TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9869 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2133/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa EN VA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2133/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F.: ) residente in [...] C.F._1
Nazionale n. 96 nonché (C.F. residente CP_2 C.F._2
in Gaeta (LT) alla via Annunziata vico II, elettivamente domiciliati in San Giorgio a
Creamno alla via F. Turati, 13 presso l'avvocato Pasquale Ruotolo che li rappresenta e difende;
ATTORI
E
(P.I. ), nella qualità di impresa designata Controparte_3 P.IVA_1
alla gestione del F.G.V.S., per il territorio della Campania, con sede in Mogliano
Veneto (TV) alla Via Marocchesa n° 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott. e dott. , giusta procura del Controparte_4 Controparte_5
18.12.2014 per Notar di Treviso, Racc. 30367, Rep. Persona_1
1 186905, elett.te dom.ta in Volla (NA) al Viale Vesuvio n° 37, presso lo studio degli avv.ti Gennaro Lettieri ed Esther Lettieri, dai quali è rapp.ta e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti allegata in atti.
CONVENUTA
Conclusioni come da note scritte depositate dagli attori in data 03.07.2025 e dalla convenuta in data 19.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio, CP_1 CP_2
dinanzi all'On.le Giudice adito, la , nella qualità di Controparte_3
impresa designata alla gestione del F.G.V.S., per il territorio della Campania al fine di sentirla condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni materiali e fisici patiti a seguito del sinistro stradale occorso in Napoli in data
02.11.2011 alle ore 00.10 circa.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, conducente del CP_1
motociclo SH tg. DF/27694 di proprietà di , procedeva su Piazza CP_2
IC De LA in Napoli allorquando, giunto in prossimità della Questura, veniva urtato da un veicolo, che lo faceva rovinare al suolo. L'auto investitrice restava ignota in quanto il conducente,dopo l'investimento, si allontanava precipitosamente, omettendo di prestare soccorso ed impedendo altresì la propria identificazione.
A causa del violento impatto, subiva gravi lesioni che rendevano CP_1
necessario il trasporto presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli ove gli diagnosticavano
“trauma cranico facciale con piccolo focolaio lacero contusivo frontale dx”. Anche il motoveicolo di proprietà di riportava danni materiali. CP_2
2 Agivano dunque in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
Tribunale accertare la fondatezza della domanda ex art. 283 e ss D.Lgs 209/2005 e per l'effetto condannare la convenuta compagnia in qualità di Controparte_3
Assicurazione designata per il F.G.V.S., C.F. – P.I. in P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del sig. di € CP_1
46.033,50 per le lesioni subite dallo stesso e del sig. per i danni CP_2
materiali arrecati al veicolo di sua proprietà per la somma di € 1.204,98 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto fino al soddisfo;
condannare quest'ultima al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e Cpa, come per legge oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dì del fatto fino al soddisfo, o a quelle maggiori somme che l'On. Giudice di voglia ritenere eque e di giustizia”.
In data 06.11.2020 si costituiva in giudizio la in qualità di Controparte_3
Assicurazione designata per il F.G.V.S per la regione Campania la quale preliminarmente eccepiva la nullità e l'inammissibilità dell'atto di citazione.
Eccepiva altresì la prescrizione del diritto ex adverso esercitato e l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno della richiesta.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “affinché l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere: “1) in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione per le motivazioni sub 1); 2) sempre in via preliminare, dichiarare
l'avversa domanda improponibile ed improcedibile per le motivazione innanzi esposte;
3) nel merito, in via principale, dichiarare estinto il diritto esercitato ex adverso per intervenuta prescrizione;
4) dichiarare inammissibile la domanda formulata dal sig. per violazione dell'art. 283 D.Lgs. 209/05 o, in CP_2
subordine, contenere la condanna nei confronti della comparente nei limiti della somma eventualmente eccedente la franchigia di € 500,00 di cui alla citata disposizione;
5) sempre nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
6) in via gradata, dichiarare la responsabilità concorrente del sig. ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, contenere le CP_1
3 avverse richieste risarcitorie nei limiti del giusto e del provato, con esclusione delle voci di danno non allegate né dimostrate;
7) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare la comparente società nei limiti della somma determinata dai massimali di polizza;
8) in via istruttoria, ammettere tutti i mezzi richiesti nel presente atto, con espressa riserva di meglio ed ulteriormente articolare, produrre e controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte e nel rispetto dei termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c. che sin d'ora si chiedono. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 02.05.2023 veniva escusso il teste di parte attrice ed, all'esito, il Giudice nominava CTU il dott. Testimone_1 Per_2
.
