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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 26 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 1336 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avv. Barbara Baratta Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Marco Controparte_1
Moretti
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 10436/2023 pubblicata il 21/11/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per l'appellante: “in riforma dell'impugnata Sentenza n. 10436 pubblicata dal Tribunale di Roma –
Sez. II Lavoro – in persona del Giudice Dr.ssa Claudia Canè, il 21.11.2023, ed emessa a definizione avente RG. n. 30555/2022 - riconoscere la sussistenza del ricorso;
- ammettere prova testi;
-
1 ammettere C.T.U. medico-legale: a) la sussistenza della malattia professionale per la quale è stata presentata da la domanda all' del 17.04.2021 n. 516867082; b) il grado di Parte_1 CP_1
invalidità permanente da essa determinato;
in tesi accogliere le domande formulate con il ricorso depositato il 03.10.2022 per l'effetto: 1) accertare e dichiarare la sussistenza della malattia professionale, per la quale è stata presentata all' la domanda in data 17.04.2021 n. 516867082 CP_1
, e il relativo grado di invalidità permanente nella misura del 10%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di Giustizia, oltre a provvedere ad effettuare il cumulo con le preesistenze pari al 7%, di cui è portatore, non oggetto di discussione;
2) condannare l' al pagamento in CP_1
favore di del compenso professionale per il giudizio di primo grado e del compenso Parte_1
professionale per il giudizio di appello, da distrarsi , ex art.93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore;
3) condannare l' al pagamento delle spese della CTU medico-legale, richiesta nel CP_1
giudizio di appello.”;
per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, rigettare, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 10436/2023 Parte_1
del Tribunale di Roma – Giudice Unico del Lavoro.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante, ex calciatore professionista, aveva presentato all' domanda di malattia CP_1
professionale in data 7.4.2021, archiviata per insufficienza della documentazione ai fini dell'espressione di un giudizio medicolegale;
respinta anche l'opposizione in sede amministrativa.
Aveva quindi adito il Tribunale di Roma esponendo in particolare che:
- dalla risonanza magnetica presso la del 29.7.2012 emergeva: “Risonanza Controparte_2 magnetica ginocchio destro “Entesopatia prossimale del rotuleo, Regolare il tendine quadricipitale,
Meniscopatia degenerativa del corpo e corno posteriore del menisco mediale ed in misura minore del corpo del menisco laterale, Nella norma il pivot centrale, Regolari i legamenti collaterali, rotula in asse con aspetti condropatici a livello della femoro rotulea di grado 2e3, assottigliamento della rima articolare mediale in relazione ad aspetto erosivi cartilaginei di medio grado del condilo mfemorale mediale e del contrapposto emipiatto tibiale interno, Falda di versamento nei recessi sottoquadricipitali”; Risonanza magnetica Ginocchio Sinistro “Regolare l'apparato estensore,
Meniscopatia degenerativa del corno posteriore del menisco mediale, Regolare il menisco laterale,
Nella norma il pivot centrale, Regolari il legamento collaterale laterale, Esisti distrattivi stabilizzati del legamento collaterale mediale, Rotula in asse con aspetti condropatici a livello della femoro
2 rotulea di grado 2 e 3, Assottigliamento della rima articolare mediale in relazione ad aspetto erosivi cartilaginei di medio grado del condilo femorale mediale e del contrapposto emipiatto tibiale interno,
Falda di versamento nei recessi sottoquadricipitali”;
- dalle risonanze magnetiche eseguite il 3.3.2021 presso Centro Sana servizi sanitari privati s.r.l. emergeva: “- Risonanza magnetica ginocchio destro: “lieve disomogeneità periferica del menisco intero a livello della giunzione corpo como posteriore in parte del como posteriore come per meniscosi, non lesioni a carico del menisco esterno in presenza di iniziali segni di meniscosi, ai gradi di flessione dell'esame la rotula si presenta sostanzialmente in asse disomogeneità delle contrapposte superfici articolari femoro patellari come per condropatia di medio alto grado con reperto più significativo in sede trocleare intermedio distale e fratellare mediale, segni di condropatia femoro- tibiale specie compartimentale mediale di lieve medio operato, nel cavo articolare si apprezzano solo minimi segni di flogosi reattiva in sede femoro patellare di infrapatellare, lieve disomogeneità del versante profondo dell'inserzione prossimale del tendine rotuleo, il corpo di presenta aspetto Pt_2 lievemente reticolare come per esiti di infarcimento sieroso”; - Risonanza magnetica ginocchio sinistro: “lieve disomogeneità periferica del menisco interno a livello della giunzione corpo corno posteriore e in part del corno posteriore come per meniscosi, non evidenza di lesioni a carico del menisco esterno in presenza di iniziali segni di meniscosi, minima irregolarità del versante capsulare antero mediale come per esiti di sofferenza pregressa traumatico distrattiva, la rotula si presenta in asse, disomogeneità delle superfici contrapposte articolari femoro patellari come per condropatia di medio grado con reperto che risulta più significativo in sede trocleare intermedio di stare patellare mediale, segni di condropatia femoro-tibiale specie compartimentale mediale di lieve medio grado, solo minimi segni di flogosi reattiva in sede femoro patellare di infrapatellare, lieve disomogeneità della regione centrale del versante profondo dell'inserzione prossimale del tendine rotuleo”.
