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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7269 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5054/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da: dott.ssa IA D'NO Presidente dott.ssa IA Rosaria Budetta Consigliere dott.ssa NA IA RE RI Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata ai fini Parte_1 C.F._1 del presente giudizio in Latina, Via Tagliamento, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Angela Codastefano (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione C.F._2 introduttivo del giudizio.
Appellante contro
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in CP_1 alla Piazza Capri, n. 20, presso lo studio dell'Avv. NA Ricciardi (C.F. ), che C.F._3 la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gloria Di RIo (C.F.
) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. C.F._4
Appellata
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 13290/2019 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 24.06.2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Giudizio di primo grado
§1- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l' al fine di sentir accogliere dal Tribunale di Roma le seguenti conclusioni: CP_1 “ Voglia l Ill.ma Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata disporre
l acquisizione della documentazione richiesta ex art. 210 c.p.c. ed il rinnovo della CTU medica in sede di appello, alla luce della documentazione indicata e comunque anche per le osservazioni critiche rilevate e comunque riformare la sentenza accogliendo la domanda accertando e dichiarando la responsabilità della struttura sanitaria in Controparte_1 persona del Direttore Generale, p.t. – in persona del legale rappresentante p.t per Parte_2 inadempimento e/o inesatto adempimento delle prestazioni dovute, ed imperizia, imprudenza e negligenza del personale medico e della struttura ospedaliera che ha avuto in cura la sig.ra
[...]
, che ne ha determinato il danno patrimoniale e non patrimoniale indicato Parte_1
, e per l effetto, sia ai sensi dell art. 1218 c.c. e 2043 c.c. ed ad ogni ulteriore titolo si ritenga, condannare la stessa a risarcire all attrice tutti i danni subiti nella misura di euro 250.000,00 o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.” A sostegno della pretesa l'attrice deduceva che aveva subito un incidente stradale in Libia, riportando lesioni e una frattura femorale trattata con placca e viti nel paese di origine;
- che, in seguito a tale operazione, deambulava regolarmente;
- che, in data 15.5.2011, si recava al Pronto soccorso dell'Ospedale di riferendo dolore per una caduta in corrispondenza della Controparte_1 CP_1 pregressa frattura;
- che gli accertamenti radiografici avevano evidenziato la rottura della placca femorale destra su pseudoartrosi sovracondiloidea;
- che il giorno successivo veniva ricoverata nel
Reparto di ortopedia e, in data 20.05.2011, veniva sottoposta a intervento chirurgico di rimozione della placca rotta, bonifica dei focolai di pseudoartrosi e nuova sintesi;
- che veniva dimessa in data
4.6.2011 non deambulante e, pertanto, costretta all'uso della sedia a rotelle;
- che, a seguito di tale intervento, non aveva più camminato per tre anni;
- che i mezzi di sintesi inseriti mediante l'operazione si erano dislocati, circostanza chiaramente evidenziabile dalle radiografie;
- che tale mobilizzazione era riconducibile a un errato posizionamento della placca stessa;
- che, pur in presenza di pseudoartrosi, i sanitari del presidio ospedaliero non erano intervenuti per Controparte_1 rimuovere e sostituire la placca, aggravando la situazione clinica e causando dolore, instabilità e rischio di ulteriore frattura;
- che ciò aveva determinato un peggioramento osteo-degenerativo e una perdurante impossibilità alla deambulazione;
- che, in data 2.10.2013, veniva ricoverata presso l'Ospedale “Parodi Delfino” con la diagnosi “dislocazione dei mezzi di sintesi” e veniva operata con rimozione della placca e sintesi endomidollare retrograda, riprendendo a deambulare con tutore e bastoni;
- che successive certificazioni datate 3.2.2014 e 17.2.2015, rilasciate dopo ulteriori ricoveri presso l'Ospedale di Colleferro, confermavano l'insuccesso dell'operazione eseguita dai sanitari del presidio ospedaliero;
- che la perizia medico-legale di parte del dott. ttestava Controparte_1 Per_1 la negligenza dei sanitari del per errato posizionamento dei mezzi di sintesi e omessa Controparte_1 rimozione della placca dislocata;
- che, a causa di tale condotta, aveva subito un danno, non solo di natura biologica, ma anche di natura morale ed esistenziale per effetto della disabilità valutato nella misura del 22% I.P., di sei mesi di I.T.T., di tre mesi al 75%, di 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25% (come da perizia di parte allegata del Dott. e, pertanto, invocava un risarcimento pari a euro Per_1
300.000,00, comprensivo del danno da capacità specifica lavorativa. 1.1- Si costituiva la , deducendo l'infondatezza delle doglianze di parte attrice. Inoltre, CP_1 contestava la quantificazione del danno operata dall'attrice nell'atto di citazione. 1.2- Concessi i termini di cui all'art.183, VI com., c.p.c., con ordinanza del 10.10.2017il primo
