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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 07/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13873/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250021165988000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione. La ricorrente Ricorrente_1 si è costituita in giudizio il 19/7/25.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
La Regione Campania è rimasta contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 9/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso e la prescrizione del tributo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione.
Il ricorso è fondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie non risulta provata la notifica dell'avviso di pagamento prodromico alla cartella impugnata, della quale quindi si impone l'annullamento.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo e che si pongono a carico della sola Regione Campania, atteso che alcun vizio inficia la fase della riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 232,00 oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Spese compensate con l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
MI CO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13873/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250021165988000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione. La ricorrente Ricorrente_1 si è costituita in giudizio il 19/7/25.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
La Regione Campania è rimasta contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 9/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso e la prescrizione del tributo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione.
Il ricorso è fondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie non risulta provata la notifica dell'avviso di pagamento prodromico alla cartella impugnata, della quale quindi si impone l'annullamento.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo e che si pongono a carico della sola Regione Campania, atteso che alcun vizio inficia la fase della riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 232,00 oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Spese compensate con l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
MI CO