TAR
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01834/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 02912 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01834/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1834 del 2025, proposto dal Condominio sito in Palermo via Aquileia n. 92, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Carducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, piazza
Giovanni PA II n. 34;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa
Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
ZZ & LE S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Palmigiano, con domicilio digitale N. 01834/2025 REG.RIC.
come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, via
OL PI n. 11;
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio-diniego formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata in data 30.07.2025 al fine di visionare ed estrarre copia della documentazione antincendio dell'immobile intestato alla ditta
“ZZ & LE spa”, sito in Palermo, con accesso dal civico 82/C di via
Aquileia, piano S1, censito al N.C.E.U. di Palermo al fg. 39 p.lla 772 sub. 1-2-4-5-12, nonché con accesso dai civici nn. 4261/4267 di viale della Regione Siciliana Nord-
Ovest, piano S1, censito al N.C.E.U. di Palermo al fg. 39 p.lla 772 sub. 6-7-8-11;
- della nota prot. n. 0031148 del 03.09.2025 trasmessa via pec in pari data, con la quale, dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso e la formazione del silenzio rigetto, il Responsabile del procedimento -
Responsabile dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria e il Dirigente Vicario sospendevano l'istanza ex art. 25 l.n.241/1990 in attesa di chiarimenti, rappresentando che, decorsi
10 giorni, la stessa sarebbe stata archiviata, e comunicando alla controinteressata che, nello stesso termine, avrebbe potuto presentare una motivata opposizione;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma
4, c.p.a,, all'esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente con istanza del
30 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 01834/2025 REG.RIC.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Dipartimento
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, del Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Palermo e della società ZZ & LE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Francesco
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, il Condominio ricorrente agisce per la declaratoria di illegittimità del silenzio-diniego formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata in data 30.07.2025 al fine di visionare ed estrarre copia della documentazione antincendio dell'immobile intestato alla società
“ZZ & LE spa”, sito in Palermo, con accesso dal civico 82/C di via
Aquileia, piano S1.
2. Espone in punto di fatto che:
- in data 15.07.2020, un mezzo di proprietà della predetta società sfondava – verosimilmente, a causa di una grande quantità di acqua piovana affluita, attraverso la rampa di accesso di viale Regione Siciliana, nel seminterrato in uso della controinteressata, adiacente a quello del Condominio ricorrente, quest'ultimo avente accesso da via Aquileia n. 84 – la parete di separazione tra i due seminterrati e, proseguendo la sua corsa, abbatteva anche il muro diametralmente opposto che separava il seminterrato del Condominio da quello di proprietà di altro soggetto privato;
- l'abbattimento del muro di separazione dei due seminterrati, causato dal predetto mezzo, avrebbe determinato l'improvviso afflusso di un'enorme quantità di acqua che avrebbe causato – all'interno dei locali sottostanti al Condominio ricorrente – una serie N. 01834/2025 REG.RIC.
di danni sia alle parti comuni che alla (allora) proprietà individuale del piano seminterrato;
- a seguito della richiesta del proprietario del piano seminterrato di risarcimento dei danni subiti e dei costi sostenuti, inoltrata al Condominio, quest'ultimo diffidava, in tata 9 luglio 2025, la ZZ & LE s.p.a. a risarcire tutti i danni subiti a causa del sinistro sopra descritto;
- in data 30.07.2025, tramite tecnico all'uopo delegato, il Condominio ricorrente trasmetteva al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, un'istanza di accesso finalizzata a prendere visione ed estrarre copia della documentazione antincendio dell'immobile intestato alla controinteressata, al fine di verificare se il mezzo potesse legittimamente sostare nel seminterrato della ZZ & LE;
- all'istanza di accesso veniva allegata la delega al proprio tecnico per la richiesta accesso agli atti, rilasciata dall'amministratore, i verbali di assemblea del 28.02.2025,
(con il quale il Condominio conferiva l'incarico al proprio tecnico di fiducia) e del
24.06.2025 (con il quale quest'ultimo, l'avvocato ed il tecnico venivano incaricati di procedere alla diffida e agli accertamenti conseguenziali) e la diffida inoltrata alla società controinteressata;
- nei successivi trenta giorni, l'Amministrazione restava silente, sicché si formava il silenzio-diniego ex art. 25 comma 4 l.n. 241/1990;
- con nota del 3 settembre 2025, inviata anche alla ZZ & LE s.p.a. individuata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, quale soggetto “contro- interessato”, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo rappresentava che
“… non si evince il collegamento diretto tra l'interesse legale e legittimo all'accesso agli atti richiesto relativo alla conformità dell'attività “ZZ e LE spa”, alle norme di Prevenzione Incendi e l'evento incidentale rappresentato. È invece evidente una correlazione tra i fatti citati e l'attività di soccorso tecnico urgente espletata da parte del personale VVF (…) in data 17/07/2020 (…) in occasione degli eventi N. 01834/2025 REG.RIC.
