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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/09/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3173/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento promosso su ricorso congiunto depositato in data 03.08.2024 da 1) Parte_1
nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] cittadino: italiano C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maide Bracciotti del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sant'Elpidio a Mare Via Faleriense n. 2160 e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._2 residente in Fermo, C. da Misericordia n. 38/A con l'Avv. Loredana Scoli del Foro di Pesaro elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Via Rome 152 Fano (PU)
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Fermo il 29/06/2014, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto ascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermo Anno 2014, Numero 44, Parte II, Serie A, Ufficio 1) dei quali è stata dichiarata la separazione con sentenza n. 250/2024 emessa in data 19.12.2024 nel presente giudizio e passata in giudicato;
dalla cui unione coniugale è nata la figlia in data 26/07/2017. Per_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in pagina 1 di 4 data 03.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere - all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione anch'essa richiesta nel presente giudizio - di”
“1) Pronunziare lo scioglimento del matrimonio mandando alla Cancelleria per l'annotazione di rito nei Registri dello stato civile del Comune di Fermo. PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE MODALITA' DI FREQUENZA DEL MINORE CON CIASCUN GENITORE E MISURA E MODO IN CUI ESSI DEVONO CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO, CURA, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DELLA FIGLIA.
2) Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento della assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali
3) La minore vivrà insieme alla madre e domiciliata presso l'abitazione della stessa in Fermo, C.da Misericordia n. 38/A. Ogni variazione di residenza dovrà essere comunicata al Sig. Pt_1
4) I genitori convengono di esercitare il diritto di visita e di frequentazione della figlia secondo le seguenti cadenze: 4a) Il sig. potrà tenere con sé la figlia nei giorni di martedì, giovedì e sabato;
in Pt_1 Per_1 particolare nei giorni di martedì e giovedì il padre potrà prendere la figlia, che frequenta la Scuola Primaria Molini di Fermo a tempo pieno dal lunedì al venerdì, dall'uscita di scuola prevista alle ore 16.10 per poi riportarla a casa della madre anche dopo averci cenato e, comunque, entro le ore 21:00 compatibilmente con le esigenze della minore. Le parti convengono che in caso di loro impossibilità a prelevare la minore dall'uscita di scuola, saranno i rispettivi nonni paterni o materni, a seconda del giorno di propria spettanza, a prelevare la minore dall'uscita di scuola. Nella giornata di sabato, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle ore 9.00 alle ore 21.00.
Considerato che
sino ad ora la minore non ha quasi mai pernottato a casa del padre, i coniugi convengono che, gradualmente, il padre potrà tenere con sé la minore a week end alternati con anche due pernotti consecutivi (sabato e domenica) e comunque sempre secondo le esigenze della figlia minore. 4b) Per le festività natalizie e ad anni alterni, resterà con il padre dal 24 al 26 nonché dal Per_1
31 dicembre al 1 gennaio successivo. Per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e Pasquetta, pernottamento compreso. Durante il periodo estivo, precisamente nei mesi di luglio, agosto e settembre, fino alla data di ripresa dell'anno scolastico, il padre potrà tenere con sé la minore quindici giorni, anche non consecutivi, le cui settimane andranno concordate secondo le esigenze dei genitori e i loro impegni lavorativi con congruo anticipo e, comunque, con un preavviso di almeno 15 giorni. Resta inteso che per particolari esigenze della minore o per esigenze lavorative dei genitori, i coniugi, previo accordo telefonico, potranno concordare tempi e modalità di visita diversi. 4c) Il Sig Presenti dovrà comunicare in tempo utile alla sig.ra l'impossibilità di andare a Parte_2 prendere la minore, salvo il verificarsi di necessità ed urgenze dell'ultima ora. I genitori, nell'intento di collaborare fra loro per la migliore cura ed educazione della figlia, si impegnano reciprocamente, nei periodi di propria competenza, a rendersi telefonicamente contattabili pagina 2 di 4 dall'altro, inevitabilmente lontano dalla minore, per consentirgli di essere informato sulle condizioni di;
detta contattabilità dovrà essere garantita anche nel caso in cui fosse la minore stessa a Per_1 chiedere espressamente, per qualsiasi motivo o necessità, di aver bisogno di parlare con il genitore assente, favorendo così la sua volontà di colloquiare o confidarsi liberamente con quest'ultimo. 5) Il sig. a titolo di mantenimento per la figlia, verserà alla sig.ra entro il giorno Pt_1 Parte_2
5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo dovrà essere corrisposto sul c/c intestato alla Sig.ra sulle seguenti coordinate Parte_2
Iban: IT98 N076 0113 5000 0102 6423 192.
