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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/11/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
NRG 3442/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 26 Novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3442/2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1
, con l'avv. BALBI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
,in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., con l'Avv. MINOZZI GIORGIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente
NONCHE'
Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. MINOZZI GIORGIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249102745-192000 notificato il 28.09.2024 e degli atti sottesi cartella di pagamento n.09720180070803856/000 notificata il 3.12.2018 ed- avviso di addebito n.39720170016702734/000 notificato il 21.10.2017 (per debiti versamento Mod.DM 10/V) per un debitoCP_3 complessivo di €.79.424,94.
A fondamento della opposizione, parte opponente ha sollevato i seguenti vizi:
- difetto di motivazione del sollecito;
- inesistenza della notifica della cartella e dell'avviso di addebito;
- prescrizione dei crediti contributivi;
-invalidità delle notifiche per violazione dell'art. 139 c.p.c.;
-omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Si è costituito in giudizio l' CP_2 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha altresì eccepito l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avverso gli atti presupposti in quanto non impugnati nel termine perentorio di 40 giorni. Ha altresì dedotto la non autonoma impugnabilità dell'avviso di intimazione e dedotto l'inammissibilità del vizio di inesistenza degli atti presupposti per violazione del termine indicato nell'art- 617 c.p.c..
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, sostenendo lala piena legittimità della pretesa contributiva e ha evidenziato di aver regolarmente notificato l'avviso di addebito sotteso all'atto intimato. Ha dedotto che il sollecito di pagamento oggetto del presente giudizio trae origine dall'avviso di addebito n. 397 2017 0016702734000 dell'importo di € 65.429,06, notificato a mezzo raccomandata al sig. Pt_1
[...] in data 21/10/2017 (cfr. copia avviso di addebito e raccomandata n. 64981787263-2). L CP_2 ha ancora evidenziato che il suddetto avviso di addebito scaturisce da accertamento ispettivo, conclusosi con verbale unico di accertamento e notificazione 000624813/DDL prot.
CP 2.7001.02/02/2016.0022921 del 29/01/2016, notificato il
08/02/2016 e ha precisato che con il predetto verbale gli Ispettori, relativamente al periodo 01/04/2010 - 31/03/2015 hanno accertato le seguenti violazioni:
- differenze retributive con riferimento al dipendente Parte_2
[...] da cui scaturiscono obblighi contributivi;
- infedele registrazione obbligatoria sul Libro Unico del Lavoro con riferimento al lavoratore Parte_2
- irregolarità del rapporto di lavoro per il lavoratore CP_4
[...] ;
- assenza non retribuita per il periodo 19-30/01/2015 sempre con riferimento al lavoratore Controparte_4
Infine. L' CP_2 ha dato atto che l'avviso di addebito n. 397 2017
00167027 34 000 ed il verbale di accertamento n. 000624813/DDL sono stati oggetto di opposizione dinanzi il Tribunale di Roma, con giudizio iscritto al n. R.G. 39441/2017, conclusosi con sentenza n.
1942/2020 del 25/02/2020, passata in giudicato, la quale ha rigettato l'opposizione condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Si è altresì costituita in giudizio 1 Controparte_5
[...] , la quale ha chiesto il rigetto della opposizione inquanto infondata in fatto e in diritto.
Ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle contestazioni attinenti la fase anteriore alla trasmissione del ruolo, l'inammissibilità della opposizione per violazione del termine di cui all'art. 24, comma quinto, D.Lgs n.
46/1999.
L'AGE ha inoltre evidenziato che la cartella di pagamento n.09720180070803856/000 è stata notificata dall'ente della riscossione in data 3.12.2018. L'Agente della Riscossione ha altresì documentato la presenza di atti interruttivi della prescrizione notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente ( Email_1 i cui atti sottesi indicati sono la cartella di pagamento e l'avviso di debito impugnati unitamente al sollecito oggetto del presente giudizio.
La causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del
26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va respinta.
Va dapprima esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie", per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui "le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto" (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l.
35/2005, conv. in 1. 80/2005).
Peraltro, la Suprema Corte ha recentemente avuto modo di precisare che "In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, quando con unico atto siano proposte - come è consentito sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa
-
contributiva che l'opposizione per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto per l'opposizione di merito dall'art. 24, comma
5, d.lg. n. 46 del 1999 e non il termine richiamato dal successivo art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi" (cfr. C. Cass.