[...]
All'udienza del 10.11.2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 10.05.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
In via preliminare ed assorbente deve dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per eccessiva genericità della stessa.
Ebbene, il profilo oggettivo della domanda introduttiva si articola nel petitum, la cosa oggetto della domanda e nella causa petendi, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa.
Il petitum si identifica con l'oggetto della domanda giudiziale e cioè con il risultato sostanziale che la parte attrice intende conseguire mediante l'intervento del Giudice.
Rappresenta, cioè, la manifestazione concreta della pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
La causa petendi, invece, identifica il titolo giuridico posto a fondamento della domanda ovvero il fatto costitutivo del diritto azionato, che ne specifica la genesi e il fondamento normativo. Si sostanzia, pertanto, nell'indicazione dei fatti ed elementi di diritto che sorreggono la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
L'art. 163 co. 3 n. 3 e 4, nel prescrivere la necessità di definire con l'atto di citazione
4 gli elementi oggettivi della domanda svolge una duplice funzione:consentire al
Giudice di individuare il thema decidendum al fine di garantire la piena osservanza del principio dispositivo in virtù del quale spetta esclusivamente alla parte che agisce in giudizio l'individuazione della portata della propria pretesa, econsentire, inoltre, al convenuto, di svolgere adeguatamente le proprie difese.
La sanzione della nullità prevista dall'art. 164 co. 4 è posta a presidio, dunque, del potere di cognizione del Giudice, al fine di consentirgli di avere piena conoscenza dei fatti controversi, e del diritto di difesa del convenuto, per garantirgli la consapevolezza dei fatti sui quali è fondata la pretesa della controparte. Ne deriva che la nullità opera solo quando nell'atto di citazione i fatti posti a fondamento della domanda sono rappresentati in modo tale da pregiudicare il potere di cognizione del giudice e il diritto di difesa del convenuto.
Devesi rilevare, in via preliminare, come gli attori e non abbiano CP_1 CP_2
assolto all'onere di fornire compiute e puntuali allegazioni in ordine alla concreta dinamica del sinistrodedotto in giudizio. Invero, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico e della verifica della sussistenza dei presupposti di responsabilità, sarebbe stato necessario che i medesimi precisassero, in modo dettagliato, le modalità di verificazione dell'evento, indicando i punti di impatto tra i veicoli coinvolti, la posizione degli stessi nell'immediatezza del fatto, nonché le rispettive traiettorie di marcia e le eventuali manovre antecedenti al momento del contatto.
Tali allegazioni, costituendo il fondamento logico e fattuale della pretesa risarcitoria, avrebbero dovuto trovare adeguato riscontro già nell'atto introduttivo del giudizio, oppure, in via integrativa, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., destinata,com'è noto, a definire in modo compiuto il thema decidendum e il thema probandum. Tuttavia, dall'esame dell'atto di citazione e delle successive difese scritte, non si evince alcuna descrizione coerente e circostanziata della dinamica dell'incidente, né risultano elementi idonei a consentire una ricostruzione attendibile dei momenti essenziali del sinistro, della posizione degli stessi, delle direzioni percorse.
5 La narrazione attorea, priva di indicazioni tecniche e di riferimenti oggettivi ai punti di urto e alla posizione finale dei mezzi, si risolve in un'esposizione meramente assertiva, che impedisce al Giudicante di valutare in modo fondato la dinamica causale e le eventuali violazioni di norme di circolazione asseritamente imputabili al veicolo rimasto non identificato.
La carenza di allegazioni puntuali e la mancanza di una rappresentazione concreta delle modalità di verificazione del sinistro determinano un significativo difetto di specificità nell'impianto fattuale posto a base della domanda.
La citazione va, quindi, dichiarata nulla.
