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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2024, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis c.c.., 473- bis 29 e 51 c.p.c., iscritto al n.
3756/2023 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato per la decisione all'udienza del 29 gennaio 2024, e vertente
TRA
c.f. nata in [...] Parte_1 C.F._1
DOMINICANA il 29/09/1990 elettivamente domiciliata in Pompei alla via S.
Abbondio 157/C presso lo studio dell'avv. Loredana Del Sorbo che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso introduttivo;
, (C.F. nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], elett.te dom.to in Roma alla via
Pompeo Magno, 94 presso lo studio dell'avv. Lara Scarcella dalla quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 28.07.2023 e Parte_1 Pt_2 premettevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale
[...] nasceva, in data 02.04.2012, il figlio riconosciuto sin dalla nascita da Per_1
1 entrambi i genitori;
che il Tribunale di Torre Annunziata in data 16.12.2019 disponeva l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre e poneva a carico della un assegno di mantenimento di euro Pt_1
150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che nel corso del reclamo spiegato dalla alla Corte di Appello di Napoli avverso il predetto decreto, le Pt_1 parti nel confermare quanto già previsto dal Tribunale circa l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso il padre, concordavano un mantenimento di euro 100,00 mensili a carico della madre, in considerazione della temporanea condizione economica sfavorevole in cui la stessa versava, oltre il 50% delle spese straordinarie, e la Corte di appello di Napoli recepiva l'accordo con decreto n.
3500/2020; che la al fine di migliorare la propria condizione economica, non Pt_1 avendo trovato in Italia adeguata occupazione, nel mese di aprile 2022 si era trasferita in Germania;
che attualmente la stessa aveva trovato in Germania un lavoro a tempo indeterminato e si era unita in matrimonio con un nuovo compagno, con il quale conviveva in un'abitazione ampia e confortevole nella quale era stata approntata anche una stanza per il figlio.
Tanto rappresentato, essendo mutate le condizioni di fatto esistenti all'epoca dei precedenti accordi, le parti concordemente ne chiedevano la modifica alle condizioni riportate in ricorso, tenuto conto sia della distanza geografica della Pt_1 trasferitasi all'estero, dal luogo di abituale domicilio del figlio sia del mutamento in meglio della sua condizione economica.
All'uopo si evidenzia che con decreto del Tribunale di Torre Annunziata del
16.12.2019, come riportato dalla Corte di Appello in sede di reclamo, venivano assunta la seguente regolamentazione: “1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con residenza privilegiata presso il padre;
2) Persona_2 dispone che la madre veda e tenga con sé il figlio minore: due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola 8 o in mancanza dalle ore 16,00) alle ore
20,00; a week-end alterni il sabato dall'uscita di scuola ( o in mancanza dalle ore
16,00) alle ore 20.00 della domenica;
le festività natalizie (ad anni alterni il periodo dal 21 al 29 dicembre o il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio), le festività pasquali
(ad anni alterni la Pasqua e la Pasquetta) e le altre ricorrenze (compleanni e onomastici ed altre festività); 15 giorni continuativi nel periodo estivo, da concordare preventivamente con il padre entro il mese di maggio;
3) determina il contributo al mantenimento del figlio da parte della madre, nella somma complessiva di € 150,00 mensili, importo da rivalutare annualmente secondo indici Istat, a decorrere dal luglio
2 2020; 4) pone a carico della madre, altresì, il 30% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive), relative al figlio”.
Con il reclamo spiegato avverso il predetto decreto la chiedeva fissarsi presso Pt_1 di lei il domicilio privilegiato del figlio con assegno di contributo al mantenimento a carico del padre, e le parti all'udienza del 15.07.2020 comparse personalmente dinnanzi alla Corte di Appello, raggiungevano un accordo nei seguenti termini: affido condiviso del minore con collocazione privilegiata presso il padre;
diritto di visita previsto per la madre nei giorni di lunedi e mercoledi dalle ore 18.30 fino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola (nel periodo scolastico) o presso l'abitazione paterna, o nei giorni di martedì e giovedì con le stesse modalità nella settimana in cui il minore resta con il padre per il week.end, nonché a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18.30 al lunedì mattina;
l'assegno di mantenimento posto a carico della veniva ridotto ad euro 100,00 mensili in considerazione Pt_1 della condizione economica sfavorevole di quest'ultima, e per il resto venivano confermate le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Torre Annunziata.