Giudice ammetteva l'istruzione della causa con CTU medico-legale, rigettando le richieste di produzione di ulteriore documentazione e la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Con ordinanza del 6.6.2018, nuovamente rigettata l'istanza di parte attrice ex art. 210 c.p.c, veniva disposto il rinvio del procedimento per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, all'udienza del 20.02.2019 la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Tribunale di Roma ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda dell'attrice, ritenendo la documentazione insufficiente, soprattutto in riferimento ai periodi che interessano per valutare la corretta cura della paziente attrice. In particolare, l'attrice “ha trascurato, malgrado il lungo tempo intercorso tra il dedotto manifestarsi dell evento lesivo e l introduzione della controversia, di procurarsi ogni atto che avrebbe dovuto attestare la condotta negligente dei sanitari e, soprattutto, il nesso eziologico tra tali consueti poli della responsabilità sanitaria”; inoltre, la stessa ha “deliberatamente scelto di sottrarsi ai protocolli di controllo che le erano stati descritti al momento delle sue dimissioni dall Ospedale ”, non fornendo peraltro alcuna CP_1 giustificazione circa il preteso ritardo con cui sarebbe venuta in possesso di ulteriori documenti rispetto ai termini di cui all'art. 183 c.p.c. Sulla base dei rilievi effettuati dal CTU, il Giudice ha escluso la sussistenza di postumi riconducibili all'intervento eseguito al considerato Controparte_1 anche che la paziente non camminasse in maniera autonoma neanche prima di tale intervento. Infine, il Tribunale ha specificato che il tema del processo fosse “quello di dimostrare che la dislocazione della placca – causata per giunta e in modo più verosimile da un secondo evento traumatico per ammissione della stessa attrice al tempo del suo ricovero in Colleferro – fosse da ricondurre a responsabilità dei sanitari del non che la sig.ra non fosse guarita dalla Controparte_1 Pt_1 sua risalente (2009) e persistente patologia ossea”.
§2- Il giudizio di appello
La sentenza di primo grado è stata impugnata da con atto di Parte_1 appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta del motivo rubricato e in estrema sintesi individuabile come segue: “PRIMO MOTIVO D'APPELLO — RECEPIMENTO ACRITICO DELLA CTU DEPOSITATA, MANCATA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI IN ATTI, MANCATO ESERCIZIO DI ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE E MANCATA DISPOSIZIONE DEL RINNOVO CTU”. In primo luogo, il Tribunale ha acriticamente recepito la CTU depositata, omettendo di valutare i documenti in atti. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio non ha risposto alle note critiche di parte attrice e ha omesso di valutare la tipologia e l'idoneità della placca utilizzata, nonché l'effettiva capacità deambulatoria della paziente prima e dopo l'intervento. In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto di non disporre l'acquisizione della documentazione sanitaria richiesta ex art. 210 c.p.c., relativa ai controlli radiologici effettuati presso l'Ospedale nei mesi Controparte_1 successivi all'intervento del 2011, documentazione che, ove esibita, avrebbe dimostrato il nesso di causalità del dislocamento della placca nei periodi successivi all'intervento e la mancata rimozione della stessa nonostante la evidente inadeguatezza della protesi applicata. Alla luce di tali omissioni, il Giudice di prime cure ha omesso di disporre il rinnovo della CTU, non avendo il consulente nominato risposto ai quesiti in maniera aderente agli stessi.
L'appellante ha quindi cosi concluso: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata disporre l'acquisizione della documentazione richiesta ex art. 210 c.p.c. ed il rinnovo della CTU medica in sede di appello, alla luce della documentazione indicata e comunque anche per le osservazioni critiche rilevate e comunque riformare la sentenza accogliendo la domanda accertando e dichiarando la responsabilità della struttura sanitaria Controparte_1
in persona del Direttore Generale,p.t. – – in persona del legale rappresentante p.t
[...] CP_1 per inadempimento e/o inesatto adempimento delle prestazioni dovute, ed imperizia, imprudenza e negligenza del personale medico e della struttura ospedaliera che ha avuto in cura la sig.ra
[...]
, che ne ha determinato il danno patrimoniale e non patrimoniale indicato, Parte_1
e per l'effetto, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 2043 c.c. ed ad ogni ulteriore titolo si ritenga, condannare la stessa a risarcire all'attrice tutti i danni subiti nella misura di euro 250.000,00 o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria”. 2.1. Si è costituita la eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai CP_1 sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
2.2. All'udienza del 19 giugno 2025 la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§3- La decisione della Corte
L'appello è infondato e quindi non suscettibile di accoglimento. La prima doglianza, relativa al presunto recepimento acritico da parte del Giudice di primo grado della CTU senza contestuale valutazione dei documenti agli atti, è infondata. A tal riguardo va evidenziato che, in linea di principio, qualora il Giudice ritenga di condividere le conclusioni del CTU, giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, essendo l'obbligo di motivazione assolto con il solo rinvio alla consulenza (Cass. civ. Sez. II, Sentenza 13
Settembre 2000, n. 12080; Cass. civ. Sez. II, Sentenza 31 Agosto 2018, n. 21504). Tuttavia, qualora le conclusioni del CTU siano contestate dalle parti o da una di esse, deve richiamarsi l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo
e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Cass. civ. Sez. I, Ordinanza 11 Giugno 2018, n. 15147) . Nel caso di specie, il primo Giudice ha puntualmente motivato, nei diversi passaggi della sentenza in cui si richiama la CTU, la propria adesione alle conclusioni del consulente, evidenziando sia la correttezza dell'iter logico seguito nella CTU sia la piena coerenza di quest'ultima con la documentazione prodotta dalle parti. Nel merito, vanno disattese le censure mosse da parte appellante all'operato del consulente tecnico d'ufficio e alle risultanze della CTU.
In primo luogo, è infondata la critica mossa al CTU di non aver risposto alle note critiche e di aver omesso di valutare la tipologia e l'idoneità della placca utilizzata, nonché l'effettiva capacità deambulatoria della paziente prima e dopo l'intervento. In particolare, in risposta alle note critiche dell'odierna parte appellante, il CTU ha precisato che “la placca non è stata “espulsa” perché mal posizionata bensì ha subito una mobilizzazione in seguito ad un trauma distorsivo che come già evidenziato in perizia la stessa perizianda riferisce all' ingresso in Pronto Soccorso di Colleferro”; inoltre, il CTU afferma che “la placca applicata risulta essere della giusta lunghezza e conformazione con sistema di fissaggio a compressione e a stabilità angolare come da buona prassi chirurgica e traumatologica, a questa inoltre si aggiunga l'innesto osseo effettuato per favorire la sintesi”. Di dirimente rilevanza è la presenza di un nuovo trauma distorsivo del ginocchio destro, con sospetta mobilitazione dei mezzi di sintesi, accusato dall'odierna appellante nell'ottobre del 2013, a distanza di quasi due anni dall'intervento chirurgico eseguito presso il Tale Controparte_1 circostanza appare di per sé idonea ad escludere, in tale contesto probatorio, la sussistenza di un rapporto causale tra l'operato dei sanitari e i postumi lamentati dalla paziente odierna appellante. In riferimento, invece, alla presunta omessa indicazione del documento dal quale è stata desunta la circostanza che l'odierna appellante non deambulasse, in maniera autonoma, già nel periodo precedente all'intervento chirurgico effettuato al il CTU ha precisato di aver dedotto Controparte_1 tale circostanza “dal certificato di AZIENDA USL ROMA distretto di Colleferro del 27 Pt_3 novembre 2013 dove il dr dichiara che la paziente “non deambulava da circa 3 anni”, dunque Per_2 da prima dell'intervento al . Tale ricostruzione è compatibile con la diagnosi di Controparte_1 pseudoartrosi accertata al momento di ingresso presso il nosocomio del Controparte_1
In secondo luogo, non è fondata la censura relativa alla mancata concessione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., rivolto all'Ospedale della documentazione inerente alle radiografie Controparte_1
e ai controlli ai quali l'odierna appellante sarebbe stata sottoposta su richiesta della struttura ospedaliera San Raffaele, dove era ricoverata per la riabilitazione in seguito alle dimissioni dall'Ospedale San Filippo Neri, avvenuta in data 4.06.2011. Correttamente il Giudice di prime cure ha confermato le precedenti ordinanze di rigetto delle richieste di supplemento documentale formulate dalla parte attrice, odierna appellante, in quanto intempestive. In particolare, la parte attrice in primo grado ha prodotto la documentazione medica solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. ma, trattandosi di documentazione formatasi precedentemente allo spirare del termine fissato per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., tale produzione documentale risulta intempestiva. Similmente, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stata formulata per la prima volta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. ed aveva ad oggetto la documentazione inerente alle radiografie e ai controlli ai quali l'odierna appellante sarebbe stata sottoposta su richiesta della struttura ospedaliera San Raffaele. Tale ordine di esibizione, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, non può sopperire all'inerzia della parte nel dedurre i mezzi di prova. In particolare, come si legge nella sentenza impugnata, da un lato “la sig.ra ha trascurato, malgrado il lungo tempo intercorso tra il Pt_1 dedotto manifestarsi dell evento lesivo e l introduzione della controversia, di procurarsi ogni atto che avrebbe dovuto attestare la condotta negligente dei sanitari e, soprattutto, il nesso eziologico tra tali consueti poli della responsabilità sanitaria”; dall'altro ha “deliberatamente scelto di sottrarsi ai protocolli di controllo che le erano stati descritti al momento delle sue dimissioni dall Ospedale
[...]
in data 4.6.2011; né è stata fornita alcuna giustificazione circa il preteso ritardo con cui CP_1
l attrice sarebbe venuta in possesso di ulteriori documenti rispetto ai termini di cui allart.183 c.p.c.”.
Pertanto, l'insufficienza probatoria rilevata dal CTU è imputabile all'odierna appellante, posto che costituiva suo onere attivarsi in tempo al fine di richiedere alle strutture ospedaliere coinvolte la documentazione da produrre in giudizio nel rispetto delle preclusioni processuali. Va altresì evidenziato che la documentazione oggetto della richiesta di esibizione in primo grado è successiva alle dimissioni della odierna appellante, avvenute in data 04.04.2011 e, pertanto, non poteva essere presente nella cartella clinica dell'Ospedale Per tale motivo, è da Controparte_1 escludere, come si legge nell'atto di appello, che il abbia occultato tali documenti, Controparte_1 posto che parte appellante era necessariamente a conoscenza dei controlli e dei ricoveri cui era stata sottoposta presso il nosocomio del San Raffaele e, pertanto, non vi è alcuna causa giustificativa per il mancato deposito tempestivo della suddetta documentazione, che poteva essere regolarmente prodotta entro il termine stabilito dall'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c..
Ad ogni modo, come correttamente affermato dal Primo giudice, “in questo contesto la richiesta di parte attrice di disporre «l acquisizione del certificato e della RX di controllo del Controparte_1 del 28.07.2011 ove si certifica che l attrice sottoposta a controllo in tale data mostra pseudoartrosi femore da rx mostrante ritardo di consolidazione, nonchè tutti gli altri controlli effettuati, anche in data 23.09.2011», nulla aggiungerebbe al delineato quadro probatorio in cui – come più volte ripetuto – non è in discussione la mancata guarigione della sig.ra dalla pseudoartrosi, ma Pt_1
l asserita malpractice nell esecuzione dell intervento, in ragione della scarsa incidenza statistica dei casi di interventi risolutivi”, posto che “il tema del processo era quello di dimostrare che la dislocazione della placca – causata per giunta e in modo più verosimile da un secondo evento traumatico per ammissione della stessa attrice al tempo del suo ricovero in Colleferro – fosse da ricondurre a responsabilità dei sanitari del non che la sig.ra non fosse Controparte_1 Pt_1 guarita dalla sua risalente (2009) e persistente patologia ossea”.
È altresì infondata la censura, sollevata con lo stesso motivo di appello, con la quale l'odierna appellante lamenta la mancata corrispondenza tra la CTU e i quesiti posti dal Giudice di prime cure.
In particolare, al CTU veniva chiesto di accertare, sulla scorta della documentazione sanitaria allegata, ed esperita ogni altra eventuale indagine specialistica, se la censura sollevata dall'odierna appellante in ordine all'attività medico – legale espletata risultasse, nel contesto delle linee guida ove esistenti o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, fondata in termini di qualificazione di errore, e in caso di risposta positiva di accertare: “ A) il rapporto causale (secondo la nota regola, residuale, del più probabile che non) tra l'operato dei medici ed i postumi, considerando gli eventuali precedenti morbosi del soggetto e la relazione di concorso-consistenza; B) se siano reliquati postumi diversi da quelli (c.d. risultato normale) normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato C) l'esistenza del danno differenziale (maggior danno) D) le spese di cura sostenute dalla perizianda, in conseguenza del danno patito e se siano state necessarie, utili o superflue E) se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il periziando abbia allegato di svolgere, le quali per frequenza e caratteristiche intrinseche esulino dalle normali attività esistenziali F) se ed in che percentuale la perizianda possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc, precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi G) se siano residuati postumi temporanei e permanenti ed in che misura percentuale questi ultimi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale”. Il CTU nominato ha risposto a tutti i quesiti posti dal primo Giudice e, segnatamente, in ordine al quesito A, ha escluso la sussistenza del rapporto causale tra l'operato dei sanitari del e i postumi lamentati Controparte_1 dall'attrice, considerato che, in un quadro di pseudoartrosi già presente, l'intervento chirurgico eseguito in data 20.05.2011 “si configura come un caso ad altissima difficoltà e ad altissima probabilità di manifestare una nuova pseudoartosi da ritrattare con un nuovo intervento chirurgico
e fisioterapia” e che, pertanto, i sanitari del hanno preso tutte le precauzioni Controparte_1 possibili per evitare tale conseguenza bonificando il focolaio di frattura, aprendo il canale femorale (che risultava chiuso e quindi in conclamata pseudoartrosi) e impiantando nuovo osso autologo e sintetico”. Per quanto rileva in questa sede, il CTU ha inoltre ritenuto che “non sono residuati postumi diversi da quelli che si sarebbero potuti aspettare in questo caso in un trattamento correttamente eseguito”, che non vi sia danno differenziale e, infine, che “non sono residuati postumi di cui sia responsabile l intervento eseguito al inoltre come si evince dal certificato agli atti Controparte_1 risulta che la paziente non camminasse in maniera autonoma neanche prima dell intervento iniziale al il che si sposa con la diagnosi di ingresso in tale nosocomio di pseudoartrosi”. CP_1
Infine, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver disposto la rinnovazione della
CTU. Tale censura è infondata. In primo luogo, l'attrice, odierna appellante, ha formulato per la prima volta la richiesta di rinnovazione della CTU solamente con la comparsa conclusionale, dopo essersi limitata a chiedere chiarimenti, ritenuti in seguito non necessari dal primo Giudice, all'udienza fissata per l'esame della CTU. Pertanto, la richiesta di rinnovazione della CTU era inammissibile in quanto tardiva. Ad ogni modo, quand'anche la suddetta richiesta fosse stata ammissibile, nel caso di specie mancavano i presupposti per disporre la rinnovazione, avendo il CTU risposto in maniera chiara e pertinente tanto ai quesiti posti dal primo Giudice quanto alle note critiche mosse dalla parte attrice in primo grado. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza nei confronti dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo, considerando il dichiarato Parte_1 valore della causa, in misura pari ai minimi tariffari vigenti, per il corrispondente grado di complessità della causa, con espunzione della fase “trattazione/istruttoria” poiché non svolta. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
Rigetta l'appello.
Pone le spese di lite del grado a carico dell'appellante e le liquida in €. 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore
NA IA RE RI
La Presidente
IA D'NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da: dott.ssa IA D'NO Presidente dott.ssa IA Rosaria Budetta Consigliere dott.ssa NA IA RE RI Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata ai fini Parte_1 C.F._1 del presente giudizio in Latina, Via Tagliamento, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Angela Codastefano (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione C.F._2 introduttivo del giudizio.
Appellante contro
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in CP_1 alla Piazza Capri, n. 20, presso lo studio dell'Avv. NA Ricciardi (C.F. ), che C.F._3 la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gloria Di RIo (C.F.
) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. C.F._4
Appellata
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 13290/2019 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 24.06.2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Giudizio di primo grado
§1- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l' al fine di sentir accogliere dal Tribunale di Roma le seguenti conclusioni: CP_1 “ Voglia l Ill.ma Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata disporre
l acquisizione della documentazione richiesta ex art. 210 c.p.c. ed il rinnovo della CTU medica in sede di appello, alla luce della documentazione indicata e comunque anche per le osservazioni critiche rilevate e comunque riformare la sentenza accogliendo la domanda accertando e dichiarando la responsabilità della struttura sanitaria in Controparte_1 persona del Direttore Generale, p.t. – in persona del legale rappresentante p.t per Parte_2 inadempimento e/o inesatto adempimento delle prestazioni dovute, ed imperizia, imprudenza e negligenza del personale medico e della struttura ospedaliera che ha avuto in cura la sig.ra
[...]
, che ne ha determinato il danno patrimoniale e non patrimoniale indicato Parte_1
, e per l effetto, sia ai sensi dell art. 1218 c.c. e 2043 c.c. ed ad ogni ulteriore titolo si ritenga, condannare la stessa a risarcire all attrice tutti i danni subiti nella misura di euro 250.000,00 o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.” A sostegno della pretesa l'attrice deduceva che aveva subito un incidente stradale in Libia, riportando lesioni e una frattura femorale trattata con placca e viti nel paese di origine;
- che, in seguito a tale operazione, deambulava regolarmente;
- che, in data 15.5.2011, si recava al Pronto soccorso dell'Ospedale di riferendo dolore per una caduta in corrispondenza della Controparte_1 CP_1 pregressa frattura;
- che gli accertamenti radiografici avevano evidenziato la rottura della placca femorale destra su pseudoartrosi sovracondiloidea;
- che il giorno successivo veniva ricoverata nel
Reparto di ortopedia e, in data 20.05.2011, veniva sottoposta a intervento chirurgico di rimozione della placca rotta, bonifica dei focolai di pseudoartrosi e nuova sintesi;
- che veniva dimessa in data
4.6.2011 non deambulante e, pertanto, costretta all'uso della sedia a rotelle;
- che, a seguito di tale intervento, non aveva più camminato per tre anni;
- che i mezzi di sintesi inseriti mediante l'operazione si erano dislocati, circostanza chiaramente evidenziabile dalle radiografie;
- che tale mobilizzazione era riconducibile a un errato posizionamento della placca stessa;
- che, pur in presenza di pseudoartrosi, i sanitari del presidio ospedaliero non erano intervenuti per Controparte_1 rimuovere e sostituire la placca, aggravando la situazione clinica e causando dolore, instabilità e rischio di ulteriore frattura;
- che ciò aveva determinato un peggioramento osteo-degenerativo e una perdurante impossibilità alla deambulazione;
- che, in data 2.10.2013, veniva ricoverata presso l'Ospedale “Parodi Delfino” con la diagnosi “dislocazione dei mezzi di sintesi” e veniva operata con rimozione della placca e sintesi endomidollare retrograda, riprendendo a deambulare con tutore e bastoni;
- che successive certificazioni datate 3.2.2014 e 17.2.2015, rilasciate dopo ulteriori ricoveri presso l'Ospedale di Colleferro, confermavano l'insuccesso dell'operazione eseguita dai sanitari del presidio ospedaliero;
- che la perizia medico-legale di parte del dott. ttestava Controparte_1 Per_1 la negligenza dei sanitari del per errato posizionamento dei mezzi di sintesi e omessa Controparte_1 rimozione della placca dislocata;
- che, a causa di tale condotta, aveva subito un danno, non solo di natura biologica, ma anche di natura morale ed esistenziale per effetto della disabilità valutato nella misura del 22% I.P., di sei mesi di I.T.T., di tre mesi al 75%, di 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25% (come da perizia di parte allegata del Dott. e, pertanto, invocava un risarcimento pari a euro Per_1
300.000,00, comprensivo del danno da capacità specifica lavorativa. 1.1- Si costituiva la , deducendo l'infondatezza delle doglianze di parte attrice. Inoltre, CP_1 contestava la quantificazione del danno operata dall'attrice nell'atto di citazione. 1.2- Concessi i termini di cui all'art.183, VI com., c.p.c., con ordinanza del 10.10.2017il primo
Giudice ammetteva l'istruzione della causa con CTU medico-legale, rigettando le richieste di produzione di ulteriore documentazione e la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Con ordinanza del 6.6.2018, nuovamente rigettata l'istanza di parte attrice ex art. 210 c.p.c, veniva disposto il rinvio del procedimento per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, all'udienza del 20.02.2019 la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Tribunale di Roma ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda dell'attrice, ritenendo la documentazione insufficiente, soprattutto in riferimento ai periodi che interessano per valutare la corretta cura della paziente attrice. In particolare, l'attrice “ha trascurato, malgrado il lungo tempo intercorso tra il dedotto manifestarsi dell evento lesivo e l introduzione della controversia, di procurarsi ogni atto che avrebbe dovuto attestare la condotta negligente dei sanitari e, soprattutto, il nesso eziologico tra tali consueti poli della responsabilità sanitaria”; inoltre, la stessa ha “deliberatamente scelto di sottrarsi ai protocolli di controllo che le erano stati descritti al momento delle sue dimissioni dall Ospedale ”, non fornendo peraltro alcuna CP_1 giustificazione circa il preteso ritardo con cui sarebbe venuta in possesso di ulteriori documenti rispetto ai termini di cui all'art. 183 c.p.c. Sulla base dei rilievi effettuati dal CTU, il Giudice ha escluso la sussistenza di postumi riconducibili all'intervento eseguito al considerato Controparte_1 anche che la paziente non camminasse in maniera autonoma neanche prima di tale intervento. Infine, il Tribunale ha specificato che il tema del processo fosse “quello di dimostrare che la dislocazione della placca – causata per giunta e in modo più verosimile da un secondo evento traumatico per ammissione della stessa attrice al tempo del suo ricovero in Colleferro – fosse da ricondurre a responsabilità dei sanitari del non che la sig.ra non fosse guarita dalla Controparte_1 Pt_1 sua risalente (2009) e persistente patologia ossea”.
§2- Il giudizio di appello
La sentenza di primo grado è stata impugnata da con atto di Parte_1 appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta del motivo rubricato e in estrema sintesi individuabile come segue: “PRIMO MOTIVO D'APPELLO — RECEPIMENTO ACRITICO DELLA CTU DEPOSITATA, MANCATA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI IN ATTI, MANCATO ESERCIZIO DI ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE E MANCATA DISPOSIZIONE DEL RINNOVO CTU”. In primo luogo, il Tribunale ha acriticamente recepito la CTU depositata, omettendo di valutare i documenti in atti. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio non ha risposto alle note critiche di parte attrice e ha omesso di valutare la tipologia e l'idoneità della placca utilizzata, nonché l'effettiva capacità deambulatoria della paziente prima e dopo l'intervento. In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto di non disporre l'acquisizione della documentazione sanitaria richiesta ex art. 210 c.p.c., relativa ai controlli radiologici effettuati presso l'Ospedale nei mesi Controparte_1 successivi all'intervento del 2011, documentazione che, ove esibita, avrebbe dimostrato il nesso di causalità del dislocamento della placca nei periodi successivi all'intervento e la mancata rimozione della stessa nonostante la evidente inadeguatezza della protesi applicata. Alla luce di tali omissioni, il Giudice di prime cure ha omesso di disporre il rinnovo della CTU, non avendo il consulente nominato risposto ai quesiti in maniera aderente agli stessi.
L'appellante ha quindi cosi concluso: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata disporre l'acquisizione della documentazione richiesta ex art. 210 c.p.c. ed il rinnovo della CTU medica in sede di appello, alla luce della documentazione indicata e comunque anche per le osservazioni critiche rilevate e comunque riformare la sentenza accogliendo la domanda accertando e dichiarando la responsabilità della struttura sanitaria Controparte_1
in persona del Direttore Generale,p.t. – – in persona del legale rappresentante p.t
[...] CP_1 per inadempimento e/o inesatto adempimento delle prestazioni dovute, ed imperizia, imprudenza e negligenza del personale medico e della struttura ospedaliera che ha avuto in cura la sig.ra
[...]
, che ne ha determinato il danno patrimoniale e non patrimoniale indicato, Parte_1
e per l'effetto, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 2043 c.c. ed ad ogni ulteriore titolo si ritenga, condannare la stessa a risarcire all'attrice tutti i danni subiti nella misura di euro 250.000,00 o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria”. 2.1. Si è costituita la eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai CP_1 sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
2.2. All'udienza del 19 giugno 2025 la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§3- La decisione della Corte
L'appello è infondato e quindi non suscettibile di accoglimento. La prima doglianza, relativa al presunto recepimento acritico da parte del Giudice di primo grado della CTU senza contestuale valutazione dei documenti agli atti, è infondata. A tal riguardo va evidenziato che, in linea di principio, qualora il Giudice ritenga di condividere le conclusioni del CTU, giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, essendo l'obbligo di motivazione assolto con il solo rinvio alla consulenza (Cass. civ. Sez. II, Sentenza 13
Settembre 2000, n. 12080; Cass. civ. Sez. II, Sentenza 31 Agosto 2018, n. 21504). Tuttavia, qualora le conclusioni del CTU siano contestate dalle parti o da una di esse, deve richiamarsi l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo
e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Cass. civ. Sez. I, Ordinanza 11 Giugno 2018, n. 15147) . Nel caso di specie, il primo Giudice ha puntualmente motivato, nei diversi passaggi della sentenza in cui si richiama la CTU, la propria adesione alle conclusioni del consulente, evidenziando sia la correttezza dell'iter logico seguito nella CTU sia la piena coerenza di quest'ultima con la documentazione prodotta dalle parti. Nel merito, vanno disattese le censure mosse da parte appellante all'operato del consulente tecnico d'ufficio e alle risultanze della CTU.