Il rilievo pregiudiziale della nullità della domanda osta alla valutazione del merito della controversia.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico degli attori e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
EN VA, sulla domanda proposta e così CP_1 CP_2
provvede:
- dichiara la nullità della citazione;
- condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 3.809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf come per legge;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico degli attori;
6 Così deciso in Napoli il 30.10.25
Il Giudice
Dott.ssa EN VA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa EN VA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2133/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F.: ) residente in [...] C.F._1
Nazionale n. 96 nonché (C.F. residente CP_2 C.F._2
in Gaeta (LT) alla via Annunziata vico II, elettivamente domiciliati in San Giorgio a
Creamno alla via F. Turati, 13 presso l'avvocato Pasquale Ruotolo che li rappresenta e difende;
ATTORI
E
(P.I. ), nella qualità di impresa designata Controparte_3 P.IVA_1
alla gestione del F.G.V.S., per il territorio della Campania, con sede in Mogliano
Veneto (TV) alla Via Marocchesa n° 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott. e dott. , giusta procura del Controparte_4 Controparte_5
18.12.2014 per Notar di Treviso, Racc. 30367, Rep. Persona_1
1 186905, elett.te dom.ta in Volla (NA) al Viale Vesuvio n° 37, presso lo studio degli avv.ti Gennaro Lettieri ed Esther Lettieri, dai quali è rapp.ta e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti allegata in atti.
CONVENUTA
Conclusioni come da note scritte depositate dagli attori in data 03.07.2025 e dalla convenuta in data 19.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio, CP_1 CP_2
dinanzi all'On.le Giudice adito, la , nella qualità di Controparte_3
impresa designata alla gestione del F.G.V.S., per il territorio della Campania al fine di sentirla condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni materiali e fisici patiti a seguito del sinistro stradale occorso in Napoli in data
02.11.2011 alle ore 00.10 circa.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, conducente del CP_1
motociclo SH tg. DF/27694 di proprietà di , procedeva su Piazza CP_2
IC De LA in Napoli allorquando, giunto in prossimità della Questura, veniva urtato da un veicolo, che lo faceva rovinare al suolo. L'auto investitrice restava ignota in quanto il conducente,dopo l'investimento, si allontanava precipitosamente, omettendo di prestare soccorso ed impedendo altresì la propria identificazione.
A causa del violento impatto, subiva gravi lesioni che rendevano CP_1
necessario il trasporto presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli ove gli diagnosticavano
“trauma cranico facciale con piccolo focolaio lacero contusivo frontale dx”. Anche il motoveicolo di proprietà di riportava danni materiali. CP_2
2 Agivano dunque in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
Tribunale accertare la fondatezza della domanda ex art. 283 e ss D.Lgs 209/2005 e per l'effetto condannare la convenuta compagnia in qualità di Controparte_3
Assicurazione designata per il F.G.V.S., C.F. – P.I. in P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del sig. di € CP_1
46.033,50 per le lesioni subite dallo stesso e del sig. per i danni CP_2
materiali arrecati al veicolo di sua proprietà per la somma di € 1.204,98 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto fino al soddisfo;
condannare quest'ultima al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e Cpa, come per legge oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dì del fatto fino al soddisfo, o a quelle maggiori somme che l'On. Giudice di voglia ritenere eque e di giustizia”.
In data 06.11.2020 si costituiva in giudizio la in qualità di Controparte_3
Assicurazione designata per il F.G.V.S per la regione Campania la quale preliminarmente eccepiva la nullità e l'inammissibilità dell'atto di citazione.
Eccepiva altresì la prescrizione del diritto ex adverso esercitato e l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno della richiesta.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “affinché l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere: “1) in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione per le motivazioni sub 1); 2) sempre in via preliminare, dichiarare
l'avversa domanda improponibile ed improcedibile per le motivazione innanzi esposte;
3) nel merito, in via principale, dichiarare estinto il diritto esercitato ex adverso per intervenuta prescrizione;
4) dichiarare inammissibile la domanda formulata dal sig. per violazione dell'art. 283 D.Lgs. 209/05 o, in CP_2
subordine, contenere la condanna nei confronti della comparente nei limiti della somma eventualmente eccedente la franchigia di € 500,00 di cui alla citata disposizione;
5) sempre nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
6) in via gradata, dichiarare la responsabilità concorrente del sig. ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, contenere le CP_1
3 avverse richieste risarcitorie nei limiti del giusto e del provato, con esclusione delle voci di danno non allegate né dimostrate;
7) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare la comparente società nei limiti della somma determinata dai massimali di polizza;
8) in via istruttoria, ammettere tutti i mezzi richiesti nel presente atto, con espressa riserva di meglio ed ulteriormente articolare, produrre e controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte e nel rispetto dei termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c. che sin d'ora si chiedono. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 02.05.2023 veniva escusso il teste di parte attrice ed, all'esito, il Giudice nominava CTU il dott. Testimone_1 Per_2
.