La corte di Appello recepiva il predetto accordo con decreto n. 3500/2020 del 3 agosto 2020 (cfr decreto e verbale di udienza innanzi alla Corte di Appello di Napoli allegato in atti).
Comparse personalmente le parti all'udienza del 29 gennaio 2024 le stesse confermavano di volere modificare le condizioni preesistenti in ordine alla disciplina del diritto di visita del figlio minore, ed all'obbligo di mantenimento di quest'ultimo gravante sulla madre, nei termini di cui al ricorso, come precisati e parzialmente modificati in udienza.
In particolare sia la che il dichiaravano di aver un rapporto Pt_1 Pt_2 improntato al dialogo e ad una serena gestione del figlio la Per_1 Pt_1 rappresentava di avere difficoltà lavorative ed economiche nel rientrare in Italia una volta al mese, ma si rendeva disponibile a farlo una volta ogni due mesi, e rappresentava che il figlio aveva trascorso con lei l'intero mese di agosto Per_1
2023 ed il Natale, di sentirlo quotidianamente via telefono, e di stare già attuando di comune accordo con il le previsioni di cui al ricorso. Pt_2
In merito alla sua posizione economica la rappresentava che in Germania Pt_1 lavorava nell'impresa di costruzione di cui era socia unitamente al marito, ma che si trattava di un'attività iniziata ad ottobre 2023, per cui non era in grado di indicare il reddito mensile percepito, e precisava che prima percepiva euro 1.000,00 netti al mese, lavorando come responsabile di sala in un ristorante.
3 Il dichiarava la sua disponibilità affinchè la potesse stare con il figlio Pt_2 Pt_1
ogni volta possibile;
dichiarava che quest'ultimo frequenta la prima media Per_1 senza alcun tipo di problema né scolastico né relazionale e che sentiva la madre telefonicamente ogni giorno;
precisava di vivere con il figlio in una casa di sua proprietà, di essere titolare di un'agenzia di viaggio ed percepire un reddito annuo lordo di circa euro 40.000,00 o 50.000,00, di avvalersi e di collaboratori nella gestione dell'attività lavorativa e di riuscire, pertanto, ad occuparsi pienamente del figlio minore.
Le parti dunque concordavano di integrare la disciplina del diritto di visita di cui al capo k) del ricorso, sia inserendo la previsione di videochiamate libere quotidiane tra la madre e il minore, sia prevedendo che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno un weekend ogni due mesi rientrando in Italia.
I difensori chiarivano anche che per quanto riguarda i capi b) (ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso di lui), c)
(Ciascun Genitore prenderà decisione di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto l'altro genitore) d) (Ciascun genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio, e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinchè entrambi possano avere accesso ai documenti stessi); e) (ciascun genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola o dalle strutture mediche);
f) (ciascun genitore ha la facoltà indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino) e g) (entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i minori) del ricorso, che gli stessi devono intendersi con riferimento al fatto che ciascun genitore potrà prendere autonomamente decisioni di ordinaria amministrazione.
Il G.I. rimetteva la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM per le conclusioni di sua competenza.
Il Pm in data 11.03.2024 esprimeva parere favorevole.
Osserva il collegio come le modifiche concordate dalle parti possano essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse del minore il regime delle visite, come concordato fra le parti, e Per_1 tenuto conto della residenza all'estero della infatti, soddisfa il diritto del Pt_1 minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata.
