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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente e Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 183/2022 depositato il 09/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
U.c. Unione Dei Comuni Della Bassa Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 97/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 1 e pubblicata il 11/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 256 DEL 4.06.19 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 256 del 4 giugno 2019 l'Unione dei comuni della Bassa Romagna notificava alla Ricorrente_1 S.R.L. l'avviso di accertamento n. 256 relativo al (parziale) omesso versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2014.
L'atto impositivo veniva impugnato dal contribuente per il quale gli immobili per il quali l'ente territoriale chiedeva l'imposta erano esenti IMU a sensi dell'art. 2 del DL 102 del 2013, trattandosi di fabbricati realizzati dall'impresa immobiliare, costituenti beni merce della stessa, destinati alla vendita.
Si costituiva in giudizio L'unione dei Comuni eccependo che l'invocata esenzione non era dovuta atteso che la società non aveva presentato la dichiarazione ex art. 5 bis del DL 102 del 2013.
Con riferimento all'eccezione appena menzionata, il contribuente replicava di non avere potuto assolvere all'obbligo comunicativo in ragione di vicissitudini giudiziarie che avevano coinvolto ingiustamente il rappresentante legale, ora liquidatorie, vicende che avevano comportato l'impossibilità di inoltrare al Comune la dichiarazione ex art. 5 bis DL 102/2013.
Invocava, inoltre, il mutamento del quadro normativo, essendo stata prevista nella legge di bilancio del 2020
l'esenzione IMU per i beni merce anche in assenza della dichiarazione ex art. 5bis. Ciò stava a significare che l'omessa comunicazione era un mero inadempimento formale e tale poteva essere considerato anche per il passato.
I giudici d primo grado respingevano il ricorso affermando da un lato che in assenza di dichiarazione ex art. 5bis non era possibile il riconoscimento dell'esenzione e dall'altro che la novella legislativa potesse valere solo per il futuro e, in particolare, dall'anno 2022.
Interpone appello Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
Ribadisce l'appellante la indiscutibile natura di beni merce dei fabbricati oggetto di IMU e che la dichiarazione ex art. 5 bis DL102/2013 i non fu presentata per le gravi vicende giudiziarie in cui era stato ingiustamente coinvolto il legale rappresentante. Tra le varie conseguenze vi fu anche quella di rimanere privo del consulente fiscale sicché egli stesso si improvvisò tale non immaginando, tuttavia, dell'esistenza dell'obbligo comunicativo al Comune ai fini dell'esenzione.
Rileva ancora che l'accertamento appare del tutto ingiusto anche alla luce della modifica normativa intervenuta nel 2020, a valere dal 2022, che ha eliminato conseguenze negative fiscali in caso di omessa comunicazione. Si legge nell'atto d'appello: “il fatto che sia stata eliminata la decadenza dal diritto all'esenzione a causa di un mero inadempimento formale conferma la natura di “sanzione impropria” del disconoscimento per cui qui causa. Vale a dire che la modifica normativa introdotta con la legge di bilancio del 2020, sebbene formalmente in vigore solamente dal 2022, può essere letta come un provvedimento teso ad eliminare una situazione di grave iniquità ed ingiustizia, non potendosi definire altrimenti il disconoscimento di una esenzione dall'imposta per il mancato assolvimento di un mero adempimento di carattere pur sempre formale”. Con il secondo motivo, si evidenzia che anche le sanzioni non sono dovute versandosi in materia di imposta non dovuta e se ne chiede pertanto l'annullamento.
Infine, con il terzo motivo si invocano le spese di giudizio a proprio favore in caso di soccombenza della controparte.
Si costituisce in giudizio l'unione dei Comuni della Bassa Romagna con richiesta di conferma della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con riferimento al primo motivo rileva il collegio che sul punto si è pronunciata la Suprema Corte di cassazione che ha affermato la necessità della dichiarazione ex art. 5 bis del DL 102/2013 per potere usufruire dell'agevolazione fiscale;
in assenza della citata dichiarazione non spetta alcuna esenzione.
L'obbligo dichiarativo trova la sua ratio nella necessità che il Comune sia informato annualmente della situazione patrimoniale del contribuente per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'agevolazione.
Nell'ordinanza n. 33777 del 2024 si legge che “che l'esonero dal pagamento dell'IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione, in quanto «[…] la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta» (così, Cass., Sez. T., 17 ottobre 2023 n. 28806 cit., che richiama Cass., Sez. VI-T., 17 febbraio 2022, n. 5191 cit.).
Ancor più di recente Cass. 8357/2025 ha statuito che “In tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei cd.
"beni-merce" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza”.
Tale orientamento si pone sulla scia dei precedenti richiamati, sicché i motivi addotti non possono trovare accoglimenti, trattandosi di vicende del tutto private che non elidono gli obblighi fiscali a carico del contribuente.
Anche il secondo motivo non merita accoglimento in quanto, analogamente al primo motivo, la Corte di cassazione n. 33777 del 21/12/2024, ha escluso qualsivoglia effetto abrogativo dell'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, vigente dall'anno di imposta 2020, stabilendo che la citata norma “che ha previsto l'esonero dal pagamento dell'IMU per gli immobili cd. beni-merce, non abrogando l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 - non ha comportato alcuna abolitio criminis, restando pertanto dovute anche le sanzioni per l'omesso versamento del tributo”.
La nuova disciplina non si applica, pertanto, alle annualità antecedenti e l'omessa presentazione della dichiarazione comporta il pagamento dell'imposta con le relative sanzioni. Alla luce di quanto sin qui esposto il terzo motivo è infondato attesa la soccombenza anche in grado d'appello.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria dell'Emilia Romagna rigetta l'appello e per l'effetto conferma la decisione di primo grado. Condanna l'appellante alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente e Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 183/2022 depositato il 09/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
U.c. Unione Dei Comuni Della Bassa Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 97/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 1 e pubblicata il 11/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 256 DEL 4.06.19 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 256 del 4 giugno 2019 l'Unione dei comuni della Bassa Romagna notificava alla Ricorrente_1 S.R.L. l'avviso di accertamento n. 256 relativo al (parziale) omesso versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2014.