meteorologici del 15/07/2020 (…). In attesa di quanto sopra richiesto alle parti,
l'istanza viene sospesa e decorso il termine di legge di 10 giorni, verrà archiviata”.
3. Il mezzo di tutela all'esame, notificato il 29 settembre 2025 e depositato il 10 ottobre successivo, è affidato ad un articolato motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto del 3 settembre 2025, in quanto adottato successivamente alla scadenza del termine di conclusione del procedimento, quando già si era formato il diniego tacito dell'istanza. Deduce in particolare che la richiesta di accesso sarebbe finalizzata a verificare se, all'epoca del sinistro (15.07.2020), la controinteressata fosse in possesso di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta e/o, in genere, di tutto quanto prescritto dalla normativa in materia di prevenzione incendi, con riferimento al parcheggio e/o sosta di veicoli, risultando dirimente, al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche nei suoi confronti.
4. L'Amministrazione intimata e la controinteressata ZZ & LE S.p.A. si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa erariale ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe dato corso a quanto richiesto dall'odierno ricorrente, ritenendo che gli atti attestanti la conformità alle norme di prevenzione incendi della controinteressata non avessero alcun nesso strumentale con il danno oggetto di contenzioso tra le parti, riguardante l'abbattimento dei muri di tompagno da un furgone della stessa ditta e l'allagamento dei locali interrati a seguito delle avverse condizioni meteo che hanno interessato la città nel giorno del sinistro; inoltre la genericità dell'istanza avrebbe impedito di ravvisare un interesse difensivo del richiedente prevalente su eventuali interessi contrapposti alla riservatezza.
Anche la controinteressata ha eccepito la genericità dell'istanza formulata dal
Condominio ricorrente, a mezzo del tecnico delegato il quale nulla riferirebbe in ordine all'interesse concreto ed attuale del Condominio all'esibizione della documentazione richiesta, né individuerebbe in modo specifico i documenti di cui N. 01834/2025 REG.RIC.
viene richiesto l'accesso; peraltro tale genericità non potrebbe essere sanata con il ricorso introduttivo del presente giudizio con il quale il Condominio avrebbe provato, invano, a specificare le ragioni sottese all'esibizione documentale.
5. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è fondato alla stregua di quanto si andrà ad illustrare.
Ai sensi dell'art. 22, co. 1 lett. b) della L. n. 241/90 il diritto di accesso spetta a tutti i soggetti interessati, intendendosi per tali “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.
In base a tale disposizione, possono accedere ai documenti amministrativi i soggetti privati sia in quanto portatori di interessi egoistici e personali sia in quanto portatori di interessi pubblici o diffusi; la norma non ha introdotto un'azione popolare volta a consentire un controllo generalizzato sull'attività amministrativa: tant'è che ha contestualmente definito quell'interesse come finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 29 aprile 2025, n. 3599).
Inoltre è necessario avere un interesse diretto, concreto ed attuale; l'interesse è diretto quando è personale cioè pertinente alla sfera dell'interessato; è concreto quando è collegato al bene della vita convolto nel documento; è attuale in quanto non meramente potenziale, considerata l'attinenza anche ad eventuali profili risarcitori.