[...]
All'udienza del 10.11.2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 10.05.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
In via preliminare ed assorbente deve dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per eccessiva genericità della stessa.
Ebbene, il profilo oggettivo della domanda introduttiva si articola nel petitum, la cosa oggetto della domanda e nella causa petendi, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa.
Il petitum si identifica con l'oggetto della domanda giudiziale e cioè con il risultato sostanziale che la parte attrice intende conseguire mediante l'intervento del Giudice.
Rappresenta, cioè, la manifestazione concreta della pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
La causa petendi, invece, identifica il titolo giuridico posto a fondamento della domanda ovvero il fatto costitutivo del diritto azionato, che ne specifica la genesi e il fondamento normativo. Si sostanzia, pertanto, nell'indicazione dei fatti ed elementi di diritto che sorreggono la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
L'art. 163 co. 3 n. 3 e 4, nel prescrivere la necessità di definire con l'atto di citazione
4 gli elementi oggettivi della domanda svolge una duplice funzione:consentire al
Giudice di individuare il thema decidendum al fine di garantire la piena osservanza del principio dispositivo in virtù del quale spetta esclusivamente alla parte che agisce in giudizio l'individuazione della portata della propria pretesa, econsentire, inoltre, al convenuto, di svolgere adeguatamente le proprie difese.
La sanzione della nullità prevista dall'art. 164 co. 4 è posta a presidio, dunque, del potere di cognizione del Giudice, al fine di consentirgli di avere piena conoscenza dei fatti controversi, e del diritto di difesa del convenuto, per garantirgli la consapevolezza dei fatti sui quali è fondata la pretesa della controparte. Ne deriva che la nullità opera solo quando nell'atto di citazione i fatti posti a fondamento della domanda sono rappresentati in modo tale da pregiudicare il potere di cognizione del giudice e il diritto di difesa del convenuto.
Devesi rilevare, in via preliminare, come gli attori e non abbiano CP_1 CP_2
assolto all'onere di fornire compiute e puntuali allegazioni in ordine alla concreta dinamica del sinistrodedotto in giudizio. Invero, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico e della verifica della sussistenza dei presupposti di responsabilità, sarebbe stato necessario che i medesimi precisassero, in modo dettagliato, le modalità di verificazione dell'evento, indicando i punti di impatto tra i veicoli coinvolti, la posizione degli stessi nell'immediatezza del fatto, nonché le rispettive traiettorie di marcia e le eventuali manovre antecedenti al momento del contatto.
Tali allegazioni, costituendo il fondamento logico e fattuale della pretesa risarcitoria, avrebbero dovuto trovare adeguato riscontro già nell'atto introduttivo del giudizio, oppure, in via integrativa, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., destinata,com'è noto, a definire in modo compiuto il thema decidendum e il thema probandum. Tuttavia, dall'esame dell'atto di citazione e delle successive difese scritte, non si evince alcuna descrizione coerente e circostanziata della dinamica dell'incidente, né risultano elementi idonei a consentire una ricostruzione attendibile dei momenti essenziali del sinistro, della posizione degli stessi, delle direzioni percorse.
5 La narrazione attorea, priva di indicazioni tecniche e di riferimenti oggettivi ai punti di urto e alla posizione finale dei mezzi, si risolve in un'esposizione meramente assertiva, che impedisce al Giudicante di valutare in modo fondato la dinamica causale e le eventuali violazioni di norme di circolazione asseritamente imputabili al veicolo rimasto non identificato.
La carenza di allegazioni puntuali e la mancanza di una rappresentazione concreta delle modalità di verificazione del sinistro determinano un significativo difetto di specificità nell'impianto fattuale posto a base della domanda.
La citazione va, quindi, dichiarata nulla.
Il rilievo pregiudiziale della nullità della domanda osta alla valutazione del merito della controversia.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico degli attori e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
EN VA, sulla domanda proposta e così CP_1 CP_2
provvede:
- dichiara la nullità della citazione;
- condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 3.809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf come per legge;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico degli attori;
6 Così deciso in Napoli il 30.10.25
Il Giudice
Dott.ssa EN VA
7