Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 8
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancata notifica dell'atto presupposto

    Il giudice ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta regolarmente a persona di famiglia, rendendo definitiva la pretesa tributaria e precludendo la contestazione dei vizi formali dell'atto presupposto in sede di impugnazione dell'intimazione.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancato invio raccomandata informativa

    Il giudice ha chiarito che la raccomandata informativa è prevista solo in caso di mancata consegna dell'atto, non quando la notifica avviene a persona di famiglia. La convivenza non è un requisito necessario per la validità della notifica a familiare.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per difetto di motivazione

    Il giudice non è entrato nel merito di questo punto, ritenendo assorbito dalla regolarità della notifica dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere le somme

    Il giudice ha ritenuto che la prescrizione non sussista, poiché l'intimazione è stata notificata entro il termine triennale previsto per la tassa automobilistica, e la mancata impugnazione della cartella di pagamento notificata regolarmente ha reso definitiva la pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione dell'atto presupposto

    Il giudice ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, regolarmente notificata, abbia reso definitiva la pretesa tributaria, precludendo la contestazione dei vizi formali e di merito in sede di impugnazione dell'atto successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 8
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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