L'interesse del soggetto istante deve infine corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che è sufficiente qualsiasi interesse differenziato e protetto dall'ordinamento purché serio e non emulativo anche se non immediatamente azionabile in giudizio. In ogni caso “essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l'interesse rivendicato N. 01834/2025 REG.RIC.
possa considerarsi diretto, concreto e attuale, essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento” (Cons. Stato, Ad. Plen. 24 aprile
2012 n. 7).
In difetto di un siffatto interesse, il diniego di accesso agli atti può essere legittimamente opposto in ragione della genericità dell'istanza sia sotto il profilo dei documenti richiesti sia sotto quello del labile interesse all'ostensione, atteggiandosi l'indeterminatezza della domanda ad un sostanziale controllo generalizzato sull'attività amministrativa (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 11 marzo 2024, n.
1601).
Nel caso di specie non merita condivisione quanto sostenuto dalle parti resistenti in ordine alla genericità dell'istanza di accesso del ricorrente.
Può ritenersi rispettato quanto richiesto dal comma 2 dell'art. 25 della L. 241/90 in ordine al fatto che l'istanza di accesso debba essere motivata affinché
l'amministrazione destinataria della stessa possa concretamente valutare la sussistenza in capo al richiedente di quell'interesse, richiesto dalla sopra citata giurisprudenza, come indefettibile presupposto del diritto di accesso.
Ed invero il ricorrente vanta un interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere l'accesso dei documenti richiesti in quanto la certificazione richiesta è finalizzata a tutelare le proprie posizioni giuridiche nei confronti della società controinteressata ed in particolare a promuovere un giudizio di risarcimento danni nei suoi confronti.
Detto interesse è chiaramente evincibile dall'istanza di accesso alla quale risultano allegate anche la diffida notificata alla controinteressata in data 9 luglio 2025 e le deliberazioni assembleari sopra citate.
Sotto tale profilo, come fatto palese dall'art. 24 comma 7, della l. n. 241 del 1990
(secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri N. 01834/2025 REG.RIC.
interessi giuridici”) va precisato che l'accesso deve essere riconosciuto e garantito nella sua strumentalità rispetto ad ogni forma di “tutela”, sia giudiziale che stragiudiziale, anche solo meramente prospettica e potenziale (Cons. Stato Sez. V, 23 maggio 2023 n. 5113): e ciò perché, per un verso, l'accesso costituisce di per sé un bene della vita, meritevole di riconoscimento e salvaguardia indipendentemente dalla lesione della correlata e sottostante posizione giuridica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213) e, per altro verso, l'opzione in ordine ai rimedi da attivare ove l'interessato ritenesse, nella sua autonomia decisionale, lesa la propria situazione giuridica soggettiva non può essere rimessa, per giunta in via anticipata, all'Amministrazione o al soggetto depositario dei documenti (cfr. Cons. Stato, sez. V,
27 giugno 2018, n. 3953, nonché Id., Sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4372, nel senso che l'accesso serva anche solo a valutare se una certa azione sia proponibile con successo o meno).
In ogni caso l'art. 24, comma 7 cit. ha sancito la tendenziale prevalenza del c.d.
“accesso difensivo” anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza (o di segretezza tecnica o commerciale) delle parti controinteressate, sicché il problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di accesso e di difesa, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall'altro, deve essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici (cfr. Cons. Stato sez. VI, 15 novembre 2018, n. 6444).
Nel caso di specie le esigenze di riservatezza sono state soltanto astrattamente prospettate dalla resistente Amministrazione e non esplicitate né in sede procedimentale né in sede processuale dalla controinteressata non senza tacere che, per pacifica giurisprudenza, l'Amministrazione non potrebbe appiattirsi acriticamente sulla posizione espressa dai controinteressati, gravando su di essa comunque l'obbligo di vagliare criticamente le dichiarazioni rese da costoro al fine di stabilire se effettivamente sussistano ragioni di riservatezza o segretezza tali da precludere, in N. 01834/2025 REG.RIC.
tutto o in parte, l'accesso ai documenti richiesti (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez.
III, 29 novembre 2023 n. 17920).