- dalla certificazione del dr. del 14.4.2021 emergeva “condropatia degenerativa delle Per_1
ginocchia bilaterale e meniscopatia degenerativa bilaterale” di origine professionale.
Aveva richiesto l'accertamento e la liquidazione delle spettanze al Tribunale di Roma.
Si costituiva l' che eccepiva la prescrizione dell'azione e l'infondatezza del ricorso nel merito. CP_1
Il Tribunale di Roma, senza dare ingresso ad accertamenti medicolegali, ha respinto la domanda, così motivando: “Deve essere accolta l'eccezione di prescrizione. L'art. 112, comma 1, del D.P.R. n.
1124/65 recita: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.”.
Secondo l' decorrendo la prescrizione dalla conoscenza della malattia, la stessa era stata CP_1
3 conosciuta già con la risonanza del 2012. Sostiene invece parte ricorrente che solo con la risonanza del 2021 e con il mod 5 SSbis aveva conosciuto dal nesso causale tra la patologia e l'attività professionale. Non si condivide tale assunto invero già nel 2012 la risonanza, ripetuta nel 2021, evidenziava la patologia denunciata e non si comprende perché nel 2021 la patologia è stata dal ricorrente ricondotta all'attività professionale e tale collegamento non sia stato fatto nel 2012 pur essendo lo stesso possibile. Il mod 5 ss è redatto dall' adito dal ricorrente sul presupposto CP_1 dell'esistenza del nesso causale tra patologia e attività lavorativa, presupposto pertanto già noto alla parte prima dell'emissione da parte dell' del predetto modello. dell'emissione da parte dell' CP_1 CP_1
del predetto modello. Deve pertanto accogliersi l'eccezione di prescrizione. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: accoglie l'eccezione di prescrizione;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3784,00 oltre iva cpa e spese generali.”.
ha appellato la sentenza. Resiste, anche nel presente grado, l' . Parte_1 CP_1
All'udienza fissata per la discussione i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, e la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello il torna a sostenere l'infondatezza dell'eccezione di Pt_1 prescrizione in quanto essa non può decorrere da data anteriore a quella in cui l'interessato acquisisce consapevolezza oggettiva della malattia e della sua origine professionale, in termini di conoscibilità: nel caso di specie la conoscibilità oggettiva risalirebbe al 3.3.2021 perché gli esami effettuati nel 2012 dalla società calcistica Lazio avevano sì evidenziato la patologia, ma non anche il nesso con l'attività lavorativa svolta, tanto è vero che nessun medico aveva, all'epoca, denunciato la malattia professionale, sebbene a ciò obbligato dall'art. 139 del DPR n. 1124/1965.
Con un secondo motivo si sostiene l'illegittimità della mancata ammissione della CTU medicolegale, ribadendone la richiesta.
Con un terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. in quanto il ricorrente non era stato messo nelle condizioni di provare i fatti sottesi alla propria domanda e dunque anche facendo uso del potere istruttorio d'ufficio deve essere dato ingresso, nel grado, alla prova per testi.
4 Con un quarto motivo l'appellante ricorda che, anche in base a documentazione tecnica proveniente dall' , i calciatori professionisti sono esposti al sovraccarico degli arti inferiori per effetto di CP_1
microtraumi e di posture incongrue per attività eseguite con continuità durante il loro turno lavorativo;
tanto è vero che il DM 11.12.2009 e successive modifiche nell'elencare le malattie professionali c.d. tabellate ha individuato, tra le sindromi del ginocchio, derivante da microtraumi e posture incongrue a carico del ginocchio per attività eseguite con continuità durante il turno lavorativo, proprio la meniscopatia degenerativa con i codici identificativi I.
2.05 e M23.3, con conseguente presunzione legale in ordine al rapporto causale o concausale.
Converrà esaminare il primo motivo di appello diretto contro l'accoglimento da parte del Tribunale dell'eccezione di prescrizione, in quanto potenzialmente idoneo ad assorbire l'intero thema decidendum.
Il motivo è infondato e pertanto la sentenza va interamente confermata.