4 Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto fra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da e così provvede : Parte_1 Parte_2
1) modifica il decreto del Tribunale di Torre Annunziata del 16.12.2019 come modificato dal decreto n. 3500/2020 del 03.08.2020 reso dalla Corte di
Appello di Napoli in ordine alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario ed all'obbligo di mantenimento del minore e per l'effetto:
2) Dispone che la madre potrà sentire quotidianamente il minore tramite videochiamate libere, e potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno un week- end ogni due mesi rientrando in Italia;
3) Dispone che la madre terrà con sé il figlio minore in Germania durante il periodo delle vacanze di Natale per sette giorni consecutivi, alternando negli anni la settimana di Natale e quella di Capodanno (da concordarsi nelle modalità, entro il 5 dicembre di ogni anno); durante le vacanze di Pasqua sette giorni consecutivi ad anni alterni (da concordarsi nelle modalità, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle vacanze pasquali); durante il periodo estivo, anche al fine di agevolare il rapporto madre-figlio e garantire la bigenitorialità, trascorrerà consecutivamente assieme alla madre, in Germania, i Per_1 giorni dal 31 luglio al 31 agosto. trascorrerà le prime due settimane Per_1 del mese di settembre con il padre in Italia o all'estero, compatibilmente con gli impegni scolastici. I genitori concorderanno in ogni caso, nelle modalità, entro il 30 maggio di ogni anno, le vacanze estive del figlio I genitori si Per_1 rilasciano il consenso reciproco per i viaggi all'estero con il figlio minore
Per_1
4) La madre verserà per il figlio minore la somma di euro 350,00 a titolo di mantenimento entro il 5 di ogni mese con ricarica posta pay, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche come da protocollo del
Tribunale di Torre Annunziata;
5) ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso di lui;
ciascun genitore prenderà decisioni di emergenza quando
è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto l'altro genitore;
ciascun genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio, e deve firmare qualsiasi
5 documentazione necessaria affinchè entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
ciascun genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola o dalle strutture mediche;
ciascun genitore ha la facoltà indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino;
entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i minori;
6) ciascun genitore avrà l'indirizzo di casa e di lavoro dell'altro, nonché tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto;
7) nell'eventualità che le parti non concordino decisioni circa i bisogni scolastici, educativi, di salute ludiche ed extracurricolari del figlio, la decisione finale sarà presa dal giudice tutelare;
8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
9) Dà atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
10) Conferma per il resto quanto previsto nel decreto n. 3500/2020 della Corte di
Appello di Napoli in ordine all'affido condiviso del minore ed alla sua collocazione prevalente presso il padre;
11) Spese compensate
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 26.03.2024
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott. ssa Marianna Lopiano
6
Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis c.c.., 473- bis 29 e 51 c.p.c., iscritto al n.
3756/2023 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato per la decisione all'udienza del 29 gennaio 2024, e vertente
TRA
c.f. nata in [...] Parte_1 C.F._1
DOMINICANA il 29/09/1990 elettivamente domiciliata in Pompei alla via S.
Abbondio 157/C presso lo studio dell'avv. Loredana Del Sorbo che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso introduttivo;
, (C.F. nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], elett.te dom.to in Roma alla via
Pompeo Magno, 94 presso lo studio dell'avv. Lara Scarcella dalla quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 28.07.2023 e Parte_1 Pt_2 premettevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale
[...] nasceva, in data 02.04.2012, il figlio riconosciuto sin dalla nascita da Per_1
1 entrambi i genitori;
che il Tribunale di Torre Annunziata in data 16.12.2019 disponeva l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre e poneva a carico della un assegno di mantenimento di euro Pt_1
150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che nel corso del reclamo spiegato dalla alla Corte di Appello di Napoli avverso il predetto decreto, le Pt_1 parti nel confermare quanto già previsto dal Tribunale circa l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso il padre, concordavano un mantenimento di euro 100,00 mensili a carico della madre, in considerazione della temporanea condizione economica sfavorevole in cui la stessa versava, oltre il 50% delle spese straordinarie, e la Corte di appello di Napoli recepiva l'accordo con decreto n.
3500/2020; che la al fine di migliorare la propria condizione economica, non Pt_1 avendo trovato in Italia adeguata occupazione, nel mese di aprile 2022 si era trasferita in Germania;
che attualmente la stessa aveva trovato in Germania un lavoro a tempo indeterminato e si era unita in matrimonio con un nuovo compagno, con il quale conviveva in un'abitazione ampia e confortevole nella quale era stata approntata anche una stanza per il figlio.
Tanto rappresentato, essendo mutate le condizioni di fatto esistenti all'epoca dei precedenti accordi, le parti concordemente ne chiedevano la modifica alle condizioni riportate in ricorso, tenuto conto sia della distanza geografica della Pt_1 trasferitasi all'estero, dal luogo di abituale domicilio del figlio sia del mutamento in meglio della sua condizione economica.