Per altro verso non si comprende come possa estrinsecarsi la tutela della riservatezza di informazioni relative all'attività professionale, finanziaria, industriale e commerciale riferibili alla società controinteressata e attinenti al suo know how, avuto riguardo alla chiesta documentazione antincendio.
Né l'Amministrazione detentrice dei documenti, oggetto di interesse conoscitivo ha addotto impedimenti organizzativi – peraltro inidonei a paralizzare le istanze conoscitive del richiedente salve le ipotesi eccezionali di fatti straordinari ed imprevedibili – per rinviare, sospendere o precludere l'accesso documentale. L'unico limite riconosciuto in tal senso, dalla giurisprudenza prevalente, è che i documenti richiesti non risultino esistenti, circostanza neanche prospettata nel caso di specie e che però sarebbe onere dell'Amministrazione certificare, “così da attestarne
l'inesistenza e fornire adeguata certezza al richiedente per quanto necessario a consentirgli di determinarsi sulla base di un quadro giuridico e provvedimentale completo ed esaustivo” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 giugno 2025 n.
4300).
7. Stante quanto precede, domanda di parte ricorrente in quanto fondata, va accolta e per l'effetto va annullata la nota prot. n. 0031148 del 03.09.2025 (con la quale, dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso e la formazione del silenzio rigetto, la resistente amministrazione ha sospeso l'istanza ex art. 25 l. n. 241/1990 in attesa di chiarimenti, rappresentando che, decorsi 10 giorni, la stessa sarebbe stata archiviata);
La predetta Amministrazione va condannata all'ostensione dei documenti richiesti da parte ricorrente, se ed in quanto esistenti, nel termine di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. N. 01834/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
- annulla la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo prot. n.
0031148 del 03.09.2025;
- ordina alla predetta Amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti dal ricorrente nei termini di cui in motivazione.
Condanna la resistente Amministrazione e la controinteressata, ciascuna in ragione della metà, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente in complessivi euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR IA, Presidente
Francesco RI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco RI OR IA N. 01834/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/12/2025
N. 02912 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01834/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1834 del 2025, proposto dal Condominio sito in Palermo via Aquileia n. 92, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Carducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, piazza
Giovanni PA II n. 34;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa
Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
ZZ & LE S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Palmigiano, con domicilio digitale N. 01834/2025 REG.RIC.
come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, via
OL PI n. 11;
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio-diniego formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata in data 30.07.2025 al fine di visionare ed estrarre copia della documentazione antincendio dell'immobile intestato alla ditta
“ZZ & LE spa”, sito in Palermo, con accesso dal civico 82/C di via
Aquileia, piano S1, censito al N.C.E.U. di Palermo al fg. 39 p.lla 772 sub. 1-2-4-5-12, nonché con accesso dai civici nn. 4261/4267 di viale della Regione Siciliana Nord-
Ovest, piano S1, censito al N.C.E.U. di Palermo al fg. 39 p.lla 772 sub. 6-7-8-11;
- della nota prot. n. 0031148 del 03.09.2025 trasmessa via pec in pari data, con la quale, dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso e la formazione del silenzio rigetto, il Responsabile del procedimento -
Responsabile dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria e il Dirigente Vicario sospendevano l'istanza ex art. 25 l.n.241/1990 in attesa di chiarimenti, rappresentando che, decorsi
10 giorni, la stessa sarebbe stata archiviata, e comunicando alla controinteressata che, nello stesso termine, avrebbe potuto presentare una motivata opposizione;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma
4, c.p.a,, all'esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente con istanza del
30 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 01834/2025 REG.RIC.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Dipartimento
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, del Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Palermo e della società ZZ & LE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Francesco
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, il Condominio ricorrente agisce per la declaratoria di illegittimità del silenzio-diniego formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata in data 30.07.2025 al fine di visionare ed estrarre copia della documentazione antincendio dell'immobile intestato alla società
“ZZ & LE spa”, sito in Palermo, con accesso dal civico 82/C di via
Aquileia, piano S1.