L'atto impositivo veniva impugnato dal contribuente per il quale gli immobili per il quali l'ente territoriale chiedeva l'imposta erano esenti IMU a sensi dell'art. 2 del DL 102 del 2013, trattandosi di fabbricati realizzati dall'impresa immobiliare, costituenti beni merce della stessa, destinati alla vendita.
Si costituiva in giudizio L'unione dei Comuni eccependo che l'invocata esenzione non era dovuta atteso che la società non aveva presentato la dichiarazione ex art. 5 bis del DL 102 del 2013.
Con riferimento all'eccezione appena menzionata, il contribuente replicava di non avere potuto assolvere all'obbligo comunicativo in ragione di vicissitudini giudiziarie che avevano coinvolto ingiustamente il rappresentante legale, ora liquidatorie, vicende che avevano comportato l'impossibilità di inoltrare al Comune la dichiarazione ex art. 5 bis DL 102/2013.
Invocava, inoltre, il mutamento del quadro normativo, essendo stata prevista nella legge di bilancio del 2020
l'esenzione IMU per i beni merce anche in assenza della dichiarazione ex art. 5bis. Ciò stava a significare che l'omessa comunicazione era un mero inadempimento formale e tale poteva essere considerato anche per il passato.
I giudici d primo grado respingevano il ricorso affermando da un lato che in assenza di dichiarazione ex art. 5bis non era possibile il riconoscimento dell'esenzione e dall'altro che la novella legislativa potesse valere solo per il futuro e, in particolare, dall'anno 2022.
Interpone appello Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
Ribadisce l'appellante la indiscutibile natura di beni merce dei fabbricati oggetto di IMU e che la dichiarazione ex art. 5 bis DL102/2013 i non fu presentata per le gravi vicende giudiziarie in cui era stato ingiustamente coinvolto il legale rappresentante. Tra le varie conseguenze vi fu anche quella di rimanere privo del consulente fiscale sicché egli stesso si improvvisò tale non immaginando, tuttavia, dell'esistenza dell'obbligo comunicativo al Comune ai fini dell'esenzione.
Rileva ancora che l'accertamento appare del tutto ingiusto anche alla luce della modifica normativa intervenuta nel 2020, a valere dal 2022, che ha eliminato conseguenze negative fiscali in caso di omessa comunicazione. Si legge nell'atto d'appello: “il fatto che sia stata eliminata la decadenza dal diritto all'esenzione a causa di un mero inadempimento formale conferma la natura di “sanzione impropria” del disconoscimento per cui qui causa. Vale a dire che la modifica normativa introdotta con la legge di bilancio del 2020, sebbene formalmente in vigore solamente dal 2022, può essere letta come un provvedimento teso ad eliminare una situazione di grave iniquità ed ingiustizia, non potendosi definire altrimenti il disconoscimento di una esenzione dall'imposta per il mancato assolvimento di un mero adempimento di carattere pur sempre formale”. Con il secondo motivo, si evidenzia che anche le sanzioni non sono dovute versandosi in materia di imposta non dovuta e se ne chiede pertanto l'annullamento.
Infine, con il terzo motivo si invocano le spese di giudizio a proprio favore in caso di soccombenza della controparte.
Si costituisce in giudizio l'unione dei Comuni della Bassa Romagna con richiesta di conferma della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con riferimento al primo motivo rileva il collegio che sul punto si è pronunciata la Suprema Corte di cassazione che ha affermato la necessità della dichiarazione ex art. 5 bis del DL 102/2013 per potere usufruire dell'agevolazione fiscale;
in assenza della citata dichiarazione non spetta alcuna esenzione.
L'obbligo dichiarativo trova la sua ratio nella necessità che il Comune sia informato annualmente della situazione patrimoniale del contribuente per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'agevolazione.
Nell'ordinanza n. 33777 del 2024 si legge che “che l'esonero dal pagamento dell'IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione, in quanto «[…] la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta» (così, Cass., Sez. T., 17 ottobre 2023 n. 28806 cit., che richiama Cass., Sez. VI-T., 17 febbraio 2022, n. 5191 cit.).
Ancor più di recente Cass. 8357/2025 ha statuito che “In tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei cd.
"beni-merce" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza”.
Tale orientamento si pone sulla scia dei precedenti richiamati, sicché i motivi addotti non possono trovare accoglimenti, trattandosi di vicende del tutto private che non elidono gli obblighi fiscali a carico del contribuente.
Anche il secondo motivo non merita accoglimento in quanto, analogamente al primo motivo, la Corte di cassazione n. 33777 del 21/12/2024, ha escluso qualsivoglia effetto abrogativo dell'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, vigente dall'anno di imposta 2020, stabilendo che la citata norma “che ha previsto l'esonero dal pagamento dell'IMU per gli immobili cd. beni-merce, non abrogando l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 - non ha comportato alcuna abolitio criminis, restando pertanto dovute anche le sanzioni per l'omesso versamento del tributo”.
La nuova disciplina non si applica, pertanto, alle annualità antecedenti e l'omessa presentazione della dichiarazione comporta il pagamento dell'imposta con le relative sanzioni. Alla luce di quanto sin qui esposto il terzo motivo è infondato attesa la soccombenza anche in grado d'appello.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria dell'Emilia Romagna rigetta l'appello e per l'effetto conferma la decisione di primo grado. Condanna l'appellante alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00