Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 92
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Natura di beni merce e esenzione IMU

    La Corte ha ritenuto che la presentazione della dichiarazione ex art. 5 bis del DL 102/2013 sia condizione necessaria per usufruire dell'esenzione IMU per i fabbricati-merce, citando orientamenti della Suprema Corte di Cassazione. Le vicende private del legale rappresentante non elidono gli obblighi fiscali.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni

    La Corte ha confermato che la modifica normativa introdotta dalla L. 160/2019 non ha abrogato l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, e che pertanto le sanzioni per l'omesso versamento del tributo restano dovute per le annualità antecedenti al 2020.

  • Rigettato
    Condanna alle spese in caso di soccombenza

    Attesa la soccombenza dell'appellante anche in grado d'appello, la richiesta di condanna alle spese è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 92
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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