14963/2012).
In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine "è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo". (cfr. C. Cass. Cass. 17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
Ne deriva che la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'opponente ha con il presente giudizio proposto sia una opposizione agli atti esecutivi, per omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta, difetto di motivazione , invalidità delle notifiche per violazione dell'art. 139 c.p.c. e omessa indicazione del responsabile del procedimento, sia una opposizione all'esecuzione fondata sull'intervenuto decorso dei termini di prescrizione.
Invero, deve precisarci in particolare che le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R.
602/1973, etc. difetto di motivazione), non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio.
L'inquadramento dell'azione alla stregua di opposizione agli atti esecutivi è confermato dal recente insegnamento della Corte di
Cassazione, secondo cui l'irregolarità della sequenza procedimentale per tale intendendosi quella che, in ambito
―
tributario, origina nell'iscrizione a ruolo delle somme dovute e termina con l'avvio del procedimento di esecuzione forzata - dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
È noto infatti che, in tema di riscossione esattoriale, atteso che la correttezza dell'iter di formazione della pretesa è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notifiche, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
poiché tale nullità può esser fatta valere dal destinatario mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, deducendo il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa creditoria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare invece l'esistenza o meno della pretesa creditoria.
Nella fattispecie in esame, è agevole rilevare che alcunal contestazione si è appuntata sul merito dei crediti e dunque sulla legittimità dei verbali sottesi, di talché vale il principio secondo cui
"in tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali -omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente ecc.- la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi..." (sic Cass. 2018/n. 8402; cfr.
Cass. SS.UU. 2017/n. 13913); “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione di norme a tutela del lavoro, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto col quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notifica dell'atto prodromico, deve essere proposta ex art. 617 c.p.c. e non nelle forme dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c." (Cass. 2021/n
20694).
Orbene, così inquadrata la domanda, deve osservarsi che la presente opposizione agli atti esecutivi è tempestiva, essendo stata proposta il 17.10.2024 a fronte dell'avvenuta notifica dell'atto di intimazione avvenuta pacificamente il 28.09.2025, risultando quindi rispettato il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Tuttavia, le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo del giudizio sono infondate.
In primo luogo va osservato che per quanto riguarda le doglianze relative alla pretesa intervenuta prescrizione in ordine alla cartella di pagamento n.09720180070803856/000 notificata il 3.12.2018
(per debiti CP_6 ) sono inammissibili in quanto non risulta prova dell'avvenuta notifica del ricorso all' CP_6 , nonostante la precisa richiesta in tal senso formulata dal Tribunale.
Ma a tutto voler concedere, risulta documentalmente provato la regolare notifica alla parte ricorrente della cartella di pagamento
09720180070803856/000 (doc. G.1, G.2, G.
3 - cfr. notificata al SU del sig. Pt_1 + avviso di avvenuta notifica e racc. ex art.139-140 c.p.c. inviata al destinatario).
Allo stesso modo, risulta documentalmente che l'avviso di addebito n.39720170016702734/000 notificato il 21.10.2017 (per debiti versamento Mod.DM 10/V) per un debito CP_3
complessivo di €.79.424,94 in data 7.10.2017 (cfr all 2 memoria Contr
Risultano altresì documentalmente gli atti interruttivi della prescrizione notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente ( i cui atti sottesi indicati sono Email_1
la cartella di pagamento e l'avviso di debito impugnati unitamente al sollecito oggetto del presente giudizio, in particolare in data
12.2.2020, 23.6.2023 e 26.9.2023 (cfr. doc. H.1 e H.2; I.1 e I.2;.L.1
e L.2 memoria Age), con infondatezza dunque anche dell'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione.
In ordine al presunto difetto di motivazione del sollecito impugnato per omessa indicazione dell'organo a cui proporre ricorso, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità prevalente ha statuito che la mancata od erronea indicazione del Giudice da adire o del termine per proporre ricorso, non comporta la nullità dell'atto impugnabile, ma rappresenta una semplice irregolarità.
La Cassazione, con la sentenza n. 23010 del 30 ottobre 2009, ha evidenziato come il Legislatore abbia previsto, con gli articoli 19 del D.lgs. n. 546/1992 e 7 della legge n. 212/2000, l'indicazione, negli atti impugnabili, del Giudice competente per proporre il ricorso, ma non ha stabilito in maniera espressa nessuna conseguenza derivante dall'incompleta o omessa indicazione di tale dato. Le norme citate sono volte esclusivamente ad agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto, ma non pongono nessun obbligo di specificazione a carico dell'ente emanante.