6) Le spese straordinarie per la figlia , dettagliatamente indicate nel Protocollo di Intesa Per_1 vigente (Tribunale di Fermo - Ordine degli Avvocati di Fermo del 03/11/2021) a cui le parti integralmente si riportano e che dichiarano di conoscere e di accettare sottoscrivendolo, saranno suddivise tra i genitori al 50%.
7) I genitori si impegnano ad intrattenere tra loro rapporti civili per consentire un dialogo costruttivo in ordine alle esigenze, alle problematiche di vita della figlia, in modo da formarla seguendo un comune programma e progetto educativo. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di trovarsi in condizioni economiche reddituali tali da essere economicamente indipendenti, hanno pari capacità reddituale e di non richiedere, pertanto, alcun contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
9) L'assegno unico spetterà ad entrambi nella misura del 50% ciascuno.
10) Le parti dichiarano di non aver debiti e crediti reciproci da regolarizzare con espressa rinuncia da parte di entrambi a richiedere qualunque ulteriore pretesa.
11) Le parti rilasciano sin d'ora il proprio assenso al rinnovo e/o rilascio di passaporto e carta di identità della minore . Per_1
12) Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti”. Con sentenza n. 250/2024 emessa in data 19.12.2024 (passata in giudicato) è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Rilevato, altresì, che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fermo il 29/06/2014 tra e - atto ascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di Fermo Anno 2014, Numero 44, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) DA' ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) DICHIARA compensate tra le parti le spese di procedura;
6) MANDA la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 04.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento promosso su ricorso congiunto depositato in data 03.08.2024 da 1) Parte_1
nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] cittadino: italiano C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maide Bracciotti del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sant'Elpidio a Mare Via Faleriense n. 2160 e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._2 residente in Fermo, C. da Misericordia n. 38/A con l'Avv. Loredana Scoli del Foro di Pesaro elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Via Rome 152 Fano (PU)
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Fermo il 29/06/2014, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto ascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermo Anno 2014, Numero 44, Parte II, Serie A, Ufficio 1) dei quali è stata dichiarata la separazione con sentenza n. 250/2024 emessa in data 19.12.2024 nel presente giudizio e passata in giudicato;
dalla cui unione coniugale è nata la figlia in data 26/07/2017. Per_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in pagina 1 di 4 data 03.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere - all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione anch'essa richiesta nel presente giudizio - di”
“1) Pronunziare lo scioglimento del matrimonio mandando alla Cancelleria per l'annotazione di rito nei Registri dello stato civile del Comune di Fermo. PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE MODALITA' DI FREQUENZA DEL MINORE CON CIASCUN GENITORE E MISURA E MODO IN CUI ESSI DEVONO CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO, CURA, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DELLA FIGLIA.
2) Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento della assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali
3) La minore vivrà insieme alla madre e domiciliata presso l'abitazione della stessa in Fermo, C.da Misericordia n. 38/A. Ogni variazione di residenza dovrà essere comunicata al Sig. Pt_1
4) I genitori convengono di esercitare il diritto di visita e di frequentazione della figlia secondo le seguenti cadenze: 4a) Il sig. potrà tenere con sé la figlia nei giorni di martedì, giovedì e sabato;
in Pt_1 Per_1 particolare nei giorni di martedì e giovedì il padre potrà prendere la figlia, che frequenta la Scuola Primaria Molini di Fermo a tempo pieno dal lunedì al venerdì, dall'uscita di scuola prevista alle ore 16.10 per poi riportarla a casa della madre anche dopo averci cenato e, comunque, entro le ore 21:00 compatibilmente con le esigenze della minore. Le parti convengono che in caso di loro impossibilità a prelevare la minore dall'uscita di scuola, saranno i rispettivi nonni paterni o materni, a seconda del giorno di propria spettanza, a prelevare la minore dall'uscita di scuola. Nella giornata di sabato, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle ore 9.00 alle ore 21.00.
Considerato che
sino ad ora la minore non ha quasi mai pernottato a casa del padre, i coniugi convengono che, gradualmente, il padre potrà tenere con sé la minore a week end alternati con anche due pernotti consecutivi (sabato e domenica) e comunque sempre secondo le esigenze della figlia minore. 4b) Per le festività natalizie e ad anni alterni, resterà con il padre dal 24 al 26 nonché dal Per_1
31 dicembre al 1 gennaio successivo. Per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e Pasquetta, pernottamento compreso. Durante il periodo estivo, precisamente nei mesi di luglio, agosto e settembre, fino alla data di ripresa dell'anno scolastico, il padre potrà tenere con sé la minore quindici giorni, anche non consecutivi, le cui settimane andranno concordate secondo le esigenze dei genitori e i loro impegni lavorativi con congruo anticipo e, comunque, con un preavviso di almeno 15 giorni. Resta inteso che per particolari esigenze della minore o per esigenze lavorative dei genitori, i coniugi, previo accordo telefonico, potranno concordare tempi e modalità di visita diversi. 4c) Il Sig Presenti dovrà comunicare in tempo utile alla sig.ra l'impossibilità di andare a Parte_2 prendere la minore, salvo il verificarsi di necessità ed urgenze dell'ultima ora. I genitori, nell'intento di collaborare fra loro per la migliore cura ed educazione della figlia, si impegnano reciprocamente, nei periodi di propria competenza, a rendersi telefonicamente contattabili pagina 2 di 4 dall'altro, inevitabilmente lontano dalla minore, per consentirgli di essere informato sulle condizioni di;
detta contattabilità dovrà essere garantita anche nel caso in cui fosse la minore stessa a Per_1 chiedere espressamente, per qualsiasi motivo o necessità, di aver bisogno di parlare con il genitore assente, favorendo così la sua volontà di colloquiare o confidarsi liberamente con quest'ultimo. 5) Il sig. a titolo di mantenimento per la figlia, verserà alla sig.ra entro il giorno Pt_1 Parte_2
5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo dovrà essere corrisposto sul c/c intestato alla Sig.ra sulle seguenti coordinate Parte_2
Iban: IT98 N076 0113 5000 0102 6423 192.
6) Le spese straordinarie per la figlia , dettagliatamente indicate nel Protocollo di Intesa Per_1 vigente (Tribunale di Fermo - Ordine degli Avvocati di Fermo del 03/11/2021) a cui le parti integralmente si riportano e che dichiarano di conoscere e di accettare sottoscrivendolo, saranno suddivise tra i genitori al 50%.
7) I genitori si impegnano ad intrattenere tra loro rapporti civili per consentire un dialogo costruttivo in ordine alle esigenze, alle problematiche di vita della figlia, in modo da formarla seguendo un comune programma e progetto educativo. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di trovarsi in condizioni economiche reddituali tali da essere economicamente indipendenti, hanno pari capacità reddituale e di non richiedere, pertanto, alcun contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
9) L'assegno unico spetterà ad entrambi nella misura del 50% ciascuno.
10) Le parti dichiarano di non aver debiti e crediti reciproci da regolarizzare con espressa rinuncia da parte di entrambi a richiedere qualunque ulteriore pretesa.
11) Le parti rilasciano sin d'ora il proprio assenso al rinnovo e/o rilascio di passaporto e carta di identità della minore . Per_1
12) Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti”. Con sentenza n. 250/2024 emessa in data 19.12.2024 (passata in giudicato) è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Rilevato, altresì, che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fermo il 29/06/2014 tra e - atto ascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di Fermo Anno 2014, Numero 44, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) DA' ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) DICHIARA compensate tra le parti le spese di procedura;
6) MANDA la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 04.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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