Come dedotto dall' anche nel presente grado, il ricorrente “già nel lontano 2012, nel pieno CP_1
della propria carriera agonistica, pur avendo effettuato esami specialistici (risonanza magnetica del
29.07.2012 presso la ) con referti che dimostravano de plano la presenza di Controparte_2
meniscopatia degenerativa e condropatia, ha ritenuto di non attivare in alcun modo la tutela CP_1 salvo poi rivolgersi all' dopo oltre nove anni, sulla base di esami specialistici della Controparte_3
stessa natura (risonanze magnetiche del 3.03.2021), peraltro a circa 4 anni dalla cessazione dell'attività professionistica, ritenuta di natura morbigena.”.
Giova ricordare il testo dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965 (contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) ai sensi del quale: "l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo (il titolo primo disciplina le prestazioni previste in favore dei lavoratori o dei loro superstiti in caso di infortuni e malattie professionali contratte nell'industria, n.d.r.) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale".
La disposizione in esame è stata più volte e sotto diversi profili scrutinata dalla Corte Costituzionale, la quale ha precisato che l'esistenza di un termine di prescrizione del diritto alla rendita risponde a due innegabili esigenze: l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto (cfr. C. Cost., n. 33/1974; C. cost., n. 297/1999).
5 Nonostante il vaglio di legittimità, la norma in questione ha dato adito a varie problematiche, affrontate dai giudici della Corte di Cassazione, proprio in ordine all'individuazione del dies a quo di decorrenza di tale termine.
Limitando l'analisi di tali problematiche agli aspetti rilevanti nella fattispecie al vaglio, va preliminarmente evidenziato che, con riferimento al "dies a quo" di decorrenza del termine triennale, la Corte di Cassazione, facendo applicazione della norma del codice civile secondo la quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), ha affermato che, in tema di malattie professionali, esso deve essere individuato avuto riguardo al momento in cui "uno o più fatti concorrenti diano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dell'esistenza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile" (cfr. Cass. n. 6828/2000; Cass., n. 9388/2001; Cass., n. 9563/2001).
Ciò che la giurisprudenza ha inteso evidenziare è la possibilità di dedurre da fatti obiettivi, esterni al soggetto e liberamente provabili, la conoscibilità da parte dell'assicurato degli elementi costitutivi dell'azione, nel senso che uno o più fatti obiettivi concorrenti rendono evidente che un assicurato dotato di media cultura non può ignorare la sussistenza dei predetti requisiti in un dato momento storico, ivi compresa la eziologia professionale della malattia.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha avuto modo di precisare che in ordine all'apprezzamento da parte dell'assicurato dell'insorgenza della malattia, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile, deve farsi riferimento al criterio della "normale conoscibilità" (cfr. Cass. n. 10035/2001).
Invero, per come affermato costantemente, (Cass. n. 17700/2014, Cass., n. 598/2016), la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124/1965, art. 112, può ritenersi verificata, in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore, che non frusti lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 116/1969; C.
Cost. n. 129/1986; C. Cost., n. 206/1988; C. Cost., n. 31/1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 23457/2009; Cass., n.
14584/2009; Cass., n. 7323/2005; Cass., n. 23418/2004; Cass., n. 23110/2004; Cass., n. 19575/2004;
Cass., n. 2625/2004). Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto
6 dall'indicato art. 112, la Suprema Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass., n.
11790/2003; Cass., n. 16178/2004; Cass., n. 8249/2011; Cass., n. 12317/2011, Cass., n. 14281/2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, la oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità". E tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità.
Si aggiunga che l'elemento della conoscibilità della eziologia professionale della malattia, rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia, ma resta pur sempre in un ambito di oggettività per così dire scientifica. La conoscibilità, dunque, non solo è cosa diversa dalla conoscenza ma altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento. Non rileva invece (e non potrebbe rilevare, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività) il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia (cfr. Cass. n. 1822/2013).
Tali principi, peraltro, sono stati di recente ribaditi dalla S.C. con la sentenza n. 1661/2020 e con la sentenza n. 29096/2022, che ha ricordato, con considerazione applicabile al caso di specie, che: “al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova (Cass. n. 16605 del 2020; Cass. n. 4069 del 2002; v. pure Cass. n. 4181 del 2003); ancora si è precisato che detta consapevolezza sia desumibile da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727
e 2729 c.c., come la domanda amministrativa ovvero la diagnosi medica contemporanea (Cass. n.
2285 del 2013).”.
In questa prospettiva, appare evidente la piena conoscibilità, fondata su elementi oggettivi esterni alla mera sfera del lavoratore (nel caso di specie, i referti del 2012 sopra richiamati) della patologia e della sua origine professionale, necessariamente collegata alla propria attività lavorativa, del tutto peculiare ed in grado di determinare un particolare stress per i distretti articolari delle ginocchia e dei menischi.
D'altro canto, occorre rammentare che l'odierno appellante è stato un calciatore professionista di alto livello, che ha svolto gran parte della sua carriera nel massimo campionato di calcio, con svariate convocazioni anche nella Nazionale Italiana, come tale necessariamente sottoposto a continui esami
7 nel tempo, e chiaramente obbligato, proprio per la propria prestazione professionale, a preservare appieno l'integrità psico-fisica.
In altre parole, proprio lo stretto controllo medico al quale il è stato sottoposto rende Pt_1 scarsamente verosimile che l'origine professionale di una malattia già in essere nel 2012 non fosse conoscibile al calciatore: tenuto conto che i referti del 2021 non danno conto di alcun peggioramento rispetto a quelli del 2012, con la conseguenza che nemmeno può porsi una tematica di progressivo raggiungimento del minimo indennizzabile.
È noto che “il giudice di merito, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve sempre accertare ai sensi degli artt. 112 e 135, del d.P.R. n. 1124 del 1965 il momento in cui l'esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall'interessato e fornire congrua motivazione con riferimento ai momenti obiettivi esterni alla persona che offrissero all'assicurato una ragionevole probabilità di conoscenza dei tre elementi rilevanti (esistenza, natura e grado di indennizzabilità); senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con la [sola] diagnosi della malattia”
(Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 febbraio 2018, n. 2842): ma nel caso di specie si tratta di una diagnosi che chiunque può mettere in relazione con l'attività del mentre risulta altamente Pt_1
impobabile improbabile il ruolo di fattori extralavorativi.
Inoltre, lo stesso sig. aveva già avuto modo di agire innanzi il Tribunale di Roma per il Pt_1
riconoscimento dei postumi conseguenti ad un infortunio di gioco avvenuto nel lontano 2011, ottenendo il riconoscimento di una prestazione pari al 7 %, ex art. 13 D. L.vo n. 38/2000. CP_1
L'argomentazione utilizzata dal Tribunale, pertanto, è corretta sul piano dei principi giuridici ed è convincente sul piano della loro applicazione fattuale. Sul piano dei principi, il ribadito riferimento al parametro della “conoscibilità dell'eziologia professionale” trova riscontro nell'orientamento nomofilattico ricordato, in base al quale, ai fini della prova della conoscibilità dell'eziologia professionale, pur richiedendosi qualcosa in più della semplice manifestazione della patologia, occorre pur sempre restare in un ambito di oggettività scientifica, nel senso che la conoscibilità, da un lato, va intesa in senso diverso dalla conoscenza vera e propria, dall'altro, postula la possibilità che l'origine professionale della malattia sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, restando invece irrilevante, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività, il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia.
La normativa così come interpretata dalla Cassazione, poi, come si è detto, riconnette la
“conoscibilità” da parte del soggetto (che poi resta inerte) ad eventi oggettivi ed esterni alla persona
8 dell'assicurato, come appunto deve ritenersi degli esami svolti nel 2012; ma non si esprime sul ruolo eventualmente ostativo (rispetto al decorrere della prescrizione) della mancata denuncia del medico, pure tenuto ai sensi dell'art. 139 del DPR n. 1124/1965, con la conseguenza che tale mancata denuncia resta, ai fini che qui ci occupano, irrilevante.
Diversamente opinando, si eluderebbe il canone, prescelto dalla giurisprudenza, della “oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato” (Cass. n. 11593/2017) in base ad eventi oggettivi ed esterni alla sua persona che vanno apprezzati in relazione “alla comune conoscenza scientifica che era ragionevole richiedere, in una data epoca in merito alla patologia manifestatasi, ai soggetti cui la persona lesa si è rivolta o avrebbe dovuto rivolgersi” (così Cass. n. 1298/2022); e si finirebbe per affermare che quella conoscibilità potrebbe essere vanificata dal diniego dell' o CP_1
dalle omissioni degli obblighi di denuncia in cui siano incorsi i soggetti obbligati.
Deve invece ribadirsi che, ai fini della decorrenza della prescrizione: a) per un verso, è sufficiente che l'assicurato possa individuare il nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia, non essendo necessario che la sua valutazione sia condivisa dall' ; b) per altro verso, la conoscibilità non CP_1
viene vanificata da omissioni datoriali né può essere influenzata dal mancato adempimento di obblighi di denuncia aventi carattere meramente statistico, epidemiologico e prevenzionale, com'è quello posto dall'art. 139 del DPR n. 1124/1965 a carico dei medici che riscontrino la malattia (in termini, Corte di Appello di Catanzaro n. 517/2023).
L'appello deve pertanto essere respinto, restando assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Infine, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 20.5.2024 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 10436/2023 pubblicata Parte_1
il 21/11/2023 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in € 3.500,00 oltre accessori di legge;
9 - Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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