Peraltro, deve evidenziarsi che il ricorrente ha impugnato nei termini di legge innanzi al giudice competente, non allegando neppure di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del sollevato difetto di motivazione del sollecito impugnato.
L'eccezione deve quindi essere disattesa.
Anche l'eccezione relativa alla inesistenza della notifica della cartella e all'invalidità della notifica per mancanza della raccomandata informativa ex.art 139, co.4, c.p.c., deve essere disattesa.
Risulta invero dagli atti di causa che la cartella di pagamento è stata notificata a mezzo raccomandata al Sig. Parte_1 ricevuta dal
,
SU (poiché assente il destinatario) e successivamente è seguito l'invio al destinatario, ex art. 139 c.p.c., della raccomandata di avviso dell'avvenuta notifica (cfr. doc.G.1, G.2 e G.3 memoria Contr
Infine, per quanto concerne i vizi relativi al difetto di motivazione e alla omessa indicazione del responsabile del procedimento, osserva il Giudicante che, come è noto, l'avviso di intimazione ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, come è nel caso di specie. Invero, l'intimazione contiene, sia pure in forma sintetica, tutti gli elementi dai quali il contribuente può comprendere che cosa gli si addebita e a quali periodi gli addebiti si riferiscono.
Inoltre, va rimarcato che la Cassazione ha di recente chiarito, con sentenza n.1644 del 24 gennaio 2013, che, “in base ad un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di atti tributari, l'art. 7, comma 2, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n.
212 (il quale dispone che per qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione - e, quindi, anche per le cartelle esattoriali si debba "tassativamente" indicare il responsabile del procedimento) non comporta, nel caso di omissione di tale indicazione, la nullità dell'atto, non equivalendo la predetta espressione ad una previsione espressa di nullità, così come confermato anche dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n.
31 norma ritenuta dalla Corte costituzionale, con sent. n. 58 del
-
2009, non in contrasto con gli ant. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost. - che, nell'introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento, fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1° giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che "la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse" (Cass. S.U. 2010/11722; Cass. 2010/10805; 2011/8613).
Analogamente può allora affermarsi che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'intimazione di pagamento non
è causa di nullità della stessa, non avendo introdotto l'art.36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n.248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n.31 una previsione espressa di nullità anche per questa omissione.
Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi è infondata e va respinta.
In ordine alla contestazione concernente l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali, che è da qualificarsi invece come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come detto, che risulta documentalmente provato la regolare notifica alla parte ricorrente della cartella di pagamento 09720180070803856/000
(doc. G.1, G.2, G.
3 - cfr. notificata al SU del sig. Pt_1 + avviso di avvenuta notifica e racc. ex art. 139-140 c.p.c. inviata al destinatario).
Allo stesso modo, risulta documentalmente che l'avviso di addebito n.39720170016702734/000 notificato il 21.10.2017 (per debiti CP_3 debitoversamento Mod.DM 10/V) per un complessivo di €.79.424,94 in data 7.10.2017 (cfr all 2 memoria).
Risultano altresì documentalmente gli atti interruttivi della prescrizione notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente ( i cui atti sottesi indicati sono Email_1
la cartella di pagamento e l'avviso di debito impugnati unitamente al sollecito oggetto del presente giudizio, in particolare in data
12.2.2020, 23.6.2023 e 26.9.2023 (cfr. doc. H.1 e H.2; I.1 e 1.2;.L.1
e L.2 memoria Age), con infondatezza dunque anche dell'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione.
L'opposizione all'esecuzione è dunque infondata e va respinta.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite tra la parte opponente e le parti convenute
[...]
e CP_2, come di regola, seguono il Controparte_8 principio di soccombenza e sono poste in саро alla parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell CP_2 e diParte_1
[...]
in data 17.10.2024, nella Controparte_8 causa iscritta al n. 3442/2024 R.G.A.C.:
- Respinge il ricorso;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore delle parti convenute Controparte_1 e CP_2. delle spese di lite che si liquidano in euro 4201,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, ciascuna:
Frosinone 27 Novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 26 Novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3442/2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1
, con l'avv. BALBI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
,in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., con l'Avv. MINOZZI GIORGIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente
NONCHE'
Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. MINOZZI GIORGIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249102745-192000 notificato il 28.09.2024 e degli atti sottesi cartella di pagamento n.09720180070803856/000 notificata il 3.12.2018 ed- avviso di addebito n.39720170016702734/000 notificato il 21.10.2017 (per debiti versamento Mod.DM 10/V) per un debitoCP_3 complessivo di €.79.424,94.