2. Espone in punto di fatto che:
- in data 15.07.2020, un mezzo di proprietà della predetta società sfondava – verosimilmente, a causa di una grande quantità di acqua piovana affluita, attraverso la rampa di accesso di viale Regione Siciliana, nel seminterrato in uso della controinteressata, adiacente a quello del Condominio ricorrente, quest'ultimo avente accesso da via Aquileia n. 84 – la parete di separazione tra i due seminterrati e, proseguendo la sua corsa, abbatteva anche il muro diametralmente opposto che separava il seminterrato del Condominio da quello di proprietà di altro soggetto privato;
- l'abbattimento del muro di separazione dei due seminterrati, causato dal predetto mezzo, avrebbe determinato l'improvviso afflusso di un'enorme quantità di acqua che avrebbe causato – all'interno dei locali sottostanti al Condominio ricorrente – una serie N. 01834/2025 REG.RIC.
di danni sia alle parti comuni che alla (allora) proprietà individuale del piano seminterrato;
- a seguito della richiesta del proprietario del piano seminterrato di risarcimento dei danni subiti e dei costi sostenuti, inoltrata al Condominio, quest'ultimo diffidava, in tata 9 luglio 2025, la ZZ & LE s.p.a. a risarcire tutti i danni subiti a causa del sinistro sopra descritto;
- in data 30.07.2025, tramite tecnico all'uopo delegato, il Condominio ricorrente trasmetteva al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, un'istanza di accesso finalizzata a prendere visione ed estrarre copia della documentazione antincendio dell'immobile intestato alla controinteressata, al fine di verificare se il mezzo potesse legittimamente sostare nel seminterrato della ZZ & LE;
- all'istanza di accesso veniva allegata la delega al proprio tecnico per la richiesta accesso agli atti, rilasciata dall'amministratore, i verbali di assemblea del 28.02.2025,
(con il quale il Condominio conferiva l'incarico al proprio tecnico di fiducia) e del
24.06.2025 (con il quale quest'ultimo, l'avvocato ed il tecnico venivano incaricati di procedere alla diffida e agli accertamenti conseguenziali) e la diffida inoltrata alla società controinteressata;
- nei successivi trenta giorni, l'Amministrazione restava silente, sicché si formava il silenzio-diniego ex art. 25 comma 4 l.n. 241/1990;
- con nota del 3 settembre 2025, inviata anche alla ZZ & LE s.p.a. individuata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, quale soggetto “contro- interessato”, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo rappresentava che
“… non si evince il collegamento diretto tra l'interesse legale e legittimo all'accesso agli atti richiesto relativo alla conformità dell'attività “ZZ e LE spa”, alle norme di Prevenzione Incendi e l'evento incidentale rappresentato. È invece evidente una correlazione tra i fatti citati e l'attività di soccorso tecnico urgente espletata da parte del personale VVF (…) in data 17/07/2020 (…) in occasione degli eventi N. 01834/2025 REG.RIC.
meteorologici del 15/07/2020 (…). In attesa di quanto sopra richiesto alle parti,
l'istanza viene sospesa e decorso il termine di legge di 10 giorni, verrà archiviata”.
3. Il mezzo di tutela all'esame, notificato il 29 settembre 2025 e depositato il 10 ottobre successivo, è affidato ad un articolato motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto del 3 settembre 2025, in quanto adottato successivamente alla scadenza del termine di conclusione del procedimento, quando già si era formato il diniego tacito dell'istanza. Deduce in particolare che la richiesta di accesso sarebbe finalizzata a verificare se, all'epoca del sinistro (15.07.2020), la controinteressata fosse in possesso di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta e/o, in genere, di tutto quanto prescritto dalla normativa in materia di prevenzione incendi, con riferimento al parcheggio e/o sosta di veicoli, risultando dirimente, al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche nei suoi confronti.
