Decreto cautelare 17 luglio 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/12/2025, n. 7786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7786 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07786/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03630/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3630 del 2025, proposto da Scognamiglio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio eletto presso il suo studio in AP, piazza Municipio, 84;
contro
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Az Hospital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eliseo Laurenza, Francesco Maria Lino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
a) della Determina Dirigenziale Servizio Provveditorato n. 7512/2025 del 27/5/25, che ha aggiudicato alla SO. AZ Hospital Srl la procedura telematica tramite RDO nell'ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA) per la fornitura annuale di maschere di ventilazione sovraglottidee, con cuffia non gonfiabile, da destinare all'UU.OO.CC. dei PP.OO dell'ASL di Caserta - lotto unico - Riesame Offerta Tecnica e nuova aggiudicazione;
b) della Determina Dirigenziale Servizio Provveditorato n. 6433 del 7/5/25 contenente l'iniziale aggiudicazione;
c) della Nota prot. 0124584/DF del 19/5/25, con la quale i “Referenti Tecnici” hanno provveduto al riesame della documentazione tecnica prodotta dagli Operatori Economici partecipanti alla gara;
d) degli ulteriori verbali dei Referenti Tecnici aventi ad oggetto l'esame delle offerte presentate dalle Imprese partecipanti alla procedura indicata alla lett. a che precede;
e) di ogni altro atto preordinato connesso, conseguenziale comunque lesivo del diritto della SO. ricorrente ivi compreso il contratto, qualora stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Az Hospital S.r.l. e dell’Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa RA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, la Determina del 27/5/25, con la quale è stata aggiudicata alla SO. AZ Hospital Srl la procedura telematica tramite RDO nell’ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA) per la fornitura annuale di maschere di ventilazione sovraglottidee, con cuffia non gonfiabile, da destinare all’UU.OO.CC. dei PP.OO dell’ASL di Caserta.
Espone in fatto che:
- in data 18.02.2025 l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha bandito una gara di appalto, nelle forme delle RDO (Richiesta di Offerta), a mezzo piattaforma MEPA, per la fornitura di “Maschere di ventilazione sovraglottidee con cuffie non gonfiabili, da destinare alla UU.OO.CC dei Presidi Ospedalieri dell’Ente”;
- il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso, previa verifica, ad iniziativa di un Referente Tecnico nominato dall’Ente, della conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche contenute nel Capitolato di Gara;
- alla gara hanno partecipato tre imprese, tra le quali la ricorrente;
- a seguito del parere positivo del referente tecnico circa la congruità tecnica dei prodotti offerti, con una prima delibera la gara era stata aggiudicata alla AM s.r.l.;
- a seguito di accesso agli atti la ricorrente aveva inoltrato alla Stazione appaltante istanze di autotutela, evidenziando che i prodotti offerti dalle due concorrenti, la AM s.r.l. e la controinteressata, non erano conformi al capitolato;
- al riguardo, con verbale del 19.05.2025, l’Organo Valutativo Tecnico ha ritenuto che il prodotto offerto dalla SO. AM SR (morbida cuffia gonfiabile) non fosse conforme alle specifiche tecniche previste dalla documentazione di gara e che, conseguentemente, l’aggiudicazione doveva essere disposta a favore della Ditta AZ Hospital s.r.l., seconda classificata;
- con determina n. 7512 del 27.05.2025, è stata disposta, dunque, una nuova aggiudicazione a favore della AZ Hospital s.r.l.
Avverso la suddetta aggiudicazione, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione del disciplinare RDO. Erroneità dell’istruttoria tecnica. Erroneità della motivazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Travisamento dei fatti. Inesistenza dei presupposti per l’aggiudicazione.
Considerato che il Capitolato Speciale di gara ha richiesto a pena di esclusione (pag. 5 di 11 Disciplinare RDO) la fornitura di maschere di ventilazione sovraglottidee con cuffia non gonfiabile, la valutazione effettuata dal referente tecnico in merito al prodotto offerto dalla controinteressata SO. AZ Hospital s.r.l. sarebbe frutto di un errore di fatto, in quanto nella scheda tecnica (allegato 7) della concorrente AZ Hospital s.r.l. è affermato “il suo nuovo design permette alla ventilazione di pressione positiva di auto-gonfiare la maschera” con ciò confermando la oggettiva circostanza che la cuffia sarebbe certamente "gonfiabile'.