A fondamento della opposizione, parte opponente ha sollevato i seguenti vizi:
- difetto di motivazione del sollecito;
- inesistenza della notifica della cartella e dell'avviso di addebito;
- prescrizione dei crediti contributivi;
-invalidità delle notifiche per violazione dell'art. 139 c.p.c.;
-omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Si è costituito in giudizio l' CP_2 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha altresì eccepito l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avverso gli atti presupposti in quanto non impugnati nel termine perentorio di 40 giorni. Ha altresì dedotto la non autonoma impugnabilità dell'avviso di intimazione e dedotto l'inammissibilità del vizio di inesistenza degli atti presupposti per violazione del termine indicato nell'art- 617 c.p.c..
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, sostenendo lala piena legittimità della pretesa contributiva e ha evidenziato di aver regolarmente notificato l'avviso di addebito sotteso all'atto intimato. Ha dedotto che il sollecito di pagamento oggetto del presente giudizio trae origine dall'avviso di addebito n. 397 2017 0016702734000 dell'importo di € 65.429,06, notificato a mezzo raccomandata al sig. Pt_1
[...] in data 21/10/2017 (cfr. copia avviso di addebito e raccomandata n. 64981787263-2). L CP_2 ha ancora evidenziato che il suddetto avviso di addebito scaturisce da accertamento ispettivo, conclusosi con verbale unico di accertamento e notificazione 000624813/DDL prot.
CP 2.7001.02/02/2016.0022921 del 29/01/2016, notificato il
08/02/2016 e ha precisato che con il predetto verbale gli Ispettori, relativamente al periodo 01/04/2010 - 31/03/2015 hanno accertato le seguenti violazioni:
- differenze retributive con riferimento al dipendente Parte_2
[...] da cui scaturiscono obblighi contributivi;
- infedele registrazione obbligatoria sul Libro Unico del Lavoro con riferimento al lavoratore Parte_2
- irregolarità del rapporto di lavoro per il lavoratore CP_4
[...] ;
- assenza non retribuita per il periodo 19-30/01/2015 sempre con riferimento al lavoratore Controparte_4
Infine. L' CP_2 ha dato atto che l'avviso di addebito n. 397 2017
00167027 34 000 ed il verbale di accertamento n. 000624813/DDL sono stati oggetto di opposizione dinanzi il Tribunale di Roma, con giudizio iscritto al n. R.G. 39441/2017, conclusosi con sentenza n.
1942/2020 del 25/02/2020, passata in giudicato, la quale ha rigettato l'opposizione condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Si è altresì costituita in giudizio 1 Controparte_5
[...] , la quale ha chiesto il rigetto della opposizione inquanto infondata in fatto e in diritto.
Ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle contestazioni attinenti la fase anteriore alla trasmissione del ruolo, l'inammissibilità della opposizione per violazione del termine di cui all'art. 24, comma quinto, D.Lgs n.
46/1999.
L'AGE ha inoltre evidenziato che la cartella di pagamento n.09720180070803856/000 è stata notificata dall'ente della riscossione in data 3.12.2018. L'Agente della Riscossione ha altresì documentato la presenza di atti interruttivi della prescrizione notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente ( Email_1 i cui atti sottesi indicati sono la cartella di pagamento e l'avviso di debito impugnati unitamente al sollecito oggetto del presente giudizio.
La causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del
26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va respinta.
Va dapprima esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie", per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui "le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto" (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l.
35/2005, conv. in 1. 80/2005).
Peraltro, la Suprema Corte ha recentemente avuto modo di precisare che "In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, quando con unico atto siano proposte - come è consentito sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa
-
contributiva che l'opposizione per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto per l'opposizione di merito dall'art. 24, comma
5, d.lg. n. 46 del 1999 e non il termine richiamato dal successivo art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi" (cfr. C. Cass.