4. L'Amministrazione intimata e la controinteressata ZZ & LE S.p.A. si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa erariale ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe dato corso a quanto richiesto dall'odierno ricorrente, ritenendo che gli atti attestanti la conformità alle norme di prevenzione incendi della controinteressata non avessero alcun nesso strumentale con il danno oggetto di contenzioso tra le parti, riguardante l'abbattimento dei muri di tompagno da un furgone della stessa ditta e l'allagamento dei locali interrati a seguito delle avverse condizioni meteo che hanno interessato la città nel giorno del sinistro; inoltre la genericità dell'istanza avrebbe impedito di ravvisare un interesse difensivo del richiedente prevalente su eventuali interessi contrapposti alla riservatezza.
Anche la controinteressata ha eccepito la genericità dell'istanza formulata dal
Condominio ricorrente, a mezzo del tecnico delegato il quale nulla riferirebbe in ordine all'interesse concreto ed attuale del Condominio all'esibizione della documentazione richiesta, né individuerebbe in modo specifico i documenti di cui N. 01834/2025 REG.RIC.
viene richiesto l'accesso; peraltro tale genericità non potrebbe essere sanata con il ricorso introduttivo del presente giudizio con il quale il Condominio avrebbe provato, invano, a specificare le ragioni sottese all'esibizione documentale.
5. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è fondato alla stregua di quanto si andrà ad illustrare.
Ai sensi dell'art. 22, co. 1 lett. b) della L. n. 241/90 il diritto di accesso spetta a tutti i soggetti interessati, intendendosi per tali “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.
In base a tale disposizione, possono accedere ai documenti amministrativi i soggetti privati sia in quanto portatori di interessi egoistici e personali sia in quanto portatori di interessi pubblici o diffusi; la norma non ha introdotto un'azione popolare volta a consentire un controllo generalizzato sull'attività amministrativa: tant'è che ha contestualmente definito quell'interesse come finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 29 aprile 2025, n. 3599).
Inoltre è necessario avere un interesse diretto, concreto ed attuale; l'interesse è diretto quando è personale cioè pertinente alla sfera dell'interessato; è concreto quando è collegato al bene della vita convolto nel documento; è attuale in quanto non meramente potenziale, considerata l'attinenza anche ad eventuali profili risarcitori.
L'interesse del soggetto istante deve infine corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che è sufficiente qualsiasi interesse differenziato e protetto dall'ordinamento purché serio e non emulativo anche se non immediatamente azionabile in giudizio. In ogni caso “essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l'interesse rivendicato N. 01834/2025 REG.RIC.
possa considerarsi diretto, concreto e attuale, essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento” (Cons. Stato, Ad. Plen. 24 aprile
2012 n. 7).
In difetto di un siffatto interesse, il diniego di accesso agli atti può essere legittimamente opposto in ragione della genericità dell'istanza sia sotto il profilo dei documenti richiesti sia sotto quello del labile interesse all'ostensione, atteggiandosi l'indeterminatezza della domanda ad un sostanziale controllo generalizzato sull'attività amministrativa (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 11 marzo 2024, n.
1601).
Nel caso di specie non merita condivisione quanto sostenuto dalle parti resistenti in ordine alla genericità dell'istanza di accesso del ricorrente.
Può ritenersi rispettato quanto richiesto dal comma 2 dell'art. 25 della L. 241/90 in ordine al fatto che l'istanza di accesso debba essere motivata affinché
l'amministrazione destinataria della stessa possa concretamente valutare la sussistenza in capo al richiedente di quell'interesse, richiesto dalla sopra citata giurisprudenza, come indefettibile presupposto del diritto di accesso.
Ed invero il ricorrente vanta un interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere l'accesso dei documenti richiesti in quanto la certificazione richiesta è finalizzata a tutelare le proprie posizioni giuridiche nei confronti della società controinteressata ed in particolare a promuovere un giudizio di risarcimento danni nei suoi confronti.
Detto interesse è chiaramente evincibile dall'istanza di accesso alla quale risultano allegate anche la diffida notificata alla controinteressata in data 9 luglio 2025 e le deliberazioni assembleari sopra citate.