II. Violazione del capitolato di gara. Violazione della normativa Cee, direttiva comunitaria 93/42/EEC, della direttiva 2017/24 e ss.mm.ii. Violazione del giusto procedimento. Erroneità dell’istruttoria tecnica. Inesistenza dei presupposti per l’aggiudicazione. Eccesso di potere per l’illogicità dell’azione amministrativa.
Il dispositivo offerto dall’aggiudicataria non sarebbe conforme alla Certificazione CEE e vi sarebbe incoerenza nella documentazione di gara anche con riferimento all’effettivo fabbricante del prodotto AIR-Q SP.
2. La controinteressata, ritualmente costituitasi, con memoria del 5.09.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente eccependo, preliminarmente, l’irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto già dal 12.05.2025 ( istanze di autotutela) sarebbe stata a conoscenza della scheda tecnica del dispositivo medico presentato dalla controinteressata e, quindi, degli elementi – desumibili dalla stessa - utili e sufficienti a contestare anche giudizialmente la mancata esclusione dell’operatore economico. Ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. L’ASL Caserta, ritualmente costituitasi, con memoria del 30.09.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per l’infondatezza delle censure in esso contenute.
4. Con ordinanza cautelare n. 2038/2025 sono stati ordinati incombenti istruttori all’ASL e alla ricorrente.
5. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato documentazione e memorie, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene infondata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controinteressata.
Invero, dall’istanza del 12.05.2025, presentata dalla ricorrente alla stazione appaltante, non si evince che la ricorrente medesima avesse, nella sua disponibilità, la scheda tecnica del prodotto offerto dalla controinteressata AZ Hospital s.r.l., in quanto ha allegato alla richiesta solo i dépliant delle due controinteressate.
Solo a seguito della trasmissione, in data 18.06.2025, da parte della stazione appaltante della scheda tecnica del prodotto offerto dalla controinteressata, la ricorrente può dirsi esaustivamente venuta a conoscenza delle caratteristiche del prodotto offerto dalla controinteressata medesima e, pertanto, vedere consolidati gli elementi pregiudizievoli della propria posizione, giustificativi dell’impugnativa.
Il ricorso, pertanto, notificato il 15.07.2025 e depositato il successivo 16.07.2025, è tempestivo.
2. In disparte le superiori considerazioni, nel merito il ricorso è infondato.
3. L’ oggetto della procedura indetta dalla ASL Caserta era, nel caso di specie, la "Fornitura annuale di maschere di ventilazione sovraglottidea con cuffia non gonfiabile da destinare alle UU.OO.CC. dei PP.OO. dell'Asl di Caserta".
La ricorrente si duole del fatto che il prodotto offerto dall’aggiudicataria sarebbe da qualificarsi “autogonfiabile” e, quindi, non conforme alla legge di gara.
La doglianza, ad una attenta analisi della documentazione, non può trovare positiva valutazione.
3.1. Preliminarmente appare opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza, “ l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ. per l'interpretazione dei contratti (Cons. Stato, IV, 19 giugno 2023, n. 5989; VI, 8 aprile 2003, n. 1877), tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, dovendo però il giudice in ogni caso ricostruire l'intento dell'amministrazione ed il potere che la stessa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell'atto (interpretazione sistematica) ” (Consiglio di Stato sez. V, 30.09.2025, n.7631)
Nel caso di specie, non rileva la problematica di una clausola di non univoca interpretazione nel bando di gara, sul piano letterale e sistematico, in quanto sono chiare le caratteristiche del prodotto richiesto, anche in un’ottica funzionale dello stesso.
Dall’analisi degli atti emerge, infatti, chiaramente che il bando richiede una maschera sovraglottidea con cuffia “non gonfiabile” e tale requisito assume, nel mercato di riferimento, un significato preciso.
Dalle relazioni depositate in atti è emerso che la maschera con cuffia non gonfiabile è un dispositivo che non necessita di una attività di gonfiaggio da parte di terzi (o di macchine) per potere essere utilizzata, di talché il suo scopo è anche quello di evitare che l’operatore debba gestire la pressione interna della maschera mediante una siringa piena d’aria con il rischio potenziale di sovragonfiaggio.
Come ha argomentato la stazione appaltante nella sua memoria (p. 3, mem. 30.09.2025) “… la maschera laringea è un tubo sovraglottico introdotto per via orale; i modelli di maschera più recenti hanno sostituito la cuffia gonfiabile, ovvero da inserirsi sgonfia e da gonfiarsi successivamente ed esclusivamente tramite l’intervento di un operatore, con una cuffia che si modella alle vie aeree, e che quindi non necessita di gonfiaggio manuale ”.
Da ciò si evince che, mentre caratteristica della maschera con cuffia gonfiabile è quella di possedere una cuffia che deve essere inserita sgonfia e poi deve essere gonfiata successivamente con l’intervento di un operatore, affinché aderisca alle vie aeree, la maschera con cuffia non gonfiabile è una maschera che non necessita di intervento del terzo operatore per poter essere utilizzata e per poter aderire alle predette pareti, in quanto la cuffia vi si modella autonomamente.
La questione sottoposta al Collegio, dunque, è se il prodotto offerto dalla controinteressata sia una maschera con cuffia gonfiabile, da escludere, quindi, ai sensi della legge di gara, o una maschera con cuffia non gonfiabile, così come richiesto dal bando.
L’incertezza deriverebbe da alcune caratteristiche tecniche del prodotto che, secondo parte ricorrente, accomunerebbe la maschera offerta dalla controinteressata ad una maschera con cuffia gonfiabile. Secondo parte ricorrente, in sostanza, giacché la maschera offerta dalla controinteressata sarebbe “autogonfiabile”, per ciò solo sarebbe, automaticamente, “in parte gonfiabile” e, dunque, da escludere.
Tali censure sono prive di fondamento.
3.2 Come chiaramente riportato dalla scheda tecnica ufficiale, infatti, innanzitutto “la maschera laringea AIR-Q SP non possiede un dispositivo di gonfiaggio.”
La successiva elencazione delle sue caratteristiche, lungi dal tradire, come vorrebbe far intendere la ricorrente, una natura ibrida della maschera, da assimilare, pertanto, per alcuni aspetti alla maschera con cuffia gonfiabile non ammessa, rafforza, invece, il giudizio di conformità del prodotto a quanto oggetto dell’appalto.
Invero, la ricorrente assume che sarebbe proprio la scheda tecnica a rivelare la non conformità della maschera, nella parte in cui afferma che “ Il suo nuovo design permette alla ventilazione di pressione positiva di auto-gonfiare la maschera. L’aumento della pressione dell’interno della cuffia avviene esattamente nel momento in cui essa è necessaria, ossia nella fase ascendente della ventilazione. Durante l’espirazione la cuffia si depressurizza fino al livello della PEEP. La pressione all’interno della cuffia circola con una pressione di picco tra 15 e 30 cm H2O e un livello di PEEP ”.
Secondo la ricorrente l’autogonfiaggio sarebbe pur sempre un tipo di gonfiaggio, escluso dal capitolato.
Tuttavia, proprio dall’esame delle caratteristiche evidenziate dalla ricorrente, il prodotto offerto dalla controinteressata non può ritenersi comprensivo di una “cuffia gonfiabile” perché manca delle caratteristiche che si accompagnano a quel tipo di dispositivo.
E inoltre, se si accede alla interpretazione non solo letterale ma anche della ratio della lex specialis nel senso di voler individuare, come oggetto dell’appalto, maschere con cuffia non gonfiabile, e cioè per il cui uso non è necessario l’ausilio di un terzo che provveda manualmente al gonfiaggio, onde evitare anche eventuali danni derivanti dal sovragonfiaggio ( modalità di utilizzo e rischi tipici della maschera gonfiabile), appare evidente che la maschera offerta dalla controinteressata, per le sue caratteristiche, in alcun modo può assimilarsi ad una maschera con cuffia gonfiabile.
Come evidenziato dalla controinteressata, invero, il fatto che la scheda tecnica affermi che “ La pressione di tenuta durante l’espirazione è in media di 17-20 cm H2O. Air-Q SP evita così il rischio di sovragonfiaggio della maschera tipico delle maschere laringee tradizionali e i traumi ad esso associati (traumi alle mucose e ai nervi) ” significa, con una interpretazione che il Collegio condivide, che “ semplicemente che AirQ SP evita il rischio di sovragonfiaggio, rischio che c’è solo con le maschere tradizionali che devono essere gonfiate ”. Dall’esame della documentazione tecnica in atti emerge che la maschera in questione raggiunge l’isolamento delle vie aeree autonomamente, senza necessità di gonfiaggio esterno. È chiara, dunque, la diversità del prodotto rispetto ad una maschera con cuffia gonfiabile.
D’altronde, anche la scheda tecnica del prodotto offerto dalla ricorrente rafforza la corretta interpretazione del significato della caratteristica “non gonfiabile” della cuffia della maschera richiesta dal bando di gara. Invero, nella scheda tecnica del prodotto I-Gel della ricorrente, la conformazione morbida del prodotto viene legata alla caratteristica di facilitarne l’inserimento e garantire la sicurezza. non essendo necessario gonfiare alcuna cuffia (“ I-gel prende il nome dal morbidissimo materiale con cui è stato realizzato. L’innovativa applicazione di questo materiale ha permesso di realizzare una cuffia che non necessita di alcun gonfiaggio. Questo facilita enormemente l’inserimento di i-gel semplificando sia la tecnica che le tempistiche necessarie con mezzi tradizionali. […] Senza la necessità di gonfiare alcuna cuffia, i-gel si propone come una soluzione sicura e rapida per la gestione delle vie aeree ”). In sostanza, anche la scheda tecnica della ricorrente, implicitamente, riconosce l’elemento dirimente tra una cuffia gonfiabile e una non gonfiabile nella autonomia della seconda rispetto all’ intervento di terzi per potere essere adoperata ed aderire alle pareti delle vie aeree e lega questa circostanza ad una maggiore sicurezza per la salute del paziente. Caratteristiche che sono tutte presenti anche nel prodotto offerto dalla controinteressata, che non dispone di un dispositivo di gonfiaggio, che non necessita di intervento di terzi o di macchinari per potere essere utilizzata e perviene ad un sigillo delle vie aeree attraverso la respirazione del paziente, che sia autonoma o ventilata. Sotto quest’ultimo profilo, affermare che il sigillo oro faringeo avviene attraverso la respirazione del paziente, anche nel caso in cui questa sia assistita con ventilazione, non equivale a dire che il dispositivo si gonfi tramite ventilazione e, per questo sia gonfiabile, in quanto ben diversa è la caratteristica di una maschera che ha bisogno di un gonfiaggio esterno per poter operare ( con tutto ciò che ne consegue in termini di celerità e rischi per il paziente) rispetto ad una maschera che aderisca alle pareti orofaringee ( invece che mediante il materiale di cui è composta, come la I-gel della ricorrente) attraverso la respirazione del paziente ( autonoma o ventilata).
Sotto questo aspetto diventa, allora, un sillogismo errato affermare che il prodotto della controinteressata, che non necessita di interventi di terzi per funzionare, per il solo fatto di aderire alle vie aeree del paziente mediante il respiro autonomo o ventilato di quest’ultimo, e che per tale via si espanda, sia, per questo, un ibrido, una cuffia “autogonfiabile”, che, in quanto partecipe dell’elemento della “gonfiabilità” deve essere esclusa dalla gara.
3.3 Sotto altro profilo, inoltre, le caratteristiche della maschera della controinteressata, diversamente da quanto assume la ricorrente, non influiscono in maniera negativa sull’ambito di estensione della possibilità di utilizzo della predetta maschera.
La ricorrente afferma, invero, che “ la maschera non gonfiabile può essere sempre utilizzata, quali che siano le condizioni di impiego; una maschera gonfiabile richiede, invece, necessariamente la presenza di un’ambulanza o una struttura ospedaliera che siano fornite di un ventilatore in piena efficienza in grado di insufflare aria, che consenta al dispositivo di aderire perfettamente al corpo del paziente .”
Tuttavia, nel caso di specie, la maschera offerta dalla controinteressata è una maschera con cuffia non gonfiabile, in quanto l’auto - gonfiaggio è limitato nella accezione già descritta che non lede la caratteristica perseguita dall’appalto (ovvero la necessità che la maschera funzioni senza l’ausilio di soggetti o macchinari esterni). E ciò è rafforzato anche dalla considerazione, espressa nella relazione tecnica, che “ AirQ SP può essere utilizzata potenzialmente in qualsiasi condizione di impiego come confermato dalla dichiarazione allegata del produttore dal momento che si conferma la possibilità di usarla in respirazione spontanea raggiungendo sempre la capacita di tenuta stagna delle vie aeree.[…] dunque può essere usata in tutte le circostanze, e raggiunge l’isolamento delle vie aeree anche senza l’ausilio di un ventilatore perché il meccanismo di autopressurizzazione si attiva anche in questa circostanza. ”
3.3. Alla luce delle considerazioni esposte può, dunque, concludersi che il prodotto offerto dalla controinteressata sia una maschera con cuffia non gonfiabile, pertanto, non viola i requisiti previsti dal capitolato. Conseguentemente la controinteressata non doveva essere esclusa dalla procedura, ma il suo prodotto poteva regolarmente accedere alla valutazione, da parte della stazione appaltante, unitamente agli altri prodotti offerti dagli operatori economici.
Correttamente, dunque, la stazione appaltante, nel giudizio di valutazione ha valutato, in sede di ammissione, la conformità del prodotto a quanto richiesto dal bando di gara.
Al riguardo, invero, l’Amministrazione ha evidenziato che già con la nota del 19.05.2025 era stata ribadita la conformità del prodotto offerto dalla AZ Hospital, precisando che “ la scheda tecnica del dispositivo offerto riporta esplicitamente “… non possiede dispositivo di gonfiaggio” e da nessuna altra parte viene indicata la necessità di gonfiaggio mediante ventilatore polmonare. Si precisa quindi che il dispositivo offerto corrisponde a quanto richiesto come requisito di minima: maschera di ventilazione sovraglottidea con cuffie non gonfiabili ”.
Successivamente, con la nota del 30.07.2025, la Stazione appaltante specificava con maggiori dettagli, alla luce dei motivi di ricorso, la conformità del prodotto offerto alla tipologia di dispositivo richiesto (Maschere di ventilazione sovraglottidee con cuffie non gonfiabili), rappresentando che “ tale dispositivo non è dotato di alcun sistema di gonfiaggio manuale, né di valvole o raccordi per l'insufflazione con siringa. Il funzionamento è basato su un design che consente di ottenere il sigillo orofaringeo attraverso la pressione positiva generata durante la ventilazione, sia essa assistita o spontanea, in assenza di gonfiaggio attivo da parte dell'operatore ” sconfessando, pertanto, l’affermazione della ricorrente che la maschera avrebbe dovuto essere collegata ad un ventilatore polmonare per funzionare (pag.6 ric.).
Ancora, la stazione appaltante ha controdedotto anche sull’accezione corretta del termine “autogonfiante” affermando, con una ricostruzione che il Collegio condivide, che “ il termine "auto-gonfiabile" è stato utilizzato secondo l'accezione tecnicamente corretta, riferendosi alla capacità del dispositivo di ottenere il sigillo anatomico senza necessità di interventi esterni. La pressione positiva prodotta dalla ventilazione consente un adeguato posizionamento e una tenuta efficace grazie alla conformazione della cuffia e alla flessibilità del materiale termoplastico con cui è realizzata che consente di mantenere una pressione ottimale della cuffia evitando così danni da compressione sulle strutture anatomiche. Infatti a contatto con il calore corporeo, migliora la sua capacità di adattamento alle vie aeree superiori del paziente con la minima pressione efficace. ”
Prive di pregio sono le repliche della ricorrente che si focalizza solo sull’ espressione “autogonfiabile” che “ è lapalissianamente diversa da quella di “maschera sovraglottidea con cuffia non gonfiabile ”,” e afferma che nell’interpretazione del bando di gara, assume carattere preminente la regola collegata all’interpretazione letterale, con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di disposizioni assolutamente chiare.
Nel caso di specie, invero, l’interpretazione letterale dell’espressione “non gonfiabile”, come detto, deve essere quella a cui si riferisce il mercato di riferimento e, come già evidenziato, le caratteristiche di una maschera con cuffia gonfiabile sono così peculiari e distintive che non può assumersi che delle stesse sia partecipe, ancorché in maniera ibrida, il dispositivo offerto dalla controinteressata. Non corrisponde al vero, infatti, che la maschera offerta dalla controinteressata possieda un dispositivo di gonfiaggio, anzi: la scheda tecnica del prodotto espressamente lo esclude. E il fatto che “ Il suo nuovo design permette alla ventilazione di pressione positiva di autogonfiare la maschera ” non ne muta la caratteristica di maschera con cuffia non gonfiabile, così come intesa dalla stazione appaltante nella legge di gara, in quanto il termine "auto-gonfiabile" utilizzato dall’Amministrazione nelle proprie precisazioni, è stato utilizzato secondo l'accezione tecnicamente corretta, riferendosi alla capacità del dispositivo di ottenere il sigillo anatomico senza necessità di interventi esterni.
Nel caso di specie, non si tratta di forzare l’interpretazione letterale del bando di gara, perché questo ha richiesto, chiaramente, delle maschere sovraglottidee con cuffia non gonfiabile. Il caso sottoposto allo scrutinio del Collegio ha ad oggetto, diversamente, la verifica della corretta ammissione del prodotto offerto dalla controinteressata alla valutazione, atteso che la ricorrente assume che la controinteressata medesima avrebbe dovuto essere esclusa per non conformità del prodotto offerto a quanto richiesto dal bando. Tuttavia, come argomentato, il prodotto offerto dalla controinteressata è pienamente conforme a quanto richiesto dalla lex specialis , trattandosi, chiaramente, di una maschera con cuffia non gonfiabile.
È quindi evidente che la Stazione appaltante ha correttamente valutato, in sede di ammissione, la conformità del prodotto, con una valutazione discrezionale che è esente da criticità o errori manifesti che possano giustificare il sindacato dell’autorità giurisdizionale.
4. La ricorrente si duole anche dell’irregolarità, dell’insufficienza e dell’incompletezza della documentazione esibita dall’aggiudicataria al fine di dimostrare la titolarità dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria. Assume, invero, che la documentazione di gara relativa sia all'effettivo fabbricante del prodotto AIR SP che alla relativa certificazione CE fosse incoerente e che, pertanto, al momento dell'espletamento della gara, la Certificazione CE riportante il fabbricante SunMed LLC non corrispondeva alla registrazione del dispositivo medico AIR Q SP presso il Ministero della Salute.
Secondo la ricorrente, considerata l’obbligatorietà della certificazione CEE per i dispositivi medici in ambito europeo, la mancata copertura del prodotto offerto da tale certificazione avrebbe dovuto comportare l’esclusione della controinteressata dalla gara.
Anche tale doglianza non può essere accolta.
In disparte la considerazione che le cause di esclusione dalla procedura di gara sono tassative, deve evidenziarsi che con nota del 30.07.2025 (doc. n. 2, deposito ASL del 30.09.2025) è stato dato atto che in sede di verifica tecnica è stata consultata la banca dati ufficiale del Ministero della Salute, dove sono risultati regolarmente disponibili sia la dichiarazione del fabbricante relativa alla richiesta di estensione della validità della certificazione CE, sia la comunicazione dell’organismo notificato che attesta l’estensione della stessa fino al 31 dicembre 2028, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/745 (MDR).
Dalla predetta documentazione, dunque, non sono emersi i vizi censurati dalla parte ricorrente.
5. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso va respinto.
6. Le spese possono essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze fattuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI RE Di AP, Presidente
RA LE, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LE | LI RE Di AP |
IL SEGRETARIO