14963/2012).
In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine "è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo". (cfr. C. Cass. Cass. 17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
Ne deriva che la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'opponente ha con il presente giudizio proposto sia una opposizione agli atti esecutivi, per omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta, difetto di motivazione , invalidità delle notifiche per violazione dell'art. 139 c.p.c. e omessa indicazione del responsabile del procedimento, sia una opposizione all'esecuzione fondata sull'intervenuto decorso dei termini di prescrizione.
Invero, deve precisarci in particolare che le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R.
602/1973, etc. difetto di motivazione), non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio.
L'inquadramento dell'azione alla stregua di opposizione agli atti esecutivi è confermato dal recente insegnamento della Corte di
Cassazione, secondo cui l'irregolarità della sequenza procedimentale per tale intendendosi quella che, in ambito
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tributario, origina nell'iscrizione a ruolo delle somme dovute e termina con l'avvio del procedimento di esecuzione forzata - dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
È noto infatti che, in tema di riscossione esattoriale, atteso che la correttezza dell'iter di formazione della pretesa è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notifiche, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
poiché tale nullità può esser fatta valere dal destinatario mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, deducendo il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa creditoria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare invece l'esistenza o meno della pretesa creditoria.
Nella fattispecie in esame, è agevole rilevare che alcunal contestazione si è appuntata sul merito dei crediti e dunque sulla legittimità dei verbali sottesi, di talché vale il principio secondo cui
"in tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali -omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente ecc.- la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi..." (sic Cass. 2018/n. 8402; cfr.
Cass. SS.UU. 2017/n. 13913); “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione di norme a tutela del lavoro, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto col quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notifica dell'atto prodromico, deve essere proposta ex art. 617 c.p.c. e non nelle forme dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c." (Cass. 2021/n
20694).
Orbene, così inquadrata la domanda, deve osservarsi che la presente opposizione agli atti esecutivi è tempestiva, essendo stata proposta il 17.10.2024 a fronte dell'avvenuta notifica dell'atto di intimazione avvenuta pacificamente il 28.09.2025, risultando quindi rispettato il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Tuttavia, le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo del giudizio sono infondate.
In primo luogo va osservato che per quanto riguarda le doglianze relative alla pretesa intervenuta prescrizione in ordine alla cartella di pagamento n.09720180070803856/000 notificata il 3.12.2018
(per debiti CP_6 ) sono inammissibili in quanto non risulta prova dell'avvenuta notifica del ricorso all' CP_6 , nonostante la precisa richiesta in tal senso formulata dal Tribunale.
Ma a tutto voler concedere, risulta documentalmente provato la regolare notifica alla parte ricorrente della cartella di pagamento
09720180070803856/000 (doc. G.1, G.2, G.
3 - cfr. notificata al SU del sig. Pt_1 + avviso di avvenuta notifica e racc. ex art.139-140 c.p.c. inviata al destinatario).
Allo stesso modo, risulta documentalmente che l'avviso di addebito n.39720170016702734/000 notificato il 21.10.2017 (per debiti versamento Mod.DM 10/V) per un debito CP_3
complessivo di €.79.424,94 in data 7.10.2017 (cfr all 2 memoria Contr
Risultano altresì documentalmente gli atti interruttivi della prescrizione notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente ( i cui atti sottesi indicati sono Email_1
la cartella di pagamento e l'avviso di debito impugnati unitamente al sollecito oggetto del presente giudizio, in particolare in data
12.2.2020, 23.6.2023 e 26.9.2023 (cfr. doc. H.1 e H.2; I.1 e I.2;.L.1
e L.2 memoria Age), con infondatezza dunque anche dell'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione.
In ordine al presunto difetto di motivazione del sollecito impugnato per omessa indicazione dell'organo a cui proporre ricorso, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità prevalente ha statuito che la mancata od erronea indicazione del Giudice da adire o del termine per proporre ricorso, non comporta la nullità dell'atto impugnabile, ma rappresenta una semplice irregolarità.
La Cassazione, con la sentenza n. 23010 del 30 ottobre 2009, ha evidenziato come il Legislatore abbia previsto, con gli articoli 19 del D.lgs. n. 546/1992 e 7 della legge n. 212/2000, l'indicazione, negli atti impugnabili, del Giudice competente per proporre il ricorso, ma non ha stabilito in maniera espressa nessuna conseguenza derivante dall'incompleta o omessa indicazione di tale dato. Le norme citate sono volte esclusivamente ad agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto, ma non pongono nessun obbligo di specificazione a carico dell'ente emanante.
Peraltro, deve evidenziarsi che il ricorrente ha impugnato nei termini di legge innanzi al giudice competente, non allegando neppure di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del sollevato difetto di motivazione del sollecito impugnato.
L'eccezione deve quindi essere disattesa.
Anche l'eccezione relativa alla inesistenza della notifica della cartella e all'invalidità della notifica per mancanza della raccomandata informativa ex.art 139, co.4, c.p.c., deve essere disattesa.
Risulta invero dagli atti di causa che la cartella di pagamento è stata notificata a mezzo raccomandata al Sig. Parte_1 ricevuta dal
,
SU (poiché assente il destinatario) e successivamente è seguito l'invio al destinatario, ex art. 139 c.p.c., della raccomandata di avviso dell'avvenuta notifica (cfr. doc.G.1, G.2 e G.3 memoria Contr
Infine, per quanto concerne i vizi relativi al difetto di motivazione e alla omessa indicazione del responsabile del procedimento, osserva il Giudicante che, come è noto, l'avviso di intimazione ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, come è nel caso di specie. Invero, l'intimazione contiene, sia pure in forma sintetica, tutti gli elementi dai quali il contribuente può comprendere che cosa gli si addebita e a quali periodi gli addebiti si riferiscono.
Inoltre, va rimarcato che la Cassazione ha di recente chiarito, con sentenza n.1644 del 24 gennaio 2013, che, “in base ad un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di atti tributari, l'art. 7, comma 2, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n.
212 (il quale dispone che per qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione - e, quindi, anche per le cartelle esattoriali si debba "tassativamente" indicare il responsabile del procedimento) non comporta, nel caso di omissione di tale indicazione, la nullità dell'atto, non equivalendo la predetta espressione ad una previsione espressa di nullità, così come confermato anche dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n.
31 norma ritenuta dalla Corte costituzionale, con sent. n. 58 del
-
2009, non in contrasto con gli ant. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost. - che, nell'introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento, fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1° giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che "la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse" (Cass. S.U. 2010/11722; Cass. 2010/10805; 2011/8613).
Analogamente può allora affermarsi che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'intimazione di pagamento non
è causa di nullità della stessa, non avendo introdotto l'art.36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n.248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n.31 una previsione espressa di nullità anche per questa omissione.
Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi è infondata e va respinta.
In ordine alla contestazione concernente l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali, che è da qualificarsi invece come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come detto, che risulta documentalmente provato la regolare notifica alla parte ricorrente della cartella di pagamento 09720180070803856/000
(doc. G.1, G.2, G.
3 - cfr. notificata al SU del sig. Pt_1 + avviso di avvenuta notifica e racc. ex art. 139-140 c.p.c. inviata al destinatario).
Allo stesso modo, risulta documentalmente che l'avviso di addebito n.39720170016702734/000 notificato il 21.10.2017 (per debiti CP_3 debitoversamento Mod.DM 10/V) per un complessivo di €.79.424,94 in data 7.10.2017 (cfr all 2 memoria).
Risultano altresì documentalmente gli atti interruttivi della prescrizione notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente ( i cui atti sottesi indicati sono Email_1
la cartella di pagamento e l'avviso di debito impugnati unitamente al sollecito oggetto del presente giudizio, in particolare in data
12.2.2020, 23.6.2023 e 26.9.2023 (cfr. doc. H.1 e H.2; I.1 e 1.2;.L.1
e L.2 memoria Age), con infondatezza dunque anche dell'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione.
L'opposizione all'esecuzione è dunque infondata e va respinta.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite tra la parte opponente e le parti convenute
[...]
e CP_2, come di regola, seguono il Controparte_8 principio di soccombenza e sono poste in саро alla parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell CP_2 e diParte_1
[...]
in data 17.10.2024, nella Controparte_8 causa iscritta al n. 3442/2024 R.G.A.C.:
- Respinge il ricorso;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore delle parti convenute Controparte_1 e CP_2. delle spese di lite che si liquidano in euro 4201,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, ciascuna:
Frosinone 27 Novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Giusi Pastore