In primo luogo, è infondata la critica mossa al CTU di non aver risposto alle note critiche e di aver omesso di valutare la tipologia e l'idoneità della placca utilizzata, nonché l'effettiva capacità deambulatoria della paziente prima e dopo l'intervento. In particolare, in risposta alle note critiche dell'odierna parte appellante, il CTU ha precisato che “la placca non è stata “espulsa” perché mal posizionata bensì ha subito una mobilizzazione in seguito ad un trauma distorsivo che come già evidenziato in perizia la stessa perizianda riferisce all' ingresso in Pronto Soccorso di Colleferro”; inoltre, il CTU afferma che “la placca applicata risulta essere della giusta lunghezza e conformazione con sistema di fissaggio a compressione e a stabilità angolare come da buona prassi chirurgica e traumatologica, a questa inoltre si aggiunga l'innesto osseo effettuato per favorire la sintesi”. Di dirimente rilevanza è la presenza di un nuovo trauma distorsivo del ginocchio destro, con sospetta mobilitazione dei mezzi di sintesi, accusato dall'odierna appellante nell'ottobre del 2013, a distanza di quasi due anni dall'intervento chirurgico eseguito presso il Tale Controparte_1 circostanza appare di per sé idonea ad escludere, in tale contesto probatorio, la sussistenza di un rapporto causale tra l'operato dei sanitari e i postumi lamentati dalla paziente odierna appellante. In riferimento, invece, alla presunta omessa indicazione del documento dal quale è stata desunta la circostanza che l'odierna appellante non deambulasse, in maniera autonoma, già nel periodo precedente all'intervento chirurgico effettuato al il CTU ha precisato di aver dedotto Controparte_1 tale circostanza “dal certificato di AZIENDA USL ROMA distretto di Colleferro del 27 Pt_3 novembre 2013 dove il dr dichiara che la paziente “non deambulava da circa 3 anni”, dunque Per_2 da prima dell'intervento al . Tale ricostruzione è compatibile con la diagnosi di Controparte_1 pseudoartrosi accertata al momento di ingresso presso il nosocomio del Controparte_1
In secondo luogo, non è fondata la censura relativa alla mancata concessione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., rivolto all'Ospedale della documentazione inerente alle radiografie Controparte_1
e ai controlli ai quali l'odierna appellante sarebbe stata sottoposta su richiesta della struttura ospedaliera San Raffaele, dove era ricoverata per la riabilitazione in seguito alle dimissioni dall'Ospedale San Filippo Neri, avvenuta in data 4.06.2011. Correttamente il Giudice di prime cure ha confermato le precedenti ordinanze di rigetto delle richieste di supplemento documentale formulate dalla parte attrice, odierna appellante, in quanto intempestive. In particolare, la parte attrice in primo grado ha prodotto la documentazione medica solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. ma, trattandosi di documentazione formatasi precedentemente allo spirare del termine fissato per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., tale produzione documentale risulta intempestiva. Similmente, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stata formulata per la prima volta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. ed aveva ad oggetto la documentazione inerente alle radiografie e ai controlli ai quali l'odierna appellante sarebbe stata sottoposta su richiesta della struttura ospedaliera San Raffaele. Tale ordine di esibizione, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, non può sopperire all'inerzia della parte nel dedurre i mezzi di prova. In particolare, come si legge nella sentenza impugnata, da un lato “la sig.ra ha trascurato, malgrado il lungo tempo intercorso tra il Pt_1 dedotto manifestarsi dell evento lesivo e l introduzione della controversia, di procurarsi ogni atto che avrebbe dovuto attestare la condotta negligente dei sanitari e, soprattutto, il nesso eziologico tra tali consueti poli della responsabilità sanitaria”; dall'altro ha “deliberatamente scelto di sottrarsi ai protocolli di controllo che le erano stati descritti al momento delle sue dimissioni dall Ospedale
[...]
in data 4.6.2011; né è stata fornita alcuna giustificazione circa il preteso ritardo con cui CP_1
l attrice sarebbe venuta in possesso di ulteriori documenti rispetto ai termini di cui allart.183 c.p.c.”.
Pertanto, l'insufficienza probatoria rilevata dal CTU è imputabile all'odierna appellante, posto che costituiva suo onere attivarsi in tempo al fine di richiedere alle strutture ospedaliere coinvolte la documentazione da produrre in giudizio nel rispetto delle preclusioni processuali. Va altresì evidenziato che la documentazione oggetto della richiesta di esibizione in primo grado è successiva alle dimissioni della odierna appellante, avvenute in data 04.04.2011 e, pertanto, non poteva essere presente nella cartella clinica dell'Ospedale Per tale motivo, è da Controparte_1 escludere, come si legge nell'atto di appello, che il abbia occultato tali documenti, Controparte_1 posto che parte appellante era necessariamente a conoscenza dei controlli e dei ricoveri cui era stata sottoposta presso il nosocomio del San Raffaele e, pertanto, non vi è alcuna causa giustificativa per il mancato deposito tempestivo della suddetta documentazione, che poteva essere regolarmente prodotta entro il termine stabilito dall'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c..
Ad ogni modo, come correttamente affermato dal Primo giudice, “in questo contesto la richiesta di parte attrice di disporre «l acquisizione del certificato e della RX di controllo del Controparte_1 del 28.07.2011 ove si certifica che l attrice sottoposta a controllo in tale data mostra pseudoartrosi femore da rx mostrante ritardo di consolidazione, nonchè tutti gli altri controlli effettuati, anche in data 23.09.2011», nulla aggiungerebbe al delineato quadro probatorio in cui – come più volte ripetuto – non è in discussione la mancata guarigione della sig.ra dalla pseudoartrosi, ma Pt_1
l asserita malpractice nell esecuzione dell intervento, in ragione della scarsa incidenza statistica dei casi di interventi risolutivi”, posto che “il tema del processo era quello di dimostrare che la dislocazione della placca – causata per giunta e in modo più verosimile da un secondo evento traumatico per ammissione della stessa attrice al tempo del suo ricovero in Colleferro – fosse da ricondurre a responsabilità dei sanitari del non che la sig.ra non fosse Controparte_1 Pt_1 guarita dalla sua risalente (2009) e persistente patologia ossea”.
È altresì infondata la censura, sollevata con lo stesso motivo di appello, con la quale l'odierna appellante lamenta la mancata corrispondenza tra la CTU e i quesiti posti dal Giudice di prime cure.
In particolare, al CTU veniva chiesto di accertare, sulla scorta della documentazione sanitaria allegata, ed esperita ogni altra eventuale indagine specialistica, se la censura sollevata dall'odierna appellante in ordine all'attività medico – legale espletata risultasse, nel contesto delle linee guida ove esistenti o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, fondata in termini di qualificazione di errore, e in caso di risposta positiva di accertare: “ A) il rapporto causale (secondo la nota regola, residuale, del più probabile che non) tra l'operato dei medici ed i postumi, considerando gli eventuali precedenti morbosi del soggetto e la relazione di concorso-consistenza; B) se siano reliquati postumi diversi da quelli (c.d. risultato normale) normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato C) l'esistenza del danno differenziale (maggior danno) D) le spese di cura sostenute dalla perizianda, in conseguenza del danno patito e se siano state necessarie, utili o superflue E) se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il periziando abbia allegato di svolgere, le quali per frequenza e caratteristiche intrinseche esulino dalle normali attività esistenziali F) se ed in che percentuale la perizianda possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc, precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi G) se siano residuati postumi temporanei e permanenti ed in che misura percentuale questi ultimi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale”. Il CTU nominato ha risposto a tutti i quesiti posti dal primo Giudice e, segnatamente, in ordine al quesito A, ha escluso la sussistenza del rapporto causale tra l'operato dei sanitari del e i postumi lamentati Controparte_1 dall'attrice, considerato che, in un quadro di pseudoartrosi già presente, l'intervento chirurgico eseguito in data 20.05.2011 “si configura come un caso ad altissima difficoltà e ad altissima probabilità di manifestare una nuova pseudoartosi da ritrattare con un nuovo intervento chirurgico
e fisioterapia” e che, pertanto, i sanitari del hanno preso tutte le precauzioni Controparte_1 possibili per evitare tale conseguenza bonificando il focolaio di frattura, aprendo il canale femorale (che risultava chiuso e quindi in conclamata pseudoartrosi) e impiantando nuovo osso autologo e sintetico”. Per quanto rileva in questa sede, il CTU ha inoltre ritenuto che “non sono residuati postumi diversi da quelli che si sarebbero potuti aspettare in questo caso in un trattamento correttamente eseguito”, che non vi sia danno differenziale e, infine, che “non sono residuati postumi di cui sia responsabile l intervento eseguito al inoltre come si evince dal certificato agli atti Controparte_1 risulta che la paziente non camminasse in maniera autonoma neanche prima dell intervento iniziale al il che si sposa con la diagnosi di ingresso in tale nosocomio di pseudoartrosi”. CP_1
Infine, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver disposto la rinnovazione della
CTU. Tale censura è infondata. In primo luogo, l'attrice, odierna appellante, ha formulato per la prima volta la richiesta di rinnovazione della CTU solamente con la comparsa conclusionale, dopo essersi limitata a chiedere chiarimenti, ritenuti in seguito non necessari dal primo Giudice, all'udienza fissata per l'esame della CTU. Pertanto, la richiesta di rinnovazione della CTU era inammissibile in quanto tardiva. Ad ogni modo, quand'anche la suddetta richiesta fosse stata ammissibile, nel caso di specie mancavano i presupposti per disporre la rinnovazione, avendo il CTU risposto in maniera chiara e pertinente tanto ai quesiti posti dal primo Giudice quanto alle note critiche mosse dalla parte attrice in primo grado. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza nei confronti dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo, considerando il dichiarato Parte_1 valore della causa, in misura pari ai minimi tariffari vigenti, per il corrispondente grado di complessità della causa, con espunzione della fase “trattazione/istruttoria” poiché non svolta. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
Rigetta l'appello.
Pone le spese di lite del grado a carico dell'appellante e le liquida in €. 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore
NA IA RE RI
La Presidente
IA D'NO