Articolo 20 della Legge 13 maggio 1999, n. 133
Articolo 19Articolo 21
Versione
18 maggio 1999
Art. 20. (Collegamento dell'Amministrazione
finanziaria con altre banche dati).

1. Nei casi previsti da leggi o regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria puo' accedere per via informatica o telematica a banche dati gestite da altri titolari pubblici o da soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati strettamente al fine di consentirne l'acquisizione.
Entrata in vigore il 18 maggio 1999
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