Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2316/2023 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti MOSELLA CINZIA e MOSELLA STEFANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
Controparte_1
con l'avv. IARIA ANNA
[...]
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n.65/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Crotone in data 31/7/2023 con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della Controparte_1
(d'ora in avanti solo la somma di euro 125.511,80 a titolo di CP_1 contribuzione (e accessori) relativi alle annualità dal 2000 al 2021 o, in subordine, la riduzione dell'importo del predetto credito, deducendo che la contribuzione rivendicata dalla on sarebbe dovuta in ragione della sua intervenuta cancellazione CP_1 dall'albo professionale dei geometri a far data dal lontano 1997 e sollevando eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
La ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna di al pagamento, in Parte_1 favore dell'ente previdenziale, dell'eventuale minore importo dovuto. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disciplinato dall'art.645 e ss. c.p.c., è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione.
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Geometri Laureati della Provincia di Crotone attestante la cancellazione della parte ricorrente dall'albo a far data dal 19/6/1997. Da ciò discende la totale illegittimità della pretesa contributiva rivendicata nel presente giudizio dalla nei confronti di (relativa alle annualità CP_1 Parte_1 dal 2000 al 2021), atteso che l'art.5 dello Statuto della prevede che CP_1
l'iscrizione all'albo professionale dei geometri costituisca condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'iscrizione alla stabilendo espressamente che CP_1
“l'iscritto [alla ] decade dalla sua qualità per il venir meno dell'appartenenza CP_1 all'albo professionale dei geometri” (circostanza, come già detto sopra, ricorrente nella fattispecie in esame).
Non si comprende inoltre francamente perché il certificato rilasciato dal Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Crotone attestante la cancellazione della parte ricorrente dall'albo dei geometri non dovrebbe essere sufficiente a dimostrare tale circostanza (considerato che l'albo è tenuto proprio dal Collegio), né perché la cancellazione sarebbe comprovabile soltanto a mezzo del verbale del 1997, né infine perché sarebbe inverosimile che il Consiglio dell'Ordine dei Geometri di Crotone abbia dal 1997 continuato erroneamente a mantenere iscritto Parte_1 all'albo dei geometri nonostante l'intervenuta cancellazione (in ragione del fatto che è stato lo stesso Collegio, nel summenzionato certificato del quale non è stata contestata la genuinità, a riconoscere l'errore del Consiglio in carica nel 1997, reo di non aver aggiornato la posizione della parte ricorrente), essendo dunque le doglianze della parte resistente del tutto destituite di fondamento.
È poi irrilevante ai fini del decidere il documento depositato telematicamente dalla in data 14/3/2024, tra l'altro in mancanza di qualsivoglia CP_1 autorizzazione giudiziale, in quanto trattasi di documento interno -sprovvisto di valenza probatoria- proveniente dalla stessa che riporta semplicemente CP_1 la data di iscrizione della parte ricorrente all'albo dei geometri (24/9/1975) e che non può certamente smentire quanto attestato dal Collegio nella certificazione in atti avente 2 natura di atto pubblico (cioè la cancellazione di dall'albo a far data dal Parte_1
19/6/1997). Per quanto esposto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto. Condanna la alla refusione delle spese di lite sopportate dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in euro 8.000 per compensi professionali, oltre contributo unificato
(se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 07/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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