Versione
18 maggio 1999
18 maggio 1999
Art. 20. (Collegamento dell'Amministrazione
finanziaria con altre banche dati).
1. Nei casi previsti da leggi o regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria puo' accedere per via informatica o telematica a banche dati gestite da altri titolari pubblici o da soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati strettamente al fine di consentirne l'acquisizione.
finanziaria con altre banche dati).
1. Nei casi previsti da leggi o regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria puo' accedere per via informatica o telematica a banche dati gestite da altri titolari pubblici o da soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati strettamente al fine di consentirne l'acquisizione.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1416Provvedimento: […] on med., rella legge г.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 BOT i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi siamici, ncr concorrono alla formazione dell'imponibile e dell'i.lo.r. alla luce ai ini de l'i r.pe.f. autentica di c i all'art. 20 deliadell'interprelazione legge 1. 133 del 1999, deve 633000 considerate quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stence holla rideterminazione dell'imponibile, dopo la acadenza della sospensione, […]Leggi di più...
- agevolazioni fiscali·
- art. 3-quinquies d.l. 159/1984·
- manifesta infondatezza ricorso·
- iscrizione a ruolo·
- i.r.pe.f.·
- rideterminazione imponibile·
- sospensione pagamenti imposte·
- art. 20 legge 133/1999