All'uopo si evidenzia che con decreto del Tribunale di Torre Annunziata del
16.12.2019, come riportato dalla Corte di Appello in sede di reclamo, venivano assunta la seguente regolamentazione: “1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con residenza privilegiata presso il padre;
2) Persona_2 dispone che la madre veda e tenga con sé il figlio minore: due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola 8 o in mancanza dalle ore 16,00) alle ore
20,00; a week-end alterni il sabato dall'uscita di scuola ( o in mancanza dalle ore
16,00) alle ore 20.00 della domenica;
le festività natalizie (ad anni alterni il periodo dal 21 al 29 dicembre o il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio), le festività pasquali
(ad anni alterni la Pasqua e la Pasquetta) e le altre ricorrenze (compleanni e onomastici ed altre festività); 15 giorni continuativi nel periodo estivo, da concordare preventivamente con il padre entro il mese di maggio;
3) determina il contributo al mantenimento del figlio da parte della madre, nella somma complessiva di € 150,00 mensili, importo da rivalutare annualmente secondo indici Istat, a decorrere dal luglio
2 2020; 4) pone a carico della madre, altresì, il 30% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive), relative al figlio”.
Con il reclamo spiegato avverso il predetto decreto la chiedeva fissarsi presso Pt_1 di lei il domicilio privilegiato del figlio con assegno di contributo al mantenimento a carico del padre, e le parti all'udienza del 15.07.2020 comparse personalmente dinnanzi alla Corte di Appello, raggiungevano un accordo nei seguenti termini: affido condiviso del minore con collocazione privilegiata presso il padre;
diritto di visita previsto per la madre nei giorni di lunedi e mercoledi dalle ore 18.30 fino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola (nel periodo scolastico) o presso l'abitazione paterna, o nei giorni di martedì e giovedì con le stesse modalità nella settimana in cui il minore resta con il padre per il week.end, nonché a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18.30 al lunedì mattina;
l'assegno di mantenimento posto a carico della veniva ridotto ad euro 100,00 mensili in considerazione Pt_1 della condizione economica sfavorevole di quest'ultima, e per il resto venivano confermate le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Torre Annunziata.
La corte di Appello recepiva il predetto accordo con decreto n. 3500/2020 del 3 agosto 2020 (cfr decreto e verbale di udienza innanzi alla Corte di Appello di Napoli allegato in atti).
Comparse personalmente le parti all'udienza del 29 gennaio 2024 le stesse confermavano di volere modificare le condizioni preesistenti in ordine alla disciplina del diritto di visita del figlio minore, ed all'obbligo di mantenimento di quest'ultimo gravante sulla madre, nei termini di cui al ricorso, come precisati e parzialmente modificati in udienza.
In particolare sia la che il dichiaravano di aver un rapporto Pt_1 Pt_2 improntato al dialogo e ad una serena gestione del figlio la Per_1 Pt_1 rappresentava di avere difficoltà lavorative ed economiche nel rientrare in Italia una volta al mese, ma si rendeva disponibile a farlo una volta ogni due mesi, e rappresentava che il figlio aveva trascorso con lei l'intero mese di agosto Per_1
2023 ed il Natale, di sentirlo quotidianamente via telefono, e di stare già attuando di comune accordo con il le previsioni di cui al ricorso. Pt_2
In merito alla sua posizione economica la rappresentava che in Germania Pt_1 lavorava nell'impresa di costruzione di cui era socia unitamente al marito, ma che si trattava di un'attività iniziata ad ottobre 2023, per cui non era in grado di indicare il reddito mensile percepito, e precisava che prima percepiva euro 1.000,00 netti al mese, lavorando come responsabile di sala in un ristorante.
3 Il dichiarava la sua disponibilità affinchè la potesse stare con il figlio Pt_2 Pt_1
ogni volta possibile;
dichiarava che quest'ultimo frequenta la prima media Per_1 senza alcun tipo di problema né scolastico né relazionale e che sentiva la madre telefonicamente ogni giorno;
precisava di vivere con il figlio in una casa di sua proprietà, di essere titolare di un'agenzia di viaggio ed percepire un reddito annuo lordo di circa euro 40.000,00 o 50.000,00, di avvalersi e di collaboratori nella gestione dell'attività lavorativa e di riuscire, pertanto, ad occuparsi pienamente del figlio minore.
Le parti dunque concordavano di integrare la disciplina del diritto di visita di cui al capo k) del ricorso, sia inserendo la previsione di videochiamate libere quotidiane tra la madre e il minore, sia prevedendo che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno un weekend ogni due mesi rientrando in Italia.
I difensori chiarivano anche che per quanto riguarda i capi b) (ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso di lui), c)
(Ciascun Genitore prenderà decisione di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto l'altro genitore) d) (Ciascun genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio, e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinchè entrambi possano avere accesso ai documenti stessi); e) (ciascun genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola o dalle strutture mediche);
f) (ciascun genitore ha la facoltà indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino) e g) (entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i minori) del ricorso, che gli stessi devono intendersi con riferimento al fatto che ciascun genitore potrà prendere autonomamente decisioni di ordinaria amministrazione.
Il G.I. rimetteva la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM per le conclusioni di sua competenza.
Il Pm in data 11.03.2024 esprimeva parere favorevole.
Osserva il collegio come le modifiche concordate dalle parti possano essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse del minore il regime delle visite, come concordato fra le parti, e Per_1 tenuto conto della residenza all'estero della infatti, soddisfa il diritto del Pt_1 minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata.
4 Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto fra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da e così provvede : Parte_1 Parte_2
1) modifica il decreto del Tribunale di Torre Annunziata del 16.12.2019 come modificato dal decreto n. 3500/2020 del 03.08.2020 reso dalla Corte di
Appello di Napoli in ordine alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario ed all'obbligo di mantenimento del minore e per l'effetto:
2) Dispone che la madre potrà sentire quotidianamente il minore tramite videochiamate libere, e potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno un week- end ogni due mesi rientrando in Italia;
3) Dispone che la madre terrà con sé il figlio minore in Germania durante il periodo delle vacanze di Natale per sette giorni consecutivi, alternando negli anni la settimana di Natale e quella di Capodanno (da concordarsi nelle modalità, entro il 5 dicembre di ogni anno); durante le vacanze di Pasqua sette giorni consecutivi ad anni alterni (da concordarsi nelle modalità, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle vacanze pasquali); durante il periodo estivo, anche al fine di agevolare il rapporto madre-figlio e garantire la bigenitorialità, trascorrerà consecutivamente assieme alla madre, in Germania, i Per_1 giorni dal 31 luglio al 31 agosto. trascorrerà le prime due settimane Per_1 del mese di settembre con il padre in Italia o all'estero, compatibilmente con gli impegni scolastici. I genitori concorderanno in ogni caso, nelle modalità, entro il 30 maggio di ogni anno, le vacanze estive del figlio I genitori si Per_1 rilasciano il consenso reciproco per i viaggi all'estero con il figlio minore
Per_1
4) La madre verserà per il figlio minore la somma di euro 350,00 a titolo di mantenimento entro il 5 di ogni mese con ricarica posta pay, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche come da protocollo del
Tribunale di Torre Annunziata;
5) ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso di lui;
ciascun genitore prenderà decisioni di emergenza quando
è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto l'altro genitore;
ciascun genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio, e deve firmare qualsiasi
5 documentazione necessaria affinchè entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
ciascun genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola o dalle strutture mediche;
ciascun genitore ha la facoltà indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino;
entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i minori;
6) ciascun genitore avrà l'indirizzo di casa e di lavoro dell'altro, nonché tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto;
7) nell'eventualità che le parti non concordino decisioni circa i bisogni scolastici, educativi, di salute ludiche ed extracurricolari del figlio, la decisione finale sarà presa dal giudice tutelare;
8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
9) Dà atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
10) Conferma per il resto quanto previsto nel decreto n. 3500/2020 della Corte di
Appello di Napoli in ordine all'affido condiviso del minore ed alla sua collocazione prevalente presso il padre;
11) Spese compensate
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 26.03.2024
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott. ssa Marianna Lopiano
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