Sotto tale profilo, come fatto palese dall'art. 24 comma 7, della l. n. 241 del 1990
(secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri N. 01834/2025 REG.RIC.
interessi giuridici”) va precisato che l'accesso deve essere riconosciuto e garantito nella sua strumentalità rispetto ad ogni forma di “tutela”, sia giudiziale che stragiudiziale, anche solo meramente prospettica e potenziale (Cons. Stato Sez. V, 23 maggio 2023 n. 5113): e ciò perché, per un verso, l'accesso costituisce di per sé un bene della vita, meritevole di riconoscimento e salvaguardia indipendentemente dalla lesione della correlata e sottostante posizione giuridica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213) e, per altro verso, l'opzione in ordine ai rimedi da attivare ove l'interessato ritenesse, nella sua autonomia decisionale, lesa la propria situazione giuridica soggettiva non può essere rimessa, per giunta in via anticipata, all'Amministrazione o al soggetto depositario dei documenti (cfr. Cons. Stato, sez. V,
27 giugno 2018, n. 3953, nonché Id., Sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4372, nel senso che l'accesso serva anche solo a valutare se una certa azione sia proponibile con successo o meno).
In ogni caso l'art. 24, comma 7 cit. ha sancito la tendenziale prevalenza del c.d.
“accesso difensivo” anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza (o di segretezza tecnica o commerciale) delle parti controinteressate, sicché il problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di accesso e di difesa, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall'altro, deve essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici (cfr. Cons. Stato sez. VI, 15 novembre 2018, n. 6444).
Nel caso di specie le esigenze di riservatezza sono state soltanto astrattamente prospettate dalla resistente Amministrazione e non esplicitate né in sede procedimentale né in sede processuale dalla controinteressata non senza tacere che, per pacifica giurisprudenza, l'Amministrazione non potrebbe appiattirsi acriticamente sulla posizione espressa dai controinteressati, gravando su di essa comunque l'obbligo di vagliare criticamente le dichiarazioni rese da costoro al fine di stabilire se effettivamente sussistano ragioni di riservatezza o segretezza tali da precludere, in N. 01834/2025 REG.RIC.
tutto o in parte, l'accesso ai documenti richiesti (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez.
III, 29 novembre 2023 n. 17920).
Per altro verso non si comprende come possa estrinsecarsi la tutela della riservatezza di informazioni relative all'attività professionale, finanziaria, industriale e commerciale riferibili alla società controinteressata e attinenti al suo know how, avuto riguardo alla chiesta documentazione antincendio.
Né l'Amministrazione detentrice dei documenti, oggetto di interesse conoscitivo ha addotto impedimenti organizzativi – peraltro inidonei a paralizzare le istanze conoscitive del richiedente salve le ipotesi eccezionali di fatti straordinari ed imprevedibili – per rinviare, sospendere o precludere l'accesso documentale. L'unico limite riconosciuto in tal senso, dalla giurisprudenza prevalente, è che i documenti richiesti non risultino esistenti, circostanza neanche prospettata nel caso di specie e che però sarebbe onere dell'Amministrazione certificare, “così da attestarne
l'inesistenza e fornire adeguata certezza al richiedente per quanto necessario a consentirgli di determinarsi sulla base di un quadro giuridico e provvedimentale completo ed esaustivo” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 giugno 2025 n.
4300).
7. Stante quanto precede, domanda di parte ricorrente in quanto fondata, va accolta e per l'effetto va annullata la nota prot. n. 0031148 del 03.09.2025 (con la quale, dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso e la formazione del silenzio rigetto, la resistente amministrazione ha sospeso l'istanza ex art. 25 l. n. 241/1990 in attesa di chiarimenti, rappresentando che, decorsi 10 giorni, la stessa sarebbe stata archiviata);
La predetta Amministrazione va condannata all'ostensione dei documenti richiesti da parte ricorrente, se ed in quanto esistenti, nel termine di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. N. 01834/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
- annulla la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo prot. n.
0031148 del 03.09.2025;
- ordina alla predetta Amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti dal ricorrente nei termini di cui in motivazione.
Condanna la resistente Amministrazione e la controinteressata, ciascuna in ragione della metà, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente in complessivi euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR IA, Presidente
Francesco RI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco RI OR IA N. 01834/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO