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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6051/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002338581000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200016598290000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3025/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6051/2024 il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420249002338581/000 notificatagli in data 11/05/2024 da parte della Agenzia delle Entrate-Riscossione in riferimento alla
Cartella esattoriale n. 03420200016598290000 asseritamente notificata in data 10/02/2022 relativamente a Tassa Automobilistica anno 2015, richiesta dalla Regione Calabria.
Il ricorrente, dopo aver premesso di avere avuto contezza della richiesta esattoriale solo a seguito di accesso agli atti, ha eccepito: a) la nullità dell'intimazione per mancata notifica dell'atto presupposto;
nullità per mancato invio Can, nonché per mancata prova dell'inoltro quanto all'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, d.p.r. n. 600/73; b) la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, in quanto essa si limita a richiamare le cartelle di pagamento sulle quali si basa, senza allegarle;
c) la prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex adverso intimate, che permane anche nel caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione cautelare, l'annullamento dell'atto impugnato, per i motivi esposti, con condanna delle controparti alle spese di giudizio, da distrarre al difensore costituito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del l.r.pt., rappresentata e difesa dal dipendente Difensore_2, il quale dopo aver rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'ADER per gli eccepiti vizi di prescrizione e di formazione del ruolo, nonché per gli atti precedenti, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione degli atti presupposti, regolarmente e tempestivamente notificati. A tal fine ha depositato estratto di ruolo e ricevute postali delle racc.te a.r..
L'Agenzia ha concluso chiedendo: in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensiva, per assoluto difetto dei presupposti di legge. Nel merito: a) l'accertamento del difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b) la declaratoria di legittimità degli atti posto in essere dall'agente della Riscossione. Nel merito e in subordine: l'accertamento dell'estraneità dell'agente della riscossione rispetto ai motivi del ricorso, con declaratoria dell'assenza di ogni sua responsabilità e conseguente esclusione di conseguenze negative, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal dipendente Difensore_3, il quale, in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per mancato rispetto del termine di impugnazione e per tardivo deposito, nonché per irretrattabilità del credito, resosi definitivo per mancata impugnazione dell'atto presupposto (cartella di pagamento), la cui notifica -a parere della Regione- è avvenuta nei modi e nei termini di legge. Ha contestato l'eccepita prescrizione sia anteriore che posteriore alla notifica dell'ingiunzione di pagamento. Ha resistito agli altri motivi del ricorso ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'udienza del 10/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice così pronuncia: a) non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, formulata dalla Regione Calabria, poiché il ricorrente ha dichiarato e dimostrato di aver ricevuto l'atto in data 11/05/2024. L'onere della prova contraria grava su chi contesta tale circostanza. D'altronde, la mancata compilazione della relazione di notifica a cura dell'agente postale, non può avere ricadute negative sul destinatario dell'atto, né può a lui essere imposto di svolgere ulteriori e non dovute ricerche della spedizione, specie se si considera che per il notificante è molto facile accertare la data effettiva della consegna, poiché ad esso viene restituita la cartolina postale di avvenuta consegna. Va ribadito, inoltre, che la mancata indicazione, sulla copia consegnata al contribuente, della data di notifica, costituisce vizio deputato ad invalidare la cartella di pagamento, e ciò a prescindere dalla indicazione di uno specifico pregiudizio da parte del ricorrente. Tale omissione non consente di datare il momento di avvenuto perfezionamento della notifica, e dunque invalida l'attività del concessionario per mancanza dei requisiti di legge (Corte Cass. sezione quinta civile, sentenza 31 Gennaio 2024, N° 2944); b) non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardivo deposito, formulata dalla Regione
Calabria, poiché il ricorso è stato depositato presso la competente Corte di Giustizia Tributaria il
09/08/04/2024, vale a dire nei trenta giorni dalla notifica alle parti resistenti, avvenuta il 10/07/2024; c) non merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, sia perché il ricorso ha ad oggetto un atto formato dal concessionario, sia perché il D.Lgs.
220/2023 ha introdotto il comma 6-bis all'articolo 14 del D.Lgs. 546/1992 (applicabile al ricorso in esame poiché notificato dopo il 5/1/2024 -data di entrata in vigore della nuova normativa), secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”;
d) nel merito diventa dirimente, in applicazione del principio processuale della cd. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. civ., sez. trib., 29/05/2023, n. 1491), verificare ai fini della legittima proposizione del ricorso, se l'atto prodromico sia stato o meno regolarmente notificato. Orbene, dai documenti profusi in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione emerge che in data 10/02/2022 è stata notificata la cartella di pagamento n. 03420200016598290000, mediante consegna a persona di famiglia, rinvenuta all'indirizzo che lo stesso ricorrente indica in ricorso come sua residenza e, peraltro, allo stesso indirizzo di consegna dell'intimazione di pagamento impugnata, che il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto, per cui sussiste la presunzione, fino a prova contraria, che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario. La consegna a persona di famiglia del ricorrente, inoltre, è certificata dall'agente postale, le cui attestazioni fanno piena prova fino a querela di falso, che nel caso di specie è mancata. La consegna del plico a mani di persone di famiglia non determina alcun obbligo per il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo a favore del destinatario del plico stesso (Corte di
Cassazione, con Ordinanza n. 34824 del 13 dicembre 2023), essendo la CAD prevista soltanto quando non sia stato possibile procedere alla consegna dell'atto (per temporanea assenza del destinatario ovvero rifiuto a ricevere l'atto). Per una notifica a familiare, infine, la convivenza non è un requisito necessario.
Invero, il legame di parentela crea una presunzione di consegna e spetta al destinatario l'onere di provare l'impossibilità di aver ricevuto l'atto (Corte Cass, ordinanza n. 246/2024). Orbene, la mancata impugnazione degli atti precedenti ha reso definitiva la pretesa tributaria anche per il contribuente, al quale resta preclusa la possibilità di rilevare i vizi formali e di merito che avrebbe dovuto eccepire impugnando gli atti presupposti regolarmente ricevuti. Invero, in materia fiscale, allorquando vi è la notifica dell'atto presupposto, ogni suo vizio deve essere rilevato dal contribuente mediante tempestiva impugnazione;
qualora manchi il ricorso, l'atto notificato diviene definitivo e così la pretesa tributaria con esso azionata, con conseguente preclusione di contestarne il contenuto mediante l'impugnazione degli atti successivi. Non si entra, pertanto, nel merito della questione, poiché il ricorrente avrebbe dovuto far valere i vizi della pretesa fiscale ed eventuale prescrizione impugnando la cartella di pagamento ricevuta il 10/02/2022. Neppure sussiste prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, poiché
l'impugnata intimazione risulta notificata l'11/05/2024, vale a dire entro il termine triennale di prescrizione cui è soggetta la tassa automobilistica.
Per tali motivi il Giudice rigetta il ricorso.
Restano superati ed assorbiti gli altri motivi.
La reciproca parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Compensa tra le pari le spese di giudizio per i motivi di cui in sentenza. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6051/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002338581000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200016598290000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3025/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6051/2024 il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420249002338581/000 notificatagli in data 11/05/2024 da parte della Agenzia delle Entrate-Riscossione in riferimento alla
Cartella esattoriale n. 03420200016598290000 asseritamente notificata in data 10/02/2022 relativamente a Tassa Automobilistica anno 2015, richiesta dalla Regione Calabria.
Il ricorrente, dopo aver premesso di avere avuto contezza della richiesta esattoriale solo a seguito di accesso agli atti, ha eccepito: a) la nullità dell'intimazione per mancata notifica dell'atto presupposto;
nullità per mancato invio Can, nonché per mancata prova dell'inoltro quanto all'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, d.p.r. n. 600/73; b) la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, in quanto essa si limita a richiamare le cartelle di pagamento sulle quali si basa, senza allegarle;
c) la prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex adverso intimate, che permane anche nel caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione cautelare, l'annullamento dell'atto impugnato, per i motivi esposti, con condanna delle controparti alle spese di giudizio, da distrarre al difensore costituito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del l.r.pt., rappresentata e difesa dal dipendente Difensore_2, il quale dopo aver rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'ADER per gli eccepiti vizi di prescrizione e di formazione del ruolo, nonché per gli atti precedenti, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione degli atti presupposti, regolarmente e tempestivamente notificati. A tal fine ha depositato estratto di ruolo e ricevute postali delle racc.te a.r..
L'Agenzia ha concluso chiedendo: in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensiva, per assoluto difetto dei presupposti di legge. Nel merito: a) l'accertamento del difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b) la declaratoria di legittimità degli atti posto in essere dall'agente della Riscossione. Nel merito e in subordine: l'accertamento dell'estraneità dell'agente della riscossione rispetto ai motivi del ricorso, con declaratoria dell'assenza di ogni sua responsabilità e conseguente esclusione di conseguenze negative, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal dipendente Difensore_3, il quale, in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per mancato rispetto del termine di impugnazione e per tardivo deposito, nonché per irretrattabilità del credito, resosi definitivo per mancata impugnazione dell'atto presupposto (cartella di pagamento), la cui notifica -a parere della Regione- è avvenuta nei modi e nei termini di legge. Ha contestato l'eccepita prescrizione sia anteriore che posteriore alla notifica dell'ingiunzione di pagamento. Ha resistito agli altri motivi del ricorso ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'udienza del 10/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice così pronuncia: a) non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, formulata dalla Regione Calabria, poiché il ricorrente ha dichiarato e dimostrato di aver ricevuto l'atto in data 11/05/2024. L'onere della prova contraria grava su chi contesta tale circostanza. D'altronde, la mancata compilazione della relazione di notifica a cura dell'agente postale, non può avere ricadute negative sul destinatario dell'atto, né può a lui essere imposto di svolgere ulteriori e non dovute ricerche della spedizione, specie se si considera che per il notificante è molto facile accertare la data effettiva della consegna, poiché ad esso viene restituita la cartolina postale di avvenuta consegna. Va ribadito, inoltre, che la mancata indicazione, sulla copia consegnata al contribuente, della data di notifica, costituisce vizio deputato ad invalidare la cartella di pagamento, e ciò a prescindere dalla indicazione di uno specifico pregiudizio da parte del ricorrente. Tale omissione non consente di datare il momento di avvenuto perfezionamento della notifica, e dunque invalida l'attività del concessionario per mancanza dei requisiti di legge (Corte Cass. sezione quinta civile, sentenza 31 Gennaio 2024, N° 2944); b) non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardivo deposito, formulata dalla Regione
Calabria, poiché il ricorso è stato depositato presso la competente Corte di Giustizia Tributaria il
09/08/04/2024, vale a dire nei trenta giorni dalla notifica alle parti resistenti, avvenuta il 10/07/2024; c) non merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, sia perché il ricorso ha ad oggetto un atto formato dal concessionario, sia perché il D.Lgs.
220/2023 ha introdotto il comma 6-bis all'articolo 14 del D.Lgs. 546/1992 (applicabile al ricorso in esame poiché notificato dopo il 5/1/2024 -data di entrata in vigore della nuova normativa), secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”;
d) nel merito diventa dirimente, in applicazione del principio processuale della cd. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. civ., sez. trib., 29/05/2023, n. 1491), verificare ai fini della legittima proposizione del ricorso, se l'atto prodromico sia stato o meno regolarmente notificato. Orbene, dai documenti profusi in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione emerge che in data 10/02/2022 è stata notificata la cartella di pagamento n. 03420200016598290000, mediante consegna a persona di famiglia, rinvenuta all'indirizzo che lo stesso ricorrente indica in ricorso come sua residenza e, peraltro, allo stesso indirizzo di consegna dell'intimazione di pagamento impugnata, che il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto, per cui sussiste la presunzione, fino a prova contraria, che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario. La consegna a persona di famiglia del ricorrente, inoltre, è certificata dall'agente postale, le cui attestazioni fanno piena prova fino a querela di falso, che nel caso di specie è mancata. La consegna del plico a mani di persone di famiglia non determina alcun obbligo per il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo a favore del destinatario del plico stesso (Corte di
Cassazione, con Ordinanza n. 34824 del 13 dicembre 2023), essendo la CAD prevista soltanto quando non sia stato possibile procedere alla consegna dell'atto (per temporanea assenza del destinatario ovvero rifiuto a ricevere l'atto). Per una notifica a familiare, infine, la convivenza non è un requisito necessario.
Invero, il legame di parentela crea una presunzione di consegna e spetta al destinatario l'onere di provare l'impossibilità di aver ricevuto l'atto (Corte Cass, ordinanza n. 246/2024). Orbene, la mancata impugnazione degli atti precedenti ha reso definitiva la pretesa tributaria anche per il contribuente, al quale resta preclusa la possibilità di rilevare i vizi formali e di merito che avrebbe dovuto eccepire impugnando gli atti presupposti regolarmente ricevuti. Invero, in materia fiscale, allorquando vi è la notifica dell'atto presupposto, ogni suo vizio deve essere rilevato dal contribuente mediante tempestiva impugnazione;
qualora manchi il ricorso, l'atto notificato diviene definitivo e così la pretesa tributaria con esso azionata, con conseguente preclusione di contestarne il contenuto mediante l'impugnazione degli atti successivi. Non si entra, pertanto, nel merito della questione, poiché il ricorrente avrebbe dovuto far valere i vizi della pretesa fiscale ed eventuale prescrizione impugnando la cartella di pagamento ricevuta il 10/02/2022. Neppure sussiste prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, poiché
l'impugnata intimazione risulta notificata l'11/05/2024, vale a dire entro il termine triennale di prescrizione cui è soggetta la tassa automobilistica.
Per tali motivi il Giudice rigetta il ricorso.
Restano superati ed assorbiti gli altri motivi.
La reciproca parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Compensa tra le pari le spese di giudizio per i motivi di cui in sentenza. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge.