Nelle more del suo rientro, in data 25.07.2022, il Controparte_1 ricorrente ha trasmesso all'Azienda, a mezzo pec dell'avv. Baglieri, le proprie giustificazioni scritte” e che “in data 3.08.2022 l'Azienda ha ritenuto di non accettare le giustificazioni fornite dal lavoratore e di comminare la sanzione della 'multa pari a 4 ore della retribuzione base parametrale” addebitandogli nella busta paga di luglio 2022 l'importo di € 50,66”;
5 ancora una volta l'azienda, avendo ricevuto a mezzo pec del difensore di le Pt_1
giustificazioni scritte, avrebbe potuto e dovuto, prima di comminare la sanzione, inviare al difensore la convocazione per l'audizione, ma, tuttavia, ha ritenuto di dover soprassedere e di comminare la sanzione.
Alla luce delle superiori considerazioni, posto che l'audizione è finalizzata alla tutela del diritto di difesa dell'incolpato e ad evitare l'irrogazione della sanzione, l'emissione del provvedimento disciplinare prima di aver consentito al lavoratore che ne aveva fatta espressa richiesta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa appare lesiva delle garanzie approntate dalla legge al lavoratore e rende illegittima la sanzione applicata (e, infatti, le citate sentenze della Cassazione affermano che la previa audizione costituisca in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che legittima l'adozione della sanzione disciplinare); tale accertamento risulta assorbente di ogni valutazione sul merito e, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con ordine alla (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore) di provvedere alla cancellazione della sanzione disciplinare dal fascicolo personale del ricorrente e con condanna al pagamento in favore di Parte_1
della retribuzione trattenuta a titolo di sanzione disciplinare, pari a complessive quattro ore lavorative, pari a € 50,66, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali, in ragione del valore assolutamente esiguo della controversia (addebito nella busta paga di luglio 2022 dell'importo di Euro 50,66, a seguito della sanzione della “multa pari a 4 ore della retribuzione base parametrale”) e del mancato esame nel merito della vicenda.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara illegittima la sanzione disciplinare della “multa pari a 4 ore della retribuzione base parametrale” irrogata in data 03.08.2022 dalla in danno di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, ordina alla di provvedere alla cancellazione della Parte_1 Controparte_1
sanzione disciplinare dal fascicolo personale del ricorrente, con condanna della società resistente al pagamento in favore di della retribuzione trattenuta a titolo di Parte_1
sanzione disciplinare per complessive quattro ore lavorative, pari a € 50,66, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) dichiara compensate le spese processuali;
6 Siracusa